Articolo 1 della Legge 24 ottobre 1966, n. 933
Articolo 2
Versione
29 novembre 1966
Art. 1.
A partire dall'esercizio finanziario 1965 e' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo annuo di lire 60 milioni per l'assistenza tecnica alle associate, ai fini del loro miglioramento ed incremento.
Entrata in vigore il 29 novembre 1966