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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/08/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
N. 273/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con il quale le seguenti imprese:
c.f. e p. i.v.a. REA n. FI - 622399), in persona dei Parte_1 P.IVA_1
legali rappresentanti pro tempore, con sede in Firenze, Lungarno Cristoforo Colombo n. 38;
(c.f. e p. i.v.a. REA n. FI - Parte_2 P.IVA_2
682926), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede in Firenze, Lungarno
Cristoforo Colombo n. 38;
(c.f. e p. i.v.a. REA n. FI - 538324), in persona CP_1 P.IVA_3 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, con sede in Firenze, via Rattazzi
n. 1;
(c.f. e p. i.v.a REA n. FI - 505342), in persona degli CP_2 P.IVA_4 amministratori e legali rappresentanti pro tempore, con sede in Firenze, Lungarno Cristoforo
Colombo n. 38; richiedono nei propri confronti l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo;
esaminata l'allegata documentazione;
1 udita la relazione del giudice relatore;
preso atto che parte ricorrente ha rinunciato ad essere sentita;
rilevato che:
- le imprese ricorrenti appartengono al medesimo gruppo e hanno ciascuna il proprio centro di interessi principali nello Stato italiano:
- risultano opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, considerati i reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, la composizione dei patrimoni delle imprese e la presenza dei medesimi amministratori;
accertato altresì il reale stato delle imprese del gruppo, inteso come situazione di incapacità, stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
ritenuto, infatti, che tale stato emerga da quanto riferito nel ricorso e dalla documentazione ivi prodotta;
considerato che
la circostanza che la società non superi le soglie dimensionali CP_2
chieste dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII non è rilevante, dovendosi guardare alla complessiva situazione di insolvenza del gruppo, anche in ossequio alla ratio di cui all'art. 287 CCII che attribuisce chiara preferenza all'apertura di una procedura unitaria;
ritenuto che
ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo;
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Controparte_3
nei confronti di:
(c.f. e p. i.v.a. REA n. FI - 622399), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Firenze, Lungarno Cristoforo Colombo n. 38;
(c.f. e p. i.v.a. REA n. FI - Parte_2 P.IVA_2
682926), con sede in Firenze, Lungarno Cristoforo Colombo n. 38;
2 (c.f. e p. i.v.a. REA n. FI - 538324), con sede in Firenze, via CP_1 P.IVA_3
Rattazzi n. 1;
(c.f. e p. i.v.a REA n. FI - 505342), con sede in Firenze, CP_2 P.IVA_4
Lungarno Cristoforo Colombo n. 38; nomina giudice delegata la dott.ssa Stefania Grasselli e curatore il dott. Persona_1 tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
ordina alle imprese di depositare entro tre giorni i bilanci (ove redatto, il bilancio consolidato di gruppo) e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII; stabilisce il giorno 19 novembre 2025 alle ore 10,00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies
d.a.c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con le imprese debitrici anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le imprese debitrici;
3 la presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII;
autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 7 agosto 2025
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
N. 273/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con il quale le seguenti imprese:
c.f. e p. i.v.a. REA n. FI - 622399), in persona dei Parte_1 P.IVA_1
legali rappresentanti pro tempore, con sede in Firenze, Lungarno Cristoforo Colombo n. 38;
(c.f. e p. i.v.a. REA n. FI - Parte_2 P.IVA_2
682926), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede in Firenze, Lungarno
Cristoforo Colombo n. 38;
(c.f. e p. i.v.a. REA n. FI - 538324), in persona CP_1 P.IVA_3 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, con sede in Firenze, via Rattazzi
n. 1;
(c.f. e p. i.v.a REA n. FI - 505342), in persona degli CP_2 P.IVA_4 amministratori e legali rappresentanti pro tempore, con sede in Firenze, Lungarno Cristoforo
Colombo n. 38; richiedono nei propri confronti l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo;
esaminata l'allegata documentazione;
1 udita la relazione del giudice relatore;
preso atto che parte ricorrente ha rinunciato ad essere sentita;
rilevato che:
- le imprese ricorrenti appartengono al medesimo gruppo e hanno ciascuna il proprio centro di interessi principali nello Stato italiano:
- risultano opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, considerati i reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, la composizione dei patrimoni delle imprese e la presenza dei medesimi amministratori;
accertato altresì il reale stato delle imprese del gruppo, inteso come situazione di incapacità, stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
ritenuto, infatti, che tale stato emerga da quanto riferito nel ricorso e dalla documentazione ivi prodotta;
considerato che
la circostanza che la società non superi le soglie dimensionali CP_2
chieste dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII non è rilevante, dovendosi guardare alla complessiva situazione di insolvenza del gruppo, anche in ossequio alla ratio di cui all'art. 287 CCII che attribuisce chiara preferenza all'apertura di una procedura unitaria;
ritenuto che
ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo;
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Controparte_3
nei confronti di:
(c.f. e p. i.v.a. REA n. FI - 622399), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Firenze, Lungarno Cristoforo Colombo n. 38;
(c.f. e p. i.v.a. REA n. FI - Parte_2 P.IVA_2
682926), con sede in Firenze, Lungarno Cristoforo Colombo n. 38;
2 (c.f. e p. i.v.a. REA n. FI - 538324), con sede in Firenze, via CP_1 P.IVA_3
Rattazzi n. 1;
(c.f. e p. i.v.a REA n. FI - 505342), con sede in Firenze, CP_2 P.IVA_4
Lungarno Cristoforo Colombo n. 38; nomina giudice delegata la dott.ssa Stefania Grasselli e curatore il dott. Persona_1 tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
ordina alle imprese di depositare entro tre giorni i bilanci (ove redatto, il bilancio consolidato di gruppo) e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII; stabilisce il giorno 19 novembre 2025 alle ore 10,00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies
d.a.c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con le imprese debitrici anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le imprese debitrici;
3 la presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII;
autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 7 agosto 2025
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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