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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1384 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto contratti bancari e vertente tra
(C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], C.F._1 ivi residente a[...], già socio amministratore e quale successore della CP_1 di con sede Controparte_2 legale in Strongoli (Kr) alla Loc. Tronga Casello
Ferroviario n. 215, P. Iva , rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Pasquale Di Vico (C. F.
, presso lo studio del quale in C.F._2
Corigliano Rossano alla Loc. Rossano in Via E. Montale n.
4, elegge domicilio;
appellante
e (P.I. , già CP_3 P.IVA_2 [...]
(PI. , in Controparte_4 P.IVA_3 persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Giangreco (C.F.
) ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il suo studio in Reggio Calabria, via Aschenez n°
128; appellata
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro disattesa e reietta ogni avversa istanza, deduzione, difesa e conclusione, in accoglimento dello spiegato appello ed in integrale riforma della Sentenza appellata:
1)- Riformare integralmente Sentenza n. 1576/2018 emessa dal Tribunale di Crotone, Giudice Dott. Antonio
Albenzio, in data 29/12/2018 e depositata e pubblicata in data 31/12/2018 nell'ambito del giudizio iscritto a ruolo al
n. 1261/2013 R.G.A.C., Sentenza non notificata;
2)- Per l'effetto ed in conseguenza, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione dell'8/06/2013, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3)- Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
pag. 2/11 Per l'appellata: “Voglia l'On.le Corte di Appello di
Catanzaro così provvedere:
1) Dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti in comparsa;
2) rigettare l'appello nel merito perché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti;
3) rigettare la richiesta di CTU, per i motivi di cui alle lettere C) ed F);
4) condannare l'appellante al pagamento dei compensi anche di questo grado del giudizio”.
Fatti di causa
1.
Con atto di citazione depositato il 28.6.2013
– in proprio e quale l.r. di Parte_1 di – CP_1 Parte_1 Controparte_2 conveniva in giudizio , Controparte_4 per sentire dichiarare illegittimo il recesso operato da due conti correnti, il grave inadempimento dell'istituto bancario, con risarcimento del danno subito alle
, quantificato in un milione di euro per la società di persone, e in 500mila euro per
, in proprio, per il patimento subìto. Parte_1
Esponeva di svolgere attività nel settore Parte_1 edilizio, nel movimento terra e in altri settori merceologici, ottenendo due linee di credito con la propria società negli anni 2000 e 2003. Di aver ricevuto l'attenzione di gruppi criminali, in occasione dell'aggiudicazione di un appalto nel 2001, subendo pag. 3/11 richieste estorsive, sfociate nel febbraio 2002 nell'incendio del magazzino deposito, con danni superiori ai 60mila euro, e di aver accettato di collaborare con la giustizia. Di aver subìto nel medesimo periodo una procedura pre-fallimentare, estinta con provvedimento del 20.1.2010.
Nel 2006 la banca chiudeva i conti, dandone notizia con lettera datata 21.3.2006, proprio nel momento di maggiore difficoltà economica. Attesa la funzione pubblicistica affidata agli istituti di credito, la parte riteneva non conforme a correttezza e buona fede la condotta della banca, che causava danni economici all'impresa, trovatasi nell'impossibilità di onorare i propri impegni, con grave stato di prostrazione psicologica indotto al stesso. Parte_1
Di qui la duplice richiesta risarcitoria.
La banca si costituiva, chiedendo respingere la domanda, osservando: a) se fondata su aspetti di responsabilità aquiliana, il diritto sarebbe prescritto, in quanto azionato a distanza di sette anni dalla chiusura dei conti correnti;
b) se fondato su base contrattuale, il comportamento della banca non sarebbe stato imprevisto o arbitrario, bensì ragionevole e prevedibile L'istituto di credito ha infatti atteso cinque anni dal momento in cui la parte afferma di aver subito richieste di natura estorsiva, e prima di operare la revoca, ha rilevato che risultavano assegni frequentemente “appostati sospesi” e nell'aprile 2004 protestati, mentre ad ottobre 2005 veniva iscritta ipoteca legale da ETR spa per un importo di oltre pag. 4/11 80mila euro. La banca non avrebbe pertanto potuto mantenere oltre in vita due rapporti di conto corrente, sapendo che veniva a mancare la copertura di ulteriori assegni o la possibilità di rientrare da ulteriori anticipazioni su fatture.
Il recesso esercitato sarebbe pertanto – ai sensi dell'art. 1845 c.c. – pienamente legittimo.
2.
La sentenza impugnata ha ritenuto che l'andamento irregolare del rapporto contrattuale abbia giustificato il recesso della banca, che ha operato senza violare il principio di buona fede, stante l'andamento irregolare del rapporto contrattuale con la società attrice.
Ma in ogni caso, la domanda risarcitoria è sfornita di qualsivoglia allegazione, prima ancora che di prova, sulla natura e sull'entità del danno asseritamente subito e pretesamente da risarcire, non potendosi far fronte nemmeno attraverso il ricorso ad una liquidazione equitativa, dovendosi pur sempre disporre di una prova,
“in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno, oltre che dell'altrui responsabilità”.
In tal senso, sono considerate generiche le allegazioni circa l'impossibilità di onorare puntualmente le obbligazioni con i propri fornitori o il grave stato di prostrazione psicologica, che avrebbe cauto all'attore un danno di carattere fisico o morale.
pag. 5/11 3.
L'appello è fondato su tre motivi.
Con il primo, si torna a percorrere l'originario atto di citazione, contestando in particolare l'affermazione della banca circa l'irregolare andamento del rapporto, pur rilevando l'esistenza alla chiusura di un saldo attivo, e il mancato sostegno offerto dall'istituto di credito, proprio nel momento di maggiori bisogno del correntista.
Con il secondo motivo si afferma che il conseguente danno “appare evidente e in re ipsa” in quanto l'improvvisa chiusura dei conti determinava gravi difficoltà nella gestione delle attività imprenditoriali, con conseguente “contrazione degli utili e disciolta nel far fronte ai debiti correnti per i pagamenti ordinari”, accertabili e da accertare tramite CTU di natura contabile.
Con il terzo motivo si denuncia il malgoverno delle spese giudiziali da parte del primo giudice, che avrebbe calibrato i compensi sui valori delle pretese avanzate, pervenendo ad una liquidazione “oltre modo punitiva”.
Ragioni della decisione
4.
L'appello è fondato, per quanto concerne il solo terzo motivo di impugnazione.
In tema di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, è legittimo il recesso “ad nutum”
pag. 6/11 della banca, se anticipato da una comunicazione al cliente con congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 1845, comma 3, c.c. e il suo esercizio non entra in conflitto con il principio generale di buona fede, sancito dall'art. 1375 c.c., allorquando il debitore abbia ripetutamente, e in modo del tutto ingiustificato, superato il limite di affidamento concesso o comunque mostrato – come nel caso di specie
– un andamento irregolare, con emissione di assegni privi di provvista (appostati sospesi) e con iscrizione di ipoteca legale di notevole importo, minando così il rapporto fiduciario che caratterizza la concessione di credito.
Il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 c.c., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma. La parte invece che assume l'illegittimità del recesso ha l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto.
La sussistenza di elementi obbiettivi quali la forte esposizione debitoria della società e l'avvenuto protesto di assegni rende di per sé giustificata e comunque non arbitraria e non contraria a buona fede la revoca dell'operatività dei conti correnti.
Come ha precisato l'istituto bancario, del resto, non è stato tanto il motivo di una passività (essendo presente al momento del recesso un saldo attivo, anche se di modesto ammontare, pari a euro 1.276,46) ad aver determinato la decisione di interrompere il rapporto,
pag. 7/11 quanto piuttosto la frequenza di assegni sospesi e l'elevazione di diversi protesti, elementi che non consentivano alla banca di continuare a mantenere più in vita i conti su cui irregolarmente risultava operare il cliente. Era stato infatti comunicato al cliente che nell'anno 2005 emergeva “un andamento teso della relazione, con utilizzi medi in crescita, ripetuti sconfinamenti, percentuali di effetti insoluti pari al 100% e continui assegni sospesi per mancanza di provvista”, così rendendo l'esercizio del diritto di recesso – peraltro contrattualmente previsto, in misura paritaria, all'art. 7 delle condizioni generali, “in qualsiasi momento anche con comunicazione verbale” – pienamente legittimo.
In presenza di ripetuta e anomala emissione di assegni senza provvista, la banca non può che revocare l'apertura di credito. L'intervenuta evoluzione negativa delle condizioni patrimoniali del cliente è stata ritenuta giusta causa di recesso, sia presso l'arbitro bancario, che nella giurisprudenza di legittimità.
Né possono essere imputati agli istituti di credito compiti di assistenza alle vittime di reati di natura estorsiva, o comunque attenzionati dalla criminalità organizzata, trattandosi di tutela estranea alle finalità dell'ente.
5.
Ma anche a voler superare tali argomentazioni, quello che manca assolutamente nella domanda avanzata da è la prova del danno, sia patrimoniale che Parte_1
pag. 8/11 non patrimoniale, lacuna che in assenza di validi elementi offerti, non può essere colmata attraverso una consulenza tecnica, che in tal caso avrebbe natura meramente esplorativa, volta a supplire l'inerzia della parte, soprattutto laddove essa formuli richieste di danno di notevole entità, senza giustificare in alcun modo le asserite perdite commerciali, o le difficoltà di pagamento
(successive alla chiusura dei conti e diverse da quelle che hanno originato le ragioni del recesso), e nemmeno lo stato di prostrazione psicologica, da attribuire con nesso di causalità al comportamento della banca, peraltro intervenuto a notevole distanza di tempo dalle denunciate pressioni ricevute dalla criminalità organizzata.
La prova del danno non può essere ottenuta delegando interamente l'accertamento in sede giudiziale, ma occorre partire da elementi certi o anche indiziari, purché di pregnante valore, in grado di sostenere una loro positiva valutazione nel corso del processo.
La parte non produce contabilità, né documentazione da cui ritenere il proprio calo del fatturato collegato all'impossibilità di continuare il rapporto con la banca, né tanto meno un eventuale rifiuto ricevuto da altri istituti di credito, sulla richiesta di apertura di conti correnti. Anche sullo stato di prostrazione, nulla è offerto a supporto.
6.
Sulle spese.
pag. 9/11 Il primo giudice ha liquidato le spese (euro
30.000) sulla base della pretesa risarcitoria (euro
1.500.000), anziché tenere conto del valore indeterminabile, secondo iscrizione a ruolo. La liquidazione di compensi deve in tal caso tenere conto che la richiesta risarcitoria era stata avanzata in via del tutto ipotetica, e suscettibile di revisione da parte del giudice, ed è stata respinta anche per la sua assoluta genericità e palese infondatezza, di talché anche l'altra parte ha avuto modo di impostare le proprie difese sulla base di un quantum risarcitorio palesemente innaturale ed eccessivo.
Pur permanendo la soccombenza in primo e parzialmente in secondo grado, i compensi dovuti da parte appellante andranno impostati sul valore indeterminabile complessità bassa, i minimi, le quattro fasi, per entrambi gradi di giudizio, compensate le spese di secondo grado per un terzo, attesa la soccombenza su due dei tre capi della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1576/2018 depositata e pubblicata il
31.12.2018 dal Tribunale di Crotone, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 10/11 − in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina i compensi professionali relativi al primo grado di giudizio, liquidati in euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
− conferma nel resto;
− condanna a rifondere Parte_1
a le spese di lite del presente CP_3 grado di giudizio, liquidati i compensi in euro
4.996,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed
IVA come per legge, compensate per un terzo dell'importo totale.
Così deciso nella camera di consiglio del 8.7.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 11/11