Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04026/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00520/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Inrete Distribuzione Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Tiziana Sogari, Francesco Piron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Ap Reti Gas S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025”, e del relativo Allegato A – Parte II del “Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025”, limitatamente a quanto oggetto dei motivi di ricorso, entrambi pubblicati sul sito dell'Autorità in data 27.12.2019, nonché di ogni altro atto e provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove occorrer possa, la deliberazione 23 ottobre 2018, 529/2018/R/gas, recante l'avvio del procedimento, i documenti di consultazione 7 maggio 2019, 170/2019/R/gas, 30 luglio 2019, 338/2019/R/gas, 15 ottobre 2019, 410/2019/R/gas, e la nota informativa del 14 febbraio 2020 su “determinazione corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi”;
per quanto riguarda i successi sette motivi aggiunti:
- delle successive delibere dell’Autorità che determinavano le tariffe per gli anni a seguire;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LU RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza depositato in giudizio il difensore di parte ricorrente, munito del potere di rinunciare agli atti del giudizio, ha dichiarato la “sopravvenuta la carenza di interesse alla coltivazione degli atti del presente gravame, non residuando più alcun interesse alla pronuncia”, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio;
che l’amministrazione resistente ha dato atto dell’intervenuta improcedibilità del gravame, aderendo alla compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto
che il processo amministrativo è retto sostanzialmente dal principio dispositivo che lo governa dalla sua instaurazione fino alla sua conclusione (cfr., in particolare, art. 34, comma 1, 40 e 84, c.p.a.), sicché la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali di cui chiede tutela nel processo per il tramite dell’azione svolta;
che il giudice, difronte alla dichiarazione della parte che manifesta, ritualmente tramite il proprio difensore, la volontà di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio, non può che prendere atto della volontà così manifestata;
sotto il profilo processuale, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comunicata dal difensore della parte va dichiarata mediante la pronuncia di rito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda, anche laddove la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di interesse della parte oppure alle conseguenze che, sotto il profilo processuale, derivano da siffatta manifestazione;
che, alla luce delle considerazioni su esposte, il Collegio, nel prendere atto delle dichiarazioni delle parti, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione concernente il gravame e dispone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI IN, Presidente
LU RA, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU RA | NI IN |
IL SEGRETARIO