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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 616/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 3 agosto 2021 da
(c.f.: , nella qualità di erede Parte_1 C.F._1
del sig. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Persona_1
Moro e Marta Capuzzo, giusta procura apposta in calce all'atto di appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
Email_2
-appellante-
Contro
Controparte_1
(P.I. - C.F.
[...] P.IVA_1
) con sede legale in Roma, Via IV Novembre 144, in persona P.IVA_2 del per il Veneto, legale rappresentate pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Schiavulli e Francesco Bocchi, in virtù di procure generali alle liti a rogito notar da Venezia Persona_2
rispettivamente in data 20.07.2009 e 3.06.10, Repp/Racc. - P.IVA_3
100.868/23517, allegate alla comparsa di risposta in primo grado, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura regionale INAIL in
Venezia, Santa Croce 712, PEC: Email_3
Email_4
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 36/21 del Tribunale di Belluno – sezione Lavoro
In punto: malattia professionale – rendita vitalizia . CP_1
Causa trattata all'udienza del 6 marzo 2025.
Conclusioni per parte appellante: “in via istruttoria: si insiste affinchè
l'Ecc.ma Corte adita voglia disporre la rinnovazione della CTU medico legale per le ragioni espresse nella precedente parte espositiva e
l'ammissione di tutte le prove, comprese le prove testimoniali volte alla dimostrazione dell'entità della esposizione alle polveri di ricorrente;
nel merito: in riforma della sentenza di primo grado del Giudice del lavoro di
Belluno impugnata, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere integralmente le domande proposte dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado, che per comodità vengono qui di seguito tra-scritte (incluse le istanze proposte in via istruttoria): 1) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla tutela assicurativa per malattia professionale denunciata e documentata in sede amministrativa;
2) conseguentemente
pag. 2/22 dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo della lesione alla propria integrità psicofisica correlato al danno bio-logico stimato nella misura del
40%, ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e ss. mod. e dalla
“tabella indennizzo danno bio-logico” di cui al D.M. 12 luglio 2000 e ss. mod., ovvero nella diversa misura, anche maggiore, ritenuta equa e di giustizia;
3) conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di CP_1
erogare le prestazioni richieste in sede amministrativa e condannarsi lo stesso al pagamento di tali prestazioni in favore del ricorrente e CP_1
alla corresponsione dell'indennizzo rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura del 40% o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e competenze professionali come per legge, con distrazione in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria:…”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, confermare la sentenza n. 36/2021 del Giudice del
Lavoro di Belluno. Victus victori IN VIA ISTRUTTORIA…”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 3 agosto 2021 Persona_1
aveva impugnato la sentenza n.36/21 del giudice del lavoro del Tribunale di
Belluno con la quale era stata rigettata la propria domanda di riconoscimento dell'origine professionale della patologia contratta pag. 3/22 (secondo la diagnosi allegata di pneumoconiosi per esposizione professionale) nei confronti dell CP_1
Con memoria depositata il 3 gennaio 2023 si era costituita l' chiedendo CP_1
di respingere l'impugnazione.
Disposto un rinvio d'ufficio per ragioni di carattere organizzativo, il giudizio è proseguito, a seguito del decesso dell'originario ricorrente e della costituzione della moglie, sua erede, , in data 20 Parte_1
febbraio 2024.
Discussa la causa all'udienza del 22 febbraio 2024, all'esito è stata disposta consulenza tecnica medico legale, venendo conferito l'incarico, previo giuramento al dottor OL NT all'udienza del 28 marzo
2024. Non avendo provveduto al deposito della propria relazione nei termini prefissati, a seguito di sollecito dell'Ufficio la causa è stata rinviata al 24 ottobre 2024.
A seguito di sua richiesta, l'ausiliario è stato autorizzato ad avvalersi, a sua volta di uno proprio, specialista in medicina del lavoro, con proroga del termine di deposito della relazione, venendo rinviata a causa al 9 gennaio
2025.
A tale data la causa non si è tenuta a seguito di nuova richiesta del consulente tecnico di proroga del termine per il deposito dell'elaborato con rinvio all'odierna udienza della causa, in cui, a seguito del deposito del parere del consulente, è stata finalmente discussa e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione pag. 4/22 1) Secondo l'allegazione dell'originario ricorrente in primo grado egli aveva “lavorato per moltissimi anni in veste di escavatorista e/o di addetto alla costruzione di gallerie, viadotti stradali, autostrade ecc... in favore di diverse società operanti nel settore della costruzioni di strade, gallerie o di attività similari;
per tale ragione, nel corso della propria vita lavorativa è stato massicciamente esposto alla inalazione e al contatto di polveri di cemento, bitume, sabbia, roccia, ghiaia e materiali affini.
Nel dicembre del 2015, in seguito a diagnosi di polmonite bilaterale contratta nell'estate dello stesso anno e ai successivi accertamenti di natura specialistica svolti, la dottoressa specialista di Per_3
Fisiopatologia Respiratoria presso l'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera di Padova ha redatto il primo certificato medico di malattia professionale (doc. n. 1) con diagnosi di pneumoconiosi per esposizione professionale a polveri miste (cemento, sabbia, ghiaia, bitume, roccia).”.
Nello stesso ricorso aveva provveduto a dettagliare la cronologia dei rapporti lavorativi a partire dal 1984 fino all'attualità, e le relative mansioni svolte.
2) Il giudice bellunese, sulla scorta della consulenza tecnica medico legale ha rigettato la domanda del GN avvalendosi delle valutazioni e Per_1
delle conclusioni a cui era prevenuto il proprio ausiliario e riportando ampi stralci dell'elaborato consulenziale.
In particolare, ha evidenziato che il consulente aveva posto la diagnosi di
“Fibrosi polmonare bronchiolocentrica” e che rispetto all'indagine eziologica e, segnatamente, al nesso con l'esposizione lavorativa non erano state fornite informazioni cliniche e/o strumentali antecedenti all'esordio pag. 5/22 della malattia polmonare. L'ausiliario sulla base dell'integrazione dei dati strumentali, clinici e bioptici, a settembre 2015, aveva formulato la diagnosi di “pneumopatia interstiziale bronchiolocentrica”.
Rispetto alla pregressa valutazione della Medicina del Lavoro di Padova, valorizzata dal ricorrente, con la quale la patologia era riconducibile
“all'esposizione pluridecennale pregressa a polveri di cemento, bitume, sabbia, roccia, ghiaia”, ha espresso un'opinione dissenziente e contraria.
All'esito degli esami clinici, era stata “confermato la presenza di
“rarissime” particelle di silice, mentre per l'insorgenza della pneumoconiosi da esposizione a polveri miste la presenza di silice è una condizione indispensabile in quanto i silicati hanno da soli una debole attività fibrogenica polmonare, la quale cresce notevolmente alla presenza di silice cristallina o altre polveri, quali ad esempio quelle di ferro (anche queste presenti nel campione bioptico in quantità definite come
“rarissime” alla ME). Tale rara presenza di silice e di polveri di metalli pesanti (ferro) non appare pertanto sufficiente a determinare una pneumoconiosi, in accordo con i consolidati criteri scientifici che prevedono, in una esposizione polmonare a polveri miste, una percentuale di silice cristallina libera nella misura del 10-18% (McLaughing, 1957;
Nagelschmidt, 1960). La sola presenza di silicati nel tessuto polmonare è dunque in accordo con la storia lavorativa, ma non ne giustifica il loro ruolo causale nella genesi della malattia polmonare fibrosante, stante le ridotte concentrazioni di silice.”.
Il consulente aveva anche rilevato che rispetto alla letteratura scientifica in materia “Il quadro istologico di “pneumopatia interstiziale bronchiolo- centrica” non è presente nei quadri istologici riportati nella fonte
pag. 6/22 bibliografica citata nella relazione della Medicina del Lavoro di Padova del 05.06.2018 a supporto della diagnosi di origine professionale. Tale studio, infatti, riporta tre tipologie di tipiche lesioni polmonari riscontrabili nei lavoratori esposti a polveri miste, non presenti nel tessuto polmonare del sig. : 1) macule: “accumuli interstiziali di Per_1
macrofagi carichi di polvere, tipicamente distribuiti nelle zone peribronchiali e perivariscolari, associati con una delicata rete di fibre reticoliniche senza evidente degenerazione collagene”; 2) lesioni fibrotiche da polveri miste: apprezzabili alla palpazione del polmone, a margini irregolari, a forma stellata con una parte centrale di collagene ialinizzato, circondata da fibre collagene e reticoliniche, a loro volta disposte linearmente e radialmente (a caput medusae), mescolate a macrofagi contenenti particelle di polveri minerali;
3) noduli silicotici: noduli fibrotici ben delineati, duri, quasi acellulari, composti in prevalenza da fibre collagene ialinizzate disposte a spirale.”.
Rispetto a tale informazione aveva evidenziato che nella lettera di dimissione della UOC di Pneumologia del 29 ottobre 2015 il referto microscopico della biopsia polmonare riportava la diagnosi di “Frammenti ben rappresentati di parenchima polmonare caratterizzati da un modesto rimodellamento architetturale ed elettiva localizzazione bronchiolocentrica
e con estensione al parenchima contiguo. Nella regione bronchiolocentrica
è presente un modesto infiltrato linfomonocitario con associata metaplasia bronchiolare, modica alveolite macrofagica degli alveoli attigui e proliferazione attiva di fibroblasti con aspetti prevalentemente di tipo polmonite in organizzazione o di foci addossati ai dotti alveolari. Non si
pag. 7/22 osservano dopo colorazione con Blu di Prussia corpi asbestosici né altro materiale di tipo coniotico nei preparati colorati con ematossilina/Eosina”.
Rispetto a tale rilievo non era decisivo per confermare la diagnosi di pneumoconiosi l'assenza di materiale coniotico in ragione della necessaria presenza di tipiche alterazioni istologiche, non riscontrate nell'istologia polmonare del ricorrente.
L'esame radiologico e quello alla tomografia computerizzata evidenziavano i tratti distintivi della diagnosi formulata rispetto a quella ritenuta dal ricorrente: “La Pneumoconiosi per esposizione a polveri miste evidenziava alla radiografia standard del torace un insieme di opacità rotondeggianti e reticolo-lineari irregolari e profuse diffusamente nei due polmoni. La radiografia eseguita il giorno 11.5.2015 all'Ospedale di Feltre evidenziava invece una “sfumata e tenue ipodiafania parenchimale al II medio del polmone di dx e in parailare omolaterale” del tutto compatibile con una polmonite destra. Parimenti la TC torace del 15.05.2015 rilevava un
“quadro di accentuazione dell'interstizio polmonare, diffuse aree di alterata densità parenchimale a carattere micro-reticolare prevalenti ai lobi superiori ed in sede dorsale con associate millimetriche immagini nodulari parenchimali con aspetto ad albero in fiore come da flogosi delle piccole vie aeree, in assenza di franchi addensamenti parenchimali. Diffusi aspetti bronchiectasici cilindrici per lo più detersi ai campi polmonari media-basali. Concomitano piccole bolle aree sub-pleuriche a livello dorso-lombare, bilateralmente, con aspetto più evidente a DX, associate a micronoduli calcifici, in assenza di franchi aspetti di honey-combing(…).
Multipli linfonodi ilo-mediastinici, talora confluenti a pacchetto, da millimetrici fino a circa 20 mm (in sede pre-carenale paramediana DX)”.
pag. 8/22 La TC del torace eseguita durante il ricovero nella divisione Pneumologica di Treviso in data 10.06.2015 segnalava “persistono segni di interessamento interstiziale prevalentemente mantellare con maggiore interessamento dei campi medio-inferiori”. In seguito alla dimissione del
29.10.2015 dalla U.O.C di Pneumologia di Padova.”.
Sotto un diverso e concorrente profilo aveva rilevato che nella profilassi seguita (assunzione di Deltacortene a dosi elevate e a scalare), tale farmaco per la posologia seguita e per il periodo di assunzione era in grado di modificare le alterazioni polmonari purché insorte su base infiammatoria per cui “le modificazioni delle lesioni polmonari, avvenuti rapidamente e a carico di varie aree polmonari, non possano essere ricondotti ad una pregressa esposizione a polveri miste, in quanto, in questo caso, le lesioni causate dall'accumulo di polvere persisterebbero stabilmente nelle sedi polmonari coinvolte e non risulterebbero modificabili a seguito dell'assunzione di dosi elevate di steroidi.”.
Considerato il quadro clinico di esordio, l'episodio che ha condotto al ricovero dal 29.01.2016 al 09.03.2016, l'evoluzione clinica-radiologica, la loro analitica e correlata valutazione deponeva per l'incompatibilità con la diagnosi di pneumoconiosi per esposizione a polveri miste.
Anche le osservazioni critiche svolte dal consulente di parte, alla luce dei chiarimenti offerti dal consulente, che sostanzialmente richiamava le proprie precedenti considerazioni, ritenendole non superate dai rilievi di parte, non giustificavano una revisione del giudizio sul nesso di causa, determinando, in tale modo, il rigetto della domanda del lavoratore.
3) Con l'appello la sentenza è sottoposta a critica in forza della quale se ne chiede la riforma in ragione dei seguenti motivi.
pag. 9/22 Col primo motivo l'appellante si era doluto dell'acritico recepimento delle valutazioni del proprio consulente: “Il primo giudicante non ha sostanzialmente motivato la decisione del rigetto del ricorso e ciò, sia perché si è limitato a ritenere condivisibili le valutazioni espresse dal c.t.u., sia perché non ha adeguatamente spiegato il motivo per il quale le osservazioni critiche del Consulente di parte ricorrente non fossero apprezzabili e dunque perché le questioni medico legale di causa non fossero necessariamente suscettibili di ulteriori approfondimenti istruttori.”.
In particolare, con riguardo al caso in cui siano svolti rilievi critici, richiama la giurisprudenza di legittimità che impone l'obbligo di motivazione “se le affermazioni contenute nell'elaborato peritale siano oggetto, nella impostazione difensiva della parte, di critiche e precise circostanze idonee, se fondate, a condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella consulenza tecnica.” (in motivazione Cass. n.5704 del 2017).
Richiama col secondo motivo i rilievi critici mossi alla consulenza e, segnatamente alla relazione dell'ausiliario del consulente dell'Ufficio, dottore nominato a seguito di autorizzazione del primo giudice. Per_4
In primo luogo, si evidenzia che risulta operata la valutazione dell'anamnesi lavorativa, basandosi solo sul parere e sulle Per_5
dichiarazioni contenute nel DVR aziendale dell'ultimo datore di lavoro, oggetto di contestazione nel corso delle operazioni del consulente, in forza dei quali si postula l'esistenza di una esposizione poco significativa alle polveri miste del lavoratore nel periodo 2005-2015, elevata in precedenza ma senza dati utili alla valutazione dell'entità, ossia il periodo lavorativo pag. 10/22 per il quale era stato chiesto appositamente un puntuale accertamento dell'esposizione.
In secondo luogo, lamenta il carattere omissivo della relazione nella parte in cui, a seguito nel giugno del 2018 del prelievo del tessuto polmonare ed analizzato dal Laboratorio di Tossicologia e Epidemiologia Industriale della
Azienda Ospedaliera Universitaria di Torino, tali analisi mineralogiche non sono state adeguatamente considerate, ritenendo che i dati ricavati da tali analisi depongono in misura oggettiva per una significativa esposizione alle polveri da parte del ricorrente, limitandosi il consulente ed il suo ausiliario a confermare la precedente valutazione negativa.
Sotto un diverso profilo viene lamentata la mancata ed adeguata considerazione delle lavorazioni a cui era stato preposto il ricorrente sia in relazione alla loro rilevanza ai fini della esposizione, sia in relazione all'entità dell'esposizione a polveri miste.
Infine, la doglianza attiene anche alla mancata valutazione dell'evoluzione della malattia e della correlazione causale con l'esposizione alle polveri miste. Rimarca quanto già evidenziato dal consulente dell'ufficio, ossia che all'epoca il ricorrente era in attesa di un trapianto di polmone ed il referto dell'Ospedale di Feltre del 20 maggio 2019, confermativo della diagnosi di
“iniziale riattivazione di fibrosi polmonare bronchiolocentrica da esposizione a polveri”.
Col terzo motivo deduce che non è decisiva la qualificazione dell'evento prevedendo l'art.53 del d.P.R n.1124 de 1965 solamente la descrizione della sintomatologia da parte dell'assicurato.
pag. 11/22 Col quarto motivo evidenzia che non sono stati individuati fattori extra- lavorativi (tantopiù che si tratta di lavoratore che non fumava), situazione che impone l'affermazione del nesso di causa (Cass. n.6954 del 2020).
4) L'appello non può essere accolto anche alla luce delle emergenze e delle valutazioni operate con la rinnovata consulenza tecnica1 in questo grado che consente di dare adeguata risposta alle questioni solevate con il gravame.
I motivi a sostegno dell'invocata riforma possono essere trattati congiunti attesa la loro stretta connessione.
Avvalendosi dell'apporto dello specialista in medicina del lavoro, il
Professore , il consulente è prevenuto alle seguenti Persona_6
conclusioni:
a) non vi sono indicazioni né funzionali né soggettive, riportate nell'anamnesi dal GN , di problemi o deficit respiratori Per_1
precedenti il 2015;
b) la patologia di cui era affetto il GN rientra fra le patologie Per_1
interstiziali del polmone definite come “difficili da classificare”, in particolare la forma bronchiolo centrica è stata descritta per la prima volta all'inizio degli anni 2000 e appare essere rara (80 casi descritti in letteratura);
pag. 12/22 c) il quadro di fibrosi polmonare mostra un'evoluzione, in generale, rapida e in parte dipendente da altre caratteristiche istologiche. In particolare, la presenza di un quadro ground glass (vetro smerigliato) è indicativo di una evoluzione più rapida;
d) tra i fattori rilevanti sul piano eziologico vengono esclusi in letteratura il fumo di sigaretta e la polmonite da ipersensibilità;
e) in alcuni pazienti sono state rilevate pregresse esposizioni a fattori ambientali in assenza di specifiche indicazioni circa la loro entità e durata: polvere di gesso da parte di un'insegnante, polveri organiche presso allevamenti di piccioni, esposizione a fumo di legno e attività di giardiniere;
altra casistica ha indotto l'ipotesi di reflusso gastroesofageo;
infine, viene citata una pubblicazione (“(Silbernagel et al. Sarcoidosis
Vasculitis And Diffuse Lung Diseases”, 2018; 35; 218-229) che riporta solo per due casi una generica esposizione professionale a polveri contenenti amianto: per gli autori nessuna evidenza di relazione causa effetto fra l'esposizione professionale e la patologia;
f) vi è concordia tra le parti ed i rispettivi consulenti circa l'esposizione a polveri del GN , contenenti “probabilmente o possibilmente” Per_1
silice libera cristallina in bassa percentuale durante le attività lavorative in galleria o edilizia nei periodi maggio 1987-dicembre 1988 e maggio 1991- marzo 1995, in assenza di dati quantitativi sulla entità dell'esposizione a polvere;
quanto al periodo già considerato – 2005/2015 – è ammessa la possibile esposizione solo nel periodo estivo, e non continuativamente, in relazione alla guida di autocarri o di escavatrici in cantieri: si tratta dei periodi rispetto ai quali erano riferite anche attività quali taglio di siepi, disboscamento, pulizia di cigli stradali;
pag. 13/22 g) è possibile, quindi, attribuire un'esposizione a polveri miste contenenti silice cristallina libera soltanto nei periodi fra il 1987 e il 1995.
Sulla scorta di tali emergenze il consulente dell'Ufficio, avvalendosi del parere del proprio ausiliario si è espresso nei seguenti termini: “I cristalli di silice inalati sono fagocitati dai macrofagi polmonari alveolari che esprimono il Recettore RC (MAcrophage Receptor with COllagenous structure). Il cristallo risulta indigeribile per i fagosomi che, quindi, generano specie reattive dell'ossigeno che inducono il rigonfiamento e successivo danno dei lisosomi con la fuoriuscita del loro contenuto nel citoplasma. Tale processo innesca l'attivazione del complesso dell'
“inflammasoma” con produzione di interleuchina-1β (IL-1 β). Questa, insieme ad altre citochine e fattori di crescita, promuove ulteriormente
l'infiammazione, l'attivazione dei fibroblasti, la secrezione di collagene innescando quindi il processo che porta alla fibrosi polmonare. La lesione istologica tipica della silicosi è il “nodulo silicotico”, il quale si sviluppa a partire da aggregati macrofagici carichi di silice con al centro strati concentrici di collagene. Col tempo la parte ialina centrale si allarga e i noduli hanno alla periferia una “cuffietta di macrofagi”. I noduli, tipicamente localizzati ai campi medi e superiori dei polmoni, hanno dai 3 ai 6 mm di diametro e si distribuiscono lungo le vie linfatiche polmonari, e in sede peribroncovascolare, subpleurica e parasettale. Con la riduzione della cellularità e la progressiva parallela maggiore presenza di collagene,
i noduli diventano sempre più evidenti dal punto di vista radiologico. La fibrosi polmonare massiva si manifesta quando i noduli confluiscono a formare masse di 1 cm o più.”.
pag. 14/22 Su tale premessa di carattere scientifico è stato preso in considerazione il caso del GN , evidenziando che “questo tipo di esposizione si Per_1
associa a un quadro istologico che oltre a comprendere un nucleo nodulare fibrotico e cellulare, come il tipico nodulo silicotico, presenta estensioni irregolari nel parenchima polmonare adiacente al nodulo, producendo una lesione "testa di Medusa" che viene definito “nodulo stellato”. Come è evidente, il quadro istologico delle lesioni polmonari del caso in oggetto sono decisamente diversi dal quadro istologico sia della silicosi che della cosiddetta pneumoconiosi da polveri miste.”.
Con concorrente considerazione, poi, è stato evidenziato che “anche la rapida evoluzione della malattia non è coerente con un effetto fibrotico di una possibile esposizione a polveri contenenti, forse e non sempre, basse concentrazioni di silice, per un periodo non particolarmente prolungato, ovvero negli anni fra il 1987 e il 1995, essendo le attività lavorative negli anni successivi caratterizzate da assenza di esposizione o esposizione trascurabile per brevi periodi. Certamente vi sono in letteratura casi di silicosi ad evoluzione rapida, ma queste erano associate a elevate esposizioni che spiegano il quadro massivo e a rapida evoluzione in questi soggetti. Infatti, in questi soggetti il carico di silice cristallina nel polmone era sempre molto elevato e generalmente avveniva in luoghi confinati. Non
è evidentemente questo il caso del GN , sia perché, se Per_1
esposizione vi è stata, è certamente stata di livello basso, sia perché se vi fosse stata un'elevata concentrazione di silice cristallina sarebbe stata osservata all'esame microscopico.”.
Alla luce di tali rilievi il consulente ha chiarito nella parte conclusiva della propria relazione che:
pag. 15/22 A) Il GN è risultato essere affetto da pneumopatia Per_1
bronchiolocentrica.
B) I dati clinico-epidemiologici, il quadro istologico, nel loro complesso considerati e tra loro concordi, consentono di escludere la sussistenza di un nesso causale tra la malattia polmonare riscontrata carico del GN
e l'attività lavorativa svolta dallo stesso. Per_1
C) Nella formulazione delle attuali valutazioni non rilevano il parere
Contarp, il DVR aziendale e l'esposizione quali-quantitativa del lavoratore a polveri miste (la patologia polmonare riscontrata è infatti estranea a tale esposizione). In altri termini l'attività lavorativa svolta dal GN Per_1
ha avuto caratteristiche solo genericamente compatibili con una esposizione a polveri miste.
D) Nel tessuto polmonare del GN non sono stati evidenziati Per_1
corpi asbestosici né altro materiale di tipo coniotico. Le analisi mineralogiche non modificano le valutazioni formulate in quanto la patologia polmonare è estranea alla esposizione a polveri;
siamo infatti di fronte una fibrosi polmonare bronchiolocentrica e non ad una pneumoconiosi da esposizione a polveri miste.
E) La fibrosi polmonare bronchiolocentrica è patogeneticamente incompatibile con l'esposizione a polveri. Le espressioni cliniche della malattia (esordio tardivo, rapido decorso infausto) consentono di escludere una correlazione della stessa con il lavoro svolto dal GN . Per_1
Sulla scorta di tale complessiva ricostruzione del quadro clinico e dell'anamnesi lavorativa il consulente ha anche dato riscontro alle residue osservazioni del consulente dell'odierna appellante, escludendo la rilevanza del dato sull'entità dell'esposizione, della non condivisione delle pag. 16/22 valutazioni della dottoressa (ossia gli accertamenti della Medicina Per_3
del lavoro di Padova) richiamata già in primo grado dall'originario ricorrente. E' stato considerata irrilevante, infine, ma non era neppure stato chiesto di spiegarla, la patogenesi della malattia.
5) Ciò premesso in sede di discussione finale la difesa dell'odierna parte appellante ha valorizzato nuovamente il dato relativo alla presenza di polveri, la natura tabellata della malattia, l'omessa valutazione del possibile nesso concorrente dell'esposizione lavorativa, infine, il carattere contradditorio delle valutazioni dell'ausiliario rispetto a quelle del consulente.
6) La diagnosi posta di fibrosi polmonare bronchiolocentrica - l'unica che può essere formulata alla luce delle superiori considerazioni, da ultimo non più validamente contrastate circa tale natura della patologia da cui era affetto il GN - esclude che possa essere riconosciuta la natura Per_1
tabellata della patologia, non essendo tale affezione compresa nei relativi elenchi del d.m. 9 aprile 2008: al riguardo non sono pertinenti le voci 63 e
64 in quanto riferito ad esposizione per materiali o polveri di diversa natura o consistenza, né tantomeno la voce 10 delle lavorazioni in agricoltura.
In sede di operazioni il consulente di parte ha insistito nel presupporre le valutazioni espresse dalla dottoressa ossia quelle stesse che, Per_3
ancora in sede di discussione, mediante il richiamo alla relazione della
Medicina del Lavoro di Padova la difesa pone a fondamento della propria critica agli esiti della consulenza, ma si tratta di argomento ampiamente considerato e smentito dai rilievi svolti nella relazione del consulente dell'Ufficio, sopra sintetizzate rispetto alle quali nessun argomento tecnico pag. 17/22 – scientifico nuovo è stato addotto. In quella sede il consulente già aveva preso in considerazione anche i rilievi della dottoressa del 5 Per_3
giugno 20218 (a sua volta a commento della relazione del 4 giugno 2018 del campione al Laboratorio di Tossicologia ed Epidemiologia Industriale della S.C. Medicina del Lavoro - Azienda Ospedaliera Universitaria di
Torino), richiamati alla pagina 3 della relazione depositata il 12 aprile
2021, evidenziando alla pagina 12 quanto più sopra testualmente riportato.
Ne consegue che la critica svolta con l'appello circa il carattere immotivato dell'adesione del giudice alla valutazione consulenziale, anche alla luce della rinnovata valutazione in appello non merita di essere più coltivata: manca in sostanza, richiamando proprio l'arresto giurisprudenziale invocato dalla difesa, quella critica puntuale (“critiche e precise circostanze” secondo l'espressione impiegata da Cass. n.5704 del 2017) che imponga al giudice di esplicitare ulteriormente le ragioni della prevalenza e preferenza accordate al parere espresso dal proprio ausiliario.
Non ha neppure pregio, si ripete, la doglianza dell'appello, ribadita nel corso della discussione circa l'omessa considerazione delle analisi mineralogiche dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Torino2: già il consulente del giudizio di primo grado nella relazione depositata il 12 aprile 2021 si era esplicitamente espresso come più sopra ricordato affermando in conclusione che “L'indagine mineralometrica del frammento di tessuto polmonare prelevato al Sig. non è compatibile Persona_7
pag. 18/22 con una patologia da esposizione a polveri miste essendo rarissima la presenza di silice cristallina e di minerali (titanio, alluminio, rame, ferro) in genere contenuti nelle polveri inalate dai lavoratori affetti da pneumoconiosi. L'esclusiva presenza di silicati non è infatti compatibile con la pneumoconiosi da polveri miste, in quanto la Letteratura scientifica attribuisce ai silicati come tali una assenza di attività fibrosante, pur potendo loro modulare l'attività fibrosante dei cristalli di silice presenti nella polvere mista, che comunque devono essere presenti nella polverosità in proporzione tra il 10 e il 18%;”. Si tratta di giudizi ripreso e ribadito nella consulenza svolta in questo grado di giudizio (in modo conclusivo a pag.15 della relazione3).
Né contraddizione si evidenzia dal confronto della relazione del consulente
NT e del proprio ausiliario avendo il primo fatto esplicito riferimento ai dati e alle valutazioni contenute nell'elaborato del secondo.
E' pure vero, quindi, che l'onere del soggetto che deduce l'esposizione attiene alla descrizione dei soli elementi sintomatici, ma in questo caso, proprio considerando tale sintomatologia e i dati clinici correlati, è stato possibile porre la corretta diagnosi con le conseguenze nell'ambito giudiziale dell'atteggiarsi dell'onere probatorio.
Infine, non ha pregio neppure l'ultima doglianza dell'appellante circa la mancata individuazione della causa scatenante la patologia. Al riguardo non va ritenuto pertinente il richiamo al precedente di legittimità invocato
(n.6954 del 2020) che in realtà individua (evidenza di questo estensore) un diverso presupposto nell'enunciare il principio invocato, del tutto estraneo pag. 19/22 rispetto a quello della fattispecie in esame, ove non è stato possibile ipotizzare la causa alternativa dell'insorgere della malattia: “6.- Negli stessi termini va quindi identificato l'onere della prova posto a carico del lavoratore in materia di malattie non tabellate e di malattie multifattoriali;
pertanto, una volta che sia stato provato l'intervento di un fattore dotato di rilevanza causale, anche soltanto di natura concorsuale, nei termini sopra indicati, il nesso causale richiesto dalla legge può essere escluso solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità
(Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre, per contro, va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale
(Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021). Pertanto anche la predisposizione morbosa o il concorso dei fattori di diversa natura non esclude il nesso causale tra evento infortunistico e danno biologico, in relazione al principio di equivalenza causale di cui all'articolo 41 codice penale che trova applicazione della materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con la conseguenza che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia, salvo che questa sia sopravvenuta in modo del tutto indipendente dal fattore professionale concorrente ( tra le tante Cass.
8165/2001 in tema di artrosi diffusa del rachide cervicale).”.
Nel caso di specie sia in primo grado che nel presente i consulenti si sono espressi negando espressamente la ricorrenza di un nesso di causa e ciò deve necessariamente intendersi anche sotto il profilo sulla sussistenza di un fattore concorrente. Solo nel caso in cui si prospetti la possibilità di pag. 20/22 individuare una causa concorrente nell'ambito lavorativo si pone la questione e, quindi, può essere invocato il principio di equivalenza delle cause.
Nessuna contraddizione emerge tra la valutazione del consulente tecnico e quella del suo ausiliario anche rispetto a dati esaminati in primo grado: in entrambe le attività consulenziali (per quanto riguarda il giudizio bellunese a pag. 30 della prima relazione del consulente di I grado) è stata presa in esame l'esposizione con differente livello nel periodo anteriore al 2005 ed in quello a partire da tale epoca.
Né pertinente si palesa il richiamo ad altro precedente di legittimità (Cass.
n.4092 del 2025 che riguarda la correlazione tra entità esposizione ad amianto ed induzione della patologia (mesotelioma), attenendo quel caso ad una esposizione tipizzata in letteratura significativa ai fin di porre un nesso di causa o di concausa.
Tutto ciò induce a ritenere che la prova del nesso di causa dovesse essere posto a carico del soggetto che l'esposizione professionale aveva dedotto come rilevante per l'insorgenza della malattia, ovvero per il suo rilievo concorrente nella causazione.
7) La particolarità del caso, la necessità di integrare le valutazioni della consulenza di primo grado, e, al di là della ritenuta infondatezza della diagnosi di penumoconiosi, la stessa scarsa casistica sul piano epidemiologico ai fini di porre una correlazione tra la malattia diagnostica ed esposizione professionale a polveri, giustificano la compensazione delle spese del grado.
p.q.m.
pag. 21/22 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 marzo 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 22/22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il quesito formulato, invero, teneva con delle critiche sopra sintetizzate ad illustrazione dei motivi di impugnazione, in particolare, richiedendo l'estensione delle valutazioni al periodo anteriore al 2005: “il Consulente, esaminati gli atti e i documenti di causa, segnatamente l'accertamento in sede amministrativa e gli ulteriori esami e i documenti acquisiti in corso di causa relativi alla patologia denunciata ricondotta dall'originario appellante all'esposizione professionale rapportata all'intero periodo lavorativo descritto nel ricorso, in particolare con riguardo al periodo precedente il 2005, formuli diagnosi circa la sua natura, la sua riconducibilità, anche in via concorrente, a tale esposizione professionale, e determini quale sia l'incidenza invalidante all'epoca dell'attività consulenziale, tenuto conto dei rilievi critici mossi dall'originario appellante e contenuti nelle pagg. 20 e seguenti dell'Atto di Appello.” 2 Così si esprime nell'appello la parte: “La richiesta di approfondimenti è stata sollecitata dal CT ricorrente e da questa difesa dopo il deposito del primo elaborato: come si legge dalla relazione della
Medicina del Lavoro del 5.6.2018 (cfr.: nota di deposito del 11.6.2018), nel giugno del 2018 il tessuto polmonare prelevato al ricorrente veniva analizzato dal Laboratorio di Tossicologia e Epidemiologia Industriale della Azienda Ospedaliera Universitaria di Torino. Ebbene, tali analisi mineralogiche non sono state adeguatamente considerate: con tutta evidenza, esse depongono in misura oggettiva per una significativa esposizione alle polveri da parte del ricorrente.” 3 Esprimendo il consulente nei seguenti termini: “Le analisi mineralogiche non modificano le valutazioni formulate in quanto la patologia polmonare è estranea alla esposizione a polveri;
siamo infatti di fronte una fibrosi polmonare bronchiolocentrica e non ad una pneumoconiosi da esposizione a polveri miste.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 3 agosto 2021 da
(c.f.: , nella qualità di erede Parte_1 C.F._1
del sig. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Persona_1
Moro e Marta Capuzzo, giusta procura apposta in calce all'atto di appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
Email_2
-appellante-
Contro
Controparte_1
(P.I. - C.F.
[...] P.IVA_1
) con sede legale in Roma, Via IV Novembre 144, in persona P.IVA_2 del per il Veneto, legale rappresentate pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Schiavulli e Francesco Bocchi, in virtù di procure generali alle liti a rogito notar da Venezia Persona_2
rispettivamente in data 20.07.2009 e 3.06.10, Repp/Racc. - P.IVA_3
100.868/23517, allegate alla comparsa di risposta in primo grado, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura regionale INAIL in
Venezia, Santa Croce 712, PEC: Email_3
Email_4
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 36/21 del Tribunale di Belluno – sezione Lavoro
In punto: malattia professionale – rendita vitalizia . CP_1
Causa trattata all'udienza del 6 marzo 2025.
Conclusioni per parte appellante: “in via istruttoria: si insiste affinchè
l'Ecc.ma Corte adita voglia disporre la rinnovazione della CTU medico legale per le ragioni espresse nella precedente parte espositiva e
l'ammissione di tutte le prove, comprese le prove testimoniali volte alla dimostrazione dell'entità della esposizione alle polveri di ricorrente;
nel merito: in riforma della sentenza di primo grado del Giudice del lavoro di
Belluno impugnata, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere integralmente le domande proposte dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado, che per comodità vengono qui di seguito tra-scritte (incluse le istanze proposte in via istruttoria): 1) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla tutela assicurativa per malattia professionale denunciata e documentata in sede amministrativa;
2) conseguentemente
pag. 2/22 dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo della lesione alla propria integrità psicofisica correlato al danno bio-logico stimato nella misura del
40%, ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e ss. mod. e dalla
“tabella indennizzo danno bio-logico” di cui al D.M. 12 luglio 2000 e ss. mod., ovvero nella diversa misura, anche maggiore, ritenuta equa e di giustizia;
3) conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di CP_1
erogare le prestazioni richieste in sede amministrativa e condannarsi lo stesso al pagamento di tali prestazioni in favore del ricorrente e CP_1
alla corresponsione dell'indennizzo rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura del 40% o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e competenze professionali come per legge, con distrazione in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria:…”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, confermare la sentenza n. 36/2021 del Giudice del
Lavoro di Belluno. Victus victori IN VIA ISTRUTTORIA…”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 3 agosto 2021 Persona_1
aveva impugnato la sentenza n.36/21 del giudice del lavoro del Tribunale di
Belluno con la quale era stata rigettata la propria domanda di riconoscimento dell'origine professionale della patologia contratta pag. 3/22 (secondo la diagnosi allegata di pneumoconiosi per esposizione professionale) nei confronti dell CP_1
Con memoria depositata il 3 gennaio 2023 si era costituita l' chiedendo CP_1
di respingere l'impugnazione.
Disposto un rinvio d'ufficio per ragioni di carattere organizzativo, il giudizio è proseguito, a seguito del decesso dell'originario ricorrente e della costituzione della moglie, sua erede, , in data 20 Parte_1
febbraio 2024.
Discussa la causa all'udienza del 22 febbraio 2024, all'esito è stata disposta consulenza tecnica medico legale, venendo conferito l'incarico, previo giuramento al dottor OL NT all'udienza del 28 marzo
2024. Non avendo provveduto al deposito della propria relazione nei termini prefissati, a seguito di sollecito dell'Ufficio la causa è stata rinviata al 24 ottobre 2024.
A seguito di sua richiesta, l'ausiliario è stato autorizzato ad avvalersi, a sua volta di uno proprio, specialista in medicina del lavoro, con proroga del termine di deposito della relazione, venendo rinviata a causa al 9 gennaio
2025.
A tale data la causa non si è tenuta a seguito di nuova richiesta del consulente tecnico di proroga del termine per il deposito dell'elaborato con rinvio all'odierna udienza della causa, in cui, a seguito del deposito del parere del consulente, è stata finalmente discussa e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione pag. 4/22 1) Secondo l'allegazione dell'originario ricorrente in primo grado egli aveva “lavorato per moltissimi anni in veste di escavatorista e/o di addetto alla costruzione di gallerie, viadotti stradali, autostrade ecc... in favore di diverse società operanti nel settore della costruzioni di strade, gallerie o di attività similari;
per tale ragione, nel corso della propria vita lavorativa è stato massicciamente esposto alla inalazione e al contatto di polveri di cemento, bitume, sabbia, roccia, ghiaia e materiali affini.
Nel dicembre del 2015, in seguito a diagnosi di polmonite bilaterale contratta nell'estate dello stesso anno e ai successivi accertamenti di natura specialistica svolti, la dottoressa specialista di Per_3
Fisiopatologia Respiratoria presso l'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera di Padova ha redatto il primo certificato medico di malattia professionale (doc. n. 1) con diagnosi di pneumoconiosi per esposizione professionale a polveri miste (cemento, sabbia, ghiaia, bitume, roccia).”.
Nello stesso ricorso aveva provveduto a dettagliare la cronologia dei rapporti lavorativi a partire dal 1984 fino all'attualità, e le relative mansioni svolte.
2) Il giudice bellunese, sulla scorta della consulenza tecnica medico legale ha rigettato la domanda del GN avvalendosi delle valutazioni e Per_1
delle conclusioni a cui era prevenuto il proprio ausiliario e riportando ampi stralci dell'elaborato consulenziale.
In particolare, ha evidenziato che il consulente aveva posto la diagnosi di
“Fibrosi polmonare bronchiolocentrica” e che rispetto all'indagine eziologica e, segnatamente, al nesso con l'esposizione lavorativa non erano state fornite informazioni cliniche e/o strumentali antecedenti all'esordio pag. 5/22 della malattia polmonare. L'ausiliario sulla base dell'integrazione dei dati strumentali, clinici e bioptici, a settembre 2015, aveva formulato la diagnosi di “pneumopatia interstiziale bronchiolocentrica”.
Rispetto alla pregressa valutazione della Medicina del Lavoro di Padova, valorizzata dal ricorrente, con la quale la patologia era riconducibile
“all'esposizione pluridecennale pregressa a polveri di cemento, bitume, sabbia, roccia, ghiaia”, ha espresso un'opinione dissenziente e contraria.
All'esito degli esami clinici, era stata “confermato la presenza di
“rarissime” particelle di silice, mentre per l'insorgenza della pneumoconiosi da esposizione a polveri miste la presenza di silice è una condizione indispensabile in quanto i silicati hanno da soli una debole attività fibrogenica polmonare, la quale cresce notevolmente alla presenza di silice cristallina o altre polveri, quali ad esempio quelle di ferro (anche queste presenti nel campione bioptico in quantità definite come
“rarissime” alla ME). Tale rara presenza di silice e di polveri di metalli pesanti (ferro) non appare pertanto sufficiente a determinare una pneumoconiosi, in accordo con i consolidati criteri scientifici che prevedono, in una esposizione polmonare a polveri miste, una percentuale di silice cristallina libera nella misura del 10-18% (McLaughing, 1957;
Nagelschmidt, 1960). La sola presenza di silicati nel tessuto polmonare è dunque in accordo con la storia lavorativa, ma non ne giustifica il loro ruolo causale nella genesi della malattia polmonare fibrosante, stante le ridotte concentrazioni di silice.”.
Il consulente aveva anche rilevato che rispetto alla letteratura scientifica in materia “Il quadro istologico di “pneumopatia interstiziale bronchiolo- centrica” non è presente nei quadri istologici riportati nella fonte
pag. 6/22 bibliografica citata nella relazione della Medicina del Lavoro di Padova del 05.06.2018 a supporto della diagnosi di origine professionale. Tale studio, infatti, riporta tre tipologie di tipiche lesioni polmonari riscontrabili nei lavoratori esposti a polveri miste, non presenti nel tessuto polmonare del sig. : 1) macule: “accumuli interstiziali di Per_1
macrofagi carichi di polvere, tipicamente distribuiti nelle zone peribronchiali e perivariscolari, associati con una delicata rete di fibre reticoliniche senza evidente degenerazione collagene”; 2) lesioni fibrotiche da polveri miste: apprezzabili alla palpazione del polmone, a margini irregolari, a forma stellata con una parte centrale di collagene ialinizzato, circondata da fibre collagene e reticoliniche, a loro volta disposte linearmente e radialmente (a caput medusae), mescolate a macrofagi contenenti particelle di polveri minerali;
3) noduli silicotici: noduli fibrotici ben delineati, duri, quasi acellulari, composti in prevalenza da fibre collagene ialinizzate disposte a spirale.”.
Rispetto a tale informazione aveva evidenziato che nella lettera di dimissione della UOC di Pneumologia del 29 ottobre 2015 il referto microscopico della biopsia polmonare riportava la diagnosi di “Frammenti ben rappresentati di parenchima polmonare caratterizzati da un modesto rimodellamento architetturale ed elettiva localizzazione bronchiolocentrica
e con estensione al parenchima contiguo. Nella regione bronchiolocentrica
è presente un modesto infiltrato linfomonocitario con associata metaplasia bronchiolare, modica alveolite macrofagica degli alveoli attigui e proliferazione attiva di fibroblasti con aspetti prevalentemente di tipo polmonite in organizzazione o di foci addossati ai dotti alveolari. Non si
pag. 7/22 osservano dopo colorazione con Blu di Prussia corpi asbestosici né altro materiale di tipo coniotico nei preparati colorati con ematossilina/Eosina”.
Rispetto a tale rilievo non era decisivo per confermare la diagnosi di pneumoconiosi l'assenza di materiale coniotico in ragione della necessaria presenza di tipiche alterazioni istologiche, non riscontrate nell'istologia polmonare del ricorrente.
L'esame radiologico e quello alla tomografia computerizzata evidenziavano i tratti distintivi della diagnosi formulata rispetto a quella ritenuta dal ricorrente: “La Pneumoconiosi per esposizione a polveri miste evidenziava alla radiografia standard del torace un insieme di opacità rotondeggianti e reticolo-lineari irregolari e profuse diffusamente nei due polmoni. La radiografia eseguita il giorno 11.5.2015 all'Ospedale di Feltre evidenziava invece una “sfumata e tenue ipodiafania parenchimale al II medio del polmone di dx e in parailare omolaterale” del tutto compatibile con una polmonite destra. Parimenti la TC torace del 15.05.2015 rilevava un
“quadro di accentuazione dell'interstizio polmonare, diffuse aree di alterata densità parenchimale a carattere micro-reticolare prevalenti ai lobi superiori ed in sede dorsale con associate millimetriche immagini nodulari parenchimali con aspetto ad albero in fiore come da flogosi delle piccole vie aeree, in assenza di franchi addensamenti parenchimali. Diffusi aspetti bronchiectasici cilindrici per lo più detersi ai campi polmonari media-basali. Concomitano piccole bolle aree sub-pleuriche a livello dorso-lombare, bilateralmente, con aspetto più evidente a DX, associate a micronoduli calcifici, in assenza di franchi aspetti di honey-combing(…).
Multipli linfonodi ilo-mediastinici, talora confluenti a pacchetto, da millimetrici fino a circa 20 mm (in sede pre-carenale paramediana DX)”.
pag. 8/22 La TC del torace eseguita durante il ricovero nella divisione Pneumologica di Treviso in data 10.06.2015 segnalava “persistono segni di interessamento interstiziale prevalentemente mantellare con maggiore interessamento dei campi medio-inferiori”. In seguito alla dimissione del
29.10.2015 dalla U.O.C di Pneumologia di Padova.”.
Sotto un diverso e concorrente profilo aveva rilevato che nella profilassi seguita (assunzione di Deltacortene a dosi elevate e a scalare), tale farmaco per la posologia seguita e per il periodo di assunzione era in grado di modificare le alterazioni polmonari purché insorte su base infiammatoria per cui “le modificazioni delle lesioni polmonari, avvenuti rapidamente e a carico di varie aree polmonari, non possano essere ricondotti ad una pregressa esposizione a polveri miste, in quanto, in questo caso, le lesioni causate dall'accumulo di polvere persisterebbero stabilmente nelle sedi polmonari coinvolte e non risulterebbero modificabili a seguito dell'assunzione di dosi elevate di steroidi.”.
Considerato il quadro clinico di esordio, l'episodio che ha condotto al ricovero dal 29.01.2016 al 09.03.2016, l'evoluzione clinica-radiologica, la loro analitica e correlata valutazione deponeva per l'incompatibilità con la diagnosi di pneumoconiosi per esposizione a polveri miste.
Anche le osservazioni critiche svolte dal consulente di parte, alla luce dei chiarimenti offerti dal consulente, che sostanzialmente richiamava le proprie precedenti considerazioni, ritenendole non superate dai rilievi di parte, non giustificavano una revisione del giudizio sul nesso di causa, determinando, in tale modo, il rigetto della domanda del lavoratore.
3) Con l'appello la sentenza è sottoposta a critica in forza della quale se ne chiede la riforma in ragione dei seguenti motivi.
pag. 9/22 Col primo motivo l'appellante si era doluto dell'acritico recepimento delle valutazioni del proprio consulente: “Il primo giudicante non ha sostanzialmente motivato la decisione del rigetto del ricorso e ciò, sia perché si è limitato a ritenere condivisibili le valutazioni espresse dal c.t.u., sia perché non ha adeguatamente spiegato il motivo per il quale le osservazioni critiche del Consulente di parte ricorrente non fossero apprezzabili e dunque perché le questioni medico legale di causa non fossero necessariamente suscettibili di ulteriori approfondimenti istruttori.”.
In particolare, con riguardo al caso in cui siano svolti rilievi critici, richiama la giurisprudenza di legittimità che impone l'obbligo di motivazione “se le affermazioni contenute nell'elaborato peritale siano oggetto, nella impostazione difensiva della parte, di critiche e precise circostanze idonee, se fondate, a condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella consulenza tecnica.” (in motivazione Cass. n.5704 del 2017).
Richiama col secondo motivo i rilievi critici mossi alla consulenza e, segnatamente alla relazione dell'ausiliario del consulente dell'Ufficio, dottore nominato a seguito di autorizzazione del primo giudice. Per_4
In primo luogo, si evidenzia che risulta operata la valutazione dell'anamnesi lavorativa, basandosi solo sul parere e sulle Per_5
dichiarazioni contenute nel DVR aziendale dell'ultimo datore di lavoro, oggetto di contestazione nel corso delle operazioni del consulente, in forza dei quali si postula l'esistenza di una esposizione poco significativa alle polveri miste del lavoratore nel periodo 2005-2015, elevata in precedenza ma senza dati utili alla valutazione dell'entità, ossia il periodo lavorativo pag. 10/22 per il quale era stato chiesto appositamente un puntuale accertamento dell'esposizione.
In secondo luogo, lamenta il carattere omissivo della relazione nella parte in cui, a seguito nel giugno del 2018 del prelievo del tessuto polmonare ed analizzato dal Laboratorio di Tossicologia e Epidemiologia Industriale della
Azienda Ospedaliera Universitaria di Torino, tali analisi mineralogiche non sono state adeguatamente considerate, ritenendo che i dati ricavati da tali analisi depongono in misura oggettiva per una significativa esposizione alle polveri da parte del ricorrente, limitandosi il consulente ed il suo ausiliario a confermare la precedente valutazione negativa.
Sotto un diverso profilo viene lamentata la mancata ed adeguata considerazione delle lavorazioni a cui era stato preposto il ricorrente sia in relazione alla loro rilevanza ai fini della esposizione, sia in relazione all'entità dell'esposizione a polveri miste.
Infine, la doglianza attiene anche alla mancata valutazione dell'evoluzione della malattia e della correlazione causale con l'esposizione alle polveri miste. Rimarca quanto già evidenziato dal consulente dell'ufficio, ossia che all'epoca il ricorrente era in attesa di un trapianto di polmone ed il referto dell'Ospedale di Feltre del 20 maggio 2019, confermativo della diagnosi di
“iniziale riattivazione di fibrosi polmonare bronchiolocentrica da esposizione a polveri”.
Col terzo motivo deduce che non è decisiva la qualificazione dell'evento prevedendo l'art.53 del d.P.R n.1124 de 1965 solamente la descrizione della sintomatologia da parte dell'assicurato.
pag. 11/22 Col quarto motivo evidenzia che non sono stati individuati fattori extra- lavorativi (tantopiù che si tratta di lavoratore che non fumava), situazione che impone l'affermazione del nesso di causa (Cass. n.6954 del 2020).
4) L'appello non può essere accolto anche alla luce delle emergenze e delle valutazioni operate con la rinnovata consulenza tecnica1 in questo grado che consente di dare adeguata risposta alle questioni solevate con il gravame.
I motivi a sostegno dell'invocata riforma possono essere trattati congiunti attesa la loro stretta connessione.
Avvalendosi dell'apporto dello specialista in medicina del lavoro, il
Professore , il consulente è prevenuto alle seguenti Persona_6
conclusioni:
a) non vi sono indicazioni né funzionali né soggettive, riportate nell'anamnesi dal GN , di problemi o deficit respiratori Per_1
precedenti il 2015;
b) la patologia di cui era affetto il GN rientra fra le patologie Per_1
interstiziali del polmone definite come “difficili da classificare”, in particolare la forma bronchiolo centrica è stata descritta per la prima volta all'inizio degli anni 2000 e appare essere rara (80 casi descritti in letteratura);
pag. 12/22 c) il quadro di fibrosi polmonare mostra un'evoluzione, in generale, rapida e in parte dipendente da altre caratteristiche istologiche. In particolare, la presenza di un quadro ground glass (vetro smerigliato) è indicativo di una evoluzione più rapida;
d) tra i fattori rilevanti sul piano eziologico vengono esclusi in letteratura il fumo di sigaretta e la polmonite da ipersensibilità;
e) in alcuni pazienti sono state rilevate pregresse esposizioni a fattori ambientali in assenza di specifiche indicazioni circa la loro entità e durata: polvere di gesso da parte di un'insegnante, polveri organiche presso allevamenti di piccioni, esposizione a fumo di legno e attività di giardiniere;
altra casistica ha indotto l'ipotesi di reflusso gastroesofageo;
infine, viene citata una pubblicazione (“(Silbernagel et al. Sarcoidosis
Vasculitis And Diffuse Lung Diseases”, 2018; 35; 218-229) che riporta solo per due casi una generica esposizione professionale a polveri contenenti amianto: per gli autori nessuna evidenza di relazione causa effetto fra l'esposizione professionale e la patologia;
f) vi è concordia tra le parti ed i rispettivi consulenti circa l'esposizione a polveri del GN , contenenti “probabilmente o possibilmente” Per_1
silice libera cristallina in bassa percentuale durante le attività lavorative in galleria o edilizia nei periodi maggio 1987-dicembre 1988 e maggio 1991- marzo 1995, in assenza di dati quantitativi sulla entità dell'esposizione a polvere;
quanto al periodo già considerato – 2005/2015 – è ammessa la possibile esposizione solo nel periodo estivo, e non continuativamente, in relazione alla guida di autocarri o di escavatrici in cantieri: si tratta dei periodi rispetto ai quali erano riferite anche attività quali taglio di siepi, disboscamento, pulizia di cigli stradali;
pag. 13/22 g) è possibile, quindi, attribuire un'esposizione a polveri miste contenenti silice cristallina libera soltanto nei periodi fra il 1987 e il 1995.
Sulla scorta di tali emergenze il consulente dell'Ufficio, avvalendosi del parere del proprio ausiliario si è espresso nei seguenti termini: “I cristalli di silice inalati sono fagocitati dai macrofagi polmonari alveolari che esprimono il Recettore RC (MAcrophage Receptor with COllagenous structure). Il cristallo risulta indigeribile per i fagosomi che, quindi, generano specie reattive dell'ossigeno che inducono il rigonfiamento e successivo danno dei lisosomi con la fuoriuscita del loro contenuto nel citoplasma. Tale processo innesca l'attivazione del complesso dell'
“inflammasoma” con produzione di interleuchina-1β (IL-1 β). Questa, insieme ad altre citochine e fattori di crescita, promuove ulteriormente
l'infiammazione, l'attivazione dei fibroblasti, la secrezione di collagene innescando quindi il processo che porta alla fibrosi polmonare. La lesione istologica tipica della silicosi è il “nodulo silicotico”, il quale si sviluppa a partire da aggregati macrofagici carichi di silice con al centro strati concentrici di collagene. Col tempo la parte ialina centrale si allarga e i noduli hanno alla periferia una “cuffietta di macrofagi”. I noduli, tipicamente localizzati ai campi medi e superiori dei polmoni, hanno dai 3 ai 6 mm di diametro e si distribuiscono lungo le vie linfatiche polmonari, e in sede peribroncovascolare, subpleurica e parasettale. Con la riduzione della cellularità e la progressiva parallela maggiore presenza di collagene,
i noduli diventano sempre più evidenti dal punto di vista radiologico. La fibrosi polmonare massiva si manifesta quando i noduli confluiscono a formare masse di 1 cm o più.”.
pag. 14/22 Su tale premessa di carattere scientifico è stato preso in considerazione il caso del GN , evidenziando che “questo tipo di esposizione si Per_1
associa a un quadro istologico che oltre a comprendere un nucleo nodulare fibrotico e cellulare, come il tipico nodulo silicotico, presenta estensioni irregolari nel parenchima polmonare adiacente al nodulo, producendo una lesione "testa di Medusa" che viene definito “nodulo stellato”. Come è evidente, il quadro istologico delle lesioni polmonari del caso in oggetto sono decisamente diversi dal quadro istologico sia della silicosi che della cosiddetta pneumoconiosi da polveri miste.”.
Con concorrente considerazione, poi, è stato evidenziato che “anche la rapida evoluzione della malattia non è coerente con un effetto fibrotico di una possibile esposizione a polveri contenenti, forse e non sempre, basse concentrazioni di silice, per un periodo non particolarmente prolungato, ovvero negli anni fra il 1987 e il 1995, essendo le attività lavorative negli anni successivi caratterizzate da assenza di esposizione o esposizione trascurabile per brevi periodi. Certamente vi sono in letteratura casi di silicosi ad evoluzione rapida, ma queste erano associate a elevate esposizioni che spiegano il quadro massivo e a rapida evoluzione in questi soggetti. Infatti, in questi soggetti il carico di silice cristallina nel polmone era sempre molto elevato e generalmente avveniva in luoghi confinati. Non
è evidentemente questo il caso del GN , sia perché, se Per_1
esposizione vi è stata, è certamente stata di livello basso, sia perché se vi fosse stata un'elevata concentrazione di silice cristallina sarebbe stata osservata all'esame microscopico.”.
Alla luce di tali rilievi il consulente ha chiarito nella parte conclusiva della propria relazione che:
pag. 15/22 A) Il GN è risultato essere affetto da pneumopatia Per_1
bronchiolocentrica.
B) I dati clinico-epidemiologici, il quadro istologico, nel loro complesso considerati e tra loro concordi, consentono di escludere la sussistenza di un nesso causale tra la malattia polmonare riscontrata carico del GN
e l'attività lavorativa svolta dallo stesso. Per_1
C) Nella formulazione delle attuali valutazioni non rilevano il parere
Contarp, il DVR aziendale e l'esposizione quali-quantitativa del lavoratore a polveri miste (la patologia polmonare riscontrata è infatti estranea a tale esposizione). In altri termini l'attività lavorativa svolta dal GN Per_1
ha avuto caratteristiche solo genericamente compatibili con una esposizione a polveri miste.
D) Nel tessuto polmonare del GN non sono stati evidenziati Per_1
corpi asbestosici né altro materiale di tipo coniotico. Le analisi mineralogiche non modificano le valutazioni formulate in quanto la patologia polmonare è estranea alla esposizione a polveri;
siamo infatti di fronte una fibrosi polmonare bronchiolocentrica e non ad una pneumoconiosi da esposizione a polveri miste.
E) La fibrosi polmonare bronchiolocentrica è patogeneticamente incompatibile con l'esposizione a polveri. Le espressioni cliniche della malattia (esordio tardivo, rapido decorso infausto) consentono di escludere una correlazione della stessa con il lavoro svolto dal GN . Per_1
Sulla scorta di tale complessiva ricostruzione del quadro clinico e dell'anamnesi lavorativa il consulente ha anche dato riscontro alle residue osservazioni del consulente dell'odierna appellante, escludendo la rilevanza del dato sull'entità dell'esposizione, della non condivisione delle pag. 16/22 valutazioni della dottoressa (ossia gli accertamenti della Medicina Per_3
del lavoro di Padova) richiamata già in primo grado dall'originario ricorrente. E' stato considerata irrilevante, infine, ma non era neppure stato chiesto di spiegarla, la patogenesi della malattia.
5) Ciò premesso in sede di discussione finale la difesa dell'odierna parte appellante ha valorizzato nuovamente il dato relativo alla presenza di polveri, la natura tabellata della malattia, l'omessa valutazione del possibile nesso concorrente dell'esposizione lavorativa, infine, il carattere contradditorio delle valutazioni dell'ausiliario rispetto a quelle del consulente.
6) La diagnosi posta di fibrosi polmonare bronchiolocentrica - l'unica che può essere formulata alla luce delle superiori considerazioni, da ultimo non più validamente contrastate circa tale natura della patologia da cui era affetto il GN - esclude che possa essere riconosciuta la natura Per_1
tabellata della patologia, non essendo tale affezione compresa nei relativi elenchi del d.m. 9 aprile 2008: al riguardo non sono pertinenti le voci 63 e
64 in quanto riferito ad esposizione per materiali o polveri di diversa natura o consistenza, né tantomeno la voce 10 delle lavorazioni in agricoltura.
In sede di operazioni il consulente di parte ha insistito nel presupporre le valutazioni espresse dalla dottoressa ossia quelle stesse che, Per_3
ancora in sede di discussione, mediante il richiamo alla relazione della
Medicina del Lavoro di Padova la difesa pone a fondamento della propria critica agli esiti della consulenza, ma si tratta di argomento ampiamente considerato e smentito dai rilievi svolti nella relazione del consulente dell'Ufficio, sopra sintetizzate rispetto alle quali nessun argomento tecnico pag. 17/22 – scientifico nuovo è stato addotto. In quella sede il consulente già aveva preso in considerazione anche i rilievi della dottoressa del 5 Per_3
giugno 20218 (a sua volta a commento della relazione del 4 giugno 2018 del campione al Laboratorio di Tossicologia ed Epidemiologia Industriale della S.C. Medicina del Lavoro - Azienda Ospedaliera Universitaria di
Torino), richiamati alla pagina 3 della relazione depositata il 12 aprile
2021, evidenziando alla pagina 12 quanto più sopra testualmente riportato.
Ne consegue che la critica svolta con l'appello circa il carattere immotivato dell'adesione del giudice alla valutazione consulenziale, anche alla luce della rinnovata valutazione in appello non merita di essere più coltivata: manca in sostanza, richiamando proprio l'arresto giurisprudenziale invocato dalla difesa, quella critica puntuale (“critiche e precise circostanze” secondo l'espressione impiegata da Cass. n.5704 del 2017) che imponga al giudice di esplicitare ulteriormente le ragioni della prevalenza e preferenza accordate al parere espresso dal proprio ausiliario.
Non ha neppure pregio, si ripete, la doglianza dell'appello, ribadita nel corso della discussione circa l'omessa considerazione delle analisi mineralogiche dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Torino2: già il consulente del giudizio di primo grado nella relazione depositata il 12 aprile 2021 si era esplicitamente espresso come più sopra ricordato affermando in conclusione che “L'indagine mineralometrica del frammento di tessuto polmonare prelevato al Sig. non è compatibile Persona_7
pag. 18/22 con una patologia da esposizione a polveri miste essendo rarissima la presenza di silice cristallina e di minerali (titanio, alluminio, rame, ferro) in genere contenuti nelle polveri inalate dai lavoratori affetti da pneumoconiosi. L'esclusiva presenza di silicati non è infatti compatibile con la pneumoconiosi da polveri miste, in quanto la Letteratura scientifica attribuisce ai silicati come tali una assenza di attività fibrosante, pur potendo loro modulare l'attività fibrosante dei cristalli di silice presenti nella polvere mista, che comunque devono essere presenti nella polverosità in proporzione tra il 10 e il 18%;”. Si tratta di giudizi ripreso e ribadito nella consulenza svolta in questo grado di giudizio (in modo conclusivo a pag.15 della relazione3).
Né contraddizione si evidenzia dal confronto della relazione del consulente
NT e del proprio ausiliario avendo il primo fatto esplicito riferimento ai dati e alle valutazioni contenute nell'elaborato del secondo.
E' pure vero, quindi, che l'onere del soggetto che deduce l'esposizione attiene alla descrizione dei soli elementi sintomatici, ma in questo caso, proprio considerando tale sintomatologia e i dati clinici correlati, è stato possibile porre la corretta diagnosi con le conseguenze nell'ambito giudiziale dell'atteggiarsi dell'onere probatorio.
Infine, non ha pregio neppure l'ultima doglianza dell'appellante circa la mancata individuazione della causa scatenante la patologia. Al riguardo non va ritenuto pertinente il richiamo al precedente di legittimità invocato
(n.6954 del 2020) che in realtà individua (evidenza di questo estensore) un diverso presupposto nell'enunciare il principio invocato, del tutto estraneo pag. 19/22 rispetto a quello della fattispecie in esame, ove non è stato possibile ipotizzare la causa alternativa dell'insorgere della malattia: “6.- Negli stessi termini va quindi identificato l'onere della prova posto a carico del lavoratore in materia di malattie non tabellate e di malattie multifattoriali;
pertanto, una volta che sia stato provato l'intervento di un fattore dotato di rilevanza causale, anche soltanto di natura concorsuale, nei termini sopra indicati, il nesso causale richiesto dalla legge può essere escluso solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità
(Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre, per contro, va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale
(Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021). Pertanto anche la predisposizione morbosa o il concorso dei fattori di diversa natura non esclude il nesso causale tra evento infortunistico e danno biologico, in relazione al principio di equivalenza causale di cui all'articolo 41 codice penale che trova applicazione della materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con la conseguenza che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia, salvo che questa sia sopravvenuta in modo del tutto indipendente dal fattore professionale concorrente ( tra le tante Cass.
8165/2001 in tema di artrosi diffusa del rachide cervicale).”.
Nel caso di specie sia in primo grado che nel presente i consulenti si sono espressi negando espressamente la ricorrenza di un nesso di causa e ciò deve necessariamente intendersi anche sotto il profilo sulla sussistenza di un fattore concorrente. Solo nel caso in cui si prospetti la possibilità di pag. 20/22 individuare una causa concorrente nell'ambito lavorativo si pone la questione e, quindi, può essere invocato il principio di equivalenza delle cause.
Nessuna contraddizione emerge tra la valutazione del consulente tecnico e quella del suo ausiliario anche rispetto a dati esaminati in primo grado: in entrambe le attività consulenziali (per quanto riguarda il giudizio bellunese a pag. 30 della prima relazione del consulente di I grado) è stata presa in esame l'esposizione con differente livello nel periodo anteriore al 2005 ed in quello a partire da tale epoca.
Né pertinente si palesa il richiamo ad altro precedente di legittimità (Cass.
n.4092 del 2025 che riguarda la correlazione tra entità esposizione ad amianto ed induzione della patologia (mesotelioma), attenendo quel caso ad una esposizione tipizzata in letteratura significativa ai fin di porre un nesso di causa o di concausa.
Tutto ciò induce a ritenere che la prova del nesso di causa dovesse essere posto a carico del soggetto che l'esposizione professionale aveva dedotto come rilevante per l'insorgenza della malattia, ovvero per il suo rilievo concorrente nella causazione.
7) La particolarità del caso, la necessità di integrare le valutazioni della consulenza di primo grado, e, al di là della ritenuta infondatezza della diagnosi di penumoconiosi, la stessa scarsa casistica sul piano epidemiologico ai fini di porre una correlazione tra la malattia diagnostica ed esposizione professionale a polveri, giustificano la compensazione delle spese del grado.
p.q.m.
pag. 21/22 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 marzo 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 22/22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il quesito formulato, invero, teneva con delle critiche sopra sintetizzate ad illustrazione dei motivi di impugnazione, in particolare, richiedendo l'estensione delle valutazioni al periodo anteriore al 2005: “il Consulente, esaminati gli atti e i documenti di causa, segnatamente l'accertamento in sede amministrativa e gli ulteriori esami e i documenti acquisiti in corso di causa relativi alla patologia denunciata ricondotta dall'originario appellante all'esposizione professionale rapportata all'intero periodo lavorativo descritto nel ricorso, in particolare con riguardo al periodo precedente il 2005, formuli diagnosi circa la sua natura, la sua riconducibilità, anche in via concorrente, a tale esposizione professionale, e determini quale sia l'incidenza invalidante all'epoca dell'attività consulenziale, tenuto conto dei rilievi critici mossi dall'originario appellante e contenuti nelle pagg. 20 e seguenti dell'Atto di Appello.” 2 Così si esprime nell'appello la parte: “La richiesta di approfondimenti è stata sollecitata dal CT ricorrente e da questa difesa dopo il deposito del primo elaborato: come si legge dalla relazione della
Medicina del Lavoro del 5.6.2018 (cfr.: nota di deposito del 11.6.2018), nel giugno del 2018 il tessuto polmonare prelevato al ricorrente veniva analizzato dal Laboratorio di Tossicologia e Epidemiologia Industriale della Azienda Ospedaliera Universitaria di Torino. Ebbene, tali analisi mineralogiche non sono state adeguatamente considerate: con tutta evidenza, esse depongono in misura oggettiva per una significativa esposizione alle polveri da parte del ricorrente.” 3 Esprimendo il consulente nei seguenti termini: “Le analisi mineralogiche non modificano le valutazioni formulate in quanto la patologia polmonare è estranea alla esposizione a polveri;
siamo infatti di fronte una fibrosi polmonare bronchiolocentrica e non ad una pneumoconiosi da esposizione a polveri miste.”