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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/09/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 647/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa nella causa civile iscritta al n. 647 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 all'esito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c, promossa da:
(C.F. – P. IVA ), elettivamente domiciliata in Bologna, Via Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Galliera n. 8 , presso lo studio dell'Avv. Antonio FORMARO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE - OPPOSTA
CONTRO
C.F. ), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Benevento, Via Controparte_1 P.IVA_3
G. Calandriello n. 1, presso lo studio dell'Avv. Lucio RUSSO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA - OPPONENTE
CON L'INTERVENTO DI
C.F. ), in qualità di cessionaria di Controparte_2 P.IVA_4 Parte_1
elettivamente domiciliata in Bologna, Via Galliera n. 8, presso lo studio dell'Avv. Antonio FORMARO che
[...] la rappresenta e difende giusta procura in atti, intervenuta ex art. 111 c.p.c. in data 15.03.2023;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONTRO
: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c. – Opposizione agli atti esecutivi - Fase CP_3 di merito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note ex art.127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 19.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A. La società in qualità di debitore esecutato nella procedura esecutiva n. 62/21 R.G.E. Controparte_1 di questo Ufficio con ricorso ritualmente depositato il 6.12.2021 ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. deducendo ed eccependo:
1 A.1 – il difetto di legittimazione attiva della quale cessionaria del credito Parte_1 originariamente vantato dalla creditrice originaria Unipol Banca S.p.A.;
A.
2 - la nullità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto con Unipol Banca S.p.A. in data
23.11.2004 per superamento del limite di finanziabilità dell'80% previsto dall'art. 38 TUB e dall'art. 1 della delibera CICR del 22.4.1995;
A.3 – la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza, non essendo specificamente indicata la composizione del credito.
B. Instaurato il contraddittorio, il GE con ordinanza del 7.2.2022 – ritenuto il fumus dell'opposizione in relazione al motivo A.1, assorbito l'esame degli altri – sospendeva l'esecuzione, liquidando le spese di lite e assegnando il termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
C. Con atto di citazione ritualmente notificato alla in data 5.5.2022 e iscritto a ruolo il Controparte_1
6.5.2022, la a introdotto il merito del giudizio di opposizione. Parte_1
L'attore ha, sostanzialmente, affermato:
- la propria legittimazione attiva sul rilievo che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale depositato anche in occasione del giudizio di esecuzione unitamente all'estratto autentico notarile contenente l'elenco dei crediti oggetto della scissione in favore di siano sufficienti a Parte_1 fornire la prova della titolarità del credito posto in esecuzione;
- la validità del contratto di mutuo fondiario non essendo stato violato il limite di finanziabilità, richiamando,
a riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità secondo cui anche in tale ipotesi non sarebbe applicabile al contratto di mutuo la sanzione della nullità.
In via subordinata ha domandato di disporsi CTU tecnico-estimativa per verificare che, in effetti, all'epoca della concessione del finanziamento l'importo finanziato dalla Unipol Banca S.p.A. non superava il limite dell'80% e disporsi, ricorrendone nella specie i presupposti, la conversione del contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ordinario ipotecario, con conseguente rimessione in termini per procedere alla notifica del titolo esecutivo alla controparte, con rigetto di ogni altro motivo di opposizione in quanto infondato in fatto e in diritto e con vittoria di spese e competenze del giudizio.
D. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la
[...] ribadendo, in buona sostanza, le medesime difese articolate nella precedente fase sommaria. CP_1
E. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, tenutasi in data
16.11.2022, il magistrato in precedenza titolare del ruolo, dopo aver rilevato l'insussistenza dei presupposti ex art. 669decies c.p.c. per procedere alla revoca dell'ordinanza di sospensione del G.E. del 7.2.2022, come invocato dall'opponente nell'atto di citazione, ha concesso alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
2 F. Con atto depositato in data 15.3.2023, si è costituita in giudizio la n Controparte_2 qualità di successore ex art. 111 c.p.c. della in quanto cessionaria. Parte_1
G. Mutata la persona fisica del giudicante, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 19.3.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Preliminarmente, va rilevato che nessuna delle parti abbia provveduto al deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica nonostante il decorso dei termini perentori assegnati per il deposito degli scritti conclusivi osservandosi, sul punto, come ai sensi degli artt. 1 e 3 L. 742/1969, n. 742 e dell'art. 92
R.D. 12/1941 la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non operi in relazione alle opposizioni esecutive, senza che abbia rilievo la fase (sommaria e urgente o di pieno merito) o il grado in cui esse pendano (v. Cass. Sez. 6 - 3, 11.1.2012, Ord. 171; Cass. Sez. 6 - 2, 18.9.2017, Ord. 21568).
Deve, pertanto, certamente aversi riguardo al thema decidendum, come cristallizzato in base ai precedenti scritti posto che dall'omesso esercizio dalla facoltà, in difetto di altri elementi di segno positivo, non può desumersi alcun contegno concludente in relazione alle domande ed eccezioni, come formulate nei precedenti scritti (v. Cass. SS.UU., 24.1.2018, n. 1785).
2. Come noto, le opposizioni successive all'esecuzione hanno natura necessariamente bifasica e carattere unitario (Cass. Sez. 3, 11.10.2018, n. 25170) essendo, dunque, ineludibile la celebrazione della fase sommaria dinnanzi al G.E. anche a prescindere dalla formulazione di domanda cautelare di sospensione.
Da ciò consegue come, coincidendo la causa petendi con i motivi di opposizione, il thema decidendum della fase di merito resti – in via generale e tendenziale – coincidente con quello veicolato nel ricorso dinnanzi al
G.E.
Gli artt. 616 e 618 c.p.c., consentendo che l'introduzione del merito avvenga “…a cura della parte interessata…” attribuiscono il relativo potere anche alla parte opposta che, dunque, assume veste formale di attore e qualità sostanziale di convenuto, cosicché l'atto introduttivo ha necessariamente ad oggetto l'infondatezza dell'opposizione in quanto opposto logico e contrario al contenuto dell'opposizione medesima. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie.
3. Deve evidenziarsi come il ricorso depositato dinnanzi al G.E. dalla abbia contenuto Controparte_1 complesso atteso che i motivi A.1 e A.2, traducendosi in contestazioni in ordine all'an inducono alla corretta qualificazione in parte qua dell'opposizione in termini di opposizione successiva all'esecuzione laddove il motivo A.3 si traduce nella contestazione della regolarità formale dell'atto di precetto.
4. Sotto tale profilo l'opposizione - oltre che ad essere infondata atteso che l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1 c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass.
3 Sez. 3, 19.2.2013, n. 4008; Cass. Sez. 3, 18.3.2022, Ord. 8906) – si appalesa inammissibile, non essendo rispettato il termine perentorio processuale di cui all'art. 617, co. 2 c.p.c., la cui violazione è certamente rilevabile ex officio e sfugge pure al meccanismo previsto dall'art. 101 c.p.c. in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere avviate le cause di contenuto oppositivo costituisce un parametro di ammissibilità della domanda, alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante" alla stregua del possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione (v. Cass. Sez. 5, 4.11.2022, n. 32527).
Nel caso di specie l'atto di precetto venne notificato all'opponente in data 4.5.2021 laddove il ricorso venne, come detto, depositato il 6.12.2021, ben oltre il termine decadenziale di venti giorni stabilito dall'art. 617, co.
2 c.p.c.
5. Passando al merito dell'opposizione alla esecuzione si osserva quanto appresso.
5.1. quanto alla titolarità del diritto di credito per il quale è stata esercitata l'azione esecutiva, sia la che la anno provato la propria legittimazione Parte_1 Controparte_2 attiva.
Come noto, il D.Lgs. 385/1993 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, di seguito TUB) contiene previsioni normative intese a semplificare, in una logica di sicurezza e speditezza, le formalità pubblicitarie di fatti giuridicamente rilevanti, aventi ad oggetto crediti e, più, in generale il patrimonio delle banche e dei soggetti regolati dalla disciplina settoriale.
La pubblicità di cui agli all'art. 58 TUB (e all'art. 4 L. 130/1999, che la richiama in ambito di cartolarizzazione) vale, appunto, a fornire pubblicità del fatto, rectius, atto giuridico che ha avuto per effetto la cessione del credito, valendo da un lato a supplire la necessità di annotazioni a favore del cessionario per le garanzie reali e producendo rispetto ai ceduti gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., col che si è parlato in questi casi di
“pubblicità notificativa”, evitando alla cessionario gravosi oneri (Cass. Sez. VI, 29.9.2020, n. 20495). Peraltro la stessa notificazione di un atto giudiziario può valere da notificazione della avvenuta cessione, in quanto determina la conoscenza legale della stessa da parte del ceduto.
Ai fini dell'art. 1264 c.c. la pubblicazione deve avere dei coefficienti minimi di contenuto, che la rendano idonea alla sua funzione, cioè consentire al debitore di comprendere senza incertezze se nella massa di crediti sia ricompreso anche il proprio rapporto con il cedente (Cass. Sez. I, 29.12.2017, n. 31188).
Ad ogni modo, la titolarità del credito in capo al cessionario deve essere provata in caso di contestazione, non essendo sufficiente l'avvenuta pubblicazione dell'operazione in Gazzetta Ufficiale e non controvertendosi certamente dell'efficacia solutoria di un pagamento effettuato al cedente ovvero della soluzione di un conflitto tra cessionari (Cass. 12.2.2019, n. 4713).
Segnatamente, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo
4 in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. Sez. 6 -1, 5.11.2020,
Ord. n. 24798).
Deve essere evidenziato come l'interesse giuridico del ceduto, in relazione ad una cessione, non possa che risolversi nel compimento di un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione
(Cass., Sez. 2, 9.7.2018, n. 18016) essendosene pure affermata la natura di negozio astratto (Cass. Sez. 6
- 3, 14.10.2021, Ord. n. 28093).
La prova della cessione, in particolare del suo oggetto, può essere fornita ad ogni modo anche successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel corso stesso di un giudizio di opposizione
(Cass. Sez. 3, Ord. n. 10200/2021) e può fondarsi anche su argomenti presuntivi atteso che la cessione non è un contratto a forma forte e, dunque, non operano le limitazioni di cui all'art. 2729 c.c. Infatti, le limitazioni alla prova testimoniale (artt. 2721 ss. c.c.), oltre a non attenere all'ordine pubblico rendendo così necessaria l'eccezione di parte (Cass. Sez. 3, 13.6.2022, Ord. n. 18971), possono essere invocate solo laddove il contratto sia dedotto quale fonte di rapporti giuridici per le parti e non già quando il terzo, nel caso che occupa, il ceduto subisca gli effetti riflessi, non già diretti, del negozio. Ciò che la cessione opera è, infatti, la circolazione del diritto di credito, rispetto al quale il ceduto vede sostituirsi la figura del soggetto attivo del rapporto obbligatorio che, nella sua essenza oggettiva, rimane invariato, non acquistando alcun diritto e non assumendo obblighi ulteriori. Peraltro al terzo è normalmente indifferente (salvo che l'interesse contrario sia consacrato e così reso rilevante in un pactum de non cedendo) eseguire la prestazione ad una piuttosto che a un'altra persona.
Ciò chiarito, quindi, la prova presuntiva deve ritenersi ammessa per l'accertamento della cessione e del suo oggetto e a tale operazione logica il giudice dovrà procedere secondo il suo prudente apprezzamento.
Deve, in tale prospettiva, essere valorizzato:
- in primis il fatto pubblicitario stesso. Se la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è prova rappresentativa della cessione, essa ne è quantomeno un indizio atteso che, per comune esperienza, se ad un fatto viene data pubblicazione è ragionevole ritenere l'esistenza di quel fatto. Laddove, poi, la
Gazzetta Ufficiale rechi indicazioni che valgono a determinare l'oggetto, tale presunzione acquista il requisito della precisione in relazione all'oggetto medesimo. Secondo le istruzioni della Banca d'LI
(circolare 22 del 21.4.1999) per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione
5 del complesso dei rapporti ceduti”. L'individuazione in blocco di rapporti, secondo parametri oggettivi e prestabiliti vale pure a rendere determinato o, comunque determinabile, l'oggetto del contratto.
Così si è ritenuto sufficiente a far ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di cessione recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data e alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'LI, all'esito della verifica da parte del giudice di merito se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (Cass. Sez. I, 20.7.2023, n. 21821);
- anche la dichiarazione del cedente è, in tale prospettiva, altro indice di avvenuta cessione (Cass. Sez.
2, 9.7.2018, n. 18016), valendo a denotare il definitivo distacco dell'interesse tutelato dal diritto del credito dalla propria sfera giuridica e l'ingresso in quella del cessionario. E', quindi, del tutto estranea alla rilevanza probatoria di tale dichiarazione l'impossibilità di poterla intendere quale confessione, pure valorizzata da qualche giurisprudenza di merito, posto che la dichiarazione de qua va apprezzata in chiave indiziaria, perciò logica e non rappresentativa, e la cedente non è parte del giudizio del che la categoria della confessione è fuori luogo richiamata (v. Cass.Sez. 3, 25.6.2024, n. 17133).
Nel caso di specie, ai fini della prova della legittimazione attiva, prima, dell'opposta e, poi, della cessionaria ppaiono quindi dirimenti: Controparte_2
- l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20.03.2018 (doc. n. 7 parte opponente) il quale deve ritenersi sufficientemente descrittivo della tipologia dei crediti ceduti dalla creditrice originaria Unipol
Banca S.p.A. alla per effetto della scissione parziale proporzionale per atto del dott. Parte_1
notaio in Bologna, del 16 gennaio 2018, rep. n. 61747, racc. n. 39628, posto che il Persona_1 credito per cui è causa soddisfa i criteri indicati per la determinabilità della cessione in blocco indicati nel documento;
- l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20.12.2022 ( doc. n. 1 'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. della il quale riporta come oggetto dell'operazione di Controparte_2 cartolarizzazione intervenuta tra quest'ultima e l'opposta i crediti ricompresi “nell' avviso di cessione
(TX18AAB2617) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna,
Parte Seconda, n. 33 del 20 marzo 2018”;
6 - gli estratti notarili ove è espressamente menzionato il credito vantato nei confronti della CP_4
ivi menzionandosi, tra l'altro, il nominativo del debitore con il rispettivo NDG, Codice Cliente e
[...]
ID Rapporto, oltre che l'importo del credito ceduto (cfr. doc. n. 8 allegato all'atto di citazione e doc.
“estratto notarile cessione credito” allegato all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 15.3.2023). Deve ritenersi, infatti, che la dichiarazione notarile ha piena valenza probatoria circa il contenuto dell'atto di ricognizione ed il notaio, in base all'art. 67 della legge notarile, ha il potere di rilasciare certificati degli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati.
Nel caso di specie sia il Notaio per la che il notaio er la Per_1 Parte_1 CP_5 [...] hanno certificato la titolarità del credito dalle stesse vantato nei confronti della Controparte_2
Controparte_4
- in via decisiva, la dichiarazione del procuratore della il cui contenuto appresso si Parte_1 riporta: “Con la presente dichiariamo che il credito vantato dalla scrivente nei confronti della società in oggetto e derivante dai rapporti sopra specificati, è rientrato, con i relativi accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, nell'operazione di cessione pro soluto di crediti perfezionata in data 14 dicembre 2022 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1. della L. 130/1999 in favore di (veicolo CP_2 ex lege130/99 con sede legale in Napoli codice fiscale e partita iva e iscrizione al registro P.IVA_4 delle imprese di Napoli al n. 458737). Della cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna del 20 dicembre 2022 n. 147 – Parte Seconda.” (cfr. doc. n.
1 allegato alle note di udienza del 9.10.2023).
Si osserva come, contrariamente a quanto affermato dal G.E. in prima battuta e tenuto conto dei principi di diritto sopra enunciati, si tratti di documento proveniente da un terzo, dunque liberamente apprezzabile quale fonte di presunzione ,essendo improprio per quanto sopra il richiamo alla categoria della confessione (posto che la cedente non è parte del giudizio) e non rilevando, invero, neppure la titolarità di potere rappresentativo in quanto tale documento rileva in quanto proveniente da soggetto appartenente alla organizzazione della cedente e per la conoscenza che questi abbia in ordine a quanto dichiarato;
- il possesso del titolo esecutivo il quale, secondo quanto disposto dall'art. 1262 c.c., può costituire un elemento presuntivo, valorizzabile insieme ad altri, in ordine alla prova della cessione del credito in quanto fatto da cui desumere l'esecuzione del negozio di cessione stesso (obbligazione accessoria, anche per buona fede oggettiva, al fine di consentire al cessionario l'esercizio del diritto di credito ceduto).
L'insieme della documentazione prodotta consente, in definitiva, di reputare – pure in difetto di ulteriori rapporti tra le parti - adeguatamente dimostrata l'avvenuta cessione del credito portato dall'atto di precetto opposto sicché non può che ritenersi provata la titolarità del credito portato dal precetto opposto
7 dalla n capo alla non estromessa e che nulla ha osservato Controparte_4 Parte_1 circa l'intervento della successiva cessionaria) e, poi, alla Controparte_2
5.2. Risulta, perimenti, infondato il motivo di opposizione relativo alla nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dei limiti di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB.
Anzitutto giova richiamare in diritto il disposto dell'art. 38 TUB per cui “
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado si immobili.
2. La Banca d'LI, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina
l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuando in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
Con deliberazione 22.4.1995 del CICR e successive Istruzioni applicative della Banca d'LI,
l'ammontare massimo dei finanziamenti fondiari è stato fissato nell'80% del valore dei beni ipotecati.
Tale limite è elevabile al 100% del valore dell'immobile cauzionale ove siano prestate dal cliente idonee garanzie integrative, che peraltro non è necessario indicare in contratto, individuate in fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie assicurative, cessione di crediti verso lo stato o di annualità o d contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, garanzie rilasciate da fondi pubblici o da consorzi e cooperative di garanzia e pegno su titoli di Stato. Ne deriva come la fideiussione rilasciata da un privato non costituisca, agli effetti della norma, idonea garanzia integrativa. Peraltro le garanzie integrative devono essere acquisite in misura tale che il rapporto tra l'ammontare del finanziamento e la somma tra il valore del cespite cauzionale e delle garanzie non superi il limite dell'80%.
La valutazione dell'immobile offerto in garanzia risente della mancanza di sicure indicazione normative circa i criteri di individuazione. La Circolare n. 285/2013 della Banca d'LI suggerisce che l'immobile debba essere stimato a valore non superiore a quello di mercato, la cui nozione è prevista dall'art. 4, n.
76 Reg. UE 575/2013 (CRR). La valutazione è, in genere, consacrata in una apposita relazione di un perito.
Nel senso della valorizzazione del valore di mercato depone il tenore dell'art. 568 c.p.c. e, a tal fine, risultano utili strumenti di conoscenza le quotazioni OMI, richiamate pure nell'art. 120 duodecies, co. 3
TUB, sebbene idonee a fornire indicazioni di valori di larga massima quale strumento di ausilio ed indirizzo (Cass. Sez. Trib., 9.2.2018, n. 3197).
Per la giurisprudenza di legittimità invece, il valore da prendere in considerazione non è quello commerciale o di mercato, bensì il c.d. “valore cauzionale” ovvero quel valore che ci si attende ragionevolmente dal netto realizzo di una potenziale procedura esecutiva, tale da compendiare l'integrale soddisfacimento del credito finanziato, comprensivo di capitale, interessi e costi di procedura
(Cass. Sez. 1, 1.9.1995, n. 9219). Tale impostazione è fondata sulla nozione di valore del credito
8 ipotecario, recata nella Dir. 2000/12/CE (poi abrogata dalla Dir. 2006/48/CE, a sua volta abrogata dalla
Dir. 2013/36/CE) che, secondo parte degli interpreti, sarebbe invece dettata ad altri fini, in quanto intesa a stabilire i coefficienti di solvibilità delle banche.
Certo è che la valutazione rilevante sia esclusivamente quella al momento della stipula del contratto
(Trib. Roma, 13.10.2020).
Le conseguenze derivanti dalla violazione del limite di finanziabilità hanno formato oggetto di un intenso confronto e contrasto giurisprudenziale, che ha offerto un variegato panorama di soluzioni, di seguito compendiate sinteticamente:
- nullità parziale del finanziamento fondiario per la parte eccedente il limite di finanziabilità e conversione, pure parziale, in finanziamento ipotecario ordinario (Trib. Roma 2.2.1989). In base a tale orientamento sarebbero applicabili contestualmente due distinte discipline normative con difficoltà pratiche laddove, invece, l'operazione potrebbe essere qualificata come fondiaria solo al ricorrere di tutti i requisiti e, perciò, anche del limite di finanziabilità (Cass. Sez. 1, 13.7.2017, n. 17352);
- nullità del contratto nella sua interezza e conversione ex art. 1424 c.c. in mutuo ipotecario ordinario sul presupposto che il predetto limite attenga alla struttura del contratto (Trib. Venezia
26.7.2012; Trib. Cagliari 4.4.2013) costituendo altresì norma imperativa, la cui violazione produce nullità virtuale;
- nullità parziale ove risulti che le parti avrebbero in ogni caso posto in essere un contenuto minore del contratto, senza che la porzione eccedente il limite possa convertirsi in finanziamento ipotecario ordinario (Cass. Sez. 1, 1.9.1995, n. 9219);
- permanenza dei caratteri di fondiarietà dell'operazione in considerazione del fatto che la previsione del limite di finanziabilità è posto a tutela di specifici interessi di settore, con conseguente responsabilità verso l'autorità di controllo (Corte App. Roma, 11.11.1994), con possibilità semmai di tutela esclusivamente risarcitoria del mutuatario (Trib. Vicenza, 25.10.2017). Tale impostazione presenta il grave difetto di conservare alla banca mutuante tutti i vantaggi inerenti la qualifica fondiaria del credito senza il rispetto del predetto limite. Nello stesso senso la Corte di Cassazione aveva ritenuto l'esclusiva rilevanza del superamento ai fini della applicazione delle sanzioni previste per l'ordinamento bancario, senza alcuna ripercussione sul regolamento contrattuale (Cass. Sez. 1, 28.11.2013, n.
26672);
- disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario (Cass. Sez. 3, 28.6.2019, n. 17439) in considerazione della unitarietà del tipo contrattuale del mutuo, con negazione a quello fondiario della natura di tipo autonomo.
Da ultimo la Cass. SS.UU.,16.11.2022, n. 33719, componendo i contrasti nella sua funzione nomofilattica, ha evidenziato come il limite di finanziabilità non sia stabilito dalla Banca d'LI nell'esercizio del potere di
9 cui all'art. 117, co. 8 TUB e non costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né essendo posta a presidio della validità del negozio, bensì rappresentando un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
Ne deriva, quindi, l'infondatezza in iure del motivo di opposizione A.2 e domande accessorie.
Peraltro la banca erogante si attenne alla valutazione tecnica elaborata – in contraddittorio con il mutuatario
– dal consulente in ciò specializzato e non risultando dagli atti di causa che la (poi Controparte_4
avesse contestato l'attendibilità di tale stima al momento della stipula del mutuo Controparte_1 osservandosi pure come la sopravvalutazione del cespite non realizzi, per comune esperienza, un interesse della banca quanto piuttosto del finanziato.
6. Alla luce delle ragioni esposte deve essere, conclusivamente, dichiarata inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi e rigettata quella all'esecuzione, con dichiarazione di inefficacia ope legis del provvedimento di sospensione dell'esecuzione.
7. Il contrasto giurisprudenziale, solo recentemente superato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione circa le conseguenze del superamento del limite di finanziabilità nonché il differente apprezzamento della persuasività degli elementi a fondamento della titolarità del credito in capo alla opposta rappresentano presupposti idonei, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per disporre la integrale compensazione delle spese di lite, tanto della fase sommaria che di quella di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi;
- RIGETTA l'opposizione all'esecuzione;
- DICHIARA l'inefficacia dell'ordinanza emessa dal G.E. con ordinanza del 7.2.2022 (proc. n. 62/2021
R.G.E.);
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite tanto della fase sommaria che di quella di merito.
Cosi deciso, in data 23 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa nella causa civile iscritta al n. 647 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 all'esito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c, promossa da:
(C.F. – P. IVA ), elettivamente domiciliata in Bologna, Via Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Galliera n. 8 , presso lo studio dell'Avv. Antonio FORMARO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE - OPPOSTA
CONTRO
C.F. ), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Benevento, Via Controparte_1 P.IVA_3
G. Calandriello n. 1, presso lo studio dell'Avv. Lucio RUSSO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA - OPPONENTE
CON L'INTERVENTO DI
C.F. ), in qualità di cessionaria di Controparte_2 P.IVA_4 Parte_1
elettivamente domiciliata in Bologna, Via Galliera n. 8, presso lo studio dell'Avv. Antonio FORMARO che
[...] la rappresenta e difende giusta procura in atti, intervenuta ex art. 111 c.p.c. in data 15.03.2023;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONTRO
: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c. – Opposizione agli atti esecutivi - Fase CP_3 di merito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note ex art.127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 19.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A. La società in qualità di debitore esecutato nella procedura esecutiva n. 62/21 R.G.E. Controparte_1 di questo Ufficio con ricorso ritualmente depositato il 6.12.2021 ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. deducendo ed eccependo:
1 A.1 – il difetto di legittimazione attiva della quale cessionaria del credito Parte_1 originariamente vantato dalla creditrice originaria Unipol Banca S.p.A.;
A.
2 - la nullità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto con Unipol Banca S.p.A. in data
23.11.2004 per superamento del limite di finanziabilità dell'80% previsto dall'art. 38 TUB e dall'art. 1 della delibera CICR del 22.4.1995;
A.3 – la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza, non essendo specificamente indicata la composizione del credito.
B. Instaurato il contraddittorio, il GE con ordinanza del 7.2.2022 – ritenuto il fumus dell'opposizione in relazione al motivo A.1, assorbito l'esame degli altri – sospendeva l'esecuzione, liquidando le spese di lite e assegnando il termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
C. Con atto di citazione ritualmente notificato alla in data 5.5.2022 e iscritto a ruolo il Controparte_1
6.5.2022, la a introdotto il merito del giudizio di opposizione. Parte_1
L'attore ha, sostanzialmente, affermato:
- la propria legittimazione attiva sul rilievo che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale depositato anche in occasione del giudizio di esecuzione unitamente all'estratto autentico notarile contenente l'elenco dei crediti oggetto della scissione in favore di siano sufficienti a Parte_1 fornire la prova della titolarità del credito posto in esecuzione;
- la validità del contratto di mutuo fondiario non essendo stato violato il limite di finanziabilità, richiamando,
a riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità secondo cui anche in tale ipotesi non sarebbe applicabile al contratto di mutuo la sanzione della nullità.
In via subordinata ha domandato di disporsi CTU tecnico-estimativa per verificare che, in effetti, all'epoca della concessione del finanziamento l'importo finanziato dalla Unipol Banca S.p.A. non superava il limite dell'80% e disporsi, ricorrendone nella specie i presupposti, la conversione del contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ordinario ipotecario, con conseguente rimessione in termini per procedere alla notifica del titolo esecutivo alla controparte, con rigetto di ogni altro motivo di opposizione in quanto infondato in fatto e in diritto e con vittoria di spese e competenze del giudizio.
D. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la
[...] ribadendo, in buona sostanza, le medesime difese articolate nella precedente fase sommaria. CP_1
E. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, tenutasi in data
16.11.2022, il magistrato in precedenza titolare del ruolo, dopo aver rilevato l'insussistenza dei presupposti ex art. 669decies c.p.c. per procedere alla revoca dell'ordinanza di sospensione del G.E. del 7.2.2022, come invocato dall'opponente nell'atto di citazione, ha concesso alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
2 F. Con atto depositato in data 15.3.2023, si è costituita in giudizio la n Controparte_2 qualità di successore ex art. 111 c.p.c. della in quanto cessionaria. Parte_1
G. Mutata la persona fisica del giudicante, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 19.3.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Preliminarmente, va rilevato che nessuna delle parti abbia provveduto al deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica nonostante il decorso dei termini perentori assegnati per il deposito degli scritti conclusivi osservandosi, sul punto, come ai sensi degli artt. 1 e 3 L. 742/1969, n. 742 e dell'art. 92
R.D. 12/1941 la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non operi in relazione alle opposizioni esecutive, senza che abbia rilievo la fase (sommaria e urgente o di pieno merito) o il grado in cui esse pendano (v. Cass. Sez. 6 - 3, 11.1.2012, Ord. 171; Cass. Sez. 6 - 2, 18.9.2017, Ord. 21568).
Deve, pertanto, certamente aversi riguardo al thema decidendum, come cristallizzato in base ai precedenti scritti posto che dall'omesso esercizio dalla facoltà, in difetto di altri elementi di segno positivo, non può desumersi alcun contegno concludente in relazione alle domande ed eccezioni, come formulate nei precedenti scritti (v. Cass. SS.UU., 24.1.2018, n. 1785).
2. Come noto, le opposizioni successive all'esecuzione hanno natura necessariamente bifasica e carattere unitario (Cass. Sez. 3, 11.10.2018, n. 25170) essendo, dunque, ineludibile la celebrazione della fase sommaria dinnanzi al G.E. anche a prescindere dalla formulazione di domanda cautelare di sospensione.
Da ciò consegue come, coincidendo la causa petendi con i motivi di opposizione, il thema decidendum della fase di merito resti – in via generale e tendenziale – coincidente con quello veicolato nel ricorso dinnanzi al
G.E.
Gli artt. 616 e 618 c.p.c., consentendo che l'introduzione del merito avvenga “…a cura della parte interessata…” attribuiscono il relativo potere anche alla parte opposta che, dunque, assume veste formale di attore e qualità sostanziale di convenuto, cosicché l'atto introduttivo ha necessariamente ad oggetto l'infondatezza dell'opposizione in quanto opposto logico e contrario al contenuto dell'opposizione medesima. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie.
3. Deve evidenziarsi come il ricorso depositato dinnanzi al G.E. dalla abbia contenuto Controparte_1 complesso atteso che i motivi A.1 e A.2, traducendosi in contestazioni in ordine all'an inducono alla corretta qualificazione in parte qua dell'opposizione in termini di opposizione successiva all'esecuzione laddove il motivo A.3 si traduce nella contestazione della regolarità formale dell'atto di precetto.
4. Sotto tale profilo l'opposizione - oltre che ad essere infondata atteso che l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1 c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass.
3 Sez. 3, 19.2.2013, n. 4008; Cass. Sez. 3, 18.3.2022, Ord. 8906) – si appalesa inammissibile, non essendo rispettato il termine perentorio processuale di cui all'art. 617, co. 2 c.p.c., la cui violazione è certamente rilevabile ex officio e sfugge pure al meccanismo previsto dall'art. 101 c.p.c. in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere avviate le cause di contenuto oppositivo costituisce un parametro di ammissibilità della domanda, alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante" alla stregua del possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione (v. Cass. Sez. 5, 4.11.2022, n. 32527).
Nel caso di specie l'atto di precetto venne notificato all'opponente in data 4.5.2021 laddove il ricorso venne, come detto, depositato il 6.12.2021, ben oltre il termine decadenziale di venti giorni stabilito dall'art. 617, co.
2 c.p.c.
5. Passando al merito dell'opposizione alla esecuzione si osserva quanto appresso.
5.1. quanto alla titolarità del diritto di credito per il quale è stata esercitata l'azione esecutiva, sia la che la anno provato la propria legittimazione Parte_1 Controparte_2 attiva.
Come noto, il D.Lgs. 385/1993 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, di seguito TUB) contiene previsioni normative intese a semplificare, in una logica di sicurezza e speditezza, le formalità pubblicitarie di fatti giuridicamente rilevanti, aventi ad oggetto crediti e, più, in generale il patrimonio delle banche e dei soggetti regolati dalla disciplina settoriale.
La pubblicità di cui agli all'art. 58 TUB (e all'art. 4 L. 130/1999, che la richiama in ambito di cartolarizzazione) vale, appunto, a fornire pubblicità del fatto, rectius, atto giuridico che ha avuto per effetto la cessione del credito, valendo da un lato a supplire la necessità di annotazioni a favore del cessionario per le garanzie reali e producendo rispetto ai ceduti gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., col che si è parlato in questi casi di
“pubblicità notificativa”, evitando alla cessionario gravosi oneri (Cass. Sez. VI, 29.9.2020, n. 20495). Peraltro la stessa notificazione di un atto giudiziario può valere da notificazione della avvenuta cessione, in quanto determina la conoscenza legale della stessa da parte del ceduto.
Ai fini dell'art. 1264 c.c. la pubblicazione deve avere dei coefficienti minimi di contenuto, che la rendano idonea alla sua funzione, cioè consentire al debitore di comprendere senza incertezze se nella massa di crediti sia ricompreso anche il proprio rapporto con il cedente (Cass. Sez. I, 29.12.2017, n. 31188).
Ad ogni modo, la titolarità del credito in capo al cessionario deve essere provata in caso di contestazione, non essendo sufficiente l'avvenuta pubblicazione dell'operazione in Gazzetta Ufficiale e non controvertendosi certamente dell'efficacia solutoria di un pagamento effettuato al cedente ovvero della soluzione di un conflitto tra cessionari (Cass. 12.2.2019, n. 4713).
Segnatamente, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo
4 in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. Sez. 6 -1, 5.11.2020,
Ord. n. 24798).
Deve essere evidenziato come l'interesse giuridico del ceduto, in relazione ad una cessione, non possa che risolversi nel compimento di un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione
(Cass., Sez. 2, 9.7.2018, n. 18016) essendosene pure affermata la natura di negozio astratto (Cass. Sez. 6
- 3, 14.10.2021, Ord. n. 28093).
La prova della cessione, in particolare del suo oggetto, può essere fornita ad ogni modo anche successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel corso stesso di un giudizio di opposizione
(Cass. Sez. 3, Ord. n. 10200/2021) e può fondarsi anche su argomenti presuntivi atteso che la cessione non è un contratto a forma forte e, dunque, non operano le limitazioni di cui all'art. 2729 c.c. Infatti, le limitazioni alla prova testimoniale (artt. 2721 ss. c.c.), oltre a non attenere all'ordine pubblico rendendo così necessaria l'eccezione di parte (Cass. Sez. 3, 13.6.2022, Ord. n. 18971), possono essere invocate solo laddove il contratto sia dedotto quale fonte di rapporti giuridici per le parti e non già quando il terzo, nel caso che occupa, il ceduto subisca gli effetti riflessi, non già diretti, del negozio. Ciò che la cessione opera è, infatti, la circolazione del diritto di credito, rispetto al quale il ceduto vede sostituirsi la figura del soggetto attivo del rapporto obbligatorio che, nella sua essenza oggettiva, rimane invariato, non acquistando alcun diritto e non assumendo obblighi ulteriori. Peraltro al terzo è normalmente indifferente (salvo che l'interesse contrario sia consacrato e così reso rilevante in un pactum de non cedendo) eseguire la prestazione ad una piuttosto che a un'altra persona.
Ciò chiarito, quindi, la prova presuntiva deve ritenersi ammessa per l'accertamento della cessione e del suo oggetto e a tale operazione logica il giudice dovrà procedere secondo il suo prudente apprezzamento.
Deve, in tale prospettiva, essere valorizzato:
- in primis il fatto pubblicitario stesso. Se la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è prova rappresentativa della cessione, essa ne è quantomeno un indizio atteso che, per comune esperienza, se ad un fatto viene data pubblicazione è ragionevole ritenere l'esistenza di quel fatto. Laddove, poi, la
Gazzetta Ufficiale rechi indicazioni che valgono a determinare l'oggetto, tale presunzione acquista il requisito della precisione in relazione all'oggetto medesimo. Secondo le istruzioni della Banca d'LI
(circolare 22 del 21.4.1999) per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione
5 del complesso dei rapporti ceduti”. L'individuazione in blocco di rapporti, secondo parametri oggettivi e prestabiliti vale pure a rendere determinato o, comunque determinabile, l'oggetto del contratto.
Così si è ritenuto sufficiente a far ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di cessione recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data e alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'LI, all'esito della verifica da parte del giudice di merito se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (Cass. Sez. I, 20.7.2023, n. 21821);
- anche la dichiarazione del cedente è, in tale prospettiva, altro indice di avvenuta cessione (Cass. Sez.
2, 9.7.2018, n. 18016), valendo a denotare il definitivo distacco dell'interesse tutelato dal diritto del credito dalla propria sfera giuridica e l'ingresso in quella del cessionario. E', quindi, del tutto estranea alla rilevanza probatoria di tale dichiarazione l'impossibilità di poterla intendere quale confessione, pure valorizzata da qualche giurisprudenza di merito, posto che la dichiarazione de qua va apprezzata in chiave indiziaria, perciò logica e non rappresentativa, e la cedente non è parte del giudizio del che la categoria della confessione è fuori luogo richiamata (v. Cass.Sez. 3, 25.6.2024, n. 17133).
Nel caso di specie, ai fini della prova della legittimazione attiva, prima, dell'opposta e, poi, della cessionaria ppaiono quindi dirimenti: Controparte_2
- l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20.03.2018 (doc. n. 7 parte opponente) il quale deve ritenersi sufficientemente descrittivo della tipologia dei crediti ceduti dalla creditrice originaria Unipol
Banca S.p.A. alla per effetto della scissione parziale proporzionale per atto del dott. Parte_1
notaio in Bologna, del 16 gennaio 2018, rep. n. 61747, racc. n. 39628, posto che il Persona_1 credito per cui è causa soddisfa i criteri indicati per la determinabilità della cessione in blocco indicati nel documento;
- l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20.12.2022 ( doc. n. 1 'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. della il quale riporta come oggetto dell'operazione di Controparte_2 cartolarizzazione intervenuta tra quest'ultima e l'opposta i crediti ricompresi “nell' avviso di cessione
(TX18AAB2617) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna,
Parte Seconda, n. 33 del 20 marzo 2018”;
6 - gli estratti notarili ove è espressamente menzionato il credito vantato nei confronti della CP_4
ivi menzionandosi, tra l'altro, il nominativo del debitore con il rispettivo NDG, Codice Cliente e
[...]
ID Rapporto, oltre che l'importo del credito ceduto (cfr. doc. n. 8 allegato all'atto di citazione e doc.
“estratto notarile cessione credito” allegato all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 15.3.2023). Deve ritenersi, infatti, che la dichiarazione notarile ha piena valenza probatoria circa il contenuto dell'atto di ricognizione ed il notaio, in base all'art. 67 della legge notarile, ha il potere di rilasciare certificati degli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati.
Nel caso di specie sia il Notaio per la che il notaio er la Per_1 Parte_1 CP_5 [...] hanno certificato la titolarità del credito dalle stesse vantato nei confronti della Controparte_2
Controparte_4
- in via decisiva, la dichiarazione del procuratore della il cui contenuto appresso si Parte_1 riporta: “Con la presente dichiariamo che il credito vantato dalla scrivente nei confronti della società in oggetto e derivante dai rapporti sopra specificati, è rientrato, con i relativi accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, nell'operazione di cessione pro soluto di crediti perfezionata in data 14 dicembre 2022 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1. della L. 130/1999 in favore di (veicolo CP_2 ex lege130/99 con sede legale in Napoli codice fiscale e partita iva e iscrizione al registro P.IVA_4 delle imprese di Napoli al n. 458737). Della cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna del 20 dicembre 2022 n. 147 – Parte Seconda.” (cfr. doc. n.
1 allegato alle note di udienza del 9.10.2023).
Si osserva come, contrariamente a quanto affermato dal G.E. in prima battuta e tenuto conto dei principi di diritto sopra enunciati, si tratti di documento proveniente da un terzo, dunque liberamente apprezzabile quale fonte di presunzione ,essendo improprio per quanto sopra il richiamo alla categoria della confessione (posto che la cedente non è parte del giudizio) e non rilevando, invero, neppure la titolarità di potere rappresentativo in quanto tale documento rileva in quanto proveniente da soggetto appartenente alla organizzazione della cedente e per la conoscenza che questi abbia in ordine a quanto dichiarato;
- il possesso del titolo esecutivo il quale, secondo quanto disposto dall'art. 1262 c.c., può costituire un elemento presuntivo, valorizzabile insieme ad altri, in ordine alla prova della cessione del credito in quanto fatto da cui desumere l'esecuzione del negozio di cessione stesso (obbligazione accessoria, anche per buona fede oggettiva, al fine di consentire al cessionario l'esercizio del diritto di credito ceduto).
L'insieme della documentazione prodotta consente, in definitiva, di reputare – pure in difetto di ulteriori rapporti tra le parti - adeguatamente dimostrata l'avvenuta cessione del credito portato dall'atto di precetto opposto sicché non può che ritenersi provata la titolarità del credito portato dal precetto opposto
7 dalla n capo alla non estromessa e che nulla ha osservato Controparte_4 Parte_1 circa l'intervento della successiva cessionaria) e, poi, alla Controparte_2
5.2. Risulta, perimenti, infondato il motivo di opposizione relativo alla nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dei limiti di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB.
Anzitutto giova richiamare in diritto il disposto dell'art. 38 TUB per cui “
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado si immobili.
2. La Banca d'LI, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina
l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuando in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
Con deliberazione 22.4.1995 del CICR e successive Istruzioni applicative della Banca d'LI,
l'ammontare massimo dei finanziamenti fondiari è stato fissato nell'80% del valore dei beni ipotecati.
Tale limite è elevabile al 100% del valore dell'immobile cauzionale ove siano prestate dal cliente idonee garanzie integrative, che peraltro non è necessario indicare in contratto, individuate in fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie assicurative, cessione di crediti verso lo stato o di annualità o d contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, garanzie rilasciate da fondi pubblici o da consorzi e cooperative di garanzia e pegno su titoli di Stato. Ne deriva come la fideiussione rilasciata da un privato non costituisca, agli effetti della norma, idonea garanzia integrativa. Peraltro le garanzie integrative devono essere acquisite in misura tale che il rapporto tra l'ammontare del finanziamento e la somma tra il valore del cespite cauzionale e delle garanzie non superi il limite dell'80%.
La valutazione dell'immobile offerto in garanzia risente della mancanza di sicure indicazione normative circa i criteri di individuazione. La Circolare n. 285/2013 della Banca d'LI suggerisce che l'immobile debba essere stimato a valore non superiore a quello di mercato, la cui nozione è prevista dall'art. 4, n.
76 Reg. UE 575/2013 (CRR). La valutazione è, in genere, consacrata in una apposita relazione di un perito.
Nel senso della valorizzazione del valore di mercato depone il tenore dell'art. 568 c.p.c. e, a tal fine, risultano utili strumenti di conoscenza le quotazioni OMI, richiamate pure nell'art. 120 duodecies, co. 3
TUB, sebbene idonee a fornire indicazioni di valori di larga massima quale strumento di ausilio ed indirizzo (Cass. Sez. Trib., 9.2.2018, n. 3197).
Per la giurisprudenza di legittimità invece, il valore da prendere in considerazione non è quello commerciale o di mercato, bensì il c.d. “valore cauzionale” ovvero quel valore che ci si attende ragionevolmente dal netto realizzo di una potenziale procedura esecutiva, tale da compendiare l'integrale soddisfacimento del credito finanziato, comprensivo di capitale, interessi e costi di procedura
(Cass. Sez. 1, 1.9.1995, n. 9219). Tale impostazione è fondata sulla nozione di valore del credito
8 ipotecario, recata nella Dir. 2000/12/CE (poi abrogata dalla Dir. 2006/48/CE, a sua volta abrogata dalla
Dir. 2013/36/CE) che, secondo parte degli interpreti, sarebbe invece dettata ad altri fini, in quanto intesa a stabilire i coefficienti di solvibilità delle banche.
Certo è che la valutazione rilevante sia esclusivamente quella al momento della stipula del contratto
(Trib. Roma, 13.10.2020).
Le conseguenze derivanti dalla violazione del limite di finanziabilità hanno formato oggetto di un intenso confronto e contrasto giurisprudenziale, che ha offerto un variegato panorama di soluzioni, di seguito compendiate sinteticamente:
- nullità parziale del finanziamento fondiario per la parte eccedente il limite di finanziabilità e conversione, pure parziale, in finanziamento ipotecario ordinario (Trib. Roma 2.2.1989). In base a tale orientamento sarebbero applicabili contestualmente due distinte discipline normative con difficoltà pratiche laddove, invece, l'operazione potrebbe essere qualificata come fondiaria solo al ricorrere di tutti i requisiti e, perciò, anche del limite di finanziabilità (Cass. Sez. 1, 13.7.2017, n. 17352);
- nullità del contratto nella sua interezza e conversione ex art. 1424 c.c. in mutuo ipotecario ordinario sul presupposto che il predetto limite attenga alla struttura del contratto (Trib. Venezia
26.7.2012; Trib. Cagliari 4.4.2013) costituendo altresì norma imperativa, la cui violazione produce nullità virtuale;
- nullità parziale ove risulti che le parti avrebbero in ogni caso posto in essere un contenuto minore del contratto, senza che la porzione eccedente il limite possa convertirsi in finanziamento ipotecario ordinario (Cass. Sez. 1, 1.9.1995, n. 9219);
- permanenza dei caratteri di fondiarietà dell'operazione in considerazione del fatto che la previsione del limite di finanziabilità è posto a tutela di specifici interessi di settore, con conseguente responsabilità verso l'autorità di controllo (Corte App. Roma, 11.11.1994), con possibilità semmai di tutela esclusivamente risarcitoria del mutuatario (Trib. Vicenza, 25.10.2017). Tale impostazione presenta il grave difetto di conservare alla banca mutuante tutti i vantaggi inerenti la qualifica fondiaria del credito senza il rispetto del predetto limite. Nello stesso senso la Corte di Cassazione aveva ritenuto l'esclusiva rilevanza del superamento ai fini della applicazione delle sanzioni previste per l'ordinamento bancario, senza alcuna ripercussione sul regolamento contrattuale (Cass. Sez. 1, 28.11.2013, n.
26672);
- disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario (Cass. Sez. 3, 28.6.2019, n. 17439) in considerazione della unitarietà del tipo contrattuale del mutuo, con negazione a quello fondiario della natura di tipo autonomo.
Da ultimo la Cass. SS.UU.,16.11.2022, n. 33719, componendo i contrasti nella sua funzione nomofilattica, ha evidenziato come il limite di finanziabilità non sia stabilito dalla Banca d'LI nell'esercizio del potere di
9 cui all'art. 117, co. 8 TUB e non costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né essendo posta a presidio della validità del negozio, bensì rappresentando un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
Ne deriva, quindi, l'infondatezza in iure del motivo di opposizione A.2 e domande accessorie.
Peraltro la banca erogante si attenne alla valutazione tecnica elaborata – in contraddittorio con il mutuatario
– dal consulente in ciò specializzato e non risultando dagli atti di causa che la (poi Controparte_4
avesse contestato l'attendibilità di tale stima al momento della stipula del mutuo Controparte_1 osservandosi pure come la sopravvalutazione del cespite non realizzi, per comune esperienza, un interesse della banca quanto piuttosto del finanziato.
6. Alla luce delle ragioni esposte deve essere, conclusivamente, dichiarata inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi e rigettata quella all'esecuzione, con dichiarazione di inefficacia ope legis del provvedimento di sospensione dell'esecuzione.
7. Il contrasto giurisprudenziale, solo recentemente superato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione circa le conseguenze del superamento del limite di finanziabilità nonché il differente apprezzamento della persuasività degli elementi a fondamento della titolarità del credito in capo alla opposta rappresentano presupposti idonei, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per disporre la integrale compensazione delle spese di lite, tanto della fase sommaria che di quella di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi;
- RIGETTA l'opposizione all'esecuzione;
- DICHIARA l'inefficacia dell'ordinanza emessa dal G.E. con ordinanza del 7.2.2022 (proc. n. 62/2021
R.G.E.);
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite tanto della fase sommaria che di quella di merito.
Cosi deciso, in data 23 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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