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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7375 del Ruolo Generale dell'anno 2019
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
Dr. Cap. – in persona del legale rapp.te p.t. – rapp.ta e difesa dagli avv.ti Parte_1
Mariano Cairone e Francesco Siniscalchi ed elett.te domiciliata in Salerno, al c.so V. Emanuele II,
95
OPPONENTE
E
– in persona del legale rapp.te p.t. – rapp.ta e difesa dall'avv.to Controparte_1
Fabio Cadeddu ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via Ruggiero Giordano, 8
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società opponente – in persona del legale rapp.te p.t.
- ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1795/2019 , reso dal Tribunale di Salerno in data
31.05.19, con il quale è stato ingiunto, ad essa società, il pagamento, in favore , della società opposta della somma di €.10.465,00, oltre spese del monitorio, quale corrispettivo del pagamento dovuto per le soste di containers presso il terminal di cui la stessa opposta è concessionaria e gestore nel porto commerciale di Salerno, e di cui alle fatture: n. 1417 del 7.3.2016; n. 1603 del
14.3.2016; n. 3471 del 20.5.2016; n.3472 del 20.5.2016; n. 3887 del 31.5.2016; n.6149 del
22.8.2016, di cui pure all'estratto dal registro IVA vendite autenticato per Notar Persona_1
di Salerno.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito oggetto di ingiunzione e, nel merito, l'inadempimento contrattuale e l'infondatezza del credito ingiunto e conseguente revoca del d.i. opposto, con vittoria di spese.
Con propria comparsa, si costituiva l'opposta società, la quale preliminarmente faceva istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, espletata le prova testimoniale, veniva rinviata per le conclusioni. Assegnata a questo giudice, con ordinanza del 19.06.23. la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Non trova accoglimento l'eccezione preliminare di prescrizione del credito, atteso che risulta depositata documentazione con allegato l'estratto conto( email del 1.02.17, email del 28.02.17 ed email del 8.03.17), nonché email di sollecito da parte della società opposta nei confronti della società opponente, al pagamento delle somme di cui alle fatture prodotte per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'opposizione nel merito è infondata.
È pacifico che il giudizio di opposizione dà luogo ad un vero e proprio procedimento ordinario di cognizione, il quale, - sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio - investe il giudice adito del potere-dovere di accertare non solo la sussistenza della condizione di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma altresì la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere con il decreto ingiuntivo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. In particolare, nel giudizio di opposizione, conditio sine qua non della conferma o della eventuale revoca del decreto ingiuntivo è la piena cognizione circa l'esistenza e la validità del diritto di credito azionato. Nel caso in esame, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo è un credito che nasce dalle soste dei containers presso il Terminal della SCT ed esso costituisce il compenso spettante al depositario SCT, per la custodia degli stessi presso il Terminal.
Si osserva che le spese di sosta si verificano quando un container viene trattenuto nel porto o nel terminal oltre il tempo libero consentito. Infatti, generalmente, il porto di consegna offre periodi gratuiti che vanno da due a cinque giorni, a seconda dei diversi porti. La tariffa di sosta è addebitata al giorno e per container dall'autorità portuale.
Si precisa che quando un accordo di trasporto mediante container viene concluso grazie all'intervento di uno spedizioniere, esistono diversi tipi di contratti, tra loro distinti ed autonomi: il contratto di spedizione, il contratto di trasporto marittimo ed anche il contratto di locazione del container.
Nel caso specifico, l'opponente sostiene che la sosta dei container sarebbe durata più del necessario
(oltre il periodo di franchigia) perché la società opposta ne avrebbe ritardato il trasporto.
Infatti, la società non contesta che la SCT abbia svolto l'attività di custodia dei Parte_1
containers per la quale sono state emesse le fatture poste a fondamento del monitorio, né i calcoli di cui ai prospetti fatturazione soste import (allegati agli atti), ma contesta il fatto che la custodia dei containers si sarebbe prolungata oltre i giorni di franchigia a causa di un ritardo della SCT nell'effettuare le operazioni di trasporto e di carico e scarico.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in sede di prova, si rileva che l'attività di trasporto e cioè il ritiro del pieno presso il terminale e la riconsegna del vuoto, costituisce un'attività che viene svolta dalla SCT su disposizione del ricevitore/spedizioniere e cioè della società la quale “dava Parte_1 ordine alla SCT di trasferire il container ai Magazzini Generali” (dichiarazione del teste Tes_1
, udienza del 15.06.22).
[...]
Anche il teste con la mansione di responsabile del Terminal, precisa che” il Testimone_2
trasporto dei container sia pieni che vuoti vengono effettuati a mezzo vettori della società
[...]
la quale dà ordini per il ritiro e la consegna dei vuoti”. Pt_1
Nel caso in esame non ci sono elementi di prova circa il conferimento degli ordini e dei tempi e, pertanto, non può essere addebitato all'opposta il ritardo nell'esecuzione dei trasporti dei container e, di conseguenza, il prolungarsi della sosta degli stessi nel Terminal.
Appare opportuno, ricordare la regola basilare dell'onere della prova e cioè che in base all'art. 2697
c.c., l'attore (opposto nel giudizio di opposizione a d.i.) deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, di contro il convenuto(opponente) è tenuto a dimostrare gli eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi dello stesso. Circostanza quest'ultima non provata dall'opponente, a fronte della prova fornita dall'opposto. Si ricorda, inoltre, che la fattura (dalla quale risulta il credito vantato dall'opposta società) è titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nel giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n. 19944/23).
Nel caso di specie, la documentazione allegata e l'istruttoria svolta nel corso del giudizio hanno fatto emergere elementi di prova tali da considerare non fondata l'opposizione a fronte di una prova fornita, invece, dalla SCT.
Per le motivazioni esposte, l'opposizione va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 1795/19 emesso dal Tribunale di
Salerno;
2) Condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessive €.2.670,00, di cui €. 130,00 per spese ed €. 2.540,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed
IVA come per legge.
Salerno,15.01.2025
Il GOP
Dott.ssa Paola Corabi