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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 16/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 861/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 861/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
nato a [...] l'[...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Enna alla via Siracusa n. 11 presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa
Cimino (C.F.: ) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 10 nata ad [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Leonforte al corso Umberto n. 184 presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Giangrasso (C.F.: ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con Ordinanza del 02.12.2024, resa all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.07.2022, il sig. ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Pt_1
della sua separazione personale dalla sig.ra , con la quale aveva contratto matrimonio CP_1
concordatario in Enna il 22.05.2004; atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al
Numero 20, Parte II, serie A, Ufficio 1, Anno 2004.
Il ricorrente, nel rappresentare che dall'unione coniugale è nata la GL , nata ad [...] il Persona_1
20.07.2006, ha dedotto il venir meno della “affectio maritalis”, rilevando come, già da qualche anno, fossero insorti disaccordi e incomprensioni tra i coniugi, oltre che contrasti tra madre e GL, tanto che nel 2019 la GL si è allontanata dalla casa familiare per una settimana.
Il ricorrente ha riferito che la crisi coniugale ha raggiunto “l'apice nel Settembre 2021, quando il ricorrente veniva a conoscenza di una relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie con un altro uomo”, e che in tale periodo la moglie ha lasciato la casa coniugale trasferendosi presso l'abitazione del compagno, a Villarosa, e portando con sé la GL, la quale dopo poco tempo decideva di recarsi in casa della nonna materna.
Il ricorrente ha rappresentato che la GL, dal mese di maggio 2022, ha deciso di vivere stabilmente col padre;
che padre e GL hanno lasciato la casa familiare (sita in Enna alla via Leonardo Da Vinci n. 4)
e si sono trasferiti presso altro immobile di famiglia del ricorrente, sito in Enna alla via Manzoni n. 33.
In relazione alle proprie condizioni patrimoniali, il ricorrente ha dedotto e documentato di essere impiegato presso l'Università Kore di Enna e di percepire una retribuzione mensile di circa € 1.376,00, che, al netto dei ratei di finanziamento, si riduce a circa € 1.000,00 mensili.
Tanto premesso, il ricorrente ha dunque chiesto, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali anticipatori delle conclusioni, di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
affidare la GL
pagina 2 di 10 minore ad entrambi i genitori ma con collocamento presso il padre, statuendo sugli incontri con Per_1 la madre secondo le modalità che saranno ritenute maggiormente rispondenti all'interesse della minore;
“disporre a carico della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della GL un CP_1 Per_1 assegno mensile non inferiore ad € 250,00 annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso”.
In data 9 gennaio 2023, la sig.ra ha depositato memoria difensiva con la quale ha precisato CP_1
che la crisi coniugale è da attribuirsi a colpa del marito e, in particolare, alla scoperta di comportamenti fedifraghi dello stesso, per come scoperti proprio dalla GL e riferiti alla madre, narrando di come già
a gennaio 2020 i coniugi si fossero attivati per addivenire ad una separazione consensuale ma di avere interrotto le trattative a causa dell'inizio del lockdown dovuto alla pandemia Covid-19.
La resistente ha descritto il marito come un uomo irascibile e a volte violento, citando, in particolare, un episodio del settembre 2020, allorché, a seguito di un banale litigio, il marito “aggrediva fisicamente la moglie e nella circostanza le cagionava con il tacco di una sua scarpa un trauma cranico non commotivo con ferita lacero contusa al cuoio capelluto (…), con prognosi di 7 giorni (…) [e] per tale fatto-reato veniva condannato con decreto penale di condanna dal tribunale di Enna” (cfr. pag. 11 della comparsa di costituzione della resistente); nonché un successivo episodio del 27.03.2021.
La resistente ha altresì riferito di avere appreso, ad agosto 2021, di una relazione extraconiugale del marito;
di un ulteriore episodio di percosse subito a fine settembre 2021, all'esito del quale la resistente fu cacciata da casa dal marito e “costretta a lasciare la casa coniugale ed a trasferirsi da un amico a
Villarosa, portando con sé la GL”; nonché di un'ulteriore aggressione del marzo 2022.
La resistente, negando di avere intrapreso una relazione extraconiugale e attribuendo la responsabilità della crisi coniugale al marito, ha chiesto disporsi l'addebito della separazione nei confronti del ricorrente.
La resistente ha inoltre riferito di essere tornata ad abitare presso la casa coniugale, dopo che il marito e la GL si sono trasferiti presso altro immobile.
In relazione alle proprie condizioni economiche, la resistente ha rilevato di avere lavorato saltuariamente e per brevissimi periodi come SA (operatore socioassistenziale) e di essere disoccupata.
La resistente, in fase presidenziale, ha chiesto l'affidamento condiviso della GL con collocazione presso la madre, insistendo, in ogni caso per l'assegnazione della casa familiare “per l'indigenza in cui
pagina 3 di 10 sta vivendo”; di disporre a carico del marito la corresponsione di un assegno mantenimento per la moglie pari ad € 250,00 mensili, ovvero € 500,00, nel caso in cui non venisse assegnata la casa coniugale alla moglie, nonché, in caso di collocazione della GL presso la madre, la somma di €
250,00 mensili a titolo di mantenimento per la GL minore.
All'udienza di comparizione del 19.01.2023, entrambe le parti, sentite separatamente, hanno riferito di essere di fatto separate dall'01.10.2021, che la GL ha deciso di abitare con il padre, che Persona_1
a settembre 2022 la moglie è tornata a vivere, da sola, nella casa familiare.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Presidente del Tribunale ha disposto l'ascolto della GL minore , la quale, sentita all'udienza del 07.03.2023, ha dichiarato di Persona_1
essere rimasta con il padre, inizialmente, nella casa familiare e poi nella casa della nonna, a seguito della sua morte, confermando che la madre, a seguito del loro trasferimento, è tornata nella casa familiare.
La ragazza ha altresì riferito di preferire “senz'altro vivere prevalentemente con il papà” e di avere un rapporto conflittuale con la madre, pur continuando ad incontrarla.
Con ordinanza del 13.03.2023, resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
affidato ad entrambi i genitori congiuntamente la GL all'epoca minorenne con collocazione prevalente presso il padre, pur non disponendo nulla in ordine alla casa familiare, “dal momento che la GL, con suo gradimento, più non la abita preferendo l'abitazione della defunta nonna”; disposto che il padre provveda integralmente al mantenimento della GL, alla luce delle risultanze fattuali e documentali riscontrate, ossia le entrate saltuarie della madre, il reddito del ricorrente, ritenendo che “l'onere che dovrebbe gravare su di contribuire al CP_1 mantenimento della GL debba essere “compensato” con l'assegno che, in tesi, dovrebbe Pt_1 versare a (precisandosi che quest'ultima risulta essere in godimento della casa coniugale), CP_1 in ragione della minore e saltuaria capacità reddituale di quest'ultima”.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, inoltre, nominato giudice istruttore lo scrivente relatore e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 15.06.2023, poi rinviata al 28.06.2023.
Con comparsa di costituzione ex art. 709 c.p.c., la resistente ha insistito nella domanda di addebito della separazione al marito;
ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa familiare;
inoltre, preso atto della scelta della GL, ne ha chiesto l'affidamento condiviso con collocazione presso il padre;
ha, inoltre, insistito per la corresponsione in proprio favore di un assegno mensile di mantenimento di €
500,00, o, in subordine, di € 250,00.
pagina 4 di 10 All'udienza del 28.06.2023, sostituita dal deposito di note scritte, lo scrivente estensore, rigettata l'istanza di modifica delle statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 13.03.2023, ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Con la prima memoria, il ricorrente ha contestato la richiesta di addebito della separazione svolta dalla moglie, rilevando che i litigi e le condotte violente riferiti dalla stessa non sono stati motivo di separazione e che “spesso tali aggressioni sono avvenute tra i coniugi reciprocamente”, nonché evidenziando come la stessa resistente narri di litigi che avrebbero caratterizzato tutta la vita coniugale e come anche la GL abbia confermato che la madre si è allontanata dalla casa familiare.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 09.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte, lo scrivente estensore, rilevata la tardività del deposito della memoria ex art. 186, comma 6 n. 2) c.p.c. della resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.2024.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni.
Segnatamente, il ricorrente si è riportato alle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
La resistente ha insistito nella domanda di addebito;
preso atto della scelta della GL, non ha insistito per la collocazione presso di sé della ragazza ma ha reiterato la domanda di assegnazione della casa coniugale “per l'indigenza in cui sta vivendo”, nonché insistito per la corresponsione di un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili o, in subordine, di € 150,00, oppure di € 500,00 al mese nell'ipotesi in cui non le venisse assegnata la casa coniugale.
Lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
pagina 5 di 10 Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla resistente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari ai doveri coniugali, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Occorre, peraltro, rilevare che la Suprema Corte ha precisato che le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr., ex pluribus, Cass. civ., Sez. VI - 1, 14.1.2016, n. 433;
Cass. civ., sez. I, ord., 27.2.2024, n. 5171; Cass. civ., sez. I, ord., 18.12.2023, n. 35249; Cass. civ., sez.
I, 8.6.2023, n. 16262).
Orbene, in applicazione del detto principio, anche un unico episodio di violenza può determinare l'addebito della separazione, esonerando il giudice da ogni comparazione delle condotte dei due coniugi circa l'insorgenza della crisi familiare.
Nella fattispecie a mani, è pur vero che entrambe le parti hanno riferito di una conflittualità che ha caratterizzato di fatto gran parte del rapporto di coniugio e riferito di reciproci tradimenti.
pagina 6 di 10 Tuttavia, risulta provato in via documentale che, almeno in un'occasione, la resistente abbia effettivamente subito violenze da parte del marito, condannato in via definitiva con decreto penale di condanna del 29.10.2020 per avere colpito la moglie sulla testa con il tacco di una scarpa, cagionandole lesioni personali (cfr. all. 17 alla comparsa di costituzione della resistente).
Alla luce della documentazione allegata, può dirsi raggiunta la prova del comportamento posto in essere dal , volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, Pt_1
potendo considerare riconducibili alla violazione dell'obbligo di assistenza e di collaborazione tutti quei comportamenti che comportino offesa della personalità del coniuge, dei quali la documentazione sopra elencata costituisce prova documentale.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla resistente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
Recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ebbene, ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali dei due coniugi, è emerso che la sig.ra , oggi quarantaseienne, lavora, seppur saltuariamente, come operatore CP_1
socioassistenziale con esperienza ultradecennale (cfr. all. 28 alla comparsa di costituzione della resistente).
Il ricorrente, dal canto suo, percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.300,00, peraltro, provvedendo da solo al mantenimento della GL, nelle more divenuta maggiorenne, che ha scelto di coabitare con il padre.
pagina 7 di 10 Il ricorrente ha, inoltre, documentato di corrispondere mensilmente ratei di finanziamento che ulteriormente riducono la disponibilità mensile dello stesso.
Alla luce di quanto sopra esposto, il raffronto tra le condizioni economiche dei coniugi non consente di evidenziare un consistente divario;
inoltre, la resistente non è priva di occupazione, ha un'età, un'esperienza e dei titoli che le consentono di rendersi indipendente.
Questo Collegio ritiene, pertanto, di rigettare la domanda della resistente di corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente, tenendo in adeguata considerazione le potenzialità reddituali della e i redditi del . CP_1 Pt_1
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare svolta dalla ricorrente, considerato che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337-sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, considerato che la GL ha scelto di coabitare con il padre e che padre e GL, nelle more del presente giudizio, sono andati a vivere presso l'immobile dei defunti genitori del ricorrente, ritenuto maggiormente consono alle loro esigenze, ritiene questo Collegio di rigettare la domanda della resistente di assegnazione della casa familiare, sita in Enna alla via Leonardo Da Vinci n. 4.
In ordine ai provvedimenti relativi alla prole, considerato che la GL , nelle more del Persona_1
giudizio, è divenuta maggiorenne, nulla va disposto in punto di affidamento.
Sulla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass.
15065/2000).
pagina 8 di 10 In seno alla prima memoria istruttoria, parte ricorrente ha dichiarato che la GL , a luglio Persona_1
2023, ha completato con successo il secondo anno del liceo sociopsicopedagogico (cfr. pag. 8 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c. del ricorrente).
Di tal ché, pur in assenza di allegazioni delle parti, è ragionevole presumere che la ragazza stia completando il quarto anno di liceo e che, pertanto, pur essendo divenuta maggiorenne, non sia ancora autosufficiente.
Il contributo al mantenimento ordinario va, quindi, posto a carico del genitore non collocatario, con la funzione di equilibrare il peso economico e personale che grava su ciascun genitore per far fronte alle esigenze di vita dei figli (c.d. “assegno perequativo”).
Nella fattispecie a mani, in considerazione dell'età della ragazza e delle condizioni reddituali della madre, il Collegio ritiene equo porre a carico della resistente, a titolo di contributo al mantenimento della GL , il pagamento di € 150,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e Persona_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
IN (EN) l'11.12.1969 (C.F.: , e nata ad C.F._1 Controparte_1
Enna il 17.10.1979 (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Enna al Numero 20, Parte II, serie A, Ufficio 1, Anno 2004;
- ADDEBITA la separazione a;
Parte_1
- RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla resistente;
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dalla resistente;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della GL , la complessiva somma di €
[...] Persona_1
150,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
pagina 9 di 10 - COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 861/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
nato a [...] l'[...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Enna alla via Siracusa n. 11 presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa
Cimino (C.F.: ) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 10 nata ad [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Leonforte al corso Umberto n. 184 presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Giangrasso (C.F.: ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con Ordinanza del 02.12.2024, resa all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.07.2022, il sig. ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Pt_1
della sua separazione personale dalla sig.ra , con la quale aveva contratto matrimonio CP_1
concordatario in Enna il 22.05.2004; atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al
Numero 20, Parte II, serie A, Ufficio 1, Anno 2004.
Il ricorrente, nel rappresentare che dall'unione coniugale è nata la GL , nata ad [...] il Persona_1
20.07.2006, ha dedotto il venir meno della “affectio maritalis”, rilevando come, già da qualche anno, fossero insorti disaccordi e incomprensioni tra i coniugi, oltre che contrasti tra madre e GL, tanto che nel 2019 la GL si è allontanata dalla casa familiare per una settimana.
Il ricorrente ha riferito che la crisi coniugale ha raggiunto “l'apice nel Settembre 2021, quando il ricorrente veniva a conoscenza di una relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie con un altro uomo”, e che in tale periodo la moglie ha lasciato la casa coniugale trasferendosi presso l'abitazione del compagno, a Villarosa, e portando con sé la GL, la quale dopo poco tempo decideva di recarsi in casa della nonna materna.
Il ricorrente ha rappresentato che la GL, dal mese di maggio 2022, ha deciso di vivere stabilmente col padre;
che padre e GL hanno lasciato la casa familiare (sita in Enna alla via Leonardo Da Vinci n. 4)
e si sono trasferiti presso altro immobile di famiglia del ricorrente, sito in Enna alla via Manzoni n. 33.
In relazione alle proprie condizioni patrimoniali, il ricorrente ha dedotto e documentato di essere impiegato presso l'Università Kore di Enna e di percepire una retribuzione mensile di circa € 1.376,00, che, al netto dei ratei di finanziamento, si riduce a circa € 1.000,00 mensili.
Tanto premesso, il ricorrente ha dunque chiesto, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali anticipatori delle conclusioni, di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
affidare la GL
pagina 2 di 10 minore ad entrambi i genitori ma con collocamento presso il padre, statuendo sugli incontri con Per_1 la madre secondo le modalità che saranno ritenute maggiormente rispondenti all'interesse della minore;
“disporre a carico della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della GL un CP_1 Per_1 assegno mensile non inferiore ad € 250,00 annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso”.
In data 9 gennaio 2023, la sig.ra ha depositato memoria difensiva con la quale ha precisato CP_1
che la crisi coniugale è da attribuirsi a colpa del marito e, in particolare, alla scoperta di comportamenti fedifraghi dello stesso, per come scoperti proprio dalla GL e riferiti alla madre, narrando di come già
a gennaio 2020 i coniugi si fossero attivati per addivenire ad una separazione consensuale ma di avere interrotto le trattative a causa dell'inizio del lockdown dovuto alla pandemia Covid-19.
La resistente ha descritto il marito come un uomo irascibile e a volte violento, citando, in particolare, un episodio del settembre 2020, allorché, a seguito di un banale litigio, il marito “aggrediva fisicamente la moglie e nella circostanza le cagionava con il tacco di una sua scarpa un trauma cranico non commotivo con ferita lacero contusa al cuoio capelluto (…), con prognosi di 7 giorni (…) [e] per tale fatto-reato veniva condannato con decreto penale di condanna dal tribunale di Enna” (cfr. pag. 11 della comparsa di costituzione della resistente); nonché un successivo episodio del 27.03.2021.
La resistente ha altresì riferito di avere appreso, ad agosto 2021, di una relazione extraconiugale del marito;
di un ulteriore episodio di percosse subito a fine settembre 2021, all'esito del quale la resistente fu cacciata da casa dal marito e “costretta a lasciare la casa coniugale ed a trasferirsi da un amico a
Villarosa, portando con sé la GL”; nonché di un'ulteriore aggressione del marzo 2022.
La resistente, negando di avere intrapreso una relazione extraconiugale e attribuendo la responsabilità della crisi coniugale al marito, ha chiesto disporsi l'addebito della separazione nei confronti del ricorrente.
La resistente ha inoltre riferito di essere tornata ad abitare presso la casa coniugale, dopo che il marito e la GL si sono trasferiti presso altro immobile.
In relazione alle proprie condizioni economiche, la resistente ha rilevato di avere lavorato saltuariamente e per brevissimi periodi come SA (operatore socioassistenziale) e di essere disoccupata.
La resistente, in fase presidenziale, ha chiesto l'affidamento condiviso della GL con collocazione presso la madre, insistendo, in ogni caso per l'assegnazione della casa familiare “per l'indigenza in cui
pagina 3 di 10 sta vivendo”; di disporre a carico del marito la corresponsione di un assegno mantenimento per la moglie pari ad € 250,00 mensili, ovvero € 500,00, nel caso in cui non venisse assegnata la casa coniugale alla moglie, nonché, in caso di collocazione della GL presso la madre, la somma di €
250,00 mensili a titolo di mantenimento per la GL minore.
All'udienza di comparizione del 19.01.2023, entrambe le parti, sentite separatamente, hanno riferito di essere di fatto separate dall'01.10.2021, che la GL ha deciso di abitare con il padre, che Persona_1
a settembre 2022 la moglie è tornata a vivere, da sola, nella casa familiare.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Presidente del Tribunale ha disposto l'ascolto della GL minore , la quale, sentita all'udienza del 07.03.2023, ha dichiarato di Persona_1
essere rimasta con il padre, inizialmente, nella casa familiare e poi nella casa della nonna, a seguito della sua morte, confermando che la madre, a seguito del loro trasferimento, è tornata nella casa familiare.
La ragazza ha altresì riferito di preferire “senz'altro vivere prevalentemente con il papà” e di avere un rapporto conflittuale con la madre, pur continuando ad incontrarla.
Con ordinanza del 13.03.2023, resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
affidato ad entrambi i genitori congiuntamente la GL all'epoca minorenne con collocazione prevalente presso il padre, pur non disponendo nulla in ordine alla casa familiare, “dal momento che la GL, con suo gradimento, più non la abita preferendo l'abitazione della defunta nonna”; disposto che il padre provveda integralmente al mantenimento della GL, alla luce delle risultanze fattuali e documentali riscontrate, ossia le entrate saltuarie della madre, il reddito del ricorrente, ritenendo che “l'onere che dovrebbe gravare su di contribuire al CP_1 mantenimento della GL debba essere “compensato” con l'assegno che, in tesi, dovrebbe Pt_1 versare a (precisandosi che quest'ultima risulta essere in godimento della casa coniugale), CP_1 in ragione della minore e saltuaria capacità reddituale di quest'ultima”.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, inoltre, nominato giudice istruttore lo scrivente relatore e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 15.06.2023, poi rinviata al 28.06.2023.
Con comparsa di costituzione ex art. 709 c.p.c., la resistente ha insistito nella domanda di addebito della separazione al marito;
ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa familiare;
inoltre, preso atto della scelta della GL, ne ha chiesto l'affidamento condiviso con collocazione presso il padre;
ha, inoltre, insistito per la corresponsione in proprio favore di un assegno mensile di mantenimento di €
500,00, o, in subordine, di € 250,00.
pagina 4 di 10 All'udienza del 28.06.2023, sostituita dal deposito di note scritte, lo scrivente estensore, rigettata l'istanza di modifica delle statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 13.03.2023, ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Con la prima memoria, il ricorrente ha contestato la richiesta di addebito della separazione svolta dalla moglie, rilevando che i litigi e le condotte violente riferiti dalla stessa non sono stati motivo di separazione e che “spesso tali aggressioni sono avvenute tra i coniugi reciprocamente”, nonché evidenziando come la stessa resistente narri di litigi che avrebbero caratterizzato tutta la vita coniugale e come anche la GL abbia confermato che la madre si è allontanata dalla casa familiare.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 09.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte, lo scrivente estensore, rilevata la tardività del deposito della memoria ex art. 186, comma 6 n. 2) c.p.c. della resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.2024.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni.
Segnatamente, il ricorrente si è riportato alle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
La resistente ha insistito nella domanda di addebito;
preso atto della scelta della GL, non ha insistito per la collocazione presso di sé della ragazza ma ha reiterato la domanda di assegnazione della casa coniugale “per l'indigenza in cui sta vivendo”, nonché insistito per la corresponsione di un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili o, in subordine, di € 150,00, oppure di € 500,00 al mese nell'ipotesi in cui non le venisse assegnata la casa coniugale.
Lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
pagina 5 di 10 Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla resistente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari ai doveri coniugali, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Occorre, peraltro, rilevare che la Suprema Corte ha precisato che le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr., ex pluribus, Cass. civ., Sez. VI - 1, 14.1.2016, n. 433;
Cass. civ., sez. I, ord., 27.2.2024, n. 5171; Cass. civ., sez. I, ord., 18.12.2023, n. 35249; Cass. civ., sez.
I, 8.6.2023, n. 16262).
Orbene, in applicazione del detto principio, anche un unico episodio di violenza può determinare l'addebito della separazione, esonerando il giudice da ogni comparazione delle condotte dei due coniugi circa l'insorgenza della crisi familiare.
Nella fattispecie a mani, è pur vero che entrambe le parti hanno riferito di una conflittualità che ha caratterizzato di fatto gran parte del rapporto di coniugio e riferito di reciproci tradimenti.
pagina 6 di 10 Tuttavia, risulta provato in via documentale che, almeno in un'occasione, la resistente abbia effettivamente subito violenze da parte del marito, condannato in via definitiva con decreto penale di condanna del 29.10.2020 per avere colpito la moglie sulla testa con il tacco di una scarpa, cagionandole lesioni personali (cfr. all. 17 alla comparsa di costituzione della resistente).
Alla luce della documentazione allegata, può dirsi raggiunta la prova del comportamento posto in essere dal , volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, Pt_1
potendo considerare riconducibili alla violazione dell'obbligo di assistenza e di collaborazione tutti quei comportamenti che comportino offesa della personalità del coniuge, dei quali la documentazione sopra elencata costituisce prova documentale.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla resistente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
Recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ebbene, ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali dei due coniugi, è emerso che la sig.ra , oggi quarantaseienne, lavora, seppur saltuariamente, come operatore CP_1
socioassistenziale con esperienza ultradecennale (cfr. all. 28 alla comparsa di costituzione della resistente).
Il ricorrente, dal canto suo, percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.300,00, peraltro, provvedendo da solo al mantenimento della GL, nelle more divenuta maggiorenne, che ha scelto di coabitare con il padre.
pagina 7 di 10 Il ricorrente ha, inoltre, documentato di corrispondere mensilmente ratei di finanziamento che ulteriormente riducono la disponibilità mensile dello stesso.
Alla luce di quanto sopra esposto, il raffronto tra le condizioni economiche dei coniugi non consente di evidenziare un consistente divario;
inoltre, la resistente non è priva di occupazione, ha un'età, un'esperienza e dei titoli che le consentono di rendersi indipendente.
Questo Collegio ritiene, pertanto, di rigettare la domanda della resistente di corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente, tenendo in adeguata considerazione le potenzialità reddituali della e i redditi del . CP_1 Pt_1
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare svolta dalla ricorrente, considerato che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337-sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, considerato che la GL ha scelto di coabitare con il padre e che padre e GL, nelle more del presente giudizio, sono andati a vivere presso l'immobile dei defunti genitori del ricorrente, ritenuto maggiormente consono alle loro esigenze, ritiene questo Collegio di rigettare la domanda della resistente di assegnazione della casa familiare, sita in Enna alla via Leonardo Da Vinci n. 4.
In ordine ai provvedimenti relativi alla prole, considerato che la GL , nelle more del Persona_1
giudizio, è divenuta maggiorenne, nulla va disposto in punto di affidamento.
Sulla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass.
15065/2000).
pagina 8 di 10 In seno alla prima memoria istruttoria, parte ricorrente ha dichiarato che la GL , a luglio Persona_1
2023, ha completato con successo il secondo anno del liceo sociopsicopedagogico (cfr. pag. 8 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c. del ricorrente).
Di tal ché, pur in assenza di allegazioni delle parti, è ragionevole presumere che la ragazza stia completando il quarto anno di liceo e che, pertanto, pur essendo divenuta maggiorenne, non sia ancora autosufficiente.
Il contributo al mantenimento ordinario va, quindi, posto a carico del genitore non collocatario, con la funzione di equilibrare il peso economico e personale che grava su ciascun genitore per far fronte alle esigenze di vita dei figli (c.d. “assegno perequativo”).
Nella fattispecie a mani, in considerazione dell'età della ragazza e delle condizioni reddituali della madre, il Collegio ritiene equo porre a carico della resistente, a titolo di contributo al mantenimento della GL , il pagamento di € 150,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e Persona_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
IN (EN) l'11.12.1969 (C.F.: , e nata ad C.F._1 Controparte_1
Enna il 17.10.1979 (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Enna al Numero 20, Parte II, serie A, Ufficio 1, Anno 2004;
- ADDEBITA la separazione a;
Parte_1
- RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla resistente;
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dalla resistente;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della GL , la complessiva somma di €
[...] Persona_1
150,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
pagina 9 di 10 - COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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