Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01944/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00803/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 803 del 2025, proposto da
UI RI, AL RI, IN RI, SC RI, ME RI, RI Mobilia, rappresentati e difesi dall'avvocato RI Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Messina, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sede di Catania, n° 330/2019 (r.g. n. 3302/1999).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe di questo T.A.R., di cui è stata chiesta l’ottemperanza in questa sede processuale, il Comune intimato è stato condannato al pagamento della differenza dovuta a titolo di TFS ad un ex dipendente, in favore degli eredi, tenuto conto dell’erroneo conteggio degli anni di servizio utili a tal fine (che avrebbero dovuto essere 31 e non 30), oltre al risarcimento del danno derivato dal mancato pagamento della somma ancora dovuta a medesimo titolo (pari a £ 2.157.458), che avrebbe dovuto essere corrisposta entro il 120° giorno successivo al decesso dell’ex dipendente in argomento in favore degli eredi e dal ritardato pagamento di quella già versata di £ 1.312.097 (che sarebbe stata pagata in data 5/6/1995 anziché, anch'essa, entro il 2/5/1991).
Tale sorte capitale, stando al titolo giudiziale azionato, avrebbe dovuto essere altresì oggetto di rivalutazione monetaria e di interessi fino al soddisfo.
Da ultimo, l’Amministrazione intimata è stata altresì condannata alla refusione delle spese legali del giudizio di cognizione, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Rispetto a quest’ultima statuizione va rilevato come, con successiva ordinanza di correzione materiale n. 183/2020, questo T.A.R. ha emendato l’errore commesso in sentenza, disponendo la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
2. Tanto premesso, va rilevato come l’odierno ricorso collettivo di ottemperanza sia stato presentato, da un lato, dagli eredi dell’ex dipendente indicato in epigrafe, al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto dall’Amministrazione intimata a seguito della prefata sentenza n. 330/2019 e, dall’altro lato, dallo stesso difensore in proprio, al fine di ottenere l’esecuzione della medesima sentenza nella parte relativa alla distrazione delle spese in suo favore.
3. Il Comune di Messina non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
6. Deve pertanto essere disposto che l’Amministrazione intimata provveda a dare esecuzione al citato provvedimento giurisdizionale, entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, in favore di parte ricorrente.
7. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale Commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega, affinché provveda, in via sostitutiva e su richiesta di parte, entro sessanta giorni all’esecuzione del titolo giudiziale in commento.
9. Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., sussistendone tutti i presupposti, che va determinata nella misura degli interessi legali sulle somme rispettivamente spettanti alla parte ricorrente, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del Commissario ad acta .
10. Le spese dell’odierno giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina al Comune di Messina di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, provvedendo al pagamento di quanto ancora dovuto nei confronti dell’odierna parte ricorrente, così come indicato nel titolo giudiziale di cui è stata chiesta l’ottemperanza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, il quale, anche con facoltà di delega, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dall’insediamento, previa richiesta di parte ricorrente;
3) condanna il Comune di Messina al pagamento della penalità di mora in favore di parte ricorrente, nella misura e con la decorrenza indicata in motivazione.
Condanna altresì il Comune intimato al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO