Articolo 1 della Legge 19 agosto 2016, n. 166
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14 settembre 2016
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1 gennaio 2018
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19 maggio 2020
Art. 1.

Finalita'

1. La presente legge persegue la finalita' di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarieta' sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell' articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonche' alla riduzione della quantita' dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
e) contribuire ad attivita' di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
Entrata in vigore il 19 maggio 2020
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