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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/10/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 34/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. LI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16.01.2023 da
Parte_1
elettivamente domiciliato presso la sede dell' ,
[...] Parte_1
rappresentato e difeso da funzionari delegati ex art. 9, co. 2, d.lgs. n.
149/15
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Controparte_1
OL PI e GE LI LI che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 392/22 del Tribunale di Venezia
In punto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 94-1/2021-
244/2020
Causa trattata all'udienza del 18.09.2025
Conclusioni per parte appellante: “In riforma dell'appellata sentenza
n. 392/2022 del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro, respingere
l'opposizione proposta in primo grado in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Ammettersi la prova testimoniale diretta, non ammessa in primo grado, in relazione ai seguenti capitoli: […]”
Conclusioni per parte appellata: “Chiedendo all'Ecc.ma Corte di
Appello di Venezia, Sezione Lavoro, di voler respingere l'appello proposto dall' avverso Parte_1
la sen-tenza n. 392/2022 del 16 giugno 2022, resa dal Tribunale
Civile di Venezia, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Bortolaso, nel giudizio RG n. 1688/2021, per tutte le motiva-zioni articolate in fatto
e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Giudice di prime cure. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi ai procuratori costituiti che si dichiarano sin da ora antistatari.
In via istruttoria, la scrivente difesa si oppone alle istanze formulate da parte avversa, che si chiede vengano integralmente rigettate. Solo per estremo scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di ammissione, si indicano a controprova sul capitolato avver-sario i testi: Tes_1
, e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
, da sentirsi su tutti i capitoli della narrativa in fatto della
[...]
presente memoria nonché sui seguenti specifici capitoli: […]”
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 16.01.2023 l'
[...]
ha impugnato la sentenza indicata Parte_1
in epigrafe con cui il Tribunale di Venezia, in accoglimento del ricorso promosso da ha annullato l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione con cui era stata comminata la sanzione complessiva di
Euro 10.250 per violazione degli artt. 39, co. 1, 2 e 7 del d.l. n.
112/2008 e 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 riferite ad infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro, errata applicazione del divisore orario in difformità da quanto previsto dal contratto collettivo applicato e mancata comunicazione di inizio del rapporto di lavoro in data anteriore all'inizio effettivo della prestazione di due lavoratori
( e ). Tes_3 Per_1
Il Giudice di prime cure, in particolare, ha rilevato che l' Parte_1
avrebbe confuso le decorrenze temporali dei rapporti di lavoro dei due dipendenti operando una errata lettura dei rapporti giornalieri di servizio da cui si evincerebbe l'inizio della prestazione nella giornata di decorrenza del rapporto contrattuale e non nella giornata precedente. avrebbe iniziato a lavorare alle 0.30 del 9 Tes_3
gennaio 2019 e alle ore 16.00 del 26 gennaio 2019. Ha poi Per_1
ritenuto infondato l'addebito riferito all'applicazione del divisore orario 195 in luogo di 182 previsto dal CCNL applicato, in quanto il divisore 195 sarebbe coerente con l'orario di lavoro settimanale concordato con i lavoratori al momento dell'assunzione, pari a 45 ore settimanali, anche tenuto conto del carattere discontinuo della prestazione lavorativa (attività di portierato e custodia) e della conseguente inapplicabilità del limite di 40 ore settimanali previsto dall'art. 16 d.l. n. 66/2003.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Propone appello l' sulla base di due motivi: Parte_1
a) Con il primo censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che i lavoratori e abbiano iniziato a prestare Tes_3 Per_1
attività lavorativa il giorno antecedente alla formale data di decorrenza del contratto di assunzione. Con riferimento ad rileva che la richiesta di intervento da questi inoltrata, Tes_3
i rapporti giornalieri e la relazione mensile relativa a gennaio
2019 dimostrerebbero l'inizio della prestazione lavorativa in data 8 gennaio 2019. Contesta la valenza probatoria della conversazione WhatsApp tra e il capoturno, Tes_3
richiamata nella sentenza gravata, trattandosi di un mero testo senza alcun riferimento ai numeri di telefono e alla provenienza. Con riferimento a rileva che gli stessi Per_1
rapportini giornalieri presi in considerazione dal giudice di prime cure dimostrerebbero l'inizio della prestazione in data 25 gennaio 2019, dalle ore 17.00 alle 00.30 Tale circostanza risulterebbe ulteriormente confermata dalle dichiarazioni rese dallo stesso allegate al fascicolo di primo grado. Per_1
b) Con il secondo motivo censura la sentenza del Tribunale per omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia atteso che nulla avrebbe statuito il giudice di prime cure sull'addebito riferito alle infedeli registrazioni sul libro unico, in cui non sarebbero state registrate tutte le ore di presenza in servizio dei lavoratori indicati nel verbale di accertamento e nella successiva ordinanza ingiunzione. Peraltro, neppure la società ricorrente aveva sollevato specifiche censure in relazione a tale addebito. Ripropone, in ogni caso, anche le argomentazioni svolte in primo grado volte a contestare l'erronea applicazione di un divisore orario (195) diverso da
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
quello previsto dalla contrattazione collettiva applicabile (da cui
è derivato il riconoscimento di retribuzioni inferiori a quelle spettanti), con conseguente ulteriore fondatezza dell'addebito riferito alle infedeli registrazioni nel LUL.
Si è costituita in giudizio sostenendo l'infondatezza Controparte_1
del gravame e chiedendone il rigetto. Rileva che dalle emergenze documentali non risulterebbe l'inizio della prestazione lavorativa dei due dipendenti in data anteriore all'inizio del rapporto contrattuale e sostiene che l'altro addebito su cui si fonda l'ordinanza ingiunzione riguarderebbe esclusivamente l'erronea applicazione del divisore orario, con conseguente insussistenza della prospettata omessa decisione sulle richiamate infedeli registrazioni nel Libro Unico.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 18.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è solo parzialmente fondato.
1.1 – Con riferimento al lavoratore si deve escludere la Tes_3
fondatezza del gravame. Dai rapportini giornalieri (prodotti dall' sub doc. 8), contrariamente a quanto affermato Parte_1
dall'appellante, il primo giorno di effettiva prestazione lavorativa è il
9.01.2019, dalle ore 17.00 alle 0.30 (del giorno successivo). Il nominativo di invece, non si rinviene nel rapportino del Tes_3
giorno 8.01.2019. Tale emergenza documentale trova poi ulteriore riscontro nella conversazione WhatsApp dimessa in file di testo dalla società originaria ricorrente in cui, nello scambio di informazioni con il capoturno, si evince chiaramente che la prestazione lavorativa sarebbe iniziata alle ore 17.00 del 9.01.2019. Solo in fase di gravame
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
l' ha contestato la valenza probatoria di tale documento ma, Parte_1
a ben vedere, non è stata contestata la sua conformità all'originale in primo grado con conseguente efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 c.c. (cfr. Cass. n. 5141 del 21/02/2019 con riferimento agli
SMS). Inoltre, anche lo stesso lavoratore, nella missiva di dimissioni ha fatto riferimento all'inizio del rapporto di lavoro in data 9.01.2019.
Tali concordi elementi, unitariamente considerati, rendono recessiva e meno attendibile la relazione redatta dal lavoratore in occasione della Cont richiesta di intervento dell' .
1.2 – Con riferimento al dipendente , invece, sono proprio i Per_1
Cont rapportini giornalieri provenienti dalla società (acquisiti dall' ) a dimostrare e rendere evidente che la prestazione lavorativa sia iniziata in data 25.01.2019 e non il 26.01.2019. In coerenza con tale risultanza documentale anche la dichiarazione resa a sit dal che ha Per_1
confermato di aver iniziato a lavorare in data 25.01.2019, in affiancamento con il collega (e nel rapportino, infatti, si nota la Pt_2
presenza nel medesimo turno del 25.01.2019 sia di che di Per_1
. Risulta, conseguentemente fondato l'addebito con riferimento Pt_2
al solo lavoratore . Per_1
Atteso che la sanzione complessivamente comminata (riferita a due identiche infrazioni coinvolgenti due lavoratori) è stata quantificata dall'amministrazione in Euro 9.000, la stessa viene rideterminata in misura della metà, pari ad Euro 4.500, valore compreso tra il minimo e il massimo edittale e proporzionalmente coerente con la valutazione già operata dall'amministrazione (la sanzione, contestata nell'an, non
è stata oggetto di specifica censura sotto il profilo della sua quantificazione tra il minimo e il massimo edittale).
2 – Il secondo motivo d'appello è fondato.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
2.1 – Come correttamente evidenziato da parte appellante nel verbale ispettivo, l'addebito riferito alle infedeli registrazioni a LUL aveva un duplice contenuto: da un lato è stata contestata la registrazione a LUL di un minor numero di ore di presenza rispetto a quanto emergente dai rapportini di servizio con riferimento ai lavoratori Tes_3
, , , dall'altro, era Per_1 Per_2 Per_3 Pt_2 Per_4 Per_5
stata contestata l'indebita applicazione nel calcolo della retribuzione oraria del divisore convenzionale 195, in luogo del divisore convenzionale 182 previsto dal contratto collettivo applicabile.
La successiva ordinanza ingiunzione, pur facendo complessivo riferimento all'addebito di infedeli registrazioni nel libro unico ha comunque espressamente richiamato per una puntuale specificazione delle contestazioni il contenuto del verbale di accertamento in cui, come detto, si addebitava non solo l'indebito utilizzo del divisore convenzionale 195, ma anche la registrazione nel LUL di un numero di ore di presenza inferiore a quelle effettive in relazione ai lavoratori sopra menzionati. Nell'ordinanza ingiunzione, in particolare, si legge:
“per aver omesso o infedelmente registrato nel libro unico del lavoro, fatti salvi i casi di mero errore materiale e formale, i dati relativi al lavoratore ed alla sua prestazione lavorativa, come specificato nel verbale unico di accertamento e notificazione n. VE00001/2019-030-
01 del 13/09/2019. Poiché: il datore di lavoro ha registrato infedelmente le prestazioni rese dai lavoratori , Testimone_3
, Persona_6 Persona_7 Per_8
, ,
[...] Persona_9 Persona_10 [...]
, , ”). Il Per_11 Persona_12 Persona_13
riferimento è anche ai lavoratori e , non coinvolti – a Per_7 Per_8
differenza degli altri - dal rilievo di omesse registrazioni a LUL di ore di lavoro effettive, perché vengono complessivamente presi in
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
considerazione tutti i lavoratori interessati dalle infedeli registrazioni, compresi quelli per i quali si era accertata solo l'applicazione del divisore orario 195.
Parte ricorrente in primo grado non ha svolto alcuna specifica censura rispetto all'addebito riferito alla registrazione nel LUL di ore di lavoro inferiori a quelle effettive, né ha svolto rilievi ai prospetti allegati al verbale di accertamento in cui vengono sintetizzate le ore rilevabili dai rapportini di servizio e quelle (inferiori) emergenti dal LUL. Anche la sentenza di primo grado non si pronuncia su tale addebito, ma solo sulla questione del divisore convenzionale 195.
La lettura dei rapporti di servizio in cui sono indicati i turni e gli orari di lavoro, dell'estratto del LUL in atti e dei prospetti riepilogativi elaborati dall' in allegato al verbale di accertamento, fa Parte_1
emergere la fondatezza dell'addebito di infedeli registrazioni nel LUL per un numero di lavoratori superiore a cinque. Rimane, conseguentemente, assorbito l'ulteriore profilo di erronea applicazione del divisore convenzionale 195 atteso che già la prima violazione qui esaminata giustifica la sanzione comminata (pari ad Euro 1.250).
3 – In conclusione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha integralmente annullato l'ordinanza ingiunzione, ritenuti fondati gli addebiti riferiti all'irregolare occupazione del lavoratore e alle infedeli registrazioni nel LUL per un numero di Per_1
lavoratori superiore a cinque, il Collegio ridetermina l'importo della sanzione in Euro 5.750, di cui 4.500 per il primo addebito e 1.250 per il secondo, con conseguente condanna della società al relativo pagamento.
4 – Le spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio, vengono compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminato l'importo della sanzione in complessivi Euro 5.750, condanna parte appellata al relativo pagamento in favore di parte appellante.
− Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 18.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
LI GI NL SS
~ 9 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. LI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16.01.2023 da
Parte_1
elettivamente domiciliato presso la sede dell' ,
[...] Parte_1
rappresentato e difeso da funzionari delegati ex art. 9, co. 2, d.lgs. n.
149/15
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Controparte_1
OL PI e GE LI LI che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 392/22 del Tribunale di Venezia
In punto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 94-1/2021-
244/2020
Causa trattata all'udienza del 18.09.2025
Conclusioni per parte appellante: “In riforma dell'appellata sentenza
n. 392/2022 del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro, respingere
l'opposizione proposta in primo grado in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Ammettersi la prova testimoniale diretta, non ammessa in primo grado, in relazione ai seguenti capitoli: […]”
Conclusioni per parte appellata: “Chiedendo all'Ecc.ma Corte di
Appello di Venezia, Sezione Lavoro, di voler respingere l'appello proposto dall' avverso Parte_1
la sen-tenza n. 392/2022 del 16 giugno 2022, resa dal Tribunale
Civile di Venezia, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Bortolaso, nel giudizio RG n. 1688/2021, per tutte le motiva-zioni articolate in fatto
e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Giudice di prime cure. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi ai procuratori costituiti che si dichiarano sin da ora antistatari.
In via istruttoria, la scrivente difesa si oppone alle istanze formulate da parte avversa, che si chiede vengano integralmente rigettate. Solo per estremo scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di ammissione, si indicano a controprova sul capitolato avver-sario i testi: Tes_1
, e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
, da sentirsi su tutti i capitoli della narrativa in fatto della
[...]
presente memoria nonché sui seguenti specifici capitoli: […]”
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 16.01.2023 l'
[...]
ha impugnato la sentenza indicata Parte_1
in epigrafe con cui il Tribunale di Venezia, in accoglimento del ricorso promosso da ha annullato l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione con cui era stata comminata la sanzione complessiva di
Euro 10.250 per violazione degli artt. 39, co. 1, 2 e 7 del d.l. n.
112/2008 e 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 riferite ad infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro, errata applicazione del divisore orario in difformità da quanto previsto dal contratto collettivo applicato e mancata comunicazione di inizio del rapporto di lavoro in data anteriore all'inizio effettivo della prestazione di due lavoratori
( e ). Tes_3 Per_1
Il Giudice di prime cure, in particolare, ha rilevato che l' Parte_1
avrebbe confuso le decorrenze temporali dei rapporti di lavoro dei due dipendenti operando una errata lettura dei rapporti giornalieri di servizio da cui si evincerebbe l'inizio della prestazione nella giornata di decorrenza del rapporto contrattuale e non nella giornata precedente. avrebbe iniziato a lavorare alle 0.30 del 9 Tes_3
gennaio 2019 e alle ore 16.00 del 26 gennaio 2019. Ha poi Per_1
ritenuto infondato l'addebito riferito all'applicazione del divisore orario 195 in luogo di 182 previsto dal CCNL applicato, in quanto il divisore 195 sarebbe coerente con l'orario di lavoro settimanale concordato con i lavoratori al momento dell'assunzione, pari a 45 ore settimanali, anche tenuto conto del carattere discontinuo della prestazione lavorativa (attività di portierato e custodia) e della conseguente inapplicabilità del limite di 40 ore settimanali previsto dall'art. 16 d.l. n. 66/2003.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Propone appello l' sulla base di due motivi: Parte_1
a) Con il primo censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che i lavoratori e abbiano iniziato a prestare Tes_3 Per_1
attività lavorativa il giorno antecedente alla formale data di decorrenza del contratto di assunzione. Con riferimento ad rileva che la richiesta di intervento da questi inoltrata, Tes_3
i rapporti giornalieri e la relazione mensile relativa a gennaio
2019 dimostrerebbero l'inizio della prestazione lavorativa in data 8 gennaio 2019. Contesta la valenza probatoria della conversazione WhatsApp tra e il capoturno, Tes_3
richiamata nella sentenza gravata, trattandosi di un mero testo senza alcun riferimento ai numeri di telefono e alla provenienza. Con riferimento a rileva che gli stessi Per_1
rapportini giornalieri presi in considerazione dal giudice di prime cure dimostrerebbero l'inizio della prestazione in data 25 gennaio 2019, dalle ore 17.00 alle 00.30 Tale circostanza risulterebbe ulteriormente confermata dalle dichiarazioni rese dallo stesso allegate al fascicolo di primo grado. Per_1
b) Con il secondo motivo censura la sentenza del Tribunale per omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia atteso che nulla avrebbe statuito il giudice di prime cure sull'addebito riferito alle infedeli registrazioni sul libro unico, in cui non sarebbero state registrate tutte le ore di presenza in servizio dei lavoratori indicati nel verbale di accertamento e nella successiva ordinanza ingiunzione. Peraltro, neppure la società ricorrente aveva sollevato specifiche censure in relazione a tale addebito. Ripropone, in ogni caso, anche le argomentazioni svolte in primo grado volte a contestare l'erronea applicazione di un divisore orario (195) diverso da
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
quello previsto dalla contrattazione collettiva applicabile (da cui
è derivato il riconoscimento di retribuzioni inferiori a quelle spettanti), con conseguente ulteriore fondatezza dell'addebito riferito alle infedeli registrazioni nel LUL.
Si è costituita in giudizio sostenendo l'infondatezza Controparte_1
del gravame e chiedendone il rigetto. Rileva che dalle emergenze documentali non risulterebbe l'inizio della prestazione lavorativa dei due dipendenti in data anteriore all'inizio del rapporto contrattuale e sostiene che l'altro addebito su cui si fonda l'ordinanza ingiunzione riguarderebbe esclusivamente l'erronea applicazione del divisore orario, con conseguente insussistenza della prospettata omessa decisione sulle richiamate infedeli registrazioni nel Libro Unico.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 18.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è solo parzialmente fondato.
1.1 – Con riferimento al lavoratore si deve escludere la Tes_3
fondatezza del gravame. Dai rapportini giornalieri (prodotti dall' sub doc. 8), contrariamente a quanto affermato Parte_1
dall'appellante, il primo giorno di effettiva prestazione lavorativa è il
9.01.2019, dalle ore 17.00 alle 0.30 (del giorno successivo). Il nominativo di invece, non si rinviene nel rapportino del Tes_3
giorno 8.01.2019. Tale emergenza documentale trova poi ulteriore riscontro nella conversazione WhatsApp dimessa in file di testo dalla società originaria ricorrente in cui, nello scambio di informazioni con il capoturno, si evince chiaramente che la prestazione lavorativa sarebbe iniziata alle ore 17.00 del 9.01.2019. Solo in fase di gravame
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
l' ha contestato la valenza probatoria di tale documento ma, Parte_1
a ben vedere, non è stata contestata la sua conformità all'originale in primo grado con conseguente efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 c.c. (cfr. Cass. n. 5141 del 21/02/2019 con riferimento agli
SMS). Inoltre, anche lo stesso lavoratore, nella missiva di dimissioni ha fatto riferimento all'inizio del rapporto di lavoro in data 9.01.2019.
Tali concordi elementi, unitariamente considerati, rendono recessiva e meno attendibile la relazione redatta dal lavoratore in occasione della Cont richiesta di intervento dell' .
1.2 – Con riferimento al dipendente , invece, sono proprio i Per_1
Cont rapportini giornalieri provenienti dalla società (acquisiti dall' ) a dimostrare e rendere evidente che la prestazione lavorativa sia iniziata in data 25.01.2019 e non il 26.01.2019. In coerenza con tale risultanza documentale anche la dichiarazione resa a sit dal che ha Per_1
confermato di aver iniziato a lavorare in data 25.01.2019, in affiancamento con il collega (e nel rapportino, infatti, si nota la Pt_2
presenza nel medesimo turno del 25.01.2019 sia di che di Per_1
. Risulta, conseguentemente fondato l'addebito con riferimento Pt_2
al solo lavoratore . Per_1
Atteso che la sanzione complessivamente comminata (riferita a due identiche infrazioni coinvolgenti due lavoratori) è stata quantificata dall'amministrazione in Euro 9.000, la stessa viene rideterminata in misura della metà, pari ad Euro 4.500, valore compreso tra il minimo e il massimo edittale e proporzionalmente coerente con la valutazione già operata dall'amministrazione (la sanzione, contestata nell'an, non
è stata oggetto di specifica censura sotto il profilo della sua quantificazione tra il minimo e il massimo edittale).
2 – Il secondo motivo d'appello è fondato.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
2.1 – Come correttamente evidenziato da parte appellante nel verbale ispettivo, l'addebito riferito alle infedeli registrazioni a LUL aveva un duplice contenuto: da un lato è stata contestata la registrazione a LUL di un minor numero di ore di presenza rispetto a quanto emergente dai rapportini di servizio con riferimento ai lavoratori Tes_3
, , , dall'altro, era Per_1 Per_2 Per_3 Pt_2 Per_4 Per_5
stata contestata l'indebita applicazione nel calcolo della retribuzione oraria del divisore convenzionale 195, in luogo del divisore convenzionale 182 previsto dal contratto collettivo applicabile.
La successiva ordinanza ingiunzione, pur facendo complessivo riferimento all'addebito di infedeli registrazioni nel libro unico ha comunque espressamente richiamato per una puntuale specificazione delle contestazioni il contenuto del verbale di accertamento in cui, come detto, si addebitava non solo l'indebito utilizzo del divisore convenzionale 195, ma anche la registrazione nel LUL di un numero di ore di presenza inferiore a quelle effettive in relazione ai lavoratori sopra menzionati. Nell'ordinanza ingiunzione, in particolare, si legge:
“per aver omesso o infedelmente registrato nel libro unico del lavoro, fatti salvi i casi di mero errore materiale e formale, i dati relativi al lavoratore ed alla sua prestazione lavorativa, come specificato nel verbale unico di accertamento e notificazione n. VE00001/2019-030-
01 del 13/09/2019. Poiché: il datore di lavoro ha registrato infedelmente le prestazioni rese dai lavoratori , Testimone_3
, Persona_6 Persona_7 Per_8
, ,
[...] Persona_9 Persona_10 [...]
, , ”). Il Per_11 Persona_12 Persona_13
riferimento è anche ai lavoratori e , non coinvolti – a Per_7 Per_8
differenza degli altri - dal rilievo di omesse registrazioni a LUL di ore di lavoro effettive, perché vengono complessivamente presi in
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
considerazione tutti i lavoratori interessati dalle infedeli registrazioni, compresi quelli per i quali si era accertata solo l'applicazione del divisore orario 195.
Parte ricorrente in primo grado non ha svolto alcuna specifica censura rispetto all'addebito riferito alla registrazione nel LUL di ore di lavoro inferiori a quelle effettive, né ha svolto rilievi ai prospetti allegati al verbale di accertamento in cui vengono sintetizzate le ore rilevabili dai rapportini di servizio e quelle (inferiori) emergenti dal LUL. Anche la sentenza di primo grado non si pronuncia su tale addebito, ma solo sulla questione del divisore convenzionale 195.
La lettura dei rapporti di servizio in cui sono indicati i turni e gli orari di lavoro, dell'estratto del LUL in atti e dei prospetti riepilogativi elaborati dall' in allegato al verbale di accertamento, fa Parte_1
emergere la fondatezza dell'addebito di infedeli registrazioni nel LUL per un numero di lavoratori superiore a cinque. Rimane, conseguentemente, assorbito l'ulteriore profilo di erronea applicazione del divisore convenzionale 195 atteso che già la prima violazione qui esaminata giustifica la sanzione comminata (pari ad Euro 1.250).
3 – In conclusione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha integralmente annullato l'ordinanza ingiunzione, ritenuti fondati gli addebiti riferiti all'irregolare occupazione del lavoratore e alle infedeli registrazioni nel LUL per un numero di Per_1
lavoratori superiore a cinque, il Collegio ridetermina l'importo della sanzione in Euro 5.750, di cui 4.500 per il primo addebito e 1.250 per il secondo, con conseguente condanna della società al relativo pagamento.
4 – Le spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio, vengono compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminato l'importo della sanzione in complessivi Euro 5.750, condanna parte appellata al relativo pagamento in favore di parte appellante.
− Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 18.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
LI GI NL SS
~ 9 ~