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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 704 2021 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Sergio GABRIELLI
opponente contro
codice fiscale e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
Avv. Luigi Di Giamberardino
opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione la proponeva opposizione avverso al Parte_1
pagina 1 di 10 decreto ingiuntivo n°116/2021 emesso nell'ambito el giudizio R.G.n°262/2021 in favore della con il quale viene ingiunto alla di pagare Controparte_1 Parte_1
la complessiva somma di € 7.148,70, oltre spese di procedura.
Deduceva la parte attrice di aver affidato agli opposti lavori di isolamento termico con propria manodopera e materiali con contratto di appalto del 22.7.2019 presso un cantiere sito in San Benedetto del Tronto alla via Silvio Pellico. Secondo l'assunto difensivo di parte opponente, l'opposta avrebbe fornito esclusivamente manodopera – eccetto quella per il montaggio e lo smontaggio dell'impalcatura – mentre i materiali sarebbero stati forniti dalla stessa opponente. Narra ulteriormente l'opponente che l'opposta, inoltre, si sarebbe resa inadempiente per aver eseguito in maniera imperita e negligente e non a perfetta regola d'arte la rasatura dei pilastri situati sul lato est della del Parte_2
complesso edilizio, tanto da costringere l'opponente a rivolgersi ad altra ditta per l'esecuzione della rasatura.
Per tali motivi, l'opponente così concludeva: I)- In via preliminare: accertare e dichiarare nullo o comunque privo di effetti, od annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n°116/2021, R.G. n°262/2021, emesso dal Giudice Unico il Presidente del Tribunale di
SC NO dott. Luigi Cirillo in data 16.2.2021, per insussistenza dei presupposti di legge per il ricorso alla procedura monitoria, o subordinatamente per mancanza di idonea prova scritta.
III)- Nel merito: dichiarare nullo o comunque privo di effetti, od annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n°116/2021, R.G. n°262/2021, emesso dal Giudice Unico il Presidente
del Tribunale di SC NO dott. Luigi Cirillo in data 16.2.2021, per inesistenza del preteso credito, ed in subordine per inesigibilità del credito a fronte della pregressa eccezione di inadempimento ex art.1460 cod.civ., dichiarando legittima la sospensione pagina 2 di 10 del pagamento del presunto credito, ed inoltre piaccia revocare il decreto ingiuntivo per insussistenza del credito così come quantificato nel decreto ingiuntivo opposto,
accertando e dichiarando, per tutti i motivi sopra dedotti, che la somma ingiunta è
eccessiva e non dovuta perché non concordata e comunque sproporzionata rispetto al valore delle prestazioni eseguite anche in relazione ai danni arrecati.
Piaccia, inoltre, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della per le ragioni tutte esposte nella superiore narrativa Controparte_2
in fatto ed in diritto, e quindi anche per i vizi e difetti dei lavori eseguiti e per i danni arrecati alla committente e voglia in accoglimento dell'azione Parte_1
redibitoria che pure si propone accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa del accertando e dichiarando che nulla gli è Controparte_1
dovuto per i lavori di cui al ricorso monitorio.
In ogni caso in cui dovesse procedersi all'accertamento e quantificazione dei lavori e prestazioni rese dalla opposta si chiede che in via riconvenzionale venga accertato ilvalore dei materiali ed attrezzature necessari per l'esecuzione dei lavori realizzati da
[...]
il cui costo è stato anticipato dalla e per l'effetto Parte_3 Parte_1
voglia condannare la opposta a restituire le somme dalla stessa fatturate ed incassate in eccesso e condannare la opposta a restituire alla opponente l'importo dei materiali e per il nolo delle attrezzature occorse che, per patto contrattuale, erano stati posti a carico della stessa opposta, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In subordine ed in via alternativa, qualora l'inadempimento del non Parte_3
risultasse di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, voglia, in accoglimento dell'alternativa azione estimatoria (quanti minoris) ridurre il prezzo accertando l'esatto minore valore delle prestazioni rese in misura corrispondente al pagina 3 di 10 prezzo al metro quadrato che venne pattuito in contratto per i lavori, i materiali e le attrezzature necessarie, considerando che l'opposta si è invece limitata a fornire esclusivamente la manodopera.
Voglia comunque accertare e dichiarare la responsabilità dell'appaltatore per gli inadempimenti contrattuali come dedotti nella superiore narrativa, e piaccia condannarlo al relativo risarcimento dei danni da liquidarsi nella misura di almeno € 7.400,00 o nella diversa maggiore o minor somma che verrà accertata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e comunque voglia condannare l'opposta a rifondere quanto speso per eseguire i ripristini delle opere viziate.
In via subordinata voglia comunque disporre la compensazione giudiziale di quanto risultasse dovuto all'opposto con quanto lo stesso è tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni arrecati con la maldestra esecuzione dei lavori, e comunque con la somma pagata dalla opponente per i ripristini in misura pari ad € 7.400,00 oltre accessori di legge.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
- Si costituiva in giudizio l'opposta contestando la domanda di parte attrice, così
concludendo: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) In via principale - previa declaratoria di nullità/inefficacia/irritualità della predetta opposizione in quanto errata, ingiusta ed illegittima – revocare e/o annullare detta opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto, rigettandola integralmente,
confermando il decreto ingiuntivo n. 116/21 (R.G. 262/2021) reso in data 16/02/2021 dal
Tribunale di SC NO, in persona del Giudice, Dott. Luigi Cirillo;
2) Sempre in via principale, per i motivi esposti e sin da ora, concedere la provvisoria esecutorietà del monitorio opposto con ordinanza ex art. 648 C.p.c. non impugnabile in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
pagina 4 di 10 3) Nel merito, ancora per i motivi esposti e per l'effetto, rigettare altresì le domande di inadempimento, risoluzione del contratto, di riduzione del prezzo, di risarcimento del danno nonché di compensazione giudiziale, infondate in fatto ed in diritto, nonché
l'opposizione tutta, disponendo la condanna di controparte alle spese di lite e, rigettando l'opposta richiesta di condanna alle spese di giustizia.
- Nel corso del processo veniva ammesso ed espletato interrogatorio formale della parte convenuta nonché prova testimoniale. Precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) Sulla nullità del decreto per essere stato emesso su credito fondato su prestazione d'opera.
Parte opponente sostiene che il decreto opposto sia nullo in violazione dell'art. 634 cpc.
stante la possibilità di ricorrere al procedimento monitorio solo per crediti nascenti da contratti di prestazioni di servizi, e non per crediti derivanti da prestazioni d'opera, come quelli oggetto del presente giudizio.
A ben vedere, l'opponente allega nel proprio atto introduttivo del giudizio di aver concluso un contratto di appalto con l'opposta, appalto che prevedeva l'esecuzione di lavori con manodopera e materiali nell'ambito di un complesso immobiliare.
Dalle stesse asserzioni difensive di parte opposta emerge che oggetto del credito vantato dall'opponente in sede monitoria è la prestazione di servizio tipica del contratto di appalto. L'appaltatore è un imprenditore che ha un'organizzazione imprenditoriale complessa e articolata con la quale organizza le risorse e i mezzi utili;
diversamente,
il prestatore d'opera è una persona che fornisce direttamente il proprio lavoro,
eventualmente con l'aiuto di familiari e/o pochi collaboratori.
pagina 5 di 10 Nel caso di specie, a prescindere dalla qualificazione letterale del contratto in essere tra le parti, considerata la natura dei lavori e la loro complessità, deve escludersi che il credito vantato possa ritenersi derivante da contratto d'opera.
L'eccezione va respinta.
b) Sull'inidoneità quale prova scritta della fattura commerciale
Come è noto, a fattura, anche se priva della relativa bolla di consegna, può costituire prova del credito (avente ad oggetto il pagamento del prezzo di beni oggetto di compravendita), limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo.
Se la fattura è sufficiente per l'emissione di un decreto ingiuntivo, qualora il debitore proponga opposizione, istaurando una causa ordinaria avente ad oggetto l'accertamento del credito, la sola fattura non costituisce prova del credito, che dovrà essere dimostrato dal creditore attraverso gli ordinari mezzi di prova. Ciò in quanto la fattura è un documento unilaterale proveniente dal creditore, e che quindi non può di per sé fornire prova né dell'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda, né del corrispettivo pattuito (salvo che la fattura non sia stata oggetto di contestazione;
Cass. 3581/24).
Il decreto in questione è, pertanto, stato emesso in presenza dei presupposti legali previsti dal nostro ordinamento giuridico.
c) Nel merito
L'opponente lamenta che il contratto di appalto non sia stato adempiuto dalla parte opposta in quanto non furono adempiute le obbligazioni relative alla fornitura dei materiali, da una parte, e i lavori di rasatura di parti del complesso immobiliare non vennero eseguite a regola d'arte, dall'altra.
Denuncia, ancora, l'opponente che l'impalcatura per l'esecuzione dei lavori in questione l'impalcatura venne montata da propri operai e non da quelli dell'opposta.
pagina 6 di 10 Sul punto, l'unico fatto non contestato dalla opposta è quello relativo al montaggio dell'impalcatura operato dalla opponente.
Per quanto attiene la mancata fornitura dei materiali da parte dell'opposta contrattualmente pattuita, l'opponente allega un inadempimento contrattuale per la mancata fornitura dei materiali per ottenere l'isolamento termico.
Sotto il profilo letterale, l'opposta si obbligò a svolgere i lavori con fornitura di manodopera e materiali necessari.
Dal tenore letterale del patto negoziale appare evidente che l'obbligo assunto fosse riferito ai materiali necessari per eseguire il lavoro, e non certo alla fornitura dei materiali utili per l'isolamento termico in sé.
Tale dato si apprende anche dal patto negoziale relativo al pagamento del corrispettivo che non fa riferimento ad alcun pagamento per la fornitura dei pannelli;
inoltre, a seguito del procedere dei lavori, è risultato chiaro dagli esiti della prova testimoniale che i lavori venivano man mano eseguiti nel tempo con materiali forniti dall'opponente,
senza che questa ultima abbia mai sollevato nessuna contestazione al riguardo verso l'appaltatrice.
Ciò porta inevitabilmente a ritenere che i materiali necessari a norma di contratto da fornire da parte dell'opposta fossero soltanto quelli strettamente collegati al lavoro da eseguire, con esclusione della fornitura dei materiali oggetto della coibentazione.
L'opposta, contrattualmente, si era obbligata a svolgere i lavori con la preparazione del relativo cantiere e dello spazio di lavoro;
quindi, l'opposta si era obbligata anche a fornire l'impalcatura, a montarla e smontarla.
pagina 7 di 10 Dalle risultanze della prova testimoniale e dalla mancata contestazione sul punto, come sopra evidenziato, è chiaro che l'opposta è risultata inadempiente sotto questo profilo agli obblighi assunti.
Inadempimento contrattuale da parte dell'opposta che va individuato anche nell'esecuzione dei lavori di rasatura a regola d'arte; ciò emerge di tutta evidenza dalle risultanze della prova per testi, laddove viene riconosciuto da più testimoni, indotti tra l'altro da entrambe le parti processuali, che i lavori di rasatura necessitavano di essere rifatti.
Anche tenendo conto dei principi giurisprudenziali in materia ("L'"interesse" cui, ai sensi dell'art. 1455 c.c., va comparata l'importanza dell'inadempimento ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, è rappresentato dall'interesse che la parte inadempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto,
e non dalla convenienza, per essa, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento". Cass. 4022/18) l'inadempimento della opposta non riveste caratteristiche di particolare gravità in quanto l'interesse della opponente appare comunque soddisfatto, seppur in modo compresso per la non regolare esecuzione dei lavori di rasatura, per cui non può procedersi a declaratoria di risoluzione contrattuale.
Va accolta invece la domanda subordinata di parte opponente ex art. 1668 cc per ottenere la riduzione del prezzo. A ben vedere, infatti, l'opposta sebbene informata della sussistenza di vizi e della tempestività della denuncia, fatto questo non contestato, non li ha eliminati;
tale fatto ha comportato che l'opponente abbia dovuto chiedere l'intervento di altra ditta per eseguire i lavori, circostanza questa ampiamente confermata dagli esiti della prova testimoniale e dai documenti in atti.
pagina 8 di 10 Sotto il profilo dell'entità della riduzione del prezzo, non vi sono evidenze chiare in atti in ordine alle spese da sostenere per l'impalcatura, così come non sono state fornite prove certe in ordine al compenso per l'eliminazione dei vizi, atteso che quanto preteso dal terzo che ha eliminato i vizi potrebbe essere ricondotto a mera pretesa di parte non conforme a quanto effettivamente necessario.
Tuttavia, dagli elementi acquisiti al processo – quale ad esempio l'emissione della fattura elettronica da parte del terzo che eseguì i lavori di nuova rasatura, documento confermato in sede di prova testimoniale – sussistono indicazioni sufficienti per poter individuare una congrua riduzione del prezzo ex art. 1668 cc I comma.
Tale riduzione si ritiene che possa essere indicata, anche per motivi di opportunità legati ad economia processuale e sostanziale tra le parti, nella stessa somma pretesa dall'opposta in sede monitoria, vale a dire la somma di euro 7.148,70, di fatto pertinente con le risultanze istruttorie.
In accoglimento dell'opposizione, e previa revoca del decreto opposto, va dichiarato,
quindi, l'inadempimento contrattuale della opposta e per tale motivo il prezzo convenuto va ridotto nella misura di euro 7.148,70.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto delle eccezioni disattese, vanno liquidate in euro 4.800,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre contributo unificato.
PQM
Il Tribunale di SC NO in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
pagina 9 di 10 - accoglie l'opposizione, revocando in ogni sua parte il decreto opposto e, per l'effetto,
dichiarato l'inadempimento contrattuale della opposta al contratto di Controparte_1
appalto intercorso tra le parti, dispone la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 cc I
comma nella misura di euro 7.148,70 per le ragioni in motivazione.
- condanna la a rifondere le spese di lite in favore della Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 4.800,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge,
[...]
oltre contributo unificato.
Così deciso in SC NO,
Il Giudice
Roberto Ricci
pagina 10 di 10