Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/02/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 700601 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008, vertente
TRA
in proprio e, unitamente a Controparte_1 quali rappresentanti legali di Parte 1 '
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Persona 1 Parte_1 anche quale procuratore di sé stesso, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Caserta alla via Maielli n. 1;
OPPONENTI
E
Controparte_2 , sito in Caserta alla via Maielli, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Osvaldo Bellocchio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via San Nicola, Parco Rosa;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 234 del 2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.133,92, a titolo di oneri condominiali per spese straordinarie, oltre interessi e spese di lite.
Tale giudizio è stato incardinato con il numero di rg 700601 del 2008.
Persona 1 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. rappresentanti legali di
,
235 del 2008, con il quale le è stato ingiuntivo il pagamento della somma di € 7.400,00, a titolo di oneri condominiali per spese straordinarie, oltre interessi e spese di lite.
Tale giudizio è stato incardinato con il numero di rg 700602 del 2008.
I due giudizi così instaurati sono stati riuniti in data 13.5.2019.
In particolare, in entrambi i giudizi gli opponenti hanno contestato il credito vantato dal
CP_2 eccependo di aver corrisposto tutte le somme dovute e che per le somme non corrisposte il debito è stato accollato dalla società Controparte 3 alla quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori straordinari in questione.
In entrambi i giudizi si è costituito il Condominio opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
opposto ha eccepito di non aver preso parte all'accordo di accollo e In particolare, il CP 2 che, comunque, la società Controparte_3 CP 2 il pagamentoha preteso dal per intero dei lavori eseguiti senza detrarre la somma accollatasi.
Ciò premesso, le opposizioni proposte sono infondate e vanno, pertanto, rigettate per le ragioni che seguono, con conseguente conferma dei decreti ingiuntivi opposti.
Va osservato che l'opposizione si fonda unicamente sulla deduzione dell'accollo da parte della società esecutrice dei lavori straordinari nel condominio opposto delle somme richieste con i decreti ingiuntivi opposti.
Nello specifico, gli opponenti hanno dedotto che la società Controparte 3 in avrebbe richiesto al Condominio oppostoconsiderazione di rapporti con l'avv. Parte 1 و
per l'esecuzione dei lavori nello stesso una somma dalla quale veniva detratto quanto dovuto dal condomino Parte 1 ed oggetto dei decreti ingiuntivi opposti.
Sebbene sono state prodotte in atti comunicazioni con le quali effettivamente la società in questione
,va rilevato che ciò non è si sarebbe accollata le somme dovute dal condomino Parte 1
sufficiente per accogliere l'opposizione.
Invero, come correttamente rilevato dal CP_2 opposto, nell'ipotesi di accollo il debitore originario è liberato solo se il creditore aderisce all'accollo e consente la liberazione dello stesso, ai sensi dell'art. 1273 c.c., mentre nel caso di specie non sussistono tali condizioni. Inoltre, il CP 2 opposto ha eccepito che la società esecutrice dei lavori ha richiesto per intero la somma dovuta e, salvo le comunicazioni sopra richiamate, gli opponenti non hanno dato idonea prova contraria.
Infine, come giustamente rilevato dall'opposto, per giurisprudenza consolidata (Cass. 3636/14;
Cass, 10371/21), il condomino, quando la spesa sia deliberata dall'assemblea condominiale, deve pagare i contributi dovuti al Condominio e non può sottrarsi a tale obbligazione deducendo che il pagamento sia avvenuto direttamente nei confronti del terzo.
A ciò va aggiunto che in ogni caso, come eccepito dall'opposto, non ricorrono i presupposti per la compensazione, in considerazione della diversità dei soggetti tra cui coesisterebbero i contrapposti crediti (da un lato, l'ente condominiale e il condomino;
dall'altro, la società
[...]
Controparte 3 e l'ente condominiale).
Per tutto quanto detto, le opposizioni vanno rigettate, con conferma dei decreti ingiuntivi opposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico degli opponenti. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti in relazione alla natura e complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale e difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo n. 234 del 2008 ed avverso il decreto ingiuntivo n. 235 del 2008, così provvede:
a) rigetta le opposizioni;
b) conferma i decreti ingiuntivi opposti, dichiarandoli definitivamente esecutivi;
c) condanna gli opponenti alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 5.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco