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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 39775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39775 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE TA nata a [...] il [...] avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 04/07/2025 Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU GO;
sentito il Sostituto Procuratore generale, CO Patarnello, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
sentiti i difensori, avv. Pantaleo Cannoletta e avv. Francesco Vergine, entrambi del foro di Lecce, che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 luglio 2025 il Tribunale di Lecce, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza del 10 aprile 2025 della Corte di cassazione, ha ordinato l’applicazione nei confronti di GN OB della custodia cautelare in carcere con riferimento ai reati di cui ai capi 1 (art. 416-bis cod. pen., per partecipazione ad una frangia dell’associazione mafiosa nota come “Sacra Corona Unita”), 119, 134 e 136 (artt. 648-ter.1 e 416-bis.1 cod. pen.). Penale Sent. Sez. 2 Num. 39775 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 25/11/2025 2. La pronuncia rescindente aveva rilevato un duplice deficit motivazionale nella precedente ordinanza del Tribunale di Lecce del 21 dicembre 2024 che, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 8 novembre 2024, aveva disposto nei confronti dell’indagata la misura custodiale in carcere in relazione ai medesimi capi d’imputazione. In particolare, la Corte aveva censurato la mancata confutazione dei rilievi difensivi sull’assenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., nonché l’assenza di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa per i reati di autoriciclaggio contestati ai capi 119, 134 e 136. In sede di rinvio, il Tribunale di Lecce - ricostruito l’iter processuale attraverso il richiamo ai vari provvedimenti cautelari, alle argomentazioni delle parti e alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ST ST - ha ritenuto fondato l’addebito cautelare relativo al reato associativo, sottolineando come l’indagata, lungi dall’assumere una posizione di mera connivenza, avesse agito quale vera e propria intermediaria tra il marito CO PE, capo del sodalizio mafioso, e i vari affiliati, veicolando missive e curando in prima persona questioni interne all’organizzazione al fine di preservare la posizione di vertice del coniuge. Il Tribunale ha, inoltre, riconosciuto l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento ai reati di autoriciclaggio, rilevando come le condotte di reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche - segnatamente, la cooperativa “Powercom” e gli esercizi commerciali “Fermata Ariosto” e “Fermata Benessere” - fossero finalizzate non solo a soddisfare gli interessi della famiglia PE, ma anche ad agevolare il controllo del clan sulle attività produttive del territorio. 3. Avverso l’ordinanza di riesame propone un duplice ricorso per cassazione l’indagata, tramite i difensori di fiducia. 3.1. A sostegno dell’impugnazione a firma dell’Avv. Francesco Vergine si deducono cinque motivi. 3.1.1. Con il primo motivo si eccepisce la mancanza di motivazione in ordine al contenuto della memoria difensiva depositata all’udienza del 24 giugno 2025, nella quale si evidenziava che i nuovi elementi valorizzati dal Pubblico Ministero nel corso del giudizio di rinvio - provenienti da atti del procedimento a carico del PE e dalle dichiarazioni dello ST - non incidevano sulla posizione dell’indagata e, comunque, travalicavano il perimetro del decisum tracciato dalla Corte di cassazione. La difesa sottolinea, in particolare, che lo stesso collaboratore aveva escluso il coinvolgimento della GN nelle attività illecite, smentendo così l’ipotesi accusatoria secondo cui la stessa, dopo l’arresto del marito, aveva assunto il comando del sodalizio criminoso. Tali argomentazioni sarebbero state del tutto ignorate dall’ordinanza de libertate, che si sarebbe limitata a recepire pedissequamente la tesi dell’accusa. 3.1.2. Con il secondo motivo si deduce l’inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 627 e 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale disatteso le indicazioni della sentenza rescindente, omettendo di esaminare tutte le criticità che erano state segnalate dalla Suprema Corte, e segnatamente: - la gestione dei vantaggi economici pervenuti alla famiglia PE, nonché, più in generale, il ruolo assunto dalla ricorrente in seno all’associazione; - l’attività di veicolazione delle lettere del coniuge detenuto, non essendo stata valutata la circostanza, ampiamente valorizzata dalla difesa, secondo cui le stesse, essendo sottoposte a visto di controllo, non avrebbero potuto eludere la vigilanza degli inquirenti e, in ogni caso, avevano meri contenuti intimi e personali;
- le presunte istruzioni ricevute dal PE nelle conversazioni telefoniche dal carcere, prive, di reale valore indiziario;
- la ritenuta condivisione del metodo mafioso da parte della GN, fondata su elementi indiziari già in precedenza ritenuti non dimostrativi della condotta di partecipazione associativa. 3.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione all’associazione mafiosa. Richiamata la giurisprudenza di legittimità al riguardo, si evidenzia l’assenza, nell’ordinanza impugnata, di elementi realmente dimostrativi dell’organico e stabile inserimento della GN nel sodalizio. Gli elementi valorizzati in tal senso dal Tribunale - i saluti scambiati telefonicamente tra il PE e il sodale TO GA;
l’aver riferito al marito che un tale di professione macellaio, successivamente identificato in Bianco Gianluca, volesse parlargli;
il comportamento tenuto da OB GN in occasione del furto dell’automobile della figlia - dimostrerebbero al più una condotta di contiguità compiacente o di accettazione passiva del potere mafioso da parte dell’indagata, e non già una condotta propriamente partecipativa. 3.1.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.) nei delitti di autoriciclaggio. In primo luogo, l’ordinanza impugnata sarebbe carente di spiegazioni in merito al modo in cui gli utili reimpiegati nelle attività “Powercom”, “Fermata Ariosto” e “Fermata Benessere” - utili che, peraltro, non è certo costituissero provento dei delitti commessi dal PE - avrebbero contribuito al rafforzamento della compagine criminale. In secondo luogo, illogica sarebbe l’affermazione secondo cui soggetti estranei al nucleo PE, quali IS ER e la famiglia Carlà, avrebbero tratto vantaggi dalla gestione delle attività ad essi cedute, a dimostrazione del perdurante potere dell’associazione nel controllo delle attività produttive. Al contrario, dalle risultanze investigative emergerebbe l’obbligo dei Carlà di pagare determinate somme di denaro ai coniugi PE-GN e, addirittura, la loro insolvenza nei confronti di questi ultimi, circostanza sintomatica della scarsa redditività delle attività cedute, idonea ad escludere qualsiasi beneficio economico. 3.1.5. Con il quinto ed ultimo motivo si censura l’erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto sussistenti le esigenze cautelari nonostante l’assenza di elementi comprovanti la partecipazione della ricorrente al sodalizio mafioso. Il giudice del riesame si sarebbe posto in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, nonché con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari nel reato di associazione mafiosa. L’ordinanza, peraltro, non avrebbe tenuto conto del considerevole lasso di tempo trascorso dalla commissione dei reati, avvenuta nel 2020, e della conseguente mancanza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione delle condotte delittuose. 3.2. Il ricorso a firma dell’Avv. Cannoletta è articolato in due motivi, con i quali si eccepisce il vizio di motivazione dell’ordinanza di riesame: 3.2.1. per omessa valutazione dei rilievi difensivi formulati nella memoria del 24 giugno 2025, nella quale si sottolineava come le dichiarazioni del collaboratore ST attestassero l’estraneità della GN all’associazione mafiosa capeggiata dal marito;
3.2.2. per carenza di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 1) dell’imputazione provvisoria, atteso che gli elementi valorizzati dal Tribunale non dimostrerebbero alcun ruolo realmente partecipativo della GN nell’associazione, né la necessità, da parte del PE, dell’intermediazione della moglie ai fini della conservazione della sua leadership mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In via preliminare, deve rilevarsi che le censure relative all’insussistenza della gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa, comuni ad entrambi i ricorsi, risultano nella sostanza sovrapponibili, e possono essere esaminate congiuntamente. 2. Si deve dare altresì atto che nelle more del giudizio di rinvio è intervenuto il giudicato cautelare in relazione alle posizioni di GA TO, IA OS e IA EL, che ha consentito di accertare, da un lato, l’esistenza nel territorio leccese di un’associazione mafiosa autonoma ed ulteriore rispetto a quella dedita al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (circostanza che, invece, era stata esclusa dal Giudice per le indagini preliminari, sul presupposto della mancanza di elementi da cui desumere l’esistenza di un’organizzazione sovraordinata, rispondente ai parametri di cui all’art. 416-bis cod. pen.), e, dall’altro, la posizione di vertice rivestita all’interno del sodalizio da CO PE, marito dell’odierna indagata, inequivocabilmente identificato quale capo del clan. Alla luce di tali accertamenti, e considerata anche l’assenza di contestazioni circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al PE (il processo a suo carico, infatti, ha ad oggetto esclusivamente la violazione del principio del ne bis in idem), si tratta di stabilire se sussista anche in relazione a OB GN la gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa. 3. Sul punto, occorre innanzitutto rammentare che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Da tale principio, ribadito anche in successive pronunce della Corte di cassazione (ex multis: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01), consegue che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità̀ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; in motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità̀ non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità̀ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). 4. Alla luce di tali principi ermeneutici, deve ritenersi che il Tribunale abbia adeguatamente colmato la lacuna motivazionale che aveva condotto all’annullamento della precedente ordinanza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente e valorizzando un ampio ventaglio di elementi che hanno consentito di ritenere sussistente la gravità indiziaria a carico dell’indagata. Tali elementi, da considerare non già in maniera isolata, ma secondo una lettura organica e complessiva del quadro investigativo, sono consistiti, in particolare: - nelle continue interazioni tra CO PE e gli altri sodali, che, dato lo stato di detenzione del primo, non sarebbero evidentemente state possibili in assenza dell’intermediazione della moglie (emblematico, in tal senso, è il colloquio tra i coniugi del 17 dicembre 2020, durante il quale la GN riusciva a mettere il PE in contatto con TO GA, a sua volta in comunicazione a distanza con la moglie IA Benincasa); - nell’attività di veicolazione delle lettere del marito detenuto, in relazione alla quale, considerati i limiti che caratterizzano il sindacato di questa corte, non è censurabile l’argomentazione del Tribunale, di carattere logico-deduttivo, secondo cui la corrispondenza non poteva non avere contenuto illecito perché, altrimenti, non vi sarebbe stato motivo di eludere il visto di controllo (sul punto, la tesi difensiva secondo cui la fittizia indicazione del mittente e del destinatario serviva unicamente ad evitare la lettura di missive di carattere intimo risulta del tutto acritica nella confutazione della ricostruzione del giudice cautelare, risolvendosi in una rivalutazione degli indizi, estranea alla verifica di legittimità); - nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ST ST, il quale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, ha affermato che CO PE ha continuato a dirigere il sodalizio mafioso nonostante la sottoposizione alla custodia carceraria, sfruttando a tal fine l’indefettibile supporto della moglie;
- nell’espressione “quella che comanda”, utilizzata da ER IS in relazione alla GN, che il Tribunale, con valutazione non censurabile in questa sede, ha giudicato espressiva della realtà dei fatti e non meramente ludica;
- nel contegno tenuto dai coniugi in occasione del sequestro dell’autovettura della ricorrente, sintomatico, secondo il giudice del riesame, del perdurante controllo dagli stessi esercitato sulle attività economiche del territorio in qualità di vertici dell’associazione mafiosa;
- nei comprovati rapporti tra l’indagata e gli affiliati IA, IA e PO, considerati incompatibili con una posizione di mera connivenza e dimostrativi, al contrario, del pieno coinvolgimento nelle dinamiche criminali. 5. A fronte di tale percorso argomentativo, che entrambi i ricorsi contestano sulla base di una lettura frammentaria del quadro indiziario, volta a suggerire una inammissibile ricostruzione alternativa degli eventi, risultano del tutto infondate le censure sviluppate, rispettivamente, nel terzo e nel secondo motivo dei ricorsi dell’Avv. Vergine e dell’Avv. Cannoletta, potendo ritenersi pienamente accertata, anche a carico di OB GN, la gravità indiziaria per la condotta di partecipazione all’associazione mafiosa;
invero, per l’integrazione di quest’ultima, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122-01, in motivazione, la Corte ha precisato che, qualora manchi la dimostrazione dell'inserimento formale del singolo all'interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione criminale). Peraltro, non valgono a scalfire l’iter motivazionale dell’ordinanza impugnata le censure, comuni ad entrambi i ricorsi, aventi ad oggetto l’omessa valutazione della memoria depositata all’udienza del 24/06/2025, posto che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell’impugnazione non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841- 01); la difesa, peraltro, non indica le argomentazioni che, estranee al ragionamento del tribunale, renderebbero illogica la motivazione. 6. Del pari manifestamente infondato risulta il motivo di ricorso concernente le esigenze cautelari, in relazione alle quali l’ordinanza di riesame ha motivato nel pieno rispetto sia dei parametri di cui all’art. 274 cod. proc. pen., sia della doppia presunzione relativa circa la sussistenza di tali esigenze e l’adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che può invero ritenersi superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il c.d. “tempo silente”, ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati, non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267-01). In particolare, il Tribunale ha, con motivazione congrua ed esente da illogicità, sottolineato che il concreto ed attuale pericolo di reiterazione delle condotte delittuose si desume: dall’accertato coinvolgimento della GN nelle attività criminali facenti capo al marito, per il quale l’indagata rappresenta l’unica “ancora di salvezza” per continuare a dirigere il sodalizio;
dalla circostanza che, alla luce dei dati investigativi raccolti, la leadership mafiosa dei coniugi risulta, di fatto, ancora oggi perdurante, non avendo essi manifestato alcuna concreta intenzione di rinunciarvi. 7. Quanto, infine, alla doglianza relativa all’aggravante dell’agevolazione mafiosa nei reati di cui ai capi 119, 134 e 136 (art. 648-ter.1 cod. pen.), anche sul punto la motivazione dell’ordinanza di riesame appare immune da vizi logici e giuridici, avendo il Tribunale ampiamente rilevato come, mediante il reimpiego dei proventi illeciti del PE in plurime attività commerciali, l’indagata abbia direttamente contribuito, oltre che al mantenimento dello status del proprio nucleo familiare, al rafforzamento della compagine mafiosa sotto il profilo del controllo economico e imprenditoriale del territorio leccese. In relazione a tale aspetto, valgono, a titolo esemplificativo, le considerazioni svolte dal Tribunale circa la completa sudditanza ai coniugi PE-GN dimostrata dai membri della famiglia Carlà, che, nell’incapacità di gestire l’esercizio commerciale “Fermata Ariosto” e di pagare i relativi debiti, continuavano a confidare nell’apporto economico di CO PE, mettendosi a completa disposizione sua e della moglie. Ulteriormente dimostrativa del rafforzamento del potere del sodalizio sul piano economico ed imprenditoriale è, poi, la vicenda relativa al sequestro dell’autovettura Mercedes di OB GN, a seguito del quale è stato accertato che il PE, sfruttando la propria posizione di vertice del clan mafioso e il conseguente asservimento degli altri sodali nei suoi confronti, ha preteso che questi ultimi si impegnassero affinché la moglie ricevesse una nuova macchina di particolare valore. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto il contegno del PE espressivo di un potere impositivo e di controllo delle attività economiche tipico, in base alla comune esperienza, di chi, nelle organizzazioni criminali, riveste ruoli apicali. Con tali argomentazioni le difese si confrontano solo apparentemente, deducendo censure aspecifiche e tendenti anche in questo caso a prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità. 8. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LU GO RE EG
udita la relazione svolta dal Consigliere LU GO;
sentito il Sostituto Procuratore generale, CO Patarnello, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
sentiti i difensori, avv. Pantaleo Cannoletta e avv. Francesco Vergine, entrambi del foro di Lecce, che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 luglio 2025 il Tribunale di Lecce, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza del 10 aprile 2025 della Corte di cassazione, ha ordinato l’applicazione nei confronti di GN OB della custodia cautelare in carcere con riferimento ai reati di cui ai capi 1 (art. 416-bis cod. pen., per partecipazione ad una frangia dell’associazione mafiosa nota come “Sacra Corona Unita”), 119, 134 e 136 (artt. 648-ter.1 e 416-bis.1 cod. pen.). Penale Sent. Sez. 2 Num. 39775 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 25/11/2025 2. La pronuncia rescindente aveva rilevato un duplice deficit motivazionale nella precedente ordinanza del Tribunale di Lecce del 21 dicembre 2024 che, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 8 novembre 2024, aveva disposto nei confronti dell’indagata la misura custodiale in carcere in relazione ai medesimi capi d’imputazione. In particolare, la Corte aveva censurato la mancata confutazione dei rilievi difensivi sull’assenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., nonché l’assenza di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa per i reati di autoriciclaggio contestati ai capi 119, 134 e 136. In sede di rinvio, il Tribunale di Lecce - ricostruito l’iter processuale attraverso il richiamo ai vari provvedimenti cautelari, alle argomentazioni delle parti e alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ST ST - ha ritenuto fondato l’addebito cautelare relativo al reato associativo, sottolineando come l’indagata, lungi dall’assumere una posizione di mera connivenza, avesse agito quale vera e propria intermediaria tra il marito CO PE, capo del sodalizio mafioso, e i vari affiliati, veicolando missive e curando in prima persona questioni interne all’organizzazione al fine di preservare la posizione di vertice del coniuge. Il Tribunale ha, inoltre, riconosciuto l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento ai reati di autoriciclaggio, rilevando come le condotte di reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche - segnatamente, la cooperativa “Powercom” e gli esercizi commerciali “Fermata Ariosto” e “Fermata Benessere” - fossero finalizzate non solo a soddisfare gli interessi della famiglia PE, ma anche ad agevolare il controllo del clan sulle attività produttive del territorio. 3. Avverso l’ordinanza di riesame propone un duplice ricorso per cassazione l’indagata, tramite i difensori di fiducia. 3.1. A sostegno dell’impugnazione a firma dell’Avv. Francesco Vergine si deducono cinque motivi. 3.1.1. Con il primo motivo si eccepisce la mancanza di motivazione in ordine al contenuto della memoria difensiva depositata all’udienza del 24 giugno 2025, nella quale si evidenziava che i nuovi elementi valorizzati dal Pubblico Ministero nel corso del giudizio di rinvio - provenienti da atti del procedimento a carico del PE e dalle dichiarazioni dello ST - non incidevano sulla posizione dell’indagata e, comunque, travalicavano il perimetro del decisum tracciato dalla Corte di cassazione. La difesa sottolinea, in particolare, che lo stesso collaboratore aveva escluso il coinvolgimento della GN nelle attività illecite, smentendo così l’ipotesi accusatoria secondo cui la stessa, dopo l’arresto del marito, aveva assunto il comando del sodalizio criminoso. Tali argomentazioni sarebbero state del tutto ignorate dall’ordinanza de libertate, che si sarebbe limitata a recepire pedissequamente la tesi dell’accusa. 3.1.2. Con il secondo motivo si deduce l’inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 627 e 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale disatteso le indicazioni della sentenza rescindente, omettendo di esaminare tutte le criticità che erano state segnalate dalla Suprema Corte, e segnatamente: - la gestione dei vantaggi economici pervenuti alla famiglia PE, nonché, più in generale, il ruolo assunto dalla ricorrente in seno all’associazione; - l’attività di veicolazione delle lettere del coniuge detenuto, non essendo stata valutata la circostanza, ampiamente valorizzata dalla difesa, secondo cui le stesse, essendo sottoposte a visto di controllo, non avrebbero potuto eludere la vigilanza degli inquirenti e, in ogni caso, avevano meri contenuti intimi e personali;
- le presunte istruzioni ricevute dal PE nelle conversazioni telefoniche dal carcere, prive, di reale valore indiziario;
- la ritenuta condivisione del metodo mafioso da parte della GN, fondata su elementi indiziari già in precedenza ritenuti non dimostrativi della condotta di partecipazione associativa. 3.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione all’associazione mafiosa. Richiamata la giurisprudenza di legittimità al riguardo, si evidenzia l’assenza, nell’ordinanza impugnata, di elementi realmente dimostrativi dell’organico e stabile inserimento della GN nel sodalizio. Gli elementi valorizzati in tal senso dal Tribunale - i saluti scambiati telefonicamente tra il PE e il sodale TO GA;
l’aver riferito al marito che un tale di professione macellaio, successivamente identificato in Bianco Gianluca, volesse parlargli;
il comportamento tenuto da OB GN in occasione del furto dell’automobile della figlia - dimostrerebbero al più una condotta di contiguità compiacente o di accettazione passiva del potere mafioso da parte dell’indagata, e non già una condotta propriamente partecipativa. 3.1.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.) nei delitti di autoriciclaggio. In primo luogo, l’ordinanza impugnata sarebbe carente di spiegazioni in merito al modo in cui gli utili reimpiegati nelle attività “Powercom”, “Fermata Ariosto” e “Fermata Benessere” - utili che, peraltro, non è certo costituissero provento dei delitti commessi dal PE - avrebbero contribuito al rafforzamento della compagine criminale. In secondo luogo, illogica sarebbe l’affermazione secondo cui soggetti estranei al nucleo PE, quali IS ER e la famiglia Carlà, avrebbero tratto vantaggi dalla gestione delle attività ad essi cedute, a dimostrazione del perdurante potere dell’associazione nel controllo delle attività produttive. Al contrario, dalle risultanze investigative emergerebbe l’obbligo dei Carlà di pagare determinate somme di denaro ai coniugi PE-GN e, addirittura, la loro insolvenza nei confronti di questi ultimi, circostanza sintomatica della scarsa redditività delle attività cedute, idonea ad escludere qualsiasi beneficio economico. 3.1.5. Con il quinto ed ultimo motivo si censura l’erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto sussistenti le esigenze cautelari nonostante l’assenza di elementi comprovanti la partecipazione della ricorrente al sodalizio mafioso. Il giudice del riesame si sarebbe posto in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, nonché con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari nel reato di associazione mafiosa. L’ordinanza, peraltro, non avrebbe tenuto conto del considerevole lasso di tempo trascorso dalla commissione dei reati, avvenuta nel 2020, e della conseguente mancanza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione delle condotte delittuose. 3.2. Il ricorso a firma dell’Avv. Cannoletta è articolato in due motivi, con i quali si eccepisce il vizio di motivazione dell’ordinanza di riesame: 3.2.1. per omessa valutazione dei rilievi difensivi formulati nella memoria del 24 giugno 2025, nella quale si sottolineava come le dichiarazioni del collaboratore ST attestassero l’estraneità della GN all’associazione mafiosa capeggiata dal marito;
3.2.2. per carenza di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 1) dell’imputazione provvisoria, atteso che gli elementi valorizzati dal Tribunale non dimostrerebbero alcun ruolo realmente partecipativo della GN nell’associazione, né la necessità, da parte del PE, dell’intermediazione della moglie ai fini della conservazione della sua leadership mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In via preliminare, deve rilevarsi che le censure relative all’insussistenza della gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa, comuni ad entrambi i ricorsi, risultano nella sostanza sovrapponibili, e possono essere esaminate congiuntamente. 2. Si deve dare altresì atto che nelle more del giudizio di rinvio è intervenuto il giudicato cautelare in relazione alle posizioni di GA TO, IA OS e IA EL, che ha consentito di accertare, da un lato, l’esistenza nel territorio leccese di un’associazione mafiosa autonoma ed ulteriore rispetto a quella dedita al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (circostanza che, invece, era stata esclusa dal Giudice per le indagini preliminari, sul presupposto della mancanza di elementi da cui desumere l’esistenza di un’organizzazione sovraordinata, rispondente ai parametri di cui all’art. 416-bis cod. pen.), e, dall’altro, la posizione di vertice rivestita all’interno del sodalizio da CO PE, marito dell’odierna indagata, inequivocabilmente identificato quale capo del clan. Alla luce di tali accertamenti, e considerata anche l’assenza di contestazioni circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al PE (il processo a suo carico, infatti, ha ad oggetto esclusivamente la violazione del principio del ne bis in idem), si tratta di stabilire se sussista anche in relazione a OB GN la gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa. 3. Sul punto, occorre innanzitutto rammentare che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Da tale principio, ribadito anche in successive pronunce della Corte di cassazione (ex multis: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01), consegue che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità̀ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; in motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità̀ non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità̀ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). 4. Alla luce di tali principi ermeneutici, deve ritenersi che il Tribunale abbia adeguatamente colmato la lacuna motivazionale che aveva condotto all’annullamento della precedente ordinanza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente e valorizzando un ampio ventaglio di elementi che hanno consentito di ritenere sussistente la gravità indiziaria a carico dell’indagata. Tali elementi, da considerare non già in maniera isolata, ma secondo una lettura organica e complessiva del quadro investigativo, sono consistiti, in particolare: - nelle continue interazioni tra CO PE e gli altri sodali, che, dato lo stato di detenzione del primo, non sarebbero evidentemente state possibili in assenza dell’intermediazione della moglie (emblematico, in tal senso, è il colloquio tra i coniugi del 17 dicembre 2020, durante il quale la GN riusciva a mettere il PE in contatto con TO GA, a sua volta in comunicazione a distanza con la moglie IA Benincasa); - nell’attività di veicolazione delle lettere del marito detenuto, in relazione alla quale, considerati i limiti che caratterizzano il sindacato di questa corte, non è censurabile l’argomentazione del Tribunale, di carattere logico-deduttivo, secondo cui la corrispondenza non poteva non avere contenuto illecito perché, altrimenti, non vi sarebbe stato motivo di eludere il visto di controllo (sul punto, la tesi difensiva secondo cui la fittizia indicazione del mittente e del destinatario serviva unicamente ad evitare la lettura di missive di carattere intimo risulta del tutto acritica nella confutazione della ricostruzione del giudice cautelare, risolvendosi in una rivalutazione degli indizi, estranea alla verifica di legittimità); - nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ST ST, il quale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, ha affermato che CO PE ha continuato a dirigere il sodalizio mafioso nonostante la sottoposizione alla custodia carceraria, sfruttando a tal fine l’indefettibile supporto della moglie;
- nell’espressione “quella che comanda”, utilizzata da ER IS in relazione alla GN, che il Tribunale, con valutazione non censurabile in questa sede, ha giudicato espressiva della realtà dei fatti e non meramente ludica;
- nel contegno tenuto dai coniugi in occasione del sequestro dell’autovettura della ricorrente, sintomatico, secondo il giudice del riesame, del perdurante controllo dagli stessi esercitato sulle attività economiche del territorio in qualità di vertici dell’associazione mafiosa;
- nei comprovati rapporti tra l’indagata e gli affiliati IA, IA e PO, considerati incompatibili con una posizione di mera connivenza e dimostrativi, al contrario, del pieno coinvolgimento nelle dinamiche criminali. 5. A fronte di tale percorso argomentativo, che entrambi i ricorsi contestano sulla base di una lettura frammentaria del quadro indiziario, volta a suggerire una inammissibile ricostruzione alternativa degli eventi, risultano del tutto infondate le censure sviluppate, rispettivamente, nel terzo e nel secondo motivo dei ricorsi dell’Avv. Vergine e dell’Avv. Cannoletta, potendo ritenersi pienamente accertata, anche a carico di OB GN, la gravità indiziaria per la condotta di partecipazione all’associazione mafiosa;
invero, per l’integrazione di quest’ultima, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122-01, in motivazione, la Corte ha precisato che, qualora manchi la dimostrazione dell'inserimento formale del singolo all'interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione criminale). Peraltro, non valgono a scalfire l’iter motivazionale dell’ordinanza impugnata le censure, comuni ad entrambi i ricorsi, aventi ad oggetto l’omessa valutazione della memoria depositata all’udienza del 24/06/2025, posto che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell’impugnazione non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841- 01); la difesa, peraltro, non indica le argomentazioni che, estranee al ragionamento del tribunale, renderebbero illogica la motivazione. 6. Del pari manifestamente infondato risulta il motivo di ricorso concernente le esigenze cautelari, in relazione alle quali l’ordinanza di riesame ha motivato nel pieno rispetto sia dei parametri di cui all’art. 274 cod. proc. pen., sia della doppia presunzione relativa circa la sussistenza di tali esigenze e l’adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che può invero ritenersi superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il c.d. “tempo silente”, ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati, non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267-01). In particolare, il Tribunale ha, con motivazione congrua ed esente da illogicità, sottolineato che il concreto ed attuale pericolo di reiterazione delle condotte delittuose si desume: dall’accertato coinvolgimento della GN nelle attività criminali facenti capo al marito, per il quale l’indagata rappresenta l’unica “ancora di salvezza” per continuare a dirigere il sodalizio;
dalla circostanza che, alla luce dei dati investigativi raccolti, la leadership mafiosa dei coniugi risulta, di fatto, ancora oggi perdurante, non avendo essi manifestato alcuna concreta intenzione di rinunciarvi. 7. Quanto, infine, alla doglianza relativa all’aggravante dell’agevolazione mafiosa nei reati di cui ai capi 119, 134 e 136 (art. 648-ter.1 cod. pen.), anche sul punto la motivazione dell’ordinanza di riesame appare immune da vizi logici e giuridici, avendo il Tribunale ampiamente rilevato come, mediante il reimpiego dei proventi illeciti del PE in plurime attività commerciali, l’indagata abbia direttamente contribuito, oltre che al mantenimento dello status del proprio nucleo familiare, al rafforzamento della compagine mafiosa sotto il profilo del controllo economico e imprenditoriale del territorio leccese. In relazione a tale aspetto, valgono, a titolo esemplificativo, le considerazioni svolte dal Tribunale circa la completa sudditanza ai coniugi PE-GN dimostrata dai membri della famiglia Carlà, che, nell’incapacità di gestire l’esercizio commerciale “Fermata Ariosto” e di pagare i relativi debiti, continuavano a confidare nell’apporto economico di CO PE, mettendosi a completa disposizione sua e della moglie. Ulteriormente dimostrativa del rafforzamento del potere del sodalizio sul piano economico ed imprenditoriale è, poi, la vicenda relativa al sequestro dell’autovettura Mercedes di OB GN, a seguito del quale è stato accertato che il PE, sfruttando la propria posizione di vertice del clan mafioso e il conseguente asservimento degli altri sodali nei suoi confronti, ha preteso che questi ultimi si impegnassero affinché la moglie ricevesse una nuova macchina di particolare valore. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto il contegno del PE espressivo di un potere impositivo e di controllo delle attività economiche tipico, in base alla comune esperienza, di chi, nelle organizzazioni criminali, riveste ruoli apicali. Con tali argomentazioni le difese si confrontano solo apparentemente, deducendo censure aspecifiche e tendenti anche in questo caso a prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità. 8. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LU GO RE EG