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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/02/2024, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 784 Ruolo Generale Anno 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda composta dai magistrati
Dott. IA Caterina Chiulli Presidente
Dott. Licinia Petrella Consigliere rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOTTI Parte_1 C.F._1
ROBERTO e dell'avv. DOTTI FEDERICO ( ) VIA BELLINI N. 14 C.F._2
22100 COMO;
elettivamente domiciliato in VIA BELLINI, 14 22100 COMO presso il difensore avv. DOTTI ROBERTO
- appellante - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Controparte_1
RAFFAELLA MARIA elettivamente domiciliata in VIA DON STURZO, 7 20900 MONZA presso il difensore avv. COLOMBO RAFFAELLA MARIA
- appellata -
(C.F. Controparte_2 C.F._3
- appellata contumace - Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni:
Per Parte_1
conclusioni. Voglia la Corte d'Appello, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 151/2023 del 5.2.23, pubblicata il 7.2.23, notificata al deducente il 9.2.23, resa dal Tribunale di Como – giudice dottor
Giorgio Previte – nel giudizio civile rubricato al n. 1408/2019 R.G. promosso da Parte_1 contro – ogni contraria istanza e deduzione respinta, previa, se del caso, Controparte_1 ammissione delle prove testimoniali invocate in primo grado dall'odierno appellante e non espletate, così giudicare: nel merito e in via gradata:
In via principale e nel merito: rigettata ogni diversa e contraria domanda formulata dalla convenuta anche in via riconvenzionale siccome inammissibile, improponibile e comunque infondata - accertare
e dichiarare che la scala esterna, meglio descritta in premessa e nella documentazione agli atti, risulta edificata a distanza non conforme alle disposizioni normative ed agli Strumenti Urbanistici del
Comune di Brunate vigenti all'epoca della costruzione e, per l'effetto:
- condannare la convenuta a demolire la predetta costruzione e ripristinare lo stato dell'edificio allo stato di fatto conforme agli Strumenti urbanistici del Comune di Brunate e documentato nel Nulla Osta del 7.5.1974.
In via istruttoria, si chiede che:
A. venga chiamato il C.T.U. a chiarimenti – in contraddittorio con il C.T.P. architetto Persona_1
- sui seguenti aspetti, ribadendo l'istanza di convocazione già formulata da parte attrice in
[...] istruttoria all'udienza del 15.11.2021 e disattesa da parte del precedente G.I.:
1. sulle norme vigenti all'epoca dei lavori eseguiti dalla tenuto conto che: CP_1
- a pag. 3 punto b) della perizia “valutazioni del C.T.U.” il C.T.U. dice: le norme adottate dal CC sono rimaste efficaci in salvaguardia e comunque vale il codice civile
- la conclusione è errata sul piano tecnico e giuridico - è vero infatti l'unica legge vigente ed efficace all'epoca era il D.M. 1444/1968 in quanto:
- il R.E. con annesso P.F. del 1961 è statorespinto con parere negativo del Consiglio Superiore del
Ministero dei LLPP con voto 944,come indicato nel C.D.U.
- non poteva quindi ritenersi valido ed efficace in salvaguardia il PF che era stato respinto - il C.T.U. non ha preso in esame, nè ha prodotto in fascicolo 4 documenti essenziali:
1) la delibera n. 17 del 24.3.1963 di approvazione del R.E.; 2) la delibera n. 23 del 24.6.1964 di revoca della delibera n. 17; 3) la delibera n. 24 del 24.6.1964 di adozione del P.D.F. a totale modifica del precedente;
4) il provvedimento del Ministero dei LLPP del 21.2.1966 di annullamento, revoca e quindi di sospensione del P.D.F.
2. sulla tutela della Sovrintendenza:
- a pag. 2, punti 1, 3 e 6 della perizia il C.T.U. dice: la tutela Sovrintendenza è limitata al solo aspetto paesaggistico- questa affermazione è completamente errata - è vero invece che il Comune di Brunate è completamente soggetto a tutela paesaggistica dal D.M. 24/9/1970 e quindi non si possono realizzare progetti in difformità a quanto autorizzato soprattutto in vincolo ambientale secondo la legge
1089/1939 oggi Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004 in caso di variante è obbligatorio prima di realizzare le opere ottenere il nulla osta dalla Sovrintendenza; il mancato ottenimento dell'autorizzazione è da considerarsi un illecito in alcuni casi anche penale- il nulla osta, inoltre, per il progetto prevedeva l'obbligo della Sovrintendenza di attenersi CP_1 scrupolosamente al progetto approvato
3. sul progetto De sulle variazioni non autorizzate: CP_1
pag.2 di 18 - a pag. 2, punti 1, 3 e 6 della propria relazione il C.T.U. dice: la difformità all'epoca non era neppure considerata essendo abituali le piccole varianti in corso d'opera - questa è una valutazione inaccettabile - non si tratta affatto di piccole varianti in quanto la convenuta ha eseguito un ampliamento dell'edificio esistente con la costruzione della scala, del parcheggio, dell'area residenziale e del porticato coperto – con aumento di volume e calpestio - con un unico intervento in assenza/difformità delle autorizzazioni (tra l'altro, e come già detto, senza osservare le prescrizioni contenute nel Nulla Osta) - e tutto ciò non costituisce piccole varianti ma un abuso edilizio e urbanistico oltre che paesaggistico in quanto la zona è soggetta a vincolo e non è ammessa alcuna variante in corso d'opera se non si è ottenuto il preventivo nulla osta della Sovrintendenza siccome le varianti non sono state autorizzate, ogni dichiarazione di fine lavori è illegittima
4. sul tentativo di conciliazione della lite:
- nell'ultimo punto della perizia “definitiva” depositata e agli atti con oggetto il C.T.U. tenti la conciliazione della lite, lo stesso perito dice: la proposta non ha avuto l'adesione di entrambe le parti
- la circostanza non corrisponde al vero
- è vero infatti che il dottor - doc. 11 – ha valuta(to) positivamente l'ipotesi del C.T.U. ed era Pt_1 disponibile a entrare nel merito mentre la parte opponente rifiutava
5. sull'illegittimità della scala De Giacomi:
- a pag. 6, quesito d) il C.T.U. dice:
a) nel progetto autorizzato non risulta indicata alcuna distanza dal confine
b) non è stata al riguardo rilasciata alcuna sanatoria
- queste conclusioni sono tecnicamente errate
- è vero invece che:
18
- punto a): i 2 documenti che il C.T.U. produce nulla rilevano in punto “distanza” perchè l'all. 6 non riporta alcuna misura mentre è solo l'all. 8, che indica le distanze, ma questo documento è stato redatto dallo stesso C.T.U. - per cui è impossibile confrontare la distanza mancante in progetto con la distanza dopo la costruzione e quindi il quesito d) è senza risposta - punto b): contrariamente a quanto afferma il C.T.U., risulta che la ha presentato 2 domande in sanatoria che CP_1 riguardano sia lavori esterni (docc. 11, 11.1, 11.2, 12 e 13 di parte attrice) che lavori interni - conversione da autorimessa a residenziale - domande che hanno comportato provvedimenti sanzionatori del Comune
6. sulla difformità della scala eseguita in difformità del provvedimento autorizzativo e sulla relativa insanabilità:
- il C.T.U. ha ignorato che il provvedimento della Sovrintendenza imponeva di attenersi scrupolosamente al progetto approvato (onde) evitare sanzioni ivi compresa la demolizione delle opere difformi e pertanto abusive - ma la non si è attenuta a tale provvedimento e quindi CP_1 la scala va demolita
- la scala non è comunque sanabile e va demolita in quanto all'epoca dell'abuso non era consentito modificare le distanze tra gli edifici e oggi è prevista la stessa distanza tra edifici in zona A, e comunque nell'intero territorio comunale la distanza minima è di 5 metri dal confine
7. sulla documentazione utile ai fini di causa non allegata dal C.T.U. alla sua relazione:
- il C.T.U. ha prodotto ed allegato alla propria perizia una documentazione parziale ed incompleta sulla base di considerazioni soggettive e non tecniche, in quanto:
- ha prodotto solo un estratto degli allegati 1, 3, 4, 5 e 6 che non rappresentano la realtà dei documenti originali
- non ha prodotto tutti ed integralmente i documenti reperiti tramite accesso agli atti e che, per ammissione dello stesso C.T.U., sono stati condivisi con i C.T.P. e che si allagano solo in parte
pag.3 di 18 necessaria a documentare la risposta al quesito (si cita, ad esempio, all. 4) - ha allegato alla perizia il documento 6 solo un estratto - sono solo 3 pagine – ma per avere una visione corretta del progetto approvato il documento va confrontato con l'all. 17, composto da 10 pagine e prodotto da parte attrice
- il C.T.U. non ha preso in considerazione la circostanza che l'area su cui era edificato l'edificio storico di proprietà della convenuta nella parte in cui è stata costruita parte della scala - mappale 1527/a – era qualificato non edificabile
- il C.T.U. però non ha, inspiegabilmente inserito nella sua perizia il Certificato di Destinazione
Urbanistica (C.D.U.) relativo alle variazioni dei mappali 1527 e 1644 a partire dal 1970 benchè la sua richiesta al Comune avesse correttamente compreso i terreni oltre che gli edifici
8. in ogni caso si chiede che venga espunto dalla C.T.U. l'intero paragrafo relativo alla proprietà dell'attore che riguarda il lato est della proprietà dell'attore e di un manufatto adibito a parcheggio con piano di calpestio in doghe posto che, pacificamente:
- l'argomento non è oggetto di causa e non era indicato nel quesito posto dal Giudice
- i limiti oggettivi delle domande erano già stati fissati dalle parti qualsiasi decisione sul punto sarebbe ultra petitum.
B) venga ammessa prova per testi e per interrogatorio formale della signora Controparte_1
sui seguenti capitoli di prova non ammessi nel corso dell'istruttoria di primo grado:
[...]
a) sulle Norme tecniche che regolano la “Zona” in cui si trovano gli edifici oggetto di causa:
1. vero che gli immobili di proprietà del signor e della signora si trovano in Brunate Pt_1 CP_1 in “Zona A2 – Ville di interesse storico”
2. vero che la “Zona A2” a Brunate è zona soggetta a vincolo paesaggistico
3. vero che nel 1974 il Regolamento Edilizio di Brunate del 1964 conteneva disposizioni in contrasto con la normativa inderogabile dello Stato ed era quindi inapplicabile sul piano urbanistico
b) sulle Norme e sui Regolamenti in vigore a Brunate nell'anno 1974 e seguenti:
4. vero che il Comune di Brunate nel 1974 ha modificato il PRUG sulla base delle norme vigenti dello
Stato, come da documentazione che mi si rammostra (doc. 7)
5. vero che il Comune di Brunate nel 1974 ha approvato le Norme di Attuazione del PRUG, come da documentazione che mi si rammostra (doc. 6)
6. vero che nelle Norme di Attuazione redatte dal Comune di Brunate nel 1974 all'art 7.1. si legge che:
- distanze dal confine: gli edifici dovranno sorgere normalmente isolati e in arretrato rispetto ai confini di proprietà, nel rispetto dei limiti di distanza tra i fabbricati di cui all'art. 9 del D.M.
2.4.1968 (punto 2);
= si potrà costruire a confine o in aderenza ad altri edifici solo quando esista già un edificio a confine o quando i proprietari confinanti si accordino per costruire a confine e in reciproca aderenza;
come da documento che mi si rammostra (doc. 6, art. 7.1)
7. vero che nelle Norme di Attuazione redatte dal Comune di Brunate nel 1974 si legge che:
- art. 9.1: Zona A1 zona di ristrutturazione (...) le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori
a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti = art. 9.2: Zona A2 zona di tutela paesistica
(...) per le altezze e le distanze dai confini e tra i fabbricati valgono le norme di legge richiamate per le zone A1 come da documentazione che mi si rammostra (doc. 6)
8. vero che ai sensi dell'articolo 5.3. della Relazione Generale del PRUG di Brunate, adottato con delibera consiliare del 4.10.1974, viene espressamente indicato che:
- il Comune di Brunate il cui territorio riveste particolare importanza dal punto di vista paesaggistico, è compreso nel D.I. del 24.3.60 n. 804 sesto elenco dei Comuni obbligati, ai sensi dell'art. 8 della legge 17/8/1942 n. 1150, alla formazione del piano regolatore generale urbanistico
pag.4 di 18 - in data 24.6.64 il consiglio comunale aveva adottato il programma di fabbricazione che è stato respinto dal perché in contrasto con quanto sopra esposto come da documento che mi si Org_1 rammostra (doc. 7)
c) sulle norme e sui regolamenti in vigore a Brunate nell'anno 2013 e seguenti:
9. vero che ai sensi del PGT di Brunate del 2013 le distanze minime dai confini devono risultare non inferiori alla metà dell'altezza del nuovo fabbricato e, in ogni caso, non inferiore a 5 metri ai sensi dell'articolo 7.13 paragrafo 2-3 (doc. 10.1 pag. 74)
10. vero che gli edifici di cui è causa sono edifici isolati di interesse storico – testimoniale, interni ed esterni al tessuto urbano consolidato (ES) riferiti alla cartografia Igm del 1888 e ai catasti storici
(oggi identificati come Zona A2) come risulta dalla sezione I art. 12 del PGT di Brunate del 2013 che mi si rammostra (doc. 10.1 pag. 84)
11. vero che le tipologie di intervento ammesse, sugli immobili situati in Zona A2, come quelli oggetto del presente procedimento e di proprietà delle parti, sono manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza che siano ammessi altre tipologie di intervento, il tutto sempre previa autorizzazione da parte della Sovrintendenza come risulta dalla sezione I art. 16 del PGT di Brunate del 2013 che mi si rammostra (doc. 10.1 pag. 87)
12. vero che per gli edifici isolati di interesse storico (ES) e ricadente nei diversi ambiti del territorio comunale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 come indicato dall'art. 16 del PGT di
Brunate del 2013 che mi si rammostra (doc. 10.1 pagg. 87-89)
d) sulla costruzione di una nuova scala senza rispettare le distanze di legge:
13. vero che l'originaria e preesistente scala esterna dell'immobile di proprietà della signora
[...] coeva alla costruzione dell'intero immobile, è stata demolita ed al suo posto sono stati CP_1 edificati:
- un terrazzo adibito a parcheggio
- un'area residenziale ed un ingresso
- una nuova scala come da documentazione che mi si rammostra (doc. 17, pagg. 3,4,5,6,9)
14. vero che la nuova scala è stata costruita in posizione diversa (e con volumetrie diverse) e più vicina al confine della proprietà , come risulta dai disegni che mi si rammostrano (doc. 17, pagg. Pt_1
3,4,5,6,9)
e) sulla richiesta di sanatoria presentata dalla al Comune di Brunate per le opere CP_1 realizzate e oggetto del presente procedimento:
15. vero che la signora ha presentato al in data 15.10.2014 CP_1 Parte_2
“Domanda di Accertamento Paesistica” (doc. 11.1) e in data 01.04.2015 “Domanda di PDC in Sanatoria” (doc. 11.2) in relazione alle opere –inclusa la scale esterna di cui è causa – già eseguite e oggetto del presente procedimento, come da documentazione che mi si rammostra (doc. 11.1-11.2)
15.0.1 vero che la il paesaggio si è espressa ed ha valutato gli interventi Organizzazione_2 riguardo ai criteri emanati in attuazione della Legge Regionale 12/2005 in conformità con l'art 3 del
Regolamento della Organizzazione_2
15.0.2 vero che la Org_2
- è stata convocata con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla seduta del 3.11.2014 - ha ricevuto l'ordine del giorno con l'indicazione dei singoli argomenti da trattare
- ha avuto a disposizione i documenti presentati dalla che includevano: le pratiche CP_1 edilizie-paesaggistiche a cui serviva la domanda di Accertamento di Conformità Paesaggistica (P.E.
3240, C.E. mìn 913/74, Commissione 1552/84) così come dispone l'art. 6 del Regolamento Org_3 della Commissione per il (doc. 11.3) Parte_3
15.0.3 vero che l'art 7 del Regolamento della (doc. 11.3) Organizzazione_4 prevede:
pag.5 di 18 - quali siano i requisiti per la validità delle sedute e delle decisioni;
- quali siano, al comma 4, i requisiti minimi per la validità del verbale delle sedute, requisiti che risultano mancati nel verbale che mi si rammostra (doc. 11.4)
15.0.4 vero che ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento della Organizzazione_4
(doc. 11.3) la Commissione esprime il parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al
[...] piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta a cura del Responsabile del Procedimento
15.0.5 vero che la Commissione, durante la seduta del 3.11.2014, ha omesso di indicare a verbale:
- se abbiamo o meno effettuato la comparazione di quanto richiesto nella domanda di Accertamento con quantoconcesso al fine di accertare la difformità - quali siano state le difformità riscontrate ed accertate
15.1 vero che la nella seduta del 3.11.2014 con verbale n. 3 ha espresso Organizzazione_4
“parere” favorevole in quanto l'intervento realizzato non modificava in maniera significativa il contesto paesaggistico in cui si è inserito;
” nonostante il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 all'art. 146, comma 10, lett. c) (giusto documento che si rammostra – doc. 28) preveda come la Domanda di Accertamento non avrebbe potuto essere accolta in quanto parte di un Org_5 procedimento “in sanatoria” né tanto meno avrebbe potuto essere rilasciato il Parere richiesto e che, tale parere comunque espresso avrebbe dovuto essere formulato dopo un confronto fra il Nulla Osta della Soprintendenza7.5.1974 (All. 17) la Domanda di Accertamento (All. 11.1) e lo stato Org_5 dei luoghi accertato nel 2014
16. vero che il Comune di Brunate ha esaminato la domanda di PDC ed emesso il Provvedimento in sanatoria, pur in contrasto con le Norme edilizie e igienico sanitarie con la sola precisazione che i diritti di terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati, come da documentazione che mi si rammostra (doc. 13)
f) sulle conseguenze derivanti da un'esecuzione di interventi in totale difformità, o con variazione essenziali, del permesso di costruire:
17. vero che ai sensi dell'art. 31 del D.P.R.
6.6.2001 n. 380: il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando ne provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3, come da documento che mi si rammostra (doc. 23)
18. vero che il PGT 2013 vigente del Comune di Brunate prescrive, all'Art. 8 – Dotazioni minime di parcheggi privati pertinenziali, comma 1): in tutti gli interventi edilizi (…) che, comunque configurati, comportano l'incremento del carico urbanistico, delle unità abitative o immobiliari, devono essere realizzati parcheggi pertinenziali nelle quantità prescritte per i diversi usi insediati e insediabili, di cui all'Allegato D del PR riportate in Tabella 3 delle presenti norme;
non è ammesso ridurre la dotazione preesistente di autorimesse pertinenziali chiuse per sostituirla con posti auto all'aperto come da documento che mi si rammostra (doc. 10.1, pagg. 47-48)
19. vero che la sopracitata Tabella 3 prescrive in merito ai posti auto che il posto auto, o più, per ogni unità immobiliare e in ogni caso non meno di un posto auto ogni 50,00 mq di SLP o frazione - come da documento che mi si rammostra
(doc. 10.1) - mentre, per quanto riguarda la proprietà dopo la sanatoria risultano CP_1 accatastati 6 vani per 132 mq che necessitano di 3 posti auto, in relazione al paramento convenzionale in 20.00 mq per posto auto, per un totale di 60,00 mq
20. vero che l'edificio di proprietà della – prima della divisione del 1970 - era una CP_1 pertinenza della villa (attualmente di proprietà ), in parte autorimessa per 41 mq C/6 e in parte Pt_1 abitazione con 2,5 vani A/5
pag.6 di 18 21. vero che presso gli uffici del catasto l'immobile di proprietà – fino al 2011 - risultava CP_1 come segue:
41 mq C/6; 2,5 vani A/5 (nonostante la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio), come da documentazione che mi si rammostra (doc. 18)
22. vero che la situazione catastale della proprietà della convenuta è stata modificata solo nel 2017 dopo la PDC in sanatoria e la visura mostra:
- 6 vani A/3 derivanti da conversione del C/6 in A/3 e dell'ampliamento= un posto auto esterno per 12 mq C/6, come da documentazione che mi si rammostra (doc. 19)
23. vero che la ristrutturazione-ampliamento con cambio di destinazione della autorimessa coperta e Con l'ampliamento della senza la prescritta superficie di posteggi pertinenziali non poteva essere sanata così come anche disposto dall'Art. 8
- Dotazioni minime di parcheggi privati pertinenziali - punti 1 e 6 del PGT del 2013 tutt'ora vigente, come da documentazione che mi si rammostra (doc. 10.1, pagg. 47,48).
Si indicano a testi:
1. Arch. via V Giornate n. 78b, Cernobbio, su tutti i capitoli e sulla chiamata del Persona_1
C.T.U. a chiarimenti
2. Responsabile pro tempore Area Tecnica e Delegato dai Beni Ambientali per il Comune di Brunate sui capitoli da 1 a 12,15,15.2, da 16 a 19,23
3. Arch. sui capitoli da 1 a 12,15,15.2, da 16 a 19,23 Tes_1 Parte_2
4. e D.L. Arch. sui capitoli 13,14,20,21,22 CP_4 Controparte_5
5. Presidente pro tempore della sui capitoli Organizzazione_6
15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5, 15.1
Con riserva di integrare la lista testi fino all'udienza di escussione.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, 15% per spese generali, IVA ed addizionale 4%, ove dovute, incluse, di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disatteso ogni avverso dedotto, IN VIA PREGIUDIZIALE: accertata l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'appello di cui all'art. 348 bis c.p.c. disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350-bis e in subordine in virtù dell'art 342 c.p.c., dichiarare l'atto di citazione in appello, notificato il
09/03/2023, inammissibile, con ogni statuizione e provvedimento;
IN VIA PRINCIPALE: previa declaratoria di decadenza di parte appellante in ordine alla produzione del proprio fascicolo di primo grado, respingere integralmente le domande formulate nell'atto di appello perché infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 151/2023 resa dal
Tribunale di Como in data 05/02/2023 e depositata il successivo 07/02/2023 nella causa R.G. n.
1408/2019 – Giudice dott. Giorgio Previte, notificata in data 9 - 27/02/2023;
IN OGNI CASO, con integrale rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre al 15% spese forfettarie, 4% c.p.a. ed Iva;
IN VIA ISTRUTTORIA: - sin d'ora opponendosi all'ammissione delle avverse istanze istruttorie rivelandosi irrilevanti, ininfluenti, contenenti giudizi e pareri su normative non demandabili a testi, oltre che capitolazioni tardivamente dedotte al pari di nominativi di testi tardivamente indicati, ammettersi – ove ritenuto e/o nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione, prova per testi sulle seguenti circostanze precedute dalla parole: “ è vero che”:
pag.7 di 18 1) l'immobile sito in Comune di Brunate, identificato al Catasto del medesimo Comune al fg. 5, mappale 1644, sub 701, 702 e 703, di proprietà della signora IA è stato Controparte_1 oggetto di ristrutturazione nel 1974, a seguito di licenzia edilizia n. 913/74 del Comune di Brunate come docc. da 7a a 11b che si rammostrano al teste;
2) all'interno del progetto di ristrutturazione dell'immobile sito in Comune di Brunate, identificato al Catasto del medesimo Comune al mappale 1644, sub 701, 702 e 703, di proprietà della signora
[...] vi era anche la scala oggetto del presente giudizio come come docc. da 7a a 11b che si CP_1 rammostrano al teste;
3) la scala esterna oggi presente nella proprietà della signora funge da raccordo tra il CP_1 parcheggio alla quota stradale e il sottostante giardino come quella precedente alla ristrutturazione del
1974 come da docc. 13 a 13c che si rammostrano al teste;
4) dal 16.06.1989 data di acquisto per donazione della proprietà da parte della signora CP_1
come negli anni precedenti, vi era la scala che portava dal giardino al piano
[...] CP_1 strada di Via Nidrino in Brunate;
5) per la ristrutturazione del proprio immobile, identificato al Catasto del medesimo Comune al mappale 1644, sub 701, 702 e 703, la signora ha rispettato i progetti approvati Controparte_6 come da Licenzia Edilizia n. 913/74, le condizioni degli Enti Preposti e ha ottenuto il Nulla Osta della
Sovraintendenza ai Monumenti della Lombardia il 7.05.1974 come da docc. da 7a a 11b che si rammostrano al teste;
6) la signora dopo la ristrutturazione del 1974, ha richiesto il 12\05\1977 e Controparte_6 ottenuto dal sindaco in data 23.01.1980 l'abitabilità dell'immobile di sua proprietà sito in Comune di
Brunate, identificato al Catasto del medesimo Comune al mappale 1644, sub 701, 702 e 703, come da docc. 10a e 10b che si rammostrano al teste;
7) la scala che porta dal giardino al piano strada di Via Nidrino in Brunate e viceversa è CP_1 accessoria e pertinenziale all'immobile, è priva di intercapedini e di dimensioni che aumentino la superficie utile dell'edificio;
8) la scala, che porta dal giardino al piano strada di Via Nidrino in Brunate e viceversa, CP_1 che insta sulla proprietà della è priva di intercapedini;
CP_1
9) la scala, che insta sulla proprietà della come quella prima esistente è di raccordo tra il CP_1 parcheggio alla quota stradale e il sottostante giardino, si trova alla distanza di 3,13 metri dal confine con la proprietà dei signori e;
Pt_1 CP_2
10) la scala, che porta dal giardino al piano strada di Via Nidrino in Brunate e viceversa, CP_1 ha una struttura inferiore a mq 10, altezza media esterna minore di 2,50 metri ed ha un'altezza massima di 0,70 metri;
11) la scala, che porta dal giardino al piano strada di Via Nidrino in Brunate e viceversa, è CP_1 struttura di raccordo tra la quota della strada a quella inferiore del giardino e elemento di distribuzione esterna addossata al muro di contenimento di Via Nidrino;
12) la distanza di 3,13 metri tra la scala e il confine con la proprietà dei signori e Pt_1 CP_2 intercorre tra il bordo esterno del pianerottolo della scala e la rete posta a confine;
13) la scala, che porta dal giardino al piano strada di Via Nidrino in Brunate e viceversa, CP_1 insiste sul fondo della da oltre 40 anni;
CP_1
14) la scala all'interno della proprietà della signora che conduceva al piano stradale di Via CP_1
Nidrino al giardino, esisteva prima del 1974, momento in cui veniva presentata domanda per ottenere la licenza edilizia di n. del Comune di Brunate;
Num_1
15) la famiglia possiede la scala che insiste sul terreno di sua proprietà e distinto a parte CP_1 del mappale 1644, sub 701, 702 e 703 in modo continuato e non interrotto da più di quarant'anni anni e comunque dal 1974;
pag.8 di 18 16) la scala che insta sulla proprietà della è all'interno del perimetro dell'abitazione di CP_1 proprietà prima della signora e poi della signora le Controparte_6 Controparte_1 quali si sono sempre adoperate alla sua cura e alla sua manutenzione;
17) la scala che insta sulla proprietà che collega il giardino al piano stradale CP_1 CP_1 era ed è quella raffigurata nelle foto docc. da 13) 13 a).b).c) con negli anni 50; Controparte_1 nato il [...]; nato il [...], che mi vengono Controparte_5 Persona_2 mostrate.
Si indica a teste i signori: , residente in [...]\18; Testimone_2
via Vittorio Emanuele n. 1 - 20900 Monza (MB); Ing. Controparte_5 Testimone_3 residente a [...]; Arch. residente a 20900 Monza (MB), Testimone_4
Viale Cesare Battisti 10.
Si chiede sin d'ora l'ammissione a prova contraria alle istanze istruttorie avversarie, opponendosi alla loro ammissione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con sentenza n. 151/23 pubblicata il 7.2.23 e notificata il 9.2.23, il Tribunale di Como ha rigettato la domande svolte da con atto di citazione notificato in data Parte_1
13.03.2019 nei confronti di tendenti a ottenere, previo Controparte_1 accertamento dell'illegittimità dell'opera per violazione delle distanze minime dal confine, la demolizione o l'arretramento di una scala esterna facente parte dell'immobile della convenuta, edificato su terreno confinante con la proprietà immobiliare di proprietà dell'attore, o, in via residuale, ogni diverso provvedimento volto a garantire il rispetto delle distanze di legge.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione regolarmente notificato il 9.3.23, ha proposto appello, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle Parte_1
domande formulate nel giudizio di primo grado.
L'appellata si è regolarmente costituita mentre , CP_1 Controparte_2
moglie di - nei confronti della quale era stata disposta integrazione del Pt_1
contraddittorio nel giudizio di primo grado a seguito di domanda riconvenzionale di usucapione svolta da - seppur regolarmente citata, non si è costituita e ne CP_1
è stata pertanto dichiarata la contumacia, come già era accaduto nel giudizio avanti il
Tribunale.
All'udienza del 4.7.23 il Consigliere istruttore, constatata l'impossibilità di pervenire a una soluzione conciliativa, ha fissato l'udienza per la remissione della causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
A detta udienza, tenutasi il 19.12.2023, la causa è stata assegnata in decisione avanti al collegio della medesima udienza ex art. 352 c.p.c.
pag.9 di 18 2. Come già ben delineato dal giudice di primo grado, la presente causa ha ad oggetto “ la regolarità, in relazione al rispetto delle norme sulle distanze, di una scala esterna scoperta che collega l'ingresso della proprietà della convenuta –sita in Brunate, via
Nidrino n.5, catastalmente identificata al foglio 5 mapp. 1664 (N. 1664/1527/a all'epoca della costruzione in ristrutturazione) - dal piano strada con l'appartamento al piano sotto-strada. La stessa –come chiaramente visibile dalle foto di cui all'allegato B della consulenza- è costituita da due rampe, una di 6 alzate ed una seconda, superiore, di 11 alzate, e per come acclarato dal ctu è stata costruita “in sostituzione di altra preesistente a rampa retta” (vds. ctu pag.4) in data “successiva al 16 luglio 1974 ed antecedente al 12 maggio 1977”. Essa funge da raccordo tra il parcheggio alla quota stradale e i due piani sottostanti, altrimenti inabitabili”.
, con l'atto introduttivo del giudizio, aveva sostenuto il carattere abusivo Parte_1
di detto manufatto, per mancato rispetto delle distanze con il proprio immobile, identificato al NCEU, fg. BRU/5, mappale 1527, sub. 701, con la conseguente necessità di disporre la demolizione, o, quantomeno, l' arretramento del manufatto.
La convenuta costituendosi, aveva invece sostenuto la piena regolarità CP_1
dell'opera in termini di rispetto delle distanze dall'immobile di proprietà dei signori e , in conformità alle discipline vigenti all'epoca della ristrutturazione, Pt_1 CP_2
e, in particolare, ai progetti approvati e alle condizioni degli Enti preposti (licenza edilizia n. 913 del 16.07.1974 concessa dal Comune di Brunate) nonché Regolamento
Edilizio del 1964, vigente al momento della ricostruzione dell'opera nel 1974 e codice civile.
In via riconvenzionale, aveva altresì spiegato domanda di usucapione di CP_1
servitù prediale, avente a oggetto il mantenimento di costruzione a distanza inferiore a quella prevista dal codice civile, dal regolamento o dagli strumenti urbanistici.
3. Il Tribunale di Como, ritenendolo utile ai fini della decisione della causa, aveva disposto una c.t.u. con la finalità di individuare:
a) “l'epoca di realizzazione della scala nella configurazione attuale (utile anche al fine individuare la decorrenza del termine per l'eccepita usucapione)”;
b)“il regolamento vigente all'epoca della costruzione in tema di distanze delle costruzioni dal confine (e, in particolare, se fosse di tre metri come sostenuto dall'attore e nella perizia di parte allegata dalla convenuta)”;
c) “la distanza della scala dal confine con la controparte”;
pag.10 di 18 d) nonché di chiarire la circostanza “se la realizzazione della scala fosse difforme dalla licenza a suo tempo concessa (come sembrerebbe dalla documentazione prodotta in atti dall'attore) e se sia stata rilasciata al riguardo una sanatoria
(specificando se si tratti di quella allegata in atti)”.
Valutati i documenti in atti e l'esito della perizia (elaborato definitivo dell'8.7.21) il giudice di primo grado, conformandosi a quanto emerso nel corso dell'espletamento dell'incarico peritale, ha ritenuto accertato che:
- la scala attualmente esistente, costruita in sostituzione di una scala precedente, è risalente a un periodo collocabile tra il 16 luglio 1974 e antecedente al 12 maggio
1977;
- sulle aree di proprietà delle parti (mapp. 1527 e 1644) sino al 4 ottobre 1974 –data successiva al rilascio della Licenza edilizia relativa alla scala oggetto di causa- vigeva il Piano di fabbricazione adottato con Delibera del Consiglio comunale n. 24 del 24 giugno 1964;
- il Regolamento edilizio correlato stabiliva in mt 3,00 la distanza minima delle costruzioni dai confini tra le proprietà;
- l'attuale distanza della scala dal confine individuato nella mezzeria del muretto di recinzione- è pari a mt 3,01, come da sopralluogo effettuato dal ctu in data
24.11.2020, e, dunque. maggiore di metri 3,00;
- nel progetto autorizzato non risulta indicata alcuna distanza della scala dal confine;
- la scala preesistente aveva una distanza dal confine maggiore di quella realizzata successivamente di circa 1 pedata pari a circa 30 cm, difformità ritenuta dal ctu essere avvenuta in corso d'opera “poiché i materiali utilizzati sono databili a quelli tipici dell'epoca di costruzione (1974-1977)” e qualificata come “non essenziale”.
Quanto alla distanza da mantenere tra il manufatto e il confine, il giudice di primo grado ha rilevato come il Piano Regolatore Generale vigente all'epoca della ricostruzione della scala (chiamato “Piano di fabbricazione” adottato con Delibera del Consiglio comunale n. 24 del 24 giugno 1964) stabilisse in mt 3,00 la distanza minima delle costruzioni dai confini tra le proprietà, disattendendo l'eccezione dell'attore circa il fatto che il Regolamento Edilizio del 1964 non fosse vigente nel
1974 (ovvero inapplicabile siccome giuridicamente inesistente) in quanto già decaduto in data anteriore, per contrasto con la normativa statale vigente, con conseguente necessità di applicazione al caso di specie del D.M.
2.4.1968 n. 1444, che individua in cinque metri la distanza minima dal confine.
pag.11 di 18 In proposito il Tribunale ha osservato che la fattispecie in esame esulerebbe dall'ambito di applicazione del decreto ministeriale anche tenuto conto che, in materia di distanze, sono ivi regolate quelle tra edifici e non tra confini.
Richiamato l'art. 1 del D.M., secondo cui le disposizioni ivi contenute si applicano “ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate;
ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione
e relative lottizzazioni convenzionate;
alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti", il Tribunale ha fatto proprie le osservazioni svolte dal c.t.u. secondo cui le norme contenute nel D.M. citato non inciderebbero direttamente sulle norme dello strumento urbanistico comunale previgente ma piuttosto “come una normativa pianificatoria di "indirizzo" da recepire nelle successive adozioni o varianti dei piani urbanistici”.
Ugualmente è stata disattesa l'eccezione di nullità del Regolamento comunale del
1964 fondata sul contenuto della lettera del 21/02/1966 del Provveditorato Regionale con cui sarebbe stato respinto il Piano di fabbricazione adottato dal Parte_2
nel 1964 ritenendo che non si sarebbe trattato di annullamento/revoca del
[...]
Progetto di regolamento edilizio con programma di fabbricazione, ma unicamente di un suo rinvio al per modifiche/integrazioni, in difetto delle quali Parte_2
(non essendo state adottate norme nuove dal Consiglio Comunale, in revoca delle precedenti), secondo il giudice di primo grado, esse sarebbero rimaste efficaci “in salvaguardia" - sino alla approvazione del nuovo P.R.U.G. del 1993.
In ogni caso, il Tribunale ha sottolineato con valenza assorbente, che, anche ipotizzando che il rinvio operato al determinasse la caducazione del Pt_2
regolamento del 1964, in difetto di norma regolamentare, non potendosi applicare il
D.M. 1444/1968 per le ragioni già esposte, doveva farsi riferimento all'art. 873 del codice civile alla stregua del quale “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri”.
La scala, contrariamente a quanto dedotto dall'attore doveva considerarsi il rifacimento della scala preesistente e non nuova costruzione e la modesta difformità accertata dalla preesistente è stata ritenuta non essenziale, non avendo “né valenza né impatto rilevabile sull'ampio contesto tutelato e non necessita di sanatoria”, risolvendosi in una diversa distribuzione dei gradini sulle due rampe.
L'esame della domanda riconvenzionale subordinata di usucapione formulata dalla convenuta è stata ritenuta assorbita dal rigetto della domanda principale dell'attore,
pag.12 di 18 pur avendo osservato il Tribunale che la sicura datazione della ricostruzione della scala a lasso temporale superiore al ventennio dalla domanda giudiziale (2019) costituisce uno dei presupposti per l'acquisto per usucapione della servitù prediale avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore, acquisto ritenuto astrattamente ammissibile secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, con dies a quo individuato (Cass. 11052/16) “nel momento in cui l'opera, realizzata a distanza illegale, sia venuta ad esistenza (mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente
l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù)”.
4. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , deducendo quattro motivi Parte_1
così rubricati:
- omessa e/o errata valutazione della documentazione acquisita agli atti in merito alla costruzione della scala, posto che non si tratta di semplice ristrutturazione ma di nuova costruzione;
- errata valutazione sulla qualifica dell'edificio di proprietà atteso che CP_1
l'edificio è di valore storico - in quanto ex pertinenza di edificio storico quale è quello di proprietà -e su tale immobile non si sarebbero potuti effettuare interventi edili Pt_1
senza tutte le necessarie autorizzazioni, da ottenere in via preventiva;
- errata valutazione della C.T.U. da parte del Tribunale, alla luce anche della documentazione acquisita agli atti e delle contestazioni rilevate dal C.T.P. dell'attore;
- errata applicazione della normativa esistente all'epoca della costruzione della nuova scala in punto distanza tra le costruzioni in relazione alla zona di cui è causa.
Prima di procedere all'esame dei singoli motivi di appello, devono dichiararsi d'ufficio inammissibili le nuove conclusioni rassegnate dall'appellante in questa sede, diverse da quelle formulate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ( in particolare nella parte da “in via istruttoria si chiede…” fino alla fine) e riportate nella sentenza del Tribunale, in assenza di impugnativa sul punto.
Con il primo motivo, l'appellante deduce che erroneamente il Tribunale, facendo proprie le valutazioni svolte dal c.t.u. sul punto, ha qualificato la realizzazione della scala quale “ristrutturazione” anziché “nuova costruzione” come invece si rileva dai documenti prodotti dalla medesima parte appellata dai quali risulterebbe che la scala realizzata al posto della precedente presenta caratteristiche, dimensioni e posizionamento ben diversi da quella preesistente (doc. 17 . CP_1
pag.13 di 18 Rileva il Collegio che il motivo è formulato in modo incompleto e, come tale, deve ritenersi inammissibile.
Ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , infatti, l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, tra l'altro, “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”; nel motivo in esame non viene sviluppato alcun argomento circa la rilevanza ai fini della decisione dell' eventuale diversa qualificazione dell'opera.
Il motivo avrebbe dovuto contenere quantomeno il riferimento alla diversa normativa eventualmente applicabile a seguito della diversa qualificazione e l'incidenza di tale normativa sulla decisione finale in ordine alla legittimità o meno del manufatto.
In assenza di tali elementi non è ravvisabile alcun concreto interesse della parte a ottenere una mera dichiarazione in ordine alla diversa qualificazione giuridica dell'intervento edilizio.
5. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità dell' impugnata sentenza nella parte in cui è stata affermata la regolarità del procedimento autorizzatorio che ha preceduto la realizzazione dell'intervento edilizio.
Il Tribunale, in particolare, ha affermato che la ristrutturazione era stata consentita in forza di licenza edilizia previo nulla osta della Sovraintendenza ai Monumenti della
Lombardia del 7.5.974 e che la acclarata difformità tra la scala nuova e la precedente non aveva né valenza né impatto rilevabile sull'ampio contesto tutelato e non necessitava di sanatoria, risolvendosi in una diversa distribuzione dei gradini sulle due rampe e non sarebbe tale da causarne la demolizione perché “la difformità all'epoca non era neppure considerata, essendo abituali le piccole varianti in corso d'opera”.
L'appellante contesta tale ricostruzione, ribadendo che la scala era stata demolita con costruzione di un nuovo manufatto, di dimensioni e posizione ben diverse da quella originaria e che, contestualmente alla realizzazione della scala, erano state eseguite altre nuove opere, con conseguente aumento dei volumi.
Ciò, nella prospettazione dell'appellante, non sarebbe stato possibile poiché gli edifici storici in Zona A2 quale quello oggetto di intervento ( in quanto in origine pertinenza della villa storica di proprietà ) non potevano essere ampliati, essendo ammessi Pt_1
unicamente interventi di ristrutturazione.
Conclude l'appellante affermando che nessuna licenza edilizia avrebbe mai potuto essere rilasciata dal Comune di Brunate alla per le opere realizzate e che CP_1
la violazione di legge da parte della convenuta appare anche sotto il diverso profilo
pag.14 di 18 della violazione delle norme di cui al D.M.
2.4.1968 n. 1444, in particolare mancando agli atti qualsiasi prova circa il rilascio di un regolare e giuridicamente efficace
“permesso di abitabilità”. L'appellante prosegue elencando dettagliatamente tutte le opere edilizie eseguite in forza della pratica edilizia asseritamente illegittima, sottolineando come, sulla base della normativa richiamata “all'epoca dell'abuso non era consentito modificare le distanze tra gli edifici”.
Da ciò avrebbe dovuto conseguire, come riportato nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Soprintendenza, la demolizione delle opere difformi dal progetto approvato.
Il motivo non può essere accolto.
Occorre tenere presente che l'oggetto del presente procedimento non può estendersi al controllo di legittimità del complessivo intervento edilizio realizzato da CP_1
(controllo di competenza del giudice amministrativo) bensì unicamente alla legittimità della realizzazione della scala esterna, alla luce della normativa privatistica sulle distanze.
Come è noto, tra i poteri del giudice civile, non rientra quello di poter ordinare la demolizione di un'opera edilizia unicamente sulla base dell'accertata illegittimità di un provvedimento abilitativo, essendo tale potere previsto per il giudice amministrativo (giudice competente a valutare in via principale della legittimità degli atti amministrativi) e per il giudice penale, tenuto ad applicare la sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione a seguito dell'accertamento di un abuso edilizio.
L'ordine di demolizione che può essere impartito dal giudice civile è limitato alle fattispecie normativamente previste, quale è l'ipotesi di accertata violazione del diritto soggettivo al rispetto delle distanze, come sancito dal combinato disposto degli artt. 872 e 873 c.c. e di cui si discute nella presente controversia.
Ciò premesso, l'excursus sulla regolarità dell'intera pratica edilizia, oggetto del secondo motivo di appello, appare quindi ultroneo alla luce della domanda formulata nel presente giudizio e, comunque, inidoneo a ottenere in questa sede, in riforma della sentenza impugnata, la condanna alla demolizione della scala esterna quale effetto della dedotta irregolarità della pratica edilizia.
6. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante contesta la collocazione temporale del rifacimento della scala (realizzata secondo il Tribunale tra il 16.7.74 e il 12.5.77) nonchè la decisione di ritenere vigente - all'epoca di realizzazione dell'opera - il Piano
pag.15 di 18 di Fabbricazione adottato dal con delibera del consiglio comunale Parte_2
n. 24 del 24/6/1964 nonostante il successivo provvedimento del Ministero dei Lavori
Pubblici del 21/2/1966 di "annullamento, revoca e quindi di sospensione del PDF".
Stante la mancata approvazione dello strumento urbanistico, secondo l'appellante doveva ritenersi vigente il DM 1444/68 e, conseguentemente, la distanza dal confine non poteva ritenersi inferiore a 5 metri.
La critica è solo in parte fondata.
Per quanto attiene all'epoca di realizzazione del fabbricato, l'appellante si duole dell'erronea collocazione temporale dell'opera la cui regolarizzazione sarebbe stata richiesta solo nel 1984, con la pratica di allacciamento alla fognatura.
Rileva il collegio che, anche a voler prescindere dal rilevo che l'appellante non indica come la diversa collocazione temporale dell'epoca di realizzazione della scala sarebbe in grado di influire sull'accoglimento delle domande formulate, la presentazione della pratica amministrativa di allacciamento alla fognatura non consente affatto di affermare che la scala fosse stata realizzata in prossimità di tale data.
Quanto alla vigenza, all'epoca della presentazione della pratica edilizia da parte di
[...]
del Piano di Fabbricazione adottato nel 1964, osserva il collegio che, a CP_1
fronte dell'eccezione di mancata approvazione del medesimo formulata dall'appellante e fondata sul tenore della missiva del 21.2.66 del Provveditorato
(allegata alla c.t.u.) non può condividersi l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui le norme del Piano di Fabbricazione non approvato sarebbero rimaste efficaci “in salvaguardia”, non potendosi prescindere, ai fini di valutare la vigenza dello strumento urbanistico, dalla regolare approvazione del medesimo, secondo la procedura prevista dalla Legge Urbanistica del 1942 e successive modifiche.
Ne consegue che non può ritenersi corretto il richiamo alla normativa sulle distanze contenuta nel Piano di Fabbricazione adottato nel 1964.
L'individuazione della normativa applicabile al caso concreto è oggetto del quarto e ultimo motivo di impugnazione.
7. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente individuato la norma applicabile al caso concreto in punto di distanza tra costruzioni, ritenendo applicabili, ove si fosse ritenuto non vigente il Regolamento Edilizio adottato dal Comune di Brunate nel 1964, le norme del codice civile anziché quelle contenute nel D.M. 1444/1968 in base alle quali la distanza dal confine da rispettare nelle costruzioni doveva ritenersi di metri 5.
pag.16 di 18 Il motivo è infondato.
Occorre innanzi tutto premettere che le norme che disciplinano la distanza minima dal confine e quelle che disciplinano la distanza minima tra edifici rispondono a differenti finalità: le prime intendono garantire un ordinato assetto del territorio e sono regolate dalla pianificazione comunale regolamentare (restando comunque valida la prescrizione minima prevista dall'art. 873 c.c.) e le seconde dall'art. 873 c.c., integrate dall'art. 9 del D.M. 1444/68.
La normativa prevista espressamente per le distanze minime tra costruzioni non può essere applicata analogicamente in via estensiva alla diversa casistica delle distanze dal confine.
Vi è, inoltre, un ulteriore argomento che impedisce di applicare al caso in esame la norma richiamata dall'appellante: la disposizione dell'art. 9 n. 2 D.M. n. 1444 riguarda
“nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi costruiti per la prima volta) e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse (così C.d.S. 4337/17).
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione con la conferma della sentenza impugnata.
8. In base al principio della soccombenza l'appellante deve essere condannato al rimborso delle spese di giudizio del presente grado, liquidate, visto il D.M.55/14, avuto riguardo al valore della causa (indeterminato – complessità media) e alle attività professionali svolte, in assenza di fase istruttoria, in complessivi €8.470 per compensi
(di cui €2.518,00 per la fase di studio, €1.665,00 per l'atto introduttivo, €4.287,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma
1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro la sentenza del Tribunale Como n. 151/23 pubblicata il Parte_1
7.2.23 e notificata il 9.2.23
- 1) rigetta l'appello e conferma per l'effetto l'impugnata sentenza;
2) condanna al rimborso delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore della parte appellata liquidate in complessivi €8.470 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
pag.17 di 18 3) ai sensi dell'art. 13 comma
1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Milano, il 5 febbraio 2024
La Cons. relatrice La Presidente
Licinia Petrella IA Caterina Chiulli
pag.18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda composta dai magistrati
Dott. IA Caterina Chiulli Presidente
Dott. Licinia Petrella Consigliere rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOTTI Parte_1 C.F._1
ROBERTO e dell'avv. DOTTI FEDERICO ( ) VIA BELLINI N. 14 C.F._2
22100 COMO;
elettivamente domiciliato in VIA BELLINI, 14 22100 COMO presso il difensore avv. DOTTI ROBERTO
- appellante - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Controparte_1
RAFFAELLA MARIA elettivamente domiciliata in VIA DON STURZO, 7 20900 MONZA presso il difensore avv. COLOMBO RAFFAELLA MARIA
- appellata -
(C.F. Controparte_2 C.F._3
- appellata contumace - Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni:
Per Parte_1
conclusioni. Voglia la Corte d'Appello, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 151/2023 del 5.2.23, pubblicata il 7.2.23, notificata al deducente il 9.2.23, resa dal Tribunale di Como – giudice dottor
Giorgio Previte – nel giudizio civile rubricato al n. 1408/2019 R.G. promosso da Parte_1 contro – ogni contraria istanza e deduzione respinta, previa, se del caso, Controparte_1 ammissione delle prove testimoniali invocate in primo grado dall'odierno appellante e non espletate, così giudicare: nel merito e in via gradata:
In via principale e nel merito: rigettata ogni diversa e contraria domanda formulata dalla convenuta anche in via riconvenzionale siccome inammissibile, improponibile e comunque infondata - accertare
e dichiarare che la scala esterna, meglio descritta in premessa e nella documentazione agli atti, risulta edificata a distanza non conforme alle disposizioni normative ed agli Strumenti Urbanistici del
Comune di Brunate vigenti all'epoca della costruzione e, per l'effetto:
- condannare la convenuta a demolire la predetta costruzione e ripristinare lo stato dell'edificio allo stato di fatto conforme agli Strumenti urbanistici del Comune di Brunate e documentato nel Nulla Osta del 7.5.1974.
In via istruttoria, si chiede che:
A. venga chiamato il C.T.U. a chiarimenti – in contraddittorio con il C.T.P. architetto Persona_1
- sui seguenti aspetti, ribadendo l'istanza di convocazione già formulata da parte attrice in
[...] istruttoria all'udienza del 15.11.2021 e disattesa da parte del precedente G.I.:
1. sulle norme vigenti all'epoca dei lavori eseguiti dalla tenuto conto che: CP_1
- a pag. 3 punto b) della perizia “valutazioni del C.T.U.” il C.T.U. dice: le norme adottate dal CC sono rimaste efficaci in salvaguardia e comunque vale il codice civile
- la conclusione è errata sul piano tecnico e giuridico - è vero infatti l'unica legge vigente ed efficace all'epoca era il D.M. 1444/1968 in quanto:
- il R.E. con annesso P.F. del 1961 è statorespinto con parere negativo del Consiglio Superiore del
Ministero dei LLPP con voto 944,come indicato nel C.D.U.
- non poteva quindi ritenersi valido ed efficace in salvaguardia il PF che era stato respinto - il C.T.U. non ha preso in esame, nè ha prodotto in fascicolo 4 documenti essenziali:
1) la delibera n. 17 del 24.3.1963 di approvazione del R.E.; 2) la delibera n. 23 del 24.6.1964 di revoca della delibera n. 17; 3) la delibera n. 24 del 24.6.1964 di adozione del P.D.F. a totale modifica del precedente;
4) il provvedimento del Ministero dei LLPP del 21.2.1966 di annullamento, revoca e quindi di sospensione del P.D.F.
2. sulla tutela della Sovrintendenza:
- a pag. 2, punti 1, 3 e 6 della perizia il C.T.U. dice: la tutela Sovrintendenza è limitata al solo aspetto paesaggistico- questa affermazione è completamente errata - è vero invece che il Comune di Brunate è completamente soggetto a tutela paesaggistica dal D.M. 24/9/1970 e quindi non si possono realizzare progetti in difformità a quanto autorizzato soprattutto in vincolo ambientale secondo la legge
1089/1939 oggi Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004 in caso di variante è obbligatorio prima di realizzare le opere ottenere il nulla osta dalla Sovrintendenza; il mancato ottenimento dell'autorizzazione è da considerarsi un illecito in alcuni casi anche penale- il nulla osta, inoltre, per il progetto prevedeva l'obbligo della Sovrintendenza di attenersi CP_1 scrupolosamente al progetto approvato
3. sul progetto De sulle variazioni non autorizzate: CP_1
pag.2 di 18 - a pag. 2, punti 1, 3 e 6 della propria relazione il C.T.U. dice: la difformità all'epoca non era neppure considerata essendo abituali le piccole varianti in corso d'opera - questa è una valutazione inaccettabile - non si tratta affatto di piccole varianti in quanto la convenuta ha eseguito un ampliamento dell'edificio esistente con la costruzione della scala, del parcheggio, dell'area residenziale e del porticato coperto – con aumento di volume e calpestio - con un unico intervento in assenza/difformità delle autorizzazioni (tra l'altro, e come già detto, senza osservare le prescrizioni contenute nel Nulla Osta) - e tutto ciò non costituisce piccole varianti ma un abuso edilizio e urbanistico oltre che paesaggistico in quanto la zona è soggetta a vincolo e non è ammessa alcuna variante in corso d'opera se non si è ottenuto il preventivo nulla osta della Sovrintendenza siccome le varianti non sono state autorizzate, ogni dichiarazione di fine lavori è illegittima
4. sul tentativo di conciliazione della lite:
- nell'ultimo punto della perizia “definitiva” depositata e agli atti con oggetto il C.T.U. tenti la conciliazione della lite, lo stesso perito dice: la proposta non ha avuto l'adesione di entrambe le parti
- la circostanza non corrisponde al vero
- è vero infatti che il dottor - doc. 11 – ha valuta(to) positivamente l'ipotesi del C.T.U. ed era Pt_1 disponibile a entrare nel merito mentre la parte opponente rifiutava
5. sull'illegittimità della scala De Giacomi:
- a pag. 6, quesito d) il C.T.U. dice:
a) nel progetto autorizzato non risulta indicata alcuna distanza dal confine
b) non è stata al riguardo rilasciata alcuna sanatoria
- queste conclusioni sono tecnicamente errate
- è vero invece che:
18
- punto a): i 2 documenti che il C.T.U. produce nulla rilevano in punto “distanza” perchè l'all. 6 non riporta alcuna misura mentre è solo l'all. 8, che indica le distanze, ma questo documento è stato redatto dallo stesso C.T.U. - per cui è impossibile confrontare la distanza mancante in progetto con la distanza dopo la costruzione e quindi il quesito d) è senza risposta - punto b): contrariamente a quanto afferma il C.T.U., risulta che la ha presentato 2 domande in sanatoria che CP_1 riguardano sia lavori esterni (docc. 11, 11.1, 11.2, 12 e 13 di parte attrice) che lavori interni - conversione da autorimessa a residenziale - domande che hanno comportato provvedimenti sanzionatori del Comune
6. sulla difformità della scala eseguita in difformità del provvedimento autorizzativo e sulla relativa insanabilità:
- il C.T.U. ha ignorato che il provvedimento della Sovrintendenza imponeva di attenersi scrupolosamente al progetto approvato (onde) evitare sanzioni ivi compresa la demolizione delle opere difformi e pertanto abusive - ma la non si è attenuta a tale provvedimento e quindi CP_1 la scala va demolita
- la scala non è comunque sanabile e va demolita in quanto all'epoca dell'abuso non era consentito modificare le distanze tra gli edifici e oggi è prevista la stessa distanza tra edifici in zona A, e comunque nell'intero territorio comunale la distanza minima è di 5 metri dal confine
7. sulla documentazione utile ai fini di causa non allegata dal C.T.U. alla sua relazione:
- il C.T.U. ha prodotto ed allegato alla propria perizia una documentazione parziale ed incompleta sulla base di considerazioni soggettive e non tecniche, in quanto:
- ha prodotto solo un estratto degli allegati 1, 3, 4, 5 e 6 che non rappresentano la realtà dei documenti originali
- non ha prodotto tutti ed integralmente i documenti reperiti tramite accesso agli atti e che, per ammissione dello stesso C.T.U., sono stati condivisi con i C.T.P. e che si allagano solo in parte
pag.3 di 18 necessaria a documentare la risposta al quesito (si cita, ad esempio, all. 4) - ha allegato alla perizia il documento 6 solo un estratto - sono solo 3 pagine – ma per avere una visione corretta del progetto approvato il documento va confrontato con l'all. 17, composto da 10 pagine e prodotto da parte attrice
- il C.T.U. non ha preso in considerazione la circostanza che l'area su cui era edificato l'edificio storico di proprietà della convenuta nella parte in cui è stata costruita parte della scala - mappale 1527/a – era qualificato non edificabile
- il C.T.U. però non ha, inspiegabilmente inserito nella sua perizia il Certificato di Destinazione
Urbanistica (C.D.U.) relativo alle variazioni dei mappali 1527 e 1644 a partire dal 1970 benchè la sua richiesta al Comune avesse correttamente compreso i terreni oltre che gli edifici
8. in ogni caso si chiede che venga espunto dalla C.T.U. l'intero paragrafo relativo alla proprietà dell'attore che riguarda il lato est della proprietà dell'attore e di un manufatto adibito a parcheggio con piano di calpestio in doghe posto che, pacificamente:
- l'argomento non è oggetto di causa e non era indicato nel quesito posto dal Giudice
- i limiti oggettivi delle domande erano già stati fissati dalle parti qualsiasi decisione sul punto sarebbe ultra petitum.
B) venga ammessa prova per testi e per interrogatorio formale della signora Controparte_1
sui seguenti capitoli di prova non ammessi nel corso dell'istruttoria di primo grado:
[...]
a) sulle Norme tecniche che regolano la “Zona” in cui si trovano gli edifici oggetto di causa:
1. vero che gli immobili di proprietà del signor e della signora si trovano in Brunate Pt_1 CP_1 in “Zona A2 – Ville di interesse storico”
2. vero che la “Zona A2” a Brunate è zona soggetta a vincolo paesaggistico
3. vero che nel 1974 il Regolamento Edilizio di Brunate del 1964 conteneva disposizioni in contrasto con la normativa inderogabile dello Stato ed era quindi inapplicabile sul piano urbanistico
b) sulle Norme e sui Regolamenti in vigore a Brunate nell'anno 1974 e seguenti:
4. vero che il Comune di Brunate nel 1974 ha modificato il PRUG sulla base delle norme vigenti dello
Stato, come da documentazione che mi si rammostra (doc. 7)
5. vero che il Comune di Brunate nel 1974 ha approvato le Norme di Attuazione del PRUG, come da documentazione che mi si rammostra (doc. 6)
6. vero che nelle Norme di Attuazione redatte dal Comune di Brunate nel 1974 all'art 7.1. si legge che:
- distanze dal confine: gli edifici dovranno sorgere normalmente isolati e in arretrato rispetto ai confini di proprietà, nel rispetto dei limiti di distanza tra i fabbricati di cui all'art. 9 del D.M.
2.4.1968 (punto 2);
= si potrà costruire a confine o in aderenza ad altri edifici solo quando esista già un edificio a confine o quando i proprietari confinanti si accordino per costruire a confine e in reciproca aderenza;
come da documento che mi si rammostra (doc. 6, art. 7.1)
7. vero che nelle Norme di Attuazione redatte dal Comune di Brunate nel 1974 si legge che:
- art. 9.1: Zona A1 zona di ristrutturazione (...) le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori
a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti = art. 9.2: Zona A2 zona di tutela paesistica
(...) per le altezze e le distanze dai confini e tra i fabbricati valgono le norme di legge richiamate per le zone A1 come da documentazione che mi si rammostra (doc. 6)
8. vero che ai sensi dell'articolo 5.3. della Relazione Generale del PRUG di Brunate, adottato con delibera consiliare del 4.10.1974, viene espressamente indicato che:
- il Comune di Brunate il cui territorio riveste particolare importanza dal punto di vista paesaggistico, è compreso nel D.I. del 24.3.60 n. 804 sesto elenco dei Comuni obbligati, ai sensi dell'art. 8 della legge 17/8/1942 n. 1150, alla formazione del piano regolatore generale urbanistico
pag.4 di 18 - in data 24.6.64 il consiglio comunale aveva adottato il programma di fabbricazione che è stato respinto dal perché in contrasto con quanto sopra esposto come da documento che mi si Org_1 rammostra (doc. 7)
c) sulle norme e sui regolamenti in vigore a Brunate nell'anno 2013 e seguenti:
9. vero che ai sensi del PGT di Brunate del 2013 le distanze minime dai confini devono risultare non inferiori alla metà dell'altezza del nuovo fabbricato e, in ogni caso, non inferiore a 5 metri ai sensi dell'articolo 7.13 paragrafo 2-3 (doc. 10.1 pag. 74)
10. vero che gli edifici di cui è causa sono edifici isolati di interesse storico – testimoniale, interni ed esterni al tessuto urbano consolidato (ES) riferiti alla cartografia Igm del 1888 e ai catasti storici
(oggi identificati come Zona A2) come risulta dalla sezione I art. 12 del PGT di Brunate del 2013 che mi si rammostra (doc. 10.1 pag. 84)
11. vero che le tipologie di intervento ammesse, sugli immobili situati in Zona A2, come quelli oggetto del presente procedimento e di proprietà delle parti, sono manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza che siano ammessi altre tipologie di intervento, il tutto sempre previa autorizzazione da parte della Sovrintendenza come risulta dalla sezione I art. 16 del PGT di Brunate del 2013 che mi si rammostra (doc. 10.1 pag. 87)
12. vero che per gli edifici isolati di interesse storico (ES) e ricadente nei diversi ambiti del territorio comunale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 come indicato dall'art. 16 del PGT di
Brunate del 2013 che mi si rammostra (doc. 10.1 pagg. 87-89)
d) sulla costruzione di una nuova scala senza rispettare le distanze di legge:
13. vero che l'originaria e preesistente scala esterna dell'immobile di proprietà della signora
[...] coeva alla costruzione dell'intero immobile, è stata demolita ed al suo posto sono stati CP_1 edificati:
- un terrazzo adibito a parcheggio
- un'area residenziale ed un ingresso
- una nuova scala come da documentazione che mi si rammostra (doc. 17, pagg. 3,4,5,6,9)
14. vero che la nuova scala è stata costruita in posizione diversa (e con volumetrie diverse) e più vicina al confine della proprietà , come risulta dai disegni che mi si rammostrano (doc. 17, pagg. Pt_1
3,4,5,6,9)
e) sulla richiesta di sanatoria presentata dalla al Comune di Brunate per le opere CP_1 realizzate e oggetto del presente procedimento:
15. vero che la signora ha presentato al in data 15.10.2014 CP_1 Parte_2
“Domanda di Accertamento Paesistica” (doc. 11.1) e in data 01.04.2015 “Domanda di PDC in Sanatoria” (doc. 11.2) in relazione alle opere –inclusa la scale esterna di cui è causa – già eseguite e oggetto del presente procedimento, come da documentazione che mi si rammostra (doc. 11.1-11.2)
15.0.1 vero che la il paesaggio si è espressa ed ha valutato gli interventi Organizzazione_2 riguardo ai criteri emanati in attuazione della Legge Regionale 12/2005 in conformità con l'art 3 del
Regolamento della Organizzazione_2
15.0.2 vero che la Org_2
- è stata convocata con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla seduta del 3.11.2014 - ha ricevuto l'ordine del giorno con l'indicazione dei singoli argomenti da trattare
- ha avuto a disposizione i documenti presentati dalla che includevano: le pratiche CP_1 edilizie-paesaggistiche a cui serviva la domanda di Accertamento di Conformità Paesaggistica (P.E.
3240, C.E. mìn 913/74, Commissione 1552/84) così come dispone l'art. 6 del Regolamento Org_3 della Commissione per il (doc. 11.3) Parte_3
15.0.3 vero che l'art 7 del Regolamento della (doc. 11.3) Organizzazione_4 prevede:
pag.5 di 18 - quali siano i requisiti per la validità delle sedute e delle decisioni;
- quali siano, al comma 4, i requisiti minimi per la validità del verbale delle sedute, requisiti che risultano mancati nel verbale che mi si rammostra (doc. 11.4)
15.0.4 vero che ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento della Organizzazione_4
(doc. 11.3) la Commissione esprime il parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al
[...] piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta a cura del Responsabile del Procedimento
15.0.5 vero che la Commissione, durante la seduta del 3.11.2014, ha omesso di indicare a verbale:
- se abbiamo o meno effettuato la comparazione di quanto richiesto nella domanda di Accertamento con quantoconcesso al fine di accertare la difformità - quali siano state le difformità riscontrate ed accertate
15.1 vero che la nella seduta del 3.11.2014 con verbale n. 3 ha espresso Organizzazione_4
“parere” favorevole in quanto l'intervento realizzato non modificava in maniera significativa il contesto paesaggistico in cui si è inserito;
” nonostante il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 all'art. 146, comma 10, lett. c) (giusto documento che si rammostra – doc. 28) preveda come la Domanda di Accertamento non avrebbe potuto essere accolta in quanto parte di un Org_5 procedimento “in sanatoria” né tanto meno avrebbe potuto essere rilasciato il Parere richiesto e che, tale parere comunque espresso avrebbe dovuto essere formulato dopo un confronto fra il Nulla Osta della Soprintendenza7.5.1974 (All. 17) la Domanda di Accertamento (All. 11.1) e lo stato Org_5 dei luoghi accertato nel 2014
16. vero che il Comune di Brunate ha esaminato la domanda di PDC ed emesso il Provvedimento in sanatoria, pur in contrasto con le Norme edilizie e igienico sanitarie con la sola precisazione che i diritti di terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati, come da documentazione che mi si rammostra (doc. 13)
f) sulle conseguenze derivanti da un'esecuzione di interventi in totale difformità, o con variazione essenziali, del permesso di costruire:
17. vero che ai sensi dell'art. 31 del D.P.R.
6.6.2001 n. 380: il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando ne provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3, come da documento che mi si rammostra (doc. 23)
18. vero che il PGT 2013 vigente del Comune di Brunate prescrive, all'Art. 8 – Dotazioni minime di parcheggi privati pertinenziali, comma 1): in tutti gli interventi edilizi (…) che, comunque configurati, comportano l'incremento del carico urbanistico, delle unità abitative o immobiliari, devono essere realizzati parcheggi pertinenziali nelle quantità prescritte per i diversi usi insediati e insediabili, di cui all'Allegato D del PR riportate in Tabella 3 delle presenti norme;
non è ammesso ridurre la dotazione preesistente di autorimesse pertinenziali chiuse per sostituirla con posti auto all'aperto come da documento che mi si rammostra (doc. 10.1, pagg. 47-48)
19. vero che la sopracitata Tabella 3 prescrive in merito ai posti auto che il posto auto, o più, per ogni unità immobiliare e in ogni caso non meno di un posto auto ogni 50,00 mq di SLP o frazione - come da documento che mi si rammostra
(doc. 10.1) - mentre, per quanto riguarda la proprietà dopo la sanatoria risultano CP_1 accatastati 6 vani per 132 mq che necessitano di 3 posti auto, in relazione al paramento convenzionale in 20.00 mq per posto auto, per un totale di 60,00 mq
20. vero che l'edificio di proprietà della – prima della divisione del 1970 - era una CP_1 pertinenza della villa (attualmente di proprietà ), in parte autorimessa per 41 mq C/6 e in parte Pt_1 abitazione con 2,5 vani A/5
pag.6 di 18 21. vero che presso gli uffici del catasto l'immobile di proprietà – fino al 2011 - risultava CP_1 come segue:
41 mq C/6; 2,5 vani A/5 (nonostante la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio), come da documentazione che mi si rammostra (doc. 18)
22. vero che la situazione catastale della proprietà della convenuta è stata modificata solo nel 2017 dopo la PDC in sanatoria e la visura mostra:
- 6 vani A/3 derivanti da conversione del C/6 in A/3 e dell'ampliamento= un posto auto esterno per 12 mq C/6, come da documentazione che mi si rammostra (doc. 19)
23. vero che la ristrutturazione-ampliamento con cambio di destinazione della autorimessa coperta e Con l'ampliamento della senza la prescritta superficie di posteggi pertinenziali non poteva essere sanata così come anche disposto dall'Art. 8
- Dotazioni minime di parcheggi privati pertinenziali - punti 1 e 6 del PGT del 2013 tutt'ora vigente, come da documentazione che mi si rammostra (doc. 10.1, pagg. 47,48).
Si indicano a testi:
1. Arch. via V Giornate n. 78b, Cernobbio, su tutti i capitoli e sulla chiamata del Persona_1
C.T.U. a chiarimenti
2. Responsabile pro tempore Area Tecnica e Delegato dai Beni Ambientali per il Comune di Brunate sui capitoli da 1 a 12,15,15.2, da 16 a 19,23
3. Arch. sui capitoli da 1 a 12,15,15.2, da 16 a 19,23 Tes_1 Parte_2
4. e D.L. Arch. sui capitoli 13,14,20,21,22 CP_4 Controparte_5
5. Presidente pro tempore della sui capitoli Organizzazione_6
15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5, 15.1
Con riserva di integrare la lista testi fino all'udienza di escussione.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, 15% per spese generali, IVA ed addizionale 4%, ove dovute, incluse, di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disatteso ogni avverso dedotto, IN VIA PREGIUDIZIALE: accertata l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'appello di cui all'art. 348 bis c.p.c. disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350-bis e in subordine in virtù dell'art 342 c.p.c., dichiarare l'atto di citazione in appello, notificato il
09/03/2023, inammissibile, con ogni statuizione e provvedimento;
IN VIA PRINCIPALE: previa declaratoria di decadenza di parte appellante in ordine alla produzione del proprio fascicolo di primo grado, respingere integralmente le domande formulate nell'atto di appello perché infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 151/2023 resa dal
Tribunale di Como in data 05/02/2023 e depositata il successivo 07/02/2023 nella causa R.G. n.
1408/2019 – Giudice dott. Giorgio Previte, notificata in data 9 - 27/02/2023;
IN OGNI CASO, con integrale rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre al 15% spese forfettarie, 4% c.p.a. ed Iva;
IN VIA ISTRUTTORIA: - sin d'ora opponendosi all'ammissione delle avverse istanze istruttorie rivelandosi irrilevanti, ininfluenti, contenenti giudizi e pareri su normative non demandabili a testi, oltre che capitolazioni tardivamente dedotte al pari di nominativi di testi tardivamente indicati, ammettersi – ove ritenuto e/o nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione, prova per testi sulle seguenti circostanze precedute dalla parole: “ è vero che”:
pag.7 di 18 1) l'immobile sito in Comune di Brunate, identificato al Catasto del medesimo Comune al fg. 5, mappale 1644, sub 701, 702 e 703, di proprietà della signora IA è stato Controparte_1 oggetto di ristrutturazione nel 1974, a seguito di licenzia edilizia n. 913/74 del Comune di Brunate come docc. da 7a a 11b che si rammostrano al teste;
2) all'interno del progetto di ristrutturazione dell'immobile sito in Comune di Brunate, identificato al Catasto del medesimo Comune al mappale 1644, sub 701, 702 e 703, di proprietà della signora
[...] vi era anche la scala oggetto del presente giudizio come come docc. da 7a a 11b che si CP_1 rammostrano al teste;
3) la scala esterna oggi presente nella proprietà della signora funge da raccordo tra il CP_1 parcheggio alla quota stradale e il sottostante giardino come quella precedente alla ristrutturazione del
1974 come da docc. 13 a 13c che si rammostrano al teste;
4) dal 16.06.1989 data di acquisto per donazione della proprietà da parte della signora CP_1
come negli anni precedenti, vi era la scala che portava dal giardino al piano
[...] CP_1 strada di Via Nidrino in Brunate;
5) per la ristrutturazione del proprio immobile, identificato al Catasto del medesimo Comune al mappale 1644, sub 701, 702 e 703, la signora ha rispettato i progetti approvati Controparte_6 come da Licenzia Edilizia n. 913/74, le condizioni degli Enti Preposti e ha ottenuto il Nulla Osta della
Sovraintendenza ai Monumenti della Lombardia il 7.05.1974 come da docc. da 7a a 11b che si rammostrano al teste;
6) la signora dopo la ristrutturazione del 1974, ha richiesto il 12\05\1977 e Controparte_6 ottenuto dal sindaco in data 23.01.1980 l'abitabilità dell'immobile di sua proprietà sito in Comune di
Brunate, identificato al Catasto del medesimo Comune al mappale 1644, sub 701, 702 e 703, come da docc. 10a e 10b che si rammostrano al teste;
7) la scala che porta dal giardino al piano strada di Via Nidrino in Brunate e viceversa è CP_1 accessoria e pertinenziale all'immobile, è priva di intercapedini e di dimensioni che aumentino la superficie utile dell'edificio;
8) la scala, che porta dal giardino al piano strada di Via Nidrino in Brunate e viceversa, CP_1 che insta sulla proprietà della è priva di intercapedini;
CP_1
9) la scala, che insta sulla proprietà della come quella prima esistente è di raccordo tra il CP_1 parcheggio alla quota stradale e il sottostante giardino, si trova alla distanza di 3,13 metri dal confine con la proprietà dei signori e;
Pt_1 CP_2
10) la scala, che porta dal giardino al piano strada di Via Nidrino in Brunate e viceversa, CP_1 ha una struttura inferiore a mq 10, altezza media esterna minore di 2,50 metri ed ha un'altezza massima di 0,70 metri;
11) la scala, che porta dal giardino al piano strada di Via Nidrino in Brunate e viceversa, è CP_1 struttura di raccordo tra la quota della strada a quella inferiore del giardino e elemento di distribuzione esterna addossata al muro di contenimento di Via Nidrino;
12) la distanza di 3,13 metri tra la scala e il confine con la proprietà dei signori e Pt_1 CP_2 intercorre tra il bordo esterno del pianerottolo della scala e la rete posta a confine;
13) la scala, che porta dal giardino al piano strada di Via Nidrino in Brunate e viceversa, CP_1 insiste sul fondo della da oltre 40 anni;
CP_1
14) la scala all'interno della proprietà della signora che conduceva al piano stradale di Via CP_1
Nidrino al giardino, esisteva prima del 1974, momento in cui veniva presentata domanda per ottenere la licenza edilizia di n. del Comune di Brunate;
Num_1
15) la famiglia possiede la scala che insiste sul terreno di sua proprietà e distinto a parte CP_1 del mappale 1644, sub 701, 702 e 703 in modo continuato e non interrotto da più di quarant'anni anni e comunque dal 1974;
pag.8 di 18 16) la scala che insta sulla proprietà della è all'interno del perimetro dell'abitazione di CP_1 proprietà prima della signora e poi della signora le Controparte_6 Controparte_1 quali si sono sempre adoperate alla sua cura e alla sua manutenzione;
17) la scala che insta sulla proprietà che collega il giardino al piano stradale CP_1 CP_1 era ed è quella raffigurata nelle foto docc. da 13) 13 a).b).c) con negli anni 50; Controparte_1 nato il [...]; nato il [...], che mi vengono Controparte_5 Persona_2 mostrate.
Si indica a teste i signori: , residente in [...]\18; Testimone_2
via Vittorio Emanuele n. 1 - 20900 Monza (MB); Ing. Controparte_5 Testimone_3 residente a [...]; Arch. residente a 20900 Monza (MB), Testimone_4
Viale Cesare Battisti 10.
Si chiede sin d'ora l'ammissione a prova contraria alle istanze istruttorie avversarie, opponendosi alla loro ammissione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con sentenza n. 151/23 pubblicata il 7.2.23 e notificata il 9.2.23, il Tribunale di Como ha rigettato la domande svolte da con atto di citazione notificato in data Parte_1
13.03.2019 nei confronti di tendenti a ottenere, previo Controparte_1 accertamento dell'illegittimità dell'opera per violazione delle distanze minime dal confine, la demolizione o l'arretramento di una scala esterna facente parte dell'immobile della convenuta, edificato su terreno confinante con la proprietà immobiliare di proprietà dell'attore, o, in via residuale, ogni diverso provvedimento volto a garantire il rispetto delle distanze di legge.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione regolarmente notificato il 9.3.23, ha proposto appello, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle Parte_1
domande formulate nel giudizio di primo grado.
L'appellata si è regolarmente costituita mentre , CP_1 Controparte_2
moglie di - nei confronti della quale era stata disposta integrazione del Pt_1
contraddittorio nel giudizio di primo grado a seguito di domanda riconvenzionale di usucapione svolta da - seppur regolarmente citata, non si è costituita e ne CP_1
è stata pertanto dichiarata la contumacia, come già era accaduto nel giudizio avanti il
Tribunale.
All'udienza del 4.7.23 il Consigliere istruttore, constatata l'impossibilità di pervenire a una soluzione conciliativa, ha fissato l'udienza per la remissione della causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
A detta udienza, tenutasi il 19.12.2023, la causa è stata assegnata in decisione avanti al collegio della medesima udienza ex art. 352 c.p.c.
pag.9 di 18 2. Come già ben delineato dal giudice di primo grado, la presente causa ha ad oggetto “ la regolarità, in relazione al rispetto delle norme sulle distanze, di una scala esterna scoperta che collega l'ingresso della proprietà della convenuta –sita in Brunate, via
Nidrino n.5, catastalmente identificata al foglio 5 mapp. 1664 (N. 1664/1527/a all'epoca della costruzione in ristrutturazione) - dal piano strada con l'appartamento al piano sotto-strada. La stessa –come chiaramente visibile dalle foto di cui all'allegato B della consulenza- è costituita da due rampe, una di 6 alzate ed una seconda, superiore, di 11 alzate, e per come acclarato dal ctu è stata costruita “in sostituzione di altra preesistente a rampa retta” (vds. ctu pag.4) in data “successiva al 16 luglio 1974 ed antecedente al 12 maggio 1977”. Essa funge da raccordo tra il parcheggio alla quota stradale e i due piani sottostanti, altrimenti inabitabili”.
, con l'atto introduttivo del giudizio, aveva sostenuto il carattere abusivo Parte_1
di detto manufatto, per mancato rispetto delle distanze con il proprio immobile, identificato al NCEU, fg. BRU/5, mappale 1527, sub. 701, con la conseguente necessità di disporre la demolizione, o, quantomeno, l' arretramento del manufatto.
La convenuta costituendosi, aveva invece sostenuto la piena regolarità CP_1
dell'opera in termini di rispetto delle distanze dall'immobile di proprietà dei signori e , in conformità alle discipline vigenti all'epoca della ristrutturazione, Pt_1 CP_2
e, in particolare, ai progetti approvati e alle condizioni degli Enti preposti (licenza edilizia n. 913 del 16.07.1974 concessa dal Comune di Brunate) nonché Regolamento
Edilizio del 1964, vigente al momento della ricostruzione dell'opera nel 1974 e codice civile.
In via riconvenzionale, aveva altresì spiegato domanda di usucapione di CP_1
servitù prediale, avente a oggetto il mantenimento di costruzione a distanza inferiore a quella prevista dal codice civile, dal regolamento o dagli strumenti urbanistici.
3. Il Tribunale di Como, ritenendolo utile ai fini della decisione della causa, aveva disposto una c.t.u. con la finalità di individuare:
a) “l'epoca di realizzazione della scala nella configurazione attuale (utile anche al fine individuare la decorrenza del termine per l'eccepita usucapione)”;
b)“il regolamento vigente all'epoca della costruzione in tema di distanze delle costruzioni dal confine (e, in particolare, se fosse di tre metri come sostenuto dall'attore e nella perizia di parte allegata dalla convenuta)”;
c) “la distanza della scala dal confine con la controparte”;
pag.10 di 18 d) nonché di chiarire la circostanza “se la realizzazione della scala fosse difforme dalla licenza a suo tempo concessa (come sembrerebbe dalla documentazione prodotta in atti dall'attore) e se sia stata rilasciata al riguardo una sanatoria
(specificando se si tratti di quella allegata in atti)”.
Valutati i documenti in atti e l'esito della perizia (elaborato definitivo dell'8.7.21) il giudice di primo grado, conformandosi a quanto emerso nel corso dell'espletamento dell'incarico peritale, ha ritenuto accertato che:
- la scala attualmente esistente, costruita in sostituzione di una scala precedente, è risalente a un periodo collocabile tra il 16 luglio 1974 e antecedente al 12 maggio
1977;
- sulle aree di proprietà delle parti (mapp. 1527 e 1644) sino al 4 ottobre 1974 –data successiva al rilascio della Licenza edilizia relativa alla scala oggetto di causa- vigeva il Piano di fabbricazione adottato con Delibera del Consiglio comunale n. 24 del 24 giugno 1964;
- il Regolamento edilizio correlato stabiliva in mt 3,00 la distanza minima delle costruzioni dai confini tra le proprietà;
- l'attuale distanza della scala dal confine individuato nella mezzeria del muretto di recinzione- è pari a mt 3,01, come da sopralluogo effettuato dal ctu in data
24.11.2020, e, dunque. maggiore di metri 3,00;
- nel progetto autorizzato non risulta indicata alcuna distanza della scala dal confine;
- la scala preesistente aveva una distanza dal confine maggiore di quella realizzata successivamente di circa 1 pedata pari a circa 30 cm, difformità ritenuta dal ctu essere avvenuta in corso d'opera “poiché i materiali utilizzati sono databili a quelli tipici dell'epoca di costruzione (1974-1977)” e qualificata come “non essenziale”.
Quanto alla distanza da mantenere tra il manufatto e il confine, il giudice di primo grado ha rilevato come il Piano Regolatore Generale vigente all'epoca della ricostruzione della scala (chiamato “Piano di fabbricazione” adottato con Delibera del Consiglio comunale n. 24 del 24 giugno 1964) stabilisse in mt 3,00 la distanza minima delle costruzioni dai confini tra le proprietà, disattendendo l'eccezione dell'attore circa il fatto che il Regolamento Edilizio del 1964 non fosse vigente nel
1974 (ovvero inapplicabile siccome giuridicamente inesistente) in quanto già decaduto in data anteriore, per contrasto con la normativa statale vigente, con conseguente necessità di applicazione al caso di specie del D.M.
2.4.1968 n. 1444, che individua in cinque metri la distanza minima dal confine.
pag.11 di 18 In proposito il Tribunale ha osservato che la fattispecie in esame esulerebbe dall'ambito di applicazione del decreto ministeriale anche tenuto conto che, in materia di distanze, sono ivi regolate quelle tra edifici e non tra confini.
Richiamato l'art. 1 del D.M., secondo cui le disposizioni ivi contenute si applicano “ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate;
ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione
e relative lottizzazioni convenzionate;
alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti", il Tribunale ha fatto proprie le osservazioni svolte dal c.t.u. secondo cui le norme contenute nel D.M. citato non inciderebbero direttamente sulle norme dello strumento urbanistico comunale previgente ma piuttosto “come una normativa pianificatoria di "indirizzo" da recepire nelle successive adozioni o varianti dei piani urbanistici”.
Ugualmente è stata disattesa l'eccezione di nullità del Regolamento comunale del
1964 fondata sul contenuto della lettera del 21/02/1966 del Provveditorato Regionale con cui sarebbe stato respinto il Piano di fabbricazione adottato dal Parte_2
nel 1964 ritenendo che non si sarebbe trattato di annullamento/revoca del
[...]
Progetto di regolamento edilizio con programma di fabbricazione, ma unicamente di un suo rinvio al per modifiche/integrazioni, in difetto delle quali Parte_2
(non essendo state adottate norme nuove dal Consiglio Comunale, in revoca delle precedenti), secondo il giudice di primo grado, esse sarebbero rimaste efficaci “in salvaguardia" - sino alla approvazione del nuovo P.R.U.G. del 1993.
In ogni caso, il Tribunale ha sottolineato con valenza assorbente, che, anche ipotizzando che il rinvio operato al determinasse la caducazione del Pt_2
regolamento del 1964, in difetto di norma regolamentare, non potendosi applicare il
D.M. 1444/1968 per le ragioni già esposte, doveva farsi riferimento all'art. 873 del codice civile alla stregua del quale “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri”.
La scala, contrariamente a quanto dedotto dall'attore doveva considerarsi il rifacimento della scala preesistente e non nuova costruzione e la modesta difformità accertata dalla preesistente è stata ritenuta non essenziale, non avendo “né valenza né impatto rilevabile sull'ampio contesto tutelato e non necessita di sanatoria”, risolvendosi in una diversa distribuzione dei gradini sulle due rampe.
L'esame della domanda riconvenzionale subordinata di usucapione formulata dalla convenuta è stata ritenuta assorbita dal rigetto della domanda principale dell'attore,
pag.12 di 18 pur avendo osservato il Tribunale che la sicura datazione della ricostruzione della scala a lasso temporale superiore al ventennio dalla domanda giudiziale (2019) costituisce uno dei presupposti per l'acquisto per usucapione della servitù prediale avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore, acquisto ritenuto astrattamente ammissibile secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, con dies a quo individuato (Cass. 11052/16) “nel momento in cui l'opera, realizzata a distanza illegale, sia venuta ad esistenza (mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente
l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù)”.
4. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , deducendo quattro motivi Parte_1
così rubricati:
- omessa e/o errata valutazione della documentazione acquisita agli atti in merito alla costruzione della scala, posto che non si tratta di semplice ristrutturazione ma di nuova costruzione;
- errata valutazione sulla qualifica dell'edificio di proprietà atteso che CP_1
l'edificio è di valore storico - in quanto ex pertinenza di edificio storico quale è quello di proprietà -e su tale immobile non si sarebbero potuti effettuare interventi edili Pt_1
senza tutte le necessarie autorizzazioni, da ottenere in via preventiva;
- errata valutazione della C.T.U. da parte del Tribunale, alla luce anche della documentazione acquisita agli atti e delle contestazioni rilevate dal C.T.P. dell'attore;
- errata applicazione della normativa esistente all'epoca della costruzione della nuova scala in punto distanza tra le costruzioni in relazione alla zona di cui è causa.
Prima di procedere all'esame dei singoli motivi di appello, devono dichiararsi d'ufficio inammissibili le nuove conclusioni rassegnate dall'appellante in questa sede, diverse da quelle formulate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ( in particolare nella parte da “in via istruttoria si chiede…” fino alla fine) e riportate nella sentenza del Tribunale, in assenza di impugnativa sul punto.
Con il primo motivo, l'appellante deduce che erroneamente il Tribunale, facendo proprie le valutazioni svolte dal c.t.u. sul punto, ha qualificato la realizzazione della scala quale “ristrutturazione” anziché “nuova costruzione” come invece si rileva dai documenti prodotti dalla medesima parte appellata dai quali risulterebbe che la scala realizzata al posto della precedente presenta caratteristiche, dimensioni e posizionamento ben diversi da quella preesistente (doc. 17 . CP_1
pag.13 di 18 Rileva il Collegio che il motivo è formulato in modo incompleto e, come tale, deve ritenersi inammissibile.
Ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , infatti, l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, tra l'altro, “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”; nel motivo in esame non viene sviluppato alcun argomento circa la rilevanza ai fini della decisione dell' eventuale diversa qualificazione dell'opera.
Il motivo avrebbe dovuto contenere quantomeno il riferimento alla diversa normativa eventualmente applicabile a seguito della diversa qualificazione e l'incidenza di tale normativa sulla decisione finale in ordine alla legittimità o meno del manufatto.
In assenza di tali elementi non è ravvisabile alcun concreto interesse della parte a ottenere una mera dichiarazione in ordine alla diversa qualificazione giuridica dell'intervento edilizio.
5. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità dell' impugnata sentenza nella parte in cui è stata affermata la regolarità del procedimento autorizzatorio che ha preceduto la realizzazione dell'intervento edilizio.
Il Tribunale, in particolare, ha affermato che la ristrutturazione era stata consentita in forza di licenza edilizia previo nulla osta della Sovraintendenza ai Monumenti della
Lombardia del 7.5.974 e che la acclarata difformità tra la scala nuova e la precedente non aveva né valenza né impatto rilevabile sull'ampio contesto tutelato e non necessitava di sanatoria, risolvendosi in una diversa distribuzione dei gradini sulle due rampe e non sarebbe tale da causarne la demolizione perché “la difformità all'epoca non era neppure considerata, essendo abituali le piccole varianti in corso d'opera”.
L'appellante contesta tale ricostruzione, ribadendo che la scala era stata demolita con costruzione di un nuovo manufatto, di dimensioni e posizione ben diverse da quella originaria e che, contestualmente alla realizzazione della scala, erano state eseguite altre nuove opere, con conseguente aumento dei volumi.
Ciò, nella prospettazione dell'appellante, non sarebbe stato possibile poiché gli edifici storici in Zona A2 quale quello oggetto di intervento ( in quanto in origine pertinenza della villa storica di proprietà ) non potevano essere ampliati, essendo ammessi Pt_1
unicamente interventi di ristrutturazione.
Conclude l'appellante affermando che nessuna licenza edilizia avrebbe mai potuto essere rilasciata dal Comune di Brunate alla per le opere realizzate e che CP_1
la violazione di legge da parte della convenuta appare anche sotto il diverso profilo
pag.14 di 18 della violazione delle norme di cui al D.M.
2.4.1968 n. 1444, in particolare mancando agli atti qualsiasi prova circa il rilascio di un regolare e giuridicamente efficace
“permesso di abitabilità”. L'appellante prosegue elencando dettagliatamente tutte le opere edilizie eseguite in forza della pratica edilizia asseritamente illegittima, sottolineando come, sulla base della normativa richiamata “all'epoca dell'abuso non era consentito modificare le distanze tra gli edifici”.
Da ciò avrebbe dovuto conseguire, come riportato nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Soprintendenza, la demolizione delle opere difformi dal progetto approvato.
Il motivo non può essere accolto.
Occorre tenere presente che l'oggetto del presente procedimento non può estendersi al controllo di legittimità del complessivo intervento edilizio realizzato da CP_1
(controllo di competenza del giudice amministrativo) bensì unicamente alla legittimità della realizzazione della scala esterna, alla luce della normativa privatistica sulle distanze.
Come è noto, tra i poteri del giudice civile, non rientra quello di poter ordinare la demolizione di un'opera edilizia unicamente sulla base dell'accertata illegittimità di un provvedimento abilitativo, essendo tale potere previsto per il giudice amministrativo (giudice competente a valutare in via principale della legittimità degli atti amministrativi) e per il giudice penale, tenuto ad applicare la sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione a seguito dell'accertamento di un abuso edilizio.
L'ordine di demolizione che può essere impartito dal giudice civile è limitato alle fattispecie normativamente previste, quale è l'ipotesi di accertata violazione del diritto soggettivo al rispetto delle distanze, come sancito dal combinato disposto degli artt. 872 e 873 c.c. e di cui si discute nella presente controversia.
Ciò premesso, l'excursus sulla regolarità dell'intera pratica edilizia, oggetto del secondo motivo di appello, appare quindi ultroneo alla luce della domanda formulata nel presente giudizio e, comunque, inidoneo a ottenere in questa sede, in riforma della sentenza impugnata, la condanna alla demolizione della scala esterna quale effetto della dedotta irregolarità della pratica edilizia.
6. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante contesta la collocazione temporale del rifacimento della scala (realizzata secondo il Tribunale tra il 16.7.74 e il 12.5.77) nonchè la decisione di ritenere vigente - all'epoca di realizzazione dell'opera - il Piano
pag.15 di 18 di Fabbricazione adottato dal con delibera del consiglio comunale Parte_2
n. 24 del 24/6/1964 nonostante il successivo provvedimento del Ministero dei Lavori
Pubblici del 21/2/1966 di "annullamento, revoca e quindi di sospensione del PDF".
Stante la mancata approvazione dello strumento urbanistico, secondo l'appellante doveva ritenersi vigente il DM 1444/68 e, conseguentemente, la distanza dal confine non poteva ritenersi inferiore a 5 metri.
La critica è solo in parte fondata.
Per quanto attiene all'epoca di realizzazione del fabbricato, l'appellante si duole dell'erronea collocazione temporale dell'opera la cui regolarizzazione sarebbe stata richiesta solo nel 1984, con la pratica di allacciamento alla fognatura.
Rileva il collegio che, anche a voler prescindere dal rilevo che l'appellante non indica come la diversa collocazione temporale dell'epoca di realizzazione della scala sarebbe in grado di influire sull'accoglimento delle domande formulate, la presentazione della pratica amministrativa di allacciamento alla fognatura non consente affatto di affermare che la scala fosse stata realizzata in prossimità di tale data.
Quanto alla vigenza, all'epoca della presentazione della pratica edilizia da parte di
[...]
del Piano di Fabbricazione adottato nel 1964, osserva il collegio che, a CP_1
fronte dell'eccezione di mancata approvazione del medesimo formulata dall'appellante e fondata sul tenore della missiva del 21.2.66 del Provveditorato
(allegata alla c.t.u.) non può condividersi l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui le norme del Piano di Fabbricazione non approvato sarebbero rimaste efficaci “in salvaguardia”, non potendosi prescindere, ai fini di valutare la vigenza dello strumento urbanistico, dalla regolare approvazione del medesimo, secondo la procedura prevista dalla Legge Urbanistica del 1942 e successive modifiche.
Ne consegue che non può ritenersi corretto il richiamo alla normativa sulle distanze contenuta nel Piano di Fabbricazione adottato nel 1964.
L'individuazione della normativa applicabile al caso concreto è oggetto del quarto e ultimo motivo di impugnazione.
7. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente individuato la norma applicabile al caso concreto in punto di distanza tra costruzioni, ritenendo applicabili, ove si fosse ritenuto non vigente il Regolamento Edilizio adottato dal Comune di Brunate nel 1964, le norme del codice civile anziché quelle contenute nel D.M. 1444/1968 in base alle quali la distanza dal confine da rispettare nelle costruzioni doveva ritenersi di metri 5.
pag.16 di 18 Il motivo è infondato.
Occorre innanzi tutto premettere che le norme che disciplinano la distanza minima dal confine e quelle che disciplinano la distanza minima tra edifici rispondono a differenti finalità: le prime intendono garantire un ordinato assetto del territorio e sono regolate dalla pianificazione comunale regolamentare (restando comunque valida la prescrizione minima prevista dall'art. 873 c.c.) e le seconde dall'art. 873 c.c., integrate dall'art. 9 del D.M. 1444/68.
La normativa prevista espressamente per le distanze minime tra costruzioni non può essere applicata analogicamente in via estensiva alla diversa casistica delle distanze dal confine.
Vi è, inoltre, un ulteriore argomento che impedisce di applicare al caso in esame la norma richiamata dall'appellante: la disposizione dell'art. 9 n. 2 D.M. n. 1444 riguarda
“nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi costruiti per la prima volta) e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse (così C.d.S. 4337/17).
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione con la conferma della sentenza impugnata.
8. In base al principio della soccombenza l'appellante deve essere condannato al rimborso delle spese di giudizio del presente grado, liquidate, visto il D.M.55/14, avuto riguardo al valore della causa (indeterminato – complessità media) e alle attività professionali svolte, in assenza di fase istruttoria, in complessivi €8.470 per compensi
(di cui €2.518,00 per la fase di studio, €1.665,00 per l'atto introduttivo, €4.287,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma
1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro la sentenza del Tribunale Como n. 151/23 pubblicata il Parte_1
7.2.23 e notificata il 9.2.23
- 1) rigetta l'appello e conferma per l'effetto l'impugnata sentenza;
2) condanna al rimborso delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore della parte appellata liquidate in complessivi €8.470 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
pag.17 di 18 3) ai sensi dell'art. 13 comma
1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Milano, il 5 febbraio 2024
La Cons. relatrice La Presidente
Licinia Petrella IA Caterina Chiulli
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