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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2024, n. 5329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5329 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11291 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in PARTANNA (TP), VIA ROMA, 66, presso lo studio dell'Avv. PAGANO ROBERTA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], residente in [...]
Barcaiuoli, 64;
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , citato e non costitui- CP_1 tosi nel presente giudizio.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Va, poi e nel merito, senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pro- nunzia di separazione personale dei coniugi, in quanto gli elementi desumibili dagli atti processuali, segnatamente costituiti dall'esito negativo del tentativo di conciliazione e dal te-
Tribunale di Palermo sez. I civile nore stesso delle allegazioni della ricorrente, oltre che dal disinteresse mostrato da CP_1
verso lo svolgimento e l'esito del giudizio, offrono la prova che tra i coniugi si è ve-
[...] rificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condi- zioni per pronunciare la separazione.
2. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
L'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore”
(art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro in- dividuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provve- dimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimen- to fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contra- sto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attra- verso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdu- rante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misu- ra fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al te- nore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Nel caso di specie, stante il totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie, emerso anche in sede istruttoria da quanto dichiarato dai due testi escussi, deve essere previsto un regime di affidamento esclusivo alla madre dei figli minori Parte_1 Per_1
nata il [...], e , nato il [...], con previsione del domicilio
[...] Per_2 prevalente presso l'abitazione materna via Barcaiuoli n. 64.
Ciò posto, onde scongiurare la possibile paralisi decisionale su questioni afferenti la prole minorenne della coppia, nel caso di specie si reputa necessario - nell'interesse superiore del- la prole anzidetta – concentrare in capo alla madre - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3,
c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per i minori.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“sal- vo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare ne- cessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabili- tà genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigila- re sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto al regime di frequentazione dei figli col genitore non collocatario, a Pt_2
viene riconosciuta la facoltà di incontrare e tenere con sé la prole minore, compati-
[...] bilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
− per due giorni alla settimana (in caso di disaccordo, il martedì e il giovedì), dalle ore
16:00 alle ore 21:00, con facoltà di prelevarlo dal domicilio domestico e di recarlo con sé;
− a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
− per 15 giorni non consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernotta-
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile mento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, la prima setti- mana di luglio e la seconda di agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
− per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alter- ni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luo- go di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore al- meno una volta al giorno per telefono;
− durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modi- ficabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole minore.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Palermo, Parte_1 via Barcaiuoli, 64, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preser- vazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
4. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che Pt_1
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento a titolo
[...] di concorso al mantenimento dei figli minori.
4.1 CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
In via generale si deve osservare che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la pro- le, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 L. 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in mi- sura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella de- terminazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. civ. Sez. I, 27/03/2024, n. 8240).
In altri termini, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, im- ponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'a- spetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizza- zione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma an- che dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n.
3974).
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a rite- nere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di man- tenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare. Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferi- mento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale. I dati econo- mici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale asse- gno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accu- dimento.
Nel caso di specie, dalla scarna documentazione in atti e da quanto riferito dalla ricor- rente risulta che la stessa è inoccupata e percepisce sussidi statali.
Nulla è dato sapere in merito a un'attività lavorativa del contumace del quale parte resi- stente non ha notizie.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e della fissazione del domicilio prevalente dei
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile figli presso l'abitazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al man- tenimento dovuto da in favore di in complessivi euro CP_1 Parte_1
300,00 mensili (150,00 euro ciascuno), a titolo di contributo al mantenimento dei figli del- la coppia somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probato- rie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
In considerazione del principio della soccombenza, il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, come liquidate in disposi- tivo e il pagamento di tali spese, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, deve essere eseguito in favore dell'Erario.
Tenuto conto di quanto statuito da Cass. 22017 del 11/09/2018 (“In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le som- me dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'e- eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al fun- zionamento del sistema nella sua globalità”), le spese dovute dal soccombente allo Stato non vengono quantificate ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R.115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia di;
CP_1 pronuncia la separazione tra i coniugi , nata a PALERMO in [...] Parte_1
14/08/1994, e da , nato a [...] in data [...], i quali hanno CP_1
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile contratto matrimonio in PALERMO, in data 17/02/2015, iscritto nei registri dello Stato Ci- vile del medesimo Comune al n. 5, parte I, dell'anno 2015; dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori della coppia, nata a [...]- Persona_1 lermo il 21/02/014 e nato a [...] il [...] alla madre Persona_3 [...]
con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori Parte_3 ed, in caso di permanente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore con convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé i figli minori secondo le modalità indicate in parte motiva;
attribuisce al genitore collocatario - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. -
l'esercizio della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggiore in- teresse per i minori;
assegna la casa familiare sita in PALERMO, via Barcaiuoli, 64 a;
Parte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_4
, la complessiva somma € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli minori (€ 150,00
[...] ciascuno) da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da so- CP_1 stenere in favore dei figli, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquida- CP_1 no in € 3.400,00, da versarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 5/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott.ssa Gabriella Giammona e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifi- che dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11291 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in PARTANNA (TP), VIA ROMA, 66, presso lo studio dell'Avv. PAGANO ROBERTA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], residente in [...]
Barcaiuoli, 64;
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , citato e non costitui- CP_1 tosi nel presente giudizio.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Va, poi e nel merito, senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pro- nunzia di separazione personale dei coniugi, in quanto gli elementi desumibili dagli atti processuali, segnatamente costituiti dall'esito negativo del tentativo di conciliazione e dal te-
Tribunale di Palermo sez. I civile nore stesso delle allegazioni della ricorrente, oltre che dal disinteresse mostrato da CP_1
verso lo svolgimento e l'esito del giudizio, offrono la prova che tra i coniugi si è ve-
[...] rificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condi- zioni per pronunciare la separazione.
2. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
L'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore”
(art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro in- dividuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provve- dimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimen- to fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contra- sto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attra- verso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdu- rante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misu- ra fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al te- nore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Nel caso di specie, stante il totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie, emerso anche in sede istruttoria da quanto dichiarato dai due testi escussi, deve essere previsto un regime di affidamento esclusivo alla madre dei figli minori Parte_1 Per_1
nata il [...], e , nato il [...], con previsione del domicilio
[...] Per_2 prevalente presso l'abitazione materna via Barcaiuoli n. 64.
Ciò posto, onde scongiurare la possibile paralisi decisionale su questioni afferenti la prole minorenne della coppia, nel caso di specie si reputa necessario - nell'interesse superiore del- la prole anzidetta – concentrare in capo alla madre - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3,
c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per i minori.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“sal- vo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare ne- cessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabili- tà genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigila- re sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto al regime di frequentazione dei figli col genitore non collocatario, a Pt_2
viene riconosciuta la facoltà di incontrare e tenere con sé la prole minore, compati-
[...] bilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
− per due giorni alla settimana (in caso di disaccordo, il martedì e il giovedì), dalle ore
16:00 alle ore 21:00, con facoltà di prelevarlo dal domicilio domestico e di recarlo con sé;
− a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
− per 15 giorni non consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernotta-
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile mento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, la prima setti- mana di luglio e la seconda di agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
− per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alter- ni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luo- go di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore al- meno una volta al giorno per telefono;
− durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modi- ficabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole minore.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Palermo, Parte_1 via Barcaiuoli, 64, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preser- vazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
4. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che Pt_1
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento a titolo
[...] di concorso al mantenimento dei figli minori.
4.1 CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
In via generale si deve osservare che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la pro- le, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 L. 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in mi- sura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella de- terminazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. civ. Sez. I, 27/03/2024, n. 8240).
In altri termini, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, im- ponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'a- spetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizza- zione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma an- che dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n.
3974).
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a rite- nere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di man- tenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare. Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferi- mento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale. I dati econo- mici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale asse- gno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accu- dimento.
Nel caso di specie, dalla scarna documentazione in atti e da quanto riferito dalla ricor- rente risulta che la stessa è inoccupata e percepisce sussidi statali.
Nulla è dato sapere in merito a un'attività lavorativa del contumace del quale parte resi- stente non ha notizie.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e della fissazione del domicilio prevalente dei
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile figli presso l'abitazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al man- tenimento dovuto da in favore di in complessivi euro CP_1 Parte_1
300,00 mensili (150,00 euro ciascuno), a titolo di contributo al mantenimento dei figli del- la coppia somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probato- rie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
In considerazione del principio della soccombenza, il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, come liquidate in disposi- tivo e il pagamento di tali spese, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, deve essere eseguito in favore dell'Erario.
Tenuto conto di quanto statuito da Cass. 22017 del 11/09/2018 (“In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le som- me dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'e- eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al fun- zionamento del sistema nella sua globalità”), le spese dovute dal soccombente allo Stato non vengono quantificate ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R.115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia di;
CP_1 pronuncia la separazione tra i coniugi , nata a PALERMO in [...] Parte_1
14/08/1994, e da , nato a [...] in data [...], i quali hanno CP_1
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile contratto matrimonio in PALERMO, in data 17/02/2015, iscritto nei registri dello Stato Ci- vile del medesimo Comune al n. 5, parte I, dell'anno 2015; dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori della coppia, nata a [...]- Persona_1 lermo il 21/02/014 e nato a [...] il [...] alla madre Persona_3 [...]
con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori Parte_3 ed, in caso di permanente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore con convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé i figli minori secondo le modalità indicate in parte motiva;
attribuisce al genitore collocatario - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. -
l'esercizio della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggiore in- teresse per i minori;
assegna la casa familiare sita in PALERMO, via Barcaiuoli, 64 a;
Parte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_4
, la complessiva somma € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli minori (€ 150,00
[...] ciascuno) da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da so- CP_1 stenere in favore dei figli, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquida- CP_1 no in € 3.400,00, da versarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 5/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott.ssa Gabriella Giammona e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifi- che dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile