Art. 1.
A partire dall'esercizio finanziario 1965 e' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo annuo di lire 60 milioni per l'assistenza tecnica alle associate, ai fini del loro miglioramento ed incremento.
A partire dall'esercizio finanziario 1965 e' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo annuo di lire 60 milioni per l'assistenza tecnica alle associate, ai fini del loro miglioramento ed incremento.