Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 01019/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01754/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1754 del 2024, proposto da NS UM, AN D’IC, ON D'IC e AN D'IC, rappresentati e difesi dagli avvocati Valerio Di Stasio, Francesco Nobile e Vincenzo D'Amore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Negri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego n.17/2024 reso dal Responsabile Area Urbanistica – SUAP del Comune di Nocera Superiore in relazione alla pratica edilizia n.6/2022 Piano Casa notificato in data 17.7.2024 (atto impugnato);
della comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90, preavviso di diniego pratica edilizia n. 6/2022 piano casa;
di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto ove e per quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia all’esame del Collegio verte sull’impugnativa del diniego interposto dal Comune di Nocera Superiore, in relazione ad un intervento richiesto ai sensi della Legge Regionale Campania n. 19/2009 e s.m.i. – cd. Piano Casa – per la modifica della destinazione d’uso dell’immobile in proprietà della ricorrente UM NS, successivamente ceduto agli altri ricorrenti D’IC AN, D’IC ON e D’IC AN, edificato in forza del permesso di costruire n. 57/2002 del 5.7.2002 e successive varianti; in particolare, l’istanza di permesso di costruire – oggetto del gravato diniego – inerisce alla modifica di destinazione d’uso di parte del fabbricato da uso agricolo a civile abitazione.
2. Il provvedimento di diniego impugnato è motivato dalla ritenuta inapplicabilità del Piano Casa per asserita difformità rispetto all’ultimo titolo assentito e per assunta mancanza dei presupposti, segnatamente per assenza di opere di urbanizzazione primaria.
3. In relazione alla contestata difformità rispetto all’ultimo titolo assentito, parte ricorrente lamenta l’illegittimità del gravato atto, rilevando che le prime due motivazioni del provvedimento di diniego n. 17/2024 sarebbero illogiche e frutto di un erroneo esame dei titoli abilitativi nonché di una altrettanto erronea applicazione della normativa in materia.
In relazione all’asserita assenza di opere di urbanizzazione primaria per l’applicazione del Piano Casa Campania, ha lamentato che il ragionamento seguito dal Comune sarebbe erroneo in quanto non conforme alla ratio sottesa al Piano Casa della Regione Campania né tantomeno aderente alla fattispecie in fatto.
Invero, a dire di parte ricorrente, l’istante, sig.ra UM, nell’ambito degli elaborati progettuali, avrebbe rappresentato puntualmente tutte le opere di urbanizzazione primaria esistenti, mentre per le opere mancanti, tra cui segnatamente l’impianto fognario, si sarebbe impegnata alla realizzazione di un impianto di vasca cd. Imhoff per recupero delle acque meteoriche.
4. Sulla scora delle descritte causali, ha chiesto l’accoglimento della domanda.
5. Si è costituito il Comune di Nocera Inferiore, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa, perché infondata, in fatto e in diritto.
6. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, nel caso di specie, viene in rilievo un atto plurimotivato e non è stato contestato uno dei motivi di diniego, autonomo e da sé solo sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato.
Invero, tra le difformità rilevate e contestate dall’ufficio tecnico, quali condizioni preclusive alla concessione del pdc ai sensi del Piano Casa, è testualmente riportata “ la modifica dei prospetti, con particolare riferimento al prospetto nord relativamente al corpo scale”.
Tale rilevante difformità, integrante autonomo motivo ostativo a fondamento del diniego n. 17/2024, non è stata contestata dai ricorrenti.
Ricorda il Collegio che l’atto impugnato è un provvedimento strutturalmente plurimotivato, ossia fondato su distinte ragioni, ciascuna delle quali autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa, sicché l’eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (Cons. Stato, Sez. IV, sentt. nn. 6470/2021; 6115/2021; 5018/2021) e per conseguenza sono inammissibili, perché inidonee a provocarne l'annullamento, le censure rivolte esclusivamente contro le motivazioni restanti” (ex multiis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 11/07/2022, n. 5775 e Sez. V, 11/01/2022, n. 200).
8. Segue l’inammissibilità del ricorso.
9. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO