Sentenza 26 settembre 2022
Decreto decisorio 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01461/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01689/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2019, proposto da
Società Agricola Tenuta Mosè S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Margherita Giannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sannicola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- delle note del 10/06/2013 e del 18/05/2018 del Dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Sannicola, con le quali sono stati calcolati e richiesti gli oneri concessori;
- di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all’esonero dal versamento del contributo di costruzione, con condanna dell’Ente alla ripetizione dell’indebito oggettivo di parte del contributo di concessione versato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, in qualità di società agricola proprietaria del comprensorio “sito in agro di Sannicola in località “Cuti” o “Caracciolo”, composto da quattro corpi di fabbrica destinati a servizio dell’impresa agricola”, ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della nota del 10.06.2013, con la quale il Comune di Sannicola ha chiesto “il pagamento del contributo di costruzione (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) ai fini del rilascio del permesso di costruire volto al risanamento, ripristino ed adeguamento funzionale del complesso rurale di proprietà della ricorrente” e della nota del 18.05.2018, prot. n. 7241, con la quale è stato quantificato il contributo di costruzione “ai fini della sanatoria di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo (ivi inclusa “la sistemazione del viale antistante e dei loggiati annessi a villa Costa”), nonché “per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all’esonero dal versamento del contributo di costruzione per i lavori di restauro ed adeguamento funzionale di Villa Costa e Villa Caracciolo nonché per la sistemazione del viale e dei loggiati, ovvero, in via gradata, ad una diversa determinazione dello stesso, con condanna dell’Ente alla ripetizione dell’indebito oggettivo di parte del contributo di concessione versato, pari a complessivi €. 45.485,86 di cui €. 32.831,42 per costo di costruzione relativamente al viale ed ai loggiati, ed €. 12.612,22 per oneri di costruzione relativamente all’ampliamento”.
2. In sintesi, parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 3, lett. a), del T.U. Edilizia, dal momento che la ricorrente era in possesso dei requisiti previsti dalla norma per beneficiare della esenzione dal pagamento del contributo di costruzione (tenuto conto che “gli interventi sono stati richiesti dalla sig.ra De Guidi, nella sua qualità di amministratrice della società Tenuta Mosè S.S.- Correttamente indicata come Società agricola, ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99” e che la “localizzazione dell’opera è … in zona tipizzata come agricola nello strumento urbanistico, seppur gravata da vincolo di salvaguardia paesaggistica. La zona è infatti tipizzata V8. La zona V8, viene descritta all’art. 52 del P.U.G. come quella zona che “ comprende le parti del territorio che, data la loro valenza paesaggistico-ambientale sono interessate da indirizzo di salvaguardia previsto nel P.U.G. per le quali si propone l’obbiettivo della tutela e conservazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, da attuarsi anche mediante il mantenimento e la ricostruzione di attività agricole compatibili con l’obbiettivo medesimo ””);
- “illegittimamente, l’Amministrazione Comunale, richiedeva la somma di €. 32.831,42, quale doppia contribuzione, non rateizzabile, a seguito di concessione in sanatoria, per aver ritenuto assoggettabile a concessione onerosa anche il recupero viali e loggiati esistenti, senza alcuna valutazione in ordine alla concreta possibilità che, gli stessi fosse già esistenti, … e che tale attività fosse riconducibile a quella agricola”;
- in ogni caso, “il comportamento del Comune di Sannicola, appare, comunque, illegittimo in quanto, l’esenzione è, prevista anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamento (in misura non superiore al 20%) di edifici unifamiliari, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 380/2001”;
- difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
3. Nella udienza pubblica del 6.7.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. La ricorrente contesta la richiesta di pagamento del costo di costruzione in forza della esenzione prevista dall’art. 17, comma 3, lett. a), del T.U. Edilizia, secondo cui il contributo di costruzione non è dovuto “ per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ”.
4.1.1. Dall’esame della documentazione acquisita in atti si evince che:
- la ricorrente era in possesso della qualifica soggettiva richiesta dalla norma ai fini della esenzione (imprenditore agricolo a titolo principale), dal momento che è comprovata la denominazione di impresa agricola (e la relativa iscrizione camerale) sin dalla presentazione della istanza di p.d.c.;
- sussiste altresì il vincolo di destinazione degli interventi alla “conduzione del fondo”, atteso che l’operazione edilizia, nel suo complesso, è funzionale alla gestione della azienda agrituristica.
4.1.2. Altrettanto non può dirsi però con riferimento al requisito oggettivo, pure richiesto dalla norma, concernente la realizzazione degli interventi “ nelle zone agricole ”.
Ed infatti, se pure è vero che gli immobili interessati dalle opere di risanamento si collocano nell’agro del comune, è però parimenti vero che nelle relazioni di accompagnamento alla istanza di rilascio del p.d.c. ed alla scia del 2015 (come pure nel certificato di destinazione urbanistica n. 52/2022) è attestato che l’intervento ricade nelle zone A1 (“ manufatti significativi di interesse storico, architettonico, ambientale e relative pertinenze ”), V1a (“ verde privato vincolato e di rispetto, parco privato ”) e V8 (“ vincolo di salvaguardia paesistica di PUG ”), disciplinate rispettivamente dal Capo 1 (“ Zone destinate prevalentemente alle residenze ”) e dal Capo 5 (“ Zone verdi ”) delle NTA del PUG, laddove invece le “ Zone agricole ” sono distintamente disciplinate dal Capo III delle medesime NTA e classificate come zone E1a, E1b, E2 ed E3.
Non vi è dubbio, pertanto, che la destinazione di zona delle aree interessate dagli interventi non sia agricola come richiesto dall’art. dall’art. 17, comma 3, lett. a), del T.U. Edilizia e che pertanto, nella specie, non sussistano i presupposti per beneficiare della esenzione prevista dalla medesima norma.
4.2. La ricorrente sostiene inoltre che le opere in questione potrebbero, comunque, beneficiare della distinta ipotesi di esenzione prevista dalla lett. b) dell’art. 17 T.U. Edilizia “ per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari ”.
Anche in questo caso non sono ravvisabili i presupposti richiesti dalla norma ai fini della esenzione, dal momento che i lavori di ripristino riguardano residenze storiche da destinare ad agriturismo, sicché il relativo intervento non è riconducibile alle esigenze tipiche del nucleo familiare: “ Le ipotesi di riduzione ed esenzione dall'obbligo contributivo contenute nell'art. 17, d.P.R. n. 380/2001 sono volte al perseguimento di interessi generali, di natura solidaristica o di incentivo ad attività o interventi che abbiano un positivo impatto sull'ambiente. Non può, pertanto, fare eccezione la causa di esenzione prevista dalla lettera b) («Il contributo di costruzione non è dovuto: b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari») che deve essere interpretata in conformità allo scopo di tutela cui è preposta. La ratio dell'esenzione di cui all'art. 17, comma 3, lett. b), consiste, dunque, nella tutela e salvaguardia delle necessità abitative del nucleo familiare, perseguite attraverso la gratuità degli interventi funzionali all'adeguamento dell'immobile ove il nucleo risiede. La nozione di «edificio unifamiliare» richiamata dalla norma deve, pertanto, essere intesa nella sua accezione socio-economica che coincide «con la piccola proprietà immobiliare», poiché soltanto ove presenti tali caratteri appare meritevole di un trattamento differenziato ” (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. II, 05.03.2019 n. 289).
4.3. Quanto poi alla ulteriore censura concernente la richiesta di pagamento della somma di € 32.831,42 a titolo di contributo di costruzione per l’accertamento di conformità ex art. 36 T.U. Edilizia delle opere realizzate sull’immobile A (“Villa Costa”), consistenti nella realizzazione di un loggiato scoperto e nella pavimentazione dell’area antistante, si osserva che le relative contestazioni risultano generiche e non congruenti rispetto alle risultanze istruttorie, dal momento che non sono oggetto di specifica contestazione i calcoli relativi alla individuazione e alla quantificazione delle superfici utili e accessorie appositamente sviluppati dal comune ai fini del computo del contributo di costruzione relativo all’accertamento di conformità ex art. 36 TU Edilizia (cfr. Allegato sub n. 26 della produzione documentale della ricorrente).
In ogni caso, in senso contrario alle doglianze della ricorrente assume decisiva rilevanza il fatto che il fabbricato è situato (non già in zona agricola, ma) in zona destinata alla residenze (A1) e che le opere in questione sono complessivamente destinate ad incrementarne la capacità insediativa e quindi ad aggravare il carico urbanistico che interessa l’area di riferimento, ciò che giustifica la richiesta del comune, anche in riferimento alla parte del contributo riguardante specificamente gli oneri di urbanizzazione: “ Mentre la quota del contributo per il rilascio del permesso di costruire commisurata al costo di costruzione risulta ontologicamente connessa alla tipologia e all'entità (superficie e volumetria) dell'intervento edilizio e vuole in qualche modo “compensare” la c.d. compartecipazione comunale all'incremento di valore della proprietà immobiliare in ragione della trasformazione del territorio consentita al privato istante, quella commisurata agli oneri di urbanizzazione assolve alla prioritaria funzione di compensare invece la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, con la precisazione che per “aumento del carico urbanistico” deve intendersi tanto la necessità di dotare l'area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l'esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 13.01.2022 n. 235).
5. Stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata nulla è dovuto a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO