Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1125
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Sentenza 27 novembre 2025

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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, ha pronunciato una sentenza in materia di retribuzione, accogliendo l'appello principale proposto da una società avverso la decisione di primo grado che l'aveva condannata al pagamento di oltre diciassettemila euro in favore di un collaboratore occasionale, ritenuto erroneamente dipendente. L'appellante lamentava l'erronea valutazione delle prove testimoniali, sostenendo che le deposizioni non avessero dimostrato la sussistenza degli indici di subordinazione, ma piuttosto un'attività occasionale e di liberalità, resa anche in virtù di una relazione sentimentale con il legale rappresentante della società. Si contestava inoltre l'illogicità della sentenza nel riconoscere un rapporto lavorativo per un periodo limitato, l'omesso raffronto tra deposizioni testimoniali contrastanti, l'estinzione per prescrizione del credito (eccezione sollevata per la prima volta in appello), la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per carenza di prova sull'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e la condanna alle spese di lite. Si è costituita in giudizio l'amministrazione finanziaria, ribadendo la debenza della contribuzione in caso di rigetto o accoglimento parziale dell'appello, e la controparte, chiedendo in via incidentale l'applicazione del CCNL Pubblici esercizi e l'ammissione di mezzi istruttori.

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta in appello. Nel merito, accogliendo l'appello principale, ha rigettato il ricorso di primo grado, riformando la sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che l'attività lavorativa svolta all'interno di un contesto familiare in favore del convivente "more uxorio" trova di regola la sua causa nei vincoli di solidarietà ed affettività, e che la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato richiede una prova rigorosa, non adeguatamente fornita nel caso di specie. Le deposizioni testimoniali sono state ritenute prive di univocità contenutistica e validità descrittiva, non dimostrando gli indici di subordinazione. In particolare, è stata evidenziata la genericità delle dichiarazioni, l'assenza di prova sull'eterodirezione datoriale e il coinvolgimento dell'appellato nella gestione aziendale, elementi che rendono scarsamente compatibile il ventilato assoggettamento alle determinazioni datoriali. L'accoglimento dell'appello principale ha assorbito l'esame dell'appello incidentale. La controparte soccombente è stata condannata alle spese processuali di entrambi i gradi, mentre le spese nei confronti dell'amministrazione finanziaria sono state compensate per ragioni di equità. Sono state poste a carico della controparte le spese della CTU di primo grado e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1125
    Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
    Numero : 1125
    Data del deposito : 27 novembre 2025

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