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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8817 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Chessa, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2 il 01/04/1982, residente in [...], Unità 10, interno 302, di nazionalità cinese, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Chessa, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 22/06/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Oristano, precisando che dalla loro unione non erano nati figli.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I ricorrenti hanno chiesto l'applicazione della legge sostanziale cinese che prevede l'istituto del divorzio, e non anche quello della separazione, e specificamente dell'art. 1078 del codice civile della Repubblica popolare cinese, da cui può trarsi la possibilità dello scioglimento del matrimonio sulla base di una decisione congiunta (“I coniugi che volontariamente decidono entrambi di divorziare, devono stipulare un accordo di divorzio formale e devono recarsi personalmente all'ufficio di registrazione del matrimonio per presentare istanza di divorzio”), verificata l'effettiva volontarietà della scelta di divorziare e l'esistenza di intese in tema di mantenimento degli eventuali figli e di gestione dei rapporti economici.
L'accesso al c.d. divorzio per saltum, in applicazione della legge sostanziale straniera, così come dedotto dai ricorrenti, è sicuramente consentito ai sensi dell'art. 31 l. 31 maggio 1995 , n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), che disciplina la scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e al Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 , relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, secondo cui “I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei due coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro” (art. 5, paragrafo 1 lettera c).
L'applicazione della disciplina richiamata è possibile anche qualora entrambi i coniugi, o uno solo di essi, non sia cittadino comunitario, per il carattere universale della normativa regolamentare (art. 4 Regolamento (UE) cit.) e non può essere esclusa, non essendo manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro (art. 12 Regolamento (UE) cit.) e, più in generale, non ponendosi in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
Il Tribunale deve quindi pronunciare lo scioglimento del matrimonio, in assenza di accordi contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
Pag. 2 di 3 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22 giugno 2008 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Oristano, anno 2008, parte 2, serie C, numero 15, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, l'11 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8817 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Chessa, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2 il 01/04/1982, residente in [...], Unità 10, interno 302, di nazionalità cinese, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Chessa, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 22/06/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Oristano, precisando che dalla loro unione non erano nati figli.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I ricorrenti hanno chiesto l'applicazione della legge sostanziale cinese che prevede l'istituto del divorzio, e non anche quello della separazione, e specificamente dell'art. 1078 del codice civile della Repubblica popolare cinese, da cui può trarsi la possibilità dello scioglimento del matrimonio sulla base di una decisione congiunta (“I coniugi che volontariamente decidono entrambi di divorziare, devono stipulare un accordo di divorzio formale e devono recarsi personalmente all'ufficio di registrazione del matrimonio per presentare istanza di divorzio”), verificata l'effettiva volontarietà della scelta di divorziare e l'esistenza di intese in tema di mantenimento degli eventuali figli e di gestione dei rapporti economici.
L'accesso al c.d. divorzio per saltum, in applicazione della legge sostanziale straniera, così come dedotto dai ricorrenti, è sicuramente consentito ai sensi dell'art. 31 l. 31 maggio 1995 , n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), che disciplina la scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e al Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 , relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, secondo cui “I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei due coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro” (art. 5, paragrafo 1 lettera c).
L'applicazione della disciplina richiamata è possibile anche qualora entrambi i coniugi, o uno solo di essi, non sia cittadino comunitario, per il carattere universale della normativa regolamentare (art. 4 Regolamento (UE) cit.) e non può essere esclusa, non essendo manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro (art. 12 Regolamento (UE) cit.) e, più in generale, non ponendosi in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
Il Tribunale deve quindi pronunciare lo scioglimento del matrimonio, in assenza di accordi contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
Pag. 2 di 3 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22 giugno 2008 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Oristano, anno 2008, parte 2, serie C, numero 15, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, l'11 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3