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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO
CONGIUNTO (CESSAZIONE iscritta al RG. n. 3691/2024 e CP_1 promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a VITTORIO VENETO Parte_1 C.F._1 (TV), il 17/08/1982
e
(c.f. ), nato/a a VENEZIA (VE), il Parte_2 C.F._2 25/11/1979
entrambi con l'avv. ILENIA DA LOZZO e CP_2
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 24/06/2024, i coniugi e Parte_1 [...]
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Pt_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 545/2024 del 24.07.2024 (dep. 26.07.2024) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/05/2013 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_2 di SAN VENDEMIANO dell'anno 2013, al n. 6, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni pattuite appaiono compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Le spese di lite sono poste a carico della come da accordo tra le Pt_1 parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/05/2013 da nato/a a VITTORIO VENETO (TV), il 17/08/1982 Parte_1 e
, nato/a a VENEZIA, il 25/11/1979, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN VENDEMIANO (TV) dell'anno 2013 al n. 6, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“ 3) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti e potendo provvedere, ciascuno, adeguatamente al proprio mantenimento, senza necessità di contribuzioni da parte dell'altro coniuge avendo, peraltro, già provveduto, di comune accordo, alla definizione di tutti i rapporti patrimoniali tra di loro esistenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4);
[…]
7) il c/c cointestato nr. 000000421562 acceso presso Banca – Controparte_3 filiale di Conegliano con saldo di € 4.592,90= alla data del 7.06.2024, viene
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. PRENDE ATTO che, per accordo delle parti, le spese della presente procedura sono a carico di Parte_1 Treviso, 26 febbraio 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci