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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/11/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3251/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CL DE UC, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in alla Via Mauro Leporace n. 29 presso il difensore avv. Pt_1
CL DE UC
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 contumace
RESISTENTE
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile
All'udienza di discussione del 13.11.2025, i ricorrenti chiedevano che la causa fosse decisa sulla base delle conclusioni rassegnate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 la Parte_1
, premesso di essere proprietaria di un compendio immobiliare sito in
[...] alla via degli Stadi, qualificato come “Mercatino Rionale” e premesso, altresì, di aver Pt_1
pagina 1 di 4 concesso il predetto compendio in comodato d'uso al , con contratto del Controparte_1
24 maggio 1982 rep. n. 2078 dietro il pagamento di un canone annuo simbolico di Lire
10.000, deduce che, a seguito della scadenza del contratto, il non ha inteso CP_1 rilasciare l'immobile in oggetto, nonostante le ripetute richieste in tal senso e, pertanto, chiede di: accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato per scadenza del termine convenuto e, per l'effetto, condannare il all'immediato rilascio del Controparte_1 compendio immobiliare sito in via degli Stadi, qualificato come “Mercatino Rionale” nello status quo ante avuto riguardo all'accordo del 19.12.2008; con vittoria di spese e competenze difensive.
La ricorrente, in particolare, allega: che nel contratto era stabilita la durata del diritto d'uso da parte del dal 15.05.1982 al CP_1
14.05.1987, con rinnovo tacito alla scadenza, salvo disdetta da una delle parti da inviare 6 mesi prima della scadenza medesima;
che alla predetta scadenza, il contratto non veniva rinnovato in quanto il Comune non aveva inteso dare seguito alla richiesta, avanzata dall'istante, di formalizzazione di nuovi accordi e che, ciononostante, l'immobile restava nella disponibilità del resistente;
che, successivamente, le parti stipulavano in data 19.12.2008 un accordo scritto volto a definire le condizioni per la cessione del compendio immobiliare oggetto del giudizio, previa inclusione dello stesso nel programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di
Quartiere II”, beneficiario di finanziamenti da parte della Regione Calabria;
che, tuttavia, non avendo avuto più notizie in merito allo stato del programma da parte del
Comune, la ricorrente comunicava, con deliberazione n. 41 del 31.05.2010, la volontà di rientrare nella piena disponibilità del compendio immobiliare in oggetto;
che, con successiva nota prot. 26125 del 06.09.2013, la Camera di Commercio comunicava al il recesso dalla menzionata intesa, reiterando altresì le richieste di riconsegna del CP_1 bene;
che il , con successiva nota prot. 199/DT dell'8.10.2013, informava la Controparte_1 ricorrente che era stato disposto l'annullamento del programma comunale di edilizia sociale
“Contratto di Quartiere San Vito Alto” e che, pertanto, il protocollo d'intesa del 19.12.2008 sottoscritto dalle parti doveva intendersi risolto;
che nonostante le reiterate richieste, rimaste tutte inevase, il compendio immobiliare di proprietà della ricorrente restava nella esclusiva disponibilità del Comune.
pagina 2 di 4 Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva il resistente, di cui era dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, era successivamente rinviata al fine di verificare l'instaurazione della procedura obbligatoria di mediazione poi espletata e conclusasi in data odierna con esito negativo come da verbale oggi esibito da parte ricorrente con riserva di deposito nel telematico, e, infine, veniva decisa in data odierna come da dispositivo.
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Parte ricorrente ha proposto azione personale di restituzione al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso al resistente, in forza di un contratto di comodato. Chi esperisce detta azione può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo (Cass.
21067/2021; 14325/2014; Cass. 13605/2000).
Nel caso di specie, non è in discussione la cessazione del rapporto di comodato intercorso tra le parti in forza di contratto del 24 maggio 1982 rep. n. 2078, nel quale era prevista la scadenza alla data del 14.05.1987. Risultano in atti, inoltre, le richieste successive al protocollo di intesa del 19.12.2008, con cui il comodante aveva manifestato l'intenzione di ottenere la restituzione del bene concesso in comodato a seguito della risoluzione dell'accordo del 2008.
Alla luce di quanto detto, è da ritenere che la ricorrente abbia assolto gli oneri a suo carico, sicché avrebbe dovuto essere il resistente a offrire prova di un valido titolo legittimante l'occupazione dell'immobile. Simile prova, tuttavia, non è stata offerta dal CP_1
rimasto contumace in giudizio.
[...]
Va, dunque, dichiarata la cessazione del rapporto di comodato, cui consegue la condanna del resistente all'immediato rilascio dell'immobile in oggetto, libero da persone e cose.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La quantificazione avviene sulla base dello scaglione più basso per le cause di valore indeterminabile e in applicazione dei medi tabellari, decurtandosi la fase istruttoria non concretamente svoltasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così pagina 3 di 4 dispone:
- dichiara cessato il rapporto di comodato;
- ordina al Comune di l'immediato rilascio, in favore della Camera di Commercio, Pt_1
Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza, dell'immobile in oggetto sito in alla Pt_1 via degli Stadi qualificato come “Mercatino Rionale”, libero da persone e cose;
Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 545 per spese ed € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forf. spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio, di cui al verbale.
Cosenza, 13 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3251/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CL DE UC, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in alla Via Mauro Leporace n. 29 presso il difensore avv. Pt_1
CL DE UC
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 contumace
RESISTENTE
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile
All'udienza di discussione del 13.11.2025, i ricorrenti chiedevano che la causa fosse decisa sulla base delle conclusioni rassegnate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 la Parte_1
, premesso di essere proprietaria di un compendio immobiliare sito in
[...] alla via degli Stadi, qualificato come “Mercatino Rionale” e premesso, altresì, di aver Pt_1
pagina 1 di 4 concesso il predetto compendio in comodato d'uso al , con contratto del Controparte_1
24 maggio 1982 rep. n. 2078 dietro il pagamento di un canone annuo simbolico di Lire
10.000, deduce che, a seguito della scadenza del contratto, il non ha inteso CP_1 rilasciare l'immobile in oggetto, nonostante le ripetute richieste in tal senso e, pertanto, chiede di: accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato per scadenza del termine convenuto e, per l'effetto, condannare il all'immediato rilascio del Controparte_1 compendio immobiliare sito in via degli Stadi, qualificato come “Mercatino Rionale” nello status quo ante avuto riguardo all'accordo del 19.12.2008; con vittoria di spese e competenze difensive.
La ricorrente, in particolare, allega: che nel contratto era stabilita la durata del diritto d'uso da parte del dal 15.05.1982 al CP_1
14.05.1987, con rinnovo tacito alla scadenza, salvo disdetta da una delle parti da inviare 6 mesi prima della scadenza medesima;
che alla predetta scadenza, il contratto non veniva rinnovato in quanto il Comune non aveva inteso dare seguito alla richiesta, avanzata dall'istante, di formalizzazione di nuovi accordi e che, ciononostante, l'immobile restava nella disponibilità del resistente;
che, successivamente, le parti stipulavano in data 19.12.2008 un accordo scritto volto a definire le condizioni per la cessione del compendio immobiliare oggetto del giudizio, previa inclusione dello stesso nel programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di
Quartiere II”, beneficiario di finanziamenti da parte della Regione Calabria;
che, tuttavia, non avendo avuto più notizie in merito allo stato del programma da parte del
Comune, la ricorrente comunicava, con deliberazione n. 41 del 31.05.2010, la volontà di rientrare nella piena disponibilità del compendio immobiliare in oggetto;
che, con successiva nota prot. 26125 del 06.09.2013, la Camera di Commercio comunicava al il recesso dalla menzionata intesa, reiterando altresì le richieste di riconsegna del CP_1 bene;
che il , con successiva nota prot. 199/DT dell'8.10.2013, informava la Controparte_1 ricorrente che era stato disposto l'annullamento del programma comunale di edilizia sociale
“Contratto di Quartiere San Vito Alto” e che, pertanto, il protocollo d'intesa del 19.12.2008 sottoscritto dalle parti doveva intendersi risolto;
che nonostante le reiterate richieste, rimaste tutte inevase, il compendio immobiliare di proprietà della ricorrente restava nella esclusiva disponibilità del Comune.
pagina 2 di 4 Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva il resistente, di cui era dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, era successivamente rinviata al fine di verificare l'instaurazione della procedura obbligatoria di mediazione poi espletata e conclusasi in data odierna con esito negativo come da verbale oggi esibito da parte ricorrente con riserva di deposito nel telematico, e, infine, veniva decisa in data odierna come da dispositivo.
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Parte ricorrente ha proposto azione personale di restituzione al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso al resistente, in forza di un contratto di comodato. Chi esperisce detta azione può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo (Cass.
21067/2021; 14325/2014; Cass. 13605/2000).
Nel caso di specie, non è in discussione la cessazione del rapporto di comodato intercorso tra le parti in forza di contratto del 24 maggio 1982 rep. n. 2078, nel quale era prevista la scadenza alla data del 14.05.1987. Risultano in atti, inoltre, le richieste successive al protocollo di intesa del 19.12.2008, con cui il comodante aveva manifestato l'intenzione di ottenere la restituzione del bene concesso in comodato a seguito della risoluzione dell'accordo del 2008.
Alla luce di quanto detto, è da ritenere che la ricorrente abbia assolto gli oneri a suo carico, sicché avrebbe dovuto essere il resistente a offrire prova di un valido titolo legittimante l'occupazione dell'immobile. Simile prova, tuttavia, non è stata offerta dal CP_1
rimasto contumace in giudizio.
[...]
Va, dunque, dichiarata la cessazione del rapporto di comodato, cui consegue la condanna del resistente all'immediato rilascio dell'immobile in oggetto, libero da persone e cose.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La quantificazione avviene sulla base dello scaglione più basso per le cause di valore indeterminabile e in applicazione dei medi tabellari, decurtandosi la fase istruttoria non concretamente svoltasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così pagina 3 di 4 dispone:
- dichiara cessato il rapporto di comodato;
- ordina al Comune di l'immediato rilascio, in favore della Camera di Commercio, Pt_1
Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza, dell'immobile in oggetto sito in alla Pt_1 via degli Stadi qualificato come “Mercatino Rionale”, libero da persone e cose;
Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 545 per spese ed € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forf. spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio, di cui al verbale.
Cosenza, 13 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 4 di 4