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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. HE De AR - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.313/2023 R.G. promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Fabio Lo Verso.
- APPELLANTE - contro rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Lo Verso. Controparte_1
- APPELLANTE INCIDENTALE -
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriana Giovanna Rizzo e AR Grazia Sparacino.
- APPELLANTE -
Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 30.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 12.04.2023 la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso
[...] la sentenza n.717/2022, pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese G.L. con la quale era stata condannata al pagamento in favore di della somma di Controparte_1
€17.167,71 oltre accessori a titolo di retribuzione ordinaria, indennità per lavoro straordinario e TFR, per il periodo di lavoro, non regolarizzato, intercorso da giugno 2013 a gennaio 2014. Lamenta l'appellante l'erronea valutazione delle risultanze della prova testimoniale perché inidonea a dimostrare la sussistenza degli indici della subordinazione, operando il all'interno dell'esercizio commerciale non in qualità di dipendente ma quale CP_1 occasionale collaboratore (“nelle ore serali nel periodo estivo, quello di maggiore affluenza turistica per i locali di Cefalù certamente aiutava la sua compagna mettendosi all'occorrenza alla cassa del locale, con spirito di liberalità e senza la sussistenza del rapporto di dipendenza”) in quanto all'epoca sentimentalmente legato con , Parte_1 legale rappresentante della società, cosicché appare illogica la scelta del decidente di affermare la sussistenza di un vicolo lavorativo per soli sette mesi, “come se fosse possibile, che pur in presenza di un rapporto di convivenza”, controparte “divenisse, per un periodo limitato nel tempo, dipendente della compagna e per il restante periodo temporale antecedente al giugno 2013 e successivo al gennaio 2014, lo stesso potesse, invece, comportarsi quale compagno, quasi come proprietario del locale”. Si duole poi dell'omesso raffronto tra la deposizione del teste , fondante il Testimone_1 pronunciamento di parziale accoglimento del ricorso, e quella del teste Testimone_2
, riferendo quest'ultima, all'udienza del 20.12.2021, di non aver mai visto, dal
[...]
2012 al 2015, “il lavorare come dipendente”, comportandosi egli, piuttosto, CP_1
“come il compagno della proprietaria”. Deduce poi l'estinzione per prescrizione del credito rivendicato, precisando di non avere formulato tale eccezione in primo grado “in quanto il periodo preteso era maggiore di quello riconosciuto dall'appellata sentenza”. Si duole altresì della violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non essendo stata “fornita alcuna prova che nel periodo giugno 2013/gennaio 2014 il sig. svolgesse attività CP_1 lavorativa per 7 giorni per 10 ore al giorno, come invece indicato in sentenza”, anche perché il locale (bar/pizzeria) operando in una località (Cefalù) a forte attrazione turistica in prevalenza nel periodo estivo, era improbabile che, a partire dal mese di ottobre, rimanesse aperto dopo mezzanotte;
circostanza determinate al fine di ridimensionare l'impegno lavorativo del ricorrente a non più di sei ore al giorno, con esclusione delle ulteriori quattro ore di lavoro straordinario. Censura da ultimo la sofferta condanna al pagamento delle spese di lite, chiedendo di porle integralmente a carico della controparte per avere ella ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa articolata dall'adito Tribunale e stante la esorbitante cifra (€95.000,00 circa) domandata in prime cure rispetto a quello oggetto del pronunciamento condannatorio. Ha resistito in giudizio, con memoria del 25.02.2025, l' , “chiamato in giudizio in CP_2 quanto litisconsorte necessario”, “ribadendo la debenza della contribuzione, nei limiti della prescrizione quinquennale, nel caso di rigetto o di accoglimento parziale del gravame”. Si è costituito in giudizio, con memoria del 3.3.2025, , variamente Controparte_1 contestando la fondatezza delle avverse censure, rilevando l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione perché mai formulata innanzi al Tribunale di Termini Imerese e chiedendo, nelle forme dell'appello incidentale, la parziale riforma della sentenza nella parte in cui aveva escluso la diretta applicazione al rapporto lavorativo de quo, con conseguente decurtazione nella misura del 30% dell'ammontare delle riconosciute spettanze retributive, del CCNL Pubblici esercizi, ingiustificatamente omettendo il decidente sia di ordinare alla società esistente “l'esibizione dei libri matricola”, sia di disporre l'acquisizione di informazioni presso l' “al fine di CP_2 conoscere se la abbia fruito delle Parte_1 Controparte_3 agevolazioni fiscali e/o contributive per il periodo 2012 – 2015”, mezzi istruttori per la cui ammissione il formula espressa istanza in appello. CP_1
Indi, nuovamente escusso il teste , depositata dalla società appellante nota Testimone_1 dell relativa ai Parte_2 dipendenti al servizio dell'impresa nel periodo giugno 2013 – gennaio 2014, la causa, all'udienza del 30.10.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente. MOTIVI DELLA DECISIONE In via del tutto preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dei rivendicati crediti retributivi perché formulata per la prima volta in sede di gravame, senza che ve ne sia traccia nella memoria di costituzione della
[...]
(d'ora in avanti anche la “ ”) nel giudizio di Parte_1 CP_4 prime cure. Passando all'esame degli altri motivi di appello - che possono trattarsi congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, a prescindere dalla differente articolazione delle censure - appare opportuno ricordare, risultando incontestata la sussistenza all'epoca dei fatti di una prolungata relazione sentimentale e di una stabile convivenza (terminata nell'aprile del 2015) fra e Controparte_1
, che "L'attività lavorativa e di assistenza svolta all'interno di un contesto Parte_1 familiare in favore del convivente "more uxorio" trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato;
ciò non esclude che talvolta le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale il convivente superstite deve fornire prova rigorosa, e la cui configurabilità costituisce valutazione in fatto, come tale demandata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata” (Cass. Sez. L, sent. n.5632 del 15/03/2006). Rigoroso onere probatorio, a parere di questo collegio, non adeguatamente osservato dal ricorrente CP_1
Invero già in primo grado le deposizioni dei testi e , le Testimone_3 Testimone_1 uniche che sembravano confortare l'assunto attoreo, non appaiono dotate di adeguata univocità contenutistica e sufficiente validità descrittiva. Riferiva la prima teste, all'udienza del 21.06.2021, “confermo che il signor CP_1 ha lavorato per la società
[...] Parte_1 presso il bar/ristorante Maniinpasta all'incirca dal 2012 al 2015; ne sono a conoscenza in quanto andavo presso questo bar e vedevo il sig. al bancone fare il gelato CP_1
o il caffè oppure alla cassa;
ricordo di averlo visto lavorare all'incirca nel 2012 periodo estivo perché avevo la bambina piccola;
non ricordo le date precise;
prima del 2012 non entravo in questo bar … non so quali orari aveva il sig. ne se aveva turni;
CP_1 quando andavo al bar la mattina o in altri orari lo vedevo al lavoro;
ho visto il ricorrente lavorare al bar il pomeriggio e di sera, di notte non l'ho mai vi-sto perché non sono mai andata al bar di notte”. La teste, dunque, non solo non era in grado di ricordare con esattezza né quando aveva visto il lavorare per la società appellante (“non ricordo le date precise”), né CP_1 la distribuzione temporale del presunto rapporto lavorativo (“non so quali orari aveva il sig. ne se aveva turni”), ma tantomeno riferisce alcunché in ordine CP_1 all'eventuale sussistenza degli indici della subordinazione. Indici non rinvenibili neppure nella deposizione resa in primo grado dal teste , il Tes_1 quale, nel circoscrivere la contestualità lavorativa con il ad un arco di soli CP_1 sette mesi rispetto ai quasi tre anni prospettati in ricorso, si limita a narrare che l'appellato “era inserito in una lista dei turni di presenza come tutti gli altri dipendenti”, senza null'altro aggiungere circa il soggetto che aveva elaborato detti turni, l'esistenza di un potere disciplinare in capo alla il periodico versamento in favore del Parte_1 di una retribuzione fissa, la configurabilità di un'eterodirezione datoriale. CP_1
Una genericità descrittiva, evidentemente preclusiva all'univoco riconoscimento illo tempore di un rapporto lavorativo di natura subordinata inter partes, ulteriormente riscontrabile alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso nel corso Tes_1 dell'escussione testimoniale svoltasi innanzi a questa Corte all'udienza dell'8.4.2025, all'esito delle quali:
- risultano sensibilmente ridimensionate le occasioni nella quale il teste avrebbe condiviso i turni con l'appellato [“Ricordo di aver lavorato in quei due mesi insieme con il sig. anche se i nostri turni potevano non coincidere. Non posso essere CP_1 preciso su quanti giorni alla settimana lavoravo nello stesso turno con il sig.
]; CP_1
- viene indicato lo stesso appellato quale soggetto deputato a dare indicazioni ai dipendenti [“Ricordo che era la sig.ra a dirmi cosa fare e gli orari da Parte_1 osservare;
nel senso che ogni settimana predisponevano un planning con le mansioni e gli orari;
quando era assente la sig.ra ricorso che le direttive provenivano o Parte_1 dai figli della (dei quali non ricordo i nomi) o dallo stesso Parte_1 Controparte_1
… I responsabili dell'organizzazione del lavoro erano la sig.ra ed, in sua Parte_1 mancanza, i figlio o il ], così attestandone un suo diretto coinvolgimento CP_1 nella gestione delle dinamiche aziendali;
ruolo scarsamente incompatibile con il ventilato assoggettamento alle vincolanti determinazioni datoriali;
- è indimostrata la prospettata eterodirezione in capo ai vertici societari [“Non ricordo se la sig.ra ha mai dato indicazioni a sulle mansioni da svolgere”]. Parte_1 CP_1
L'assenza di un univoco quadro probatorio - necessariamente rigoroso non avendo la società appellante mai negato l'occasionale presenza dell'appellato all'interno dei locali aziendali al fine di adiuvare occasionalmente la titolare nella gestione della cassa - idoneo a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, induce, in riforma dell'impugnata statuizione, a rigettare il ricorso di primo grado. L'accoglimento dell'appello principale assorbe l'esame del gravame incidentale proposto da . Controparte_1
Quest'ultimo, parte soccombente nel processo, deve essere condannato al pagamento in favore della delle spese del doppio grado Parte_3 del giudizio, come liquidate nel dispositivo che segue. Ragioni di equità inducono a compensare le spese del doppio grado del giudizio nei riguardi dell' . CP_2
Le spese della CTU espletata in primo grado sono poste in via definitiva a carico di
. Controparte_1
Si dà, infine, atto della sussistenza in capo all'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.717/2022 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese il 19.10.2022, rigetta il ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1
Condanna a rifondere alla società appellante le spese processuali di Parte_4 entrambi i gradi, che liquida per compensi, per il primo grado, in € 2.140,00 e per l'appello in €2.510,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge. Compensa le spese del doppio grado del giudizio nei riguardi dell' . CP_2
Dà atto della sussistenza a carico di dei presupposti di cui all'art.13, Controparte_1 comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
HE De AR