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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2115/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZZ RI CRISTINA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13332/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002025 00076697 78 000 TASSA DI CIRCOL 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1717/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10020250007669778000 emessa da AdeR – Agente della riscossione, provincia di Salerno su incarico della Regione Campania, per tassa automobilistica anno 2019 (targa Targa_1), dell'importo € 393,56 (di cui
€ 387,68 a ruolo e € 5,88 diritti di notifica). La cartella risulta notificata con esito di irreperibilità relativa in data 15/05/2025
La cartella richiama, quale atto presupposto, l'avviso di accertamento n. 964259322859 per anno d'imposta
2019, notificato il 27/07/2022, reso esecutivo a ruolo 09/12/2024, consegnato all'agente 25/01/2025..pdf)
Il Ricorrente ha eccepito, tra l'altro, la prescrizione del credito triennale e l'invalidità della notifica degli atti prodromici, chiedendo l'annullamento della cartella con vittoria di spese.
Si è costituita la Regione Campania depositando controdeduzioni e rappresentando l'intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 964259322859; la Regione ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. 546/1992 con compensazione delle spese.
Si è costituita AdeR, eccependo difetto di legittimazione passiva per i vizi del merito dell'imposizione e chiedendo comunque il rigetto del ricorso con condanna alle spese;
in via subordinata, AdeR ha chiesto di essere tenuta indenne da qualsiasi condanna, stante la correttezza della propria attività di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che la Regione Campania – U.O.S. Gestione amministrativa e contabile delle tasse e tributi regionali ha annullato in autotutela l'avviso di accertamento n. 964259322859/2019 (targa Targa_1), con provvedimento del 12/01/2026 (prot. 0019548/2026), motivato per difformità delle procedure di notifica e ricevuta priva di data, disponendo l'inoltro del riscontro ad AdeR per i conseguenti provvedimenti di discarico/ sgravio.
L'intervenuto annullamento dell'atto presupposto alla cartella impugnata determina il venir meno dell'interesse alla decisione e l'impossibilità di proseguire l'azione impositiva fondata su quell'accertamento.
Pertanto il giudizio deve essere dichiarato estinto per “cessata materia del contendere” ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992,
Le spese vanno integralmente compensate tra tutte le parti, atteso che la cessazione è intervenuta in fase iniziale e che l'annullamento è stato effettuato dal medesimo ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZZ RI CRISTINA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13332/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002025 00076697 78 000 TASSA DI CIRCOL 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1717/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10020250007669778000 emessa da AdeR – Agente della riscossione, provincia di Salerno su incarico della Regione Campania, per tassa automobilistica anno 2019 (targa Targa_1), dell'importo € 393,56 (di cui
€ 387,68 a ruolo e € 5,88 diritti di notifica). La cartella risulta notificata con esito di irreperibilità relativa in data 15/05/2025
La cartella richiama, quale atto presupposto, l'avviso di accertamento n. 964259322859 per anno d'imposta
2019, notificato il 27/07/2022, reso esecutivo a ruolo 09/12/2024, consegnato all'agente 25/01/2025..pdf)
Il Ricorrente ha eccepito, tra l'altro, la prescrizione del credito triennale e l'invalidità della notifica degli atti prodromici, chiedendo l'annullamento della cartella con vittoria di spese.
Si è costituita la Regione Campania depositando controdeduzioni e rappresentando l'intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 964259322859; la Regione ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. 546/1992 con compensazione delle spese.
Si è costituita AdeR, eccependo difetto di legittimazione passiva per i vizi del merito dell'imposizione e chiedendo comunque il rigetto del ricorso con condanna alle spese;
in via subordinata, AdeR ha chiesto di essere tenuta indenne da qualsiasi condanna, stante la correttezza della propria attività di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che la Regione Campania – U.O.S. Gestione amministrativa e contabile delle tasse e tributi regionali ha annullato in autotutela l'avviso di accertamento n. 964259322859/2019 (targa Targa_1), con provvedimento del 12/01/2026 (prot. 0019548/2026), motivato per difformità delle procedure di notifica e ricevuta priva di data, disponendo l'inoltro del riscontro ad AdeR per i conseguenti provvedimenti di discarico/ sgravio.
L'intervenuto annullamento dell'atto presupposto alla cartella impugnata determina il venir meno dell'interesse alla decisione e l'impossibilità di proseguire l'azione impositiva fondata su quell'accertamento.
Pertanto il giudizio deve essere dichiarato estinto per “cessata materia del contendere” ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992,
Le spese vanno integralmente compensate tra tutte le parti, atteso che la cessazione è intervenuta in fase iniziale e che l'annullamento è stato effettuato dal medesimo ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.