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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA EX ART.281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile RG 5600/2024 promossa da:
( ) nato a [...] il 21 Parte_1 C.F._1 luglio 1949 e ( ) nato a Parte_2 C.F._2
Genova il 01 settembre 1958 , ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliati in Sestri Levante, Via E. Fico 32/17-18, presso lo studio dell'
Avv.to Vittorio Petrocco (C.F. C.F._3
che li rappresenta e difende giusta Email_1 procura in calce
ATTORI
CONTRO
sedente in AP , Piazza delle Nazioni n. Controparte_1
2/4 ( CF e P IV ) P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
1 All'udienza del 16 gennaio 2025, h.14,30 avanti al Giudice Unico
G.O.P. Avv.Alessandro Mauceri, , è comparso, , per parte attrice
) nato a [...] il 21 Parte_1 C.F._1 luglio 1949 e l'Avv.Petrocco, , che discute oralmente Parte_2 la causa e precisa le conclusioni come in comparsa conclusionale, dando il suo consenso alla lettura della sentenza in sua assenza
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere
Il Giudice da quindi lettura della sentenza in assenza del difensore di parte attrice chiuso alle ore 18,30 Pt_3
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico G.O.P. Avv. Alessandro Mauceri ,
ha pronunciato la seguente
sentenza ex art.281 sexies cpc
nella causa civile RG 5600/2024 promossa da:
) nato a [...] il 21 Parte_1 C.F._1
luglio 1949 e ( ) nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 01 settembre 1958 , ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliati in Sestri Levante, Via E. Fico 32/17-18, presso lo studio dell' Avv.to
Vittorio Petrocco (C.F. C.F._3
che li rappresenta e difende giusta procura Email_1 in calce
ATTORI
CONTRO
sedente in AP , Piazza delle Controparte_1
Nazioni n. 2/4 ( CF e P IV ) P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
3 CONCISI MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In ordine alla domanda di accertamento dell'inadempimento e di condanna alla restituzione degli importi versati nonché del risarcimento del danno.
L'esistenza di un rapporto contrattuale tra gli attori e la società convenuta è comprovata dalle fatture emesse, dai relativi pagamenti nonché dalle comunicazioni intercorse inter partes con riguardo al mancato inizio dei lavori( doc. 5 e 6) .
La domanda di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 codice civile onera la parte dedotta come inadempiente a provare l'esatto adempimento e abbiamo visto che, in questo caso, la società convenuta -rimasta contumace- non ha neppure risposto all'interpello a ciò deputato. Par I contratti stipulati sia col signor sia con il signor hanno Pt_1 avuto come oggetto la fornitura e la messa in posa e in funzione di una pompa di calore, di pannelli solari e di un accumulatore, il tutto finalizzato alla realizzazione di un impianto di riscaldamento di tipo misto/fotovoltaico adeguato alla normativa per ciascun singolo appartamento.
Per il signor l'inadempimento alle obbligazioni è totale, nel Pt_1
Con senso che la società convenuta ha incassato i pagamenti in acconto e non ha fatto nulla, ossia non ha prestato alcuna attività né ha fornito i materiali indicati nelle rispettive fatture.
Per tale contratto il signor ha corrisposto l'importo Parte_1 complessivo di Euro 12.800 mediante tre bonifici prodotti (doc.11) e più specificamente: quanto a Euro 6.300 a pagamento della fattura numero 43 del 29 Aprile
2023, € 4000 a pagamento della fattura numero 44 del 2023 ed Euro
2.500 a pagamento della fattura numero 45 del 2023. Par Leggermente diversa è la questione per quanto riguarda il signor per il quale, in relazione alla fattura numero 40 del 29 Aprile 2023, la
4 Con società ha effettuato la sola fornitura della pompa di calore CP_2 ma non ha effettuato la correlativa messa in funzione della stessa e quindi la corretta installazione, per la quale- abbiamo visto in esito Pt_4 alle espletate prove orali- è intervenuto - con oneri e spese a carico del Par signor - il signor dell'omonima società- il quale ha CP_3 confermato l'intervento per la non corretta installazione e il pagamento dell'importo di Euro 1.210,00 a fattura ( doc.12) da parte del signor Pt_2
Con riferimento invece agli altri pagamenti effettuati e relative alla fatture Con numero 41 e 42 la società non ha effettuato la fornitura - e quindi tantomeno l'installazione- dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, indi per cui i pagamenti in acconto riferiti a dette due fatture dell'importo di Euro 3.000 con riferimento alla fattura numero 41 ed
Euro 2.500 con riferimento alla fattura numero 42 dovranno essere Par restituiti allo stesso sig. a cagione del totale inadempimento.
2) in ordine al riepilogo dei pagamenti e degli importi risarcitori.
In ragione di quanto sopra dunque al signor spetta l'importo in Pt_1 restituzione di Euro 12.800 a cagione del totale inadempimento mentre Par al signor l'importo in restituzione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali di Euro 5.500 nonché -a titolo risarcitorio- quello di Euro 1.210 ragione dell'intervento della società e CP_3
Par quindi complessivi Euro 6.710 per il signor
Agli importi di cui sopra vanno sommati gli interessi legali e la rivalutazione dai singoli pagamenti all'effettivo soddisfo.
Sotto il profilo delle spese di procedura agli attori vanno liquidate oltre alle spese di lite del presente giudizio, quelle del procedimento di mediazione, obbligatorio in questa materia, (documenti 8 e 9)
La domanda risarcitoria relativa ai maggiori costi sostenuti è rinunciata.
. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
Ai sensi del DM 147/2022 le spese di lite si quantificano come segue:
Presente giudizio
5 Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia € 999,00
Fase introduttiva del giudizio € 777,00
€ Fase istruttoria e/o di trattazione 1.680,00
€ Fase decisionale 1.620,00
€
1.701,00
Totale
€
5.077,00
FASE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Esborsi € 48,80
Compenso € 441,00
Il tutto oltre 15%, IVA e CPA nonché oltre euro 264,00 per esborsi.
6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
A) Accerta e dichiara l'inadempimento della Controparte_1
[...
della ai contratti relativi alle forniture e messe in opera descritte nelle fatture prodotte in atti,stipulati con i sig.ri e Parte_1
; Parte_2
B) Per l'effetto dichiara tenuta e condanna la Controparte_1
[... in persona del socio accomandatario pro- tempore alla restituzione in favore del sig. dell'importo di Euro 12.800,00 Parte_1 versato con le fatture 43/23, 44/23 e 45/23 e dell'importo di Euro
5.500,00 in favore del versato con le fatture n. Per_1 Parte_2
41/23 e 42/23, importi maggiorati degli interessi legali e delle rivalutazione dal pagamento alla restituzione;
C) Dichiara tenuta e condanna la in Controparte_1 persona del socio accomandatario pro- tempore a corrispondere in favore del a titolo risarcitorio- l'importo di Euro Parte_5
1.210,00 oltre gli interessi e la rivalutazione dalla data dell'intervento della società al saldo CP_3
D) Dichiara tenuta e condanna la la in Controparte_1 persona del socio accomandatario pro- tempore a rifondere ai sig.ri e le spese di lite, che liquida in Parte_1 Parte_2
€ 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, per il presente giudizio ed € 48,80 per esborsi ed € 441,00 per compenso professionale, per la fase della mediazione, oltre il 15% di rimborso forfettario sul compenso professionale, ex D.M. Min.Giust. n.147 del
2022, IVA e CPA, come per legge,
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 cpc.
Così deciso in Genova, all'udienza del 16 gennaio 2025
Il Giudice Unico
G.O.P.
Avv.Alessandro Mauceri
7
VI SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA EX ART.281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile RG 5600/2024 promossa da:
( ) nato a [...] il 21 Parte_1 C.F._1 luglio 1949 e ( ) nato a Parte_2 C.F._2
Genova il 01 settembre 1958 , ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliati in Sestri Levante, Via E. Fico 32/17-18, presso lo studio dell'
Avv.to Vittorio Petrocco (C.F. C.F._3
che li rappresenta e difende giusta Email_1 procura in calce
ATTORI
CONTRO
sedente in AP , Piazza delle Nazioni n. Controparte_1
2/4 ( CF e P IV ) P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
1 All'udienza del 16 gennaio 2025, h.14,30 avanti al Giudice Unico
G.O.P. Avv.Alessandro Mauceri, , è comparso, , per parte attrice
) nato a [...] il 21 Parte_1 C.F._1 luglio 1949 e l'Avv.Petrocco, , che discute oralmente Parte_2 la causa e precisa le conclusioni come in comparsa conclusionale, dando il suo consenso alla lettura della sentenza in sua assenza
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere
Il Giudice da quindi lettura della sentenza in assenza del difensore di parte attrice chiuso alle ore 18,30 Pt_3
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico G.O.P. Avv. Alessandro Mauceri ,
ha pronunciato la seguente
sentenza ex art.281 sexies cpc
nella causa civile RG 5600/2024 promossa da:
) nato a [...] il 21 Parte_1 C.F._1
luglio 1949 e ( ) nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 01 settembre 1958 , ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliati in Sestri Levante, Via E. Fico 32/17-18, presso lo studio dell' Avv.to
Vittorio Petrocco (C.F. C.F._3
che li rappresenta e difende giusta procura Email_1 in calce
ATTORI
CONTRO
sedente in AP , Piazza delle Controparte_1
Nazioni n. 2/4 ( CF e P IV ) P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
3 CONCISI MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In ordine alla domanda di accertamento dell'inadempimento e di condanna alla restituzione degli importi versati nonché del risarcimento del danno.
L'esistenza di un rapporto contrattuale tra gli attori e la società convenuta è comprovata dalle fatture emesse, dai relativi pagamenti nonché dalle comunicazioni intercorse inter partes con riguardo al mancato inizio dei lavori( doc. 5 e 6) .
La domanda di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 codice civile onera la parte dedotta come inadempiente a provare l'esatto adempimento e abbiamo visto che, in questo caso, la società convenuta -rimasta contumace- non ha neppure risposto all'interpello a ciò deputato. Par I contratti stipulati sia col signor sia con il signor hanno Pt_1 avuto come oggetto la fornitura e la messa in posa e in funzione di una pompa di calore, di pannelli solari e di un accumulatore, il tutto finalizzato alla realizzazione di un impianto di riscaldamento di tipo misto/fotovoltaico adeguato alla normativa per ciascun singolo appartamento.
Per il signor l'inadempimento alle obbligazioni è totale, nel Pt_1
Con senso che la società convenuta ha incassato i pagamenti in acconto e non ha fatto nulla, ossia non ha prestato alcuna attività né ha fornito i materiali indicati nelle rispettive fatture.
Per tale contratto il signor ha corrisposto l'importo Parte_1 complessivo di Euro 12.800 mediante tre bonifici prodotti (doc.11) e più specificamente: quanto a Euro 6.300 a pagamento della fattura numero 43 del 29 Aprile
2023, € 4000 a pagamento della fattura numero 44 del 2023 ed Euro
2.500 a pagamento della fattura numero 45 del 2023. Par Leggermente diversa è la questione per quanto riguarda il signor per il quale, in relazione alla fattura numero 40 del 29 Aprile 2023, la
4 Con società ha effettuato la sola fornitura della pompa di calore CP_2 ma non ha effettuato la correlativa messa in funzione della stessa e quindi la corretta installazione, per la quale- abbiamo visto in esito Pt_4 alle espletate prove orali- è intervenuto - con oneri e spese a carico del Par signor - il signor dell'omonima società- il quale ha CP_3 confermato l'intervento per la non corretta installazione e il pagamento dell'importo di Euro 1.210,00 a fattura ( doc.12) da parte del signor Pt_2
Con riferimento invece agli altri pagamenti effettuati e relative alla fatture Con numero 41 e 42 la società non ha effettuato la fornitura - e quindi tantomeno l'installazione- dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, indi per cui i pagamenti in acconto riferiti a dette due fatture dell'importo di Euro 3.000 con riferimento alla fattura numero 41 ed
Euro 2.500 con riferimento alla fattura numero 42 dovranno essere Par restituiti allo stesso sig. a cagione del totale inadempimento.
2) in ordine al riepilogo dei pagamenti e degli importi risarcitori.
In ragione di quanto sopra dunque al signor spetta l'importo in Pt_1 restituzione di Euro 12.800 a cagione del totale inadempimento mentre Par al signor l'importo in restituzione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali di Euro 5.500 nonché -a titolo risarcitorio- quello di Euro 1.210 ragione dell'intervento della società e CP_3
Par quindi complessivi Euro 6.710 per il signor
Agli importi di cui sopra vanno sommati gli interessi legali e la rivalutazione dai singoli pagamenti all'effettivo soddisfo.
Sotto il profilo delle spese di procedura agli attori vanno liquidate oltre alle spese di lite del presente giudizio, quelle del procedimento di mediazione, obbligatorio in questa materia, (documenti 8 e 9)
La domanda risarcitoria relativa ai maggiori costi sostenuti è rinunciata.
. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
Ai sensi del DM 147/2022 le spese di lite si quantificano come segue:
Presente giudizio
5 Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia € 999,00
Fase introduttiva del giudizio € 777,00
€ Fase istruttoria e/o di trattazione 1.680,00
€ Fase decisionale 1.620,00
€
1.701,00
Totale
€
5.077,00
FASE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Esborsi € 48,80
Compenso € 441,00
Il tutto oltre 15%, IVA e CPA nonché oltre euro 264,00 per esborsi.
6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
A) Accerta e dichiara l'inadempimento della Controparte_1
[...
della ai contratti relativi alle forniture e messe in opera descritte nelle fatture prodotte in atti,stipulati con i sig.ri e Parte_1
; Parte_2
B) Per l'effetto dichiara tenuta e condanna la Controparte_1
[... in persona del socio accomandatario pro- tempore alla restituzione in favore del sig. dell'importo di Euro 12.800,00 Parte_1 versato con le fatture 43/23, 44/23 e 45/23 e dell'importo di Euro
5.500,00 in favore del versato con le fatture n. Per_1 Parte_2
41/23 e 42/23, importi maggiorati degli interessi legali e delle rivalutazione dal pagamento alla restituzione;
C) Dichiara tenuta e condanna la in Controparte_1 persona del socio accomandatario pro- tempore a corrispondere in favore del a titolo risarcitorio- l'importo di Euro Parte_5
1.210,00 oltre gli interessi e la rivalutazione dalla data dell'intervento della società al saldo CP_3
D) Dichiara tenuta e condanna la la in Controparte_1 persona del socio accomandatario pro- tempore a rifondere ai sig.ri e le spese di lite, che liquida in Parte_1 Parte_2
€ 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, per il presente giudizio ed € 48,80 per esborsi ed € 441,00 per compenso professionale, per la fase della mediazione, oltre il 15% di rimborso forfettario sul compenso professionale, ex D.M. Min.Giust. n.147 del
2022, IVA e CPA, come per legge,
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 cpc.
Così deciso in Genova, all'udienza del 16 gennaio 2025
Il Giudice Unico
G.O.P.
Avv.Alessandro Mauceri
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