Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00314/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01022/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2025, proposto da
CO ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Sanseverino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza resa dal Tribunale di Prato n. 75/2023, pubblicata il 14 aprile 2023 e passata in giudicato come da attestazione della Cancelleria competente, in atti, notificata a fini esecutivi il 2 gennaio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il dott. AO RA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’avvocato CO ZZ ha prestato la propria opera professionale nel giudizio definito dal Tribunale di Prato con la sentenza n. 75/2023, in epigrafe, che ha accolto le domande proposte dalla parte ricorrente, da lui assistita, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Egli agisce dinanzi a questo T.A.R. per l’esecuzione della sentenza predetta limitatamente al capo di condanna del Ministero alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dei difensori della parte vittoriosa.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita.
Tanto premesso, il ricorrente conclude affinché al Ministero debitore sia ordinato di ottemperare al giudicato mediante corresponsione degli importi dovuti.
1.1. Non si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
2. La domanda è fondata.
Con la sentenza n. 75/2023, il Tribunale di Prato ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese processuali nella misura di euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori della parte ricorrente, vincitrice.
L’avv. CO ZZ, distrattario, il 2 gennaio 2024 ha provveduto a notificare ai fini esecutivi la sentenza, frattanto passata in giudicato come da relativa attestazione di cancelleria. Il termine dilatorio di centoventi giorni, stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, risulta rispettato (la notifica del ricorso per ottemperanza è del 14 aprile 2025).
Di contro, non è contestata l’inottemperanza del Ministero, al quale deve pertanto ordinarsi di dare esecuzione al giudicato, provvedendo – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza – a corrispondere al ricorrente l’importo di euro 1.500,00, maggiorato di spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Laddove l’inadempimento dovesse persistere, nei sessanta giorni successivi provvederà in veste di commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario da lui delegato.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono anch’esse la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La presente decisione sarà trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione a quanto disposto in parte qua dal Tribunale di Arezzo con la sentenza n. 75/2023, in epigrafe, nei termini precisati in motivazione;
b) nomina per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato affinché, in veste di commissario ad acta , provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti del caso, con facoltà di delega;
c) condanna il Ministero intimato alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IL La AR, Presidente
AO RA, Consigliere, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO RA | IL La AR |
IL SEGRETARIO