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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18/03/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1943 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro / Previdenza
TRA
elettivamente domiciliata in Scafati (SA) alla via Leonardo da Parte_1
Vinci n.5, presso lo studio dell'Avv. Luca Maria Maranca che lo rappresenta e difende
Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia, in Napoli via Diaz n. 11
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato presso questa Corte in data 12.07.2024, ha Parte_1
proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1386/2024 pubblicata in data
21.02.2024, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato la sua domanda tesa ad ottenere l'accertamento dell'espletamento – da parte del ricorrente – dell'attività lavorativa nelle seguenti giornate festive infrasettimanali: 01
Novembre 2018, 08 Dicembre 2018, 26 Dicembre 2018, 01 Gennaio 2019, 25 Aprile
2019 , 1 5 Agosto 2019, 01 Novembre 2019, 0 1 Maggio 2020, 02 Giugno 2020, 15
Agosto 2020, 08 Dicembre 2020, 01 Gennaio 2021, 05 Aprile 2021, 01 Maggio 2021, 02
Giugno 2021, 01 Novembre 2021, 08 Dicembre 2021 e 01 Gennaio 2022 con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle maggiorazioni del 30% sulla retribuzione oraria (Art. 38 del CCNL Regioni ed autonomie locali del 14/9/2000) per ogni ora di lavoro diurno prestata durante i giorni festivi infrasettimanali, nonché la maggiorazione magg. del 50% sulla retribuzione oraria (Art. 38 del CCNL Regioni ed autonomie locali del 14/9/2000) per ogni ora di lavoro festivo infrasettimanale notturno, per un importo complessivo pari ad Euro 2.688,73. Censura la sentenza impugnata evidenziando che – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado – non vi è stata alcuna mutatio libelli nel corso del processo con la richiesta avanzata dal ricorrente di condanna della resistente al pagamento della somma sopra indicata a titolo di risarcimento del danno;
lamenta, inoltre, una erronea interpretazione dell'art. 106 C.C.N.L. Comparto Sanità, evidenziando che mai l'odierna appellata ha consentito al lavoratore di scegliere tra le due opzioni individuate dal citato articolo;
censura, ancora la decisione del Tribunale per non aver dato accesso alla prova testimoniale;
da ultimo, si duole del regime delle spese.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con integrale accoglimento della propria domanda.
L'appellata si è costituita contestando la fondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p., lette le note ritualmente depositate, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Invero, del tutto destituita di fondamento è la prima censura con la quale l'appellante ritiene che erroneamente il Tribunale avrebbe qualificato la sua domanda di risarcimento del danno, proposta nel corso del processo di primo grado, quale mutatio libelli, ritenendo che al più essa poteva essere qualificata quale emendatio libelli. Richiama all'uopo copiosa giurisprudenza di legittimità.
Tuttavia, è proprio sulla base dei principi dettati dalla Suprema Corte e richiamati dall'appellante, che non può che ritenersi corretta la decisione del primo giudice.
Tanto si palesa dalla semplice lettura del ricorso introduttivo.
Il infatti, premesso di essere dipendente della resistente, di aver svolto la Pt_1
mansione di collab. prof. sanitario-infermiere, livello D1 presso l'.A.O.U. Federico II di
Napoli, di aver prestato l'attività lavorativa su 3 turni di lavoro e spesso durante le giornate festive infrasettimanali, di non aver percepito le maggiorazioni all'uopo spettanti;
richiamato l'articolo 44, commi 3 e 12, del CCNL 01.09.1995 per il personale del comparto sanità; così concludeva: “A) Dichiarare che il ricorrente ha svolto la propria mansione di infermiere professionista, livello D1 presso l'A.O.U. Federico II di
Napoli, espletando la propria opera lavorativa su tre turni;
B) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha espletato la propria mansione nelle seguenti giornate festive infrasettimanali: 01 Novembre 2018, 08 Dicembre 2018, 26 Dicembre 2018, 01 Gennaio
2019, 25 Aprile 2019 , 1 5 Agosto 2019, 01 Novembre 2019, 0 1 Maggio 2020, 02 Giugno
2020, 15 Agosto 2020, 08 Dicembre 2020, 01 Gennaio 2021, 05 Aprile 2021, 01 Maggio
2021, 02 Giugno 2021, 01 Novembre 2021, 08 Dicembre 2021 e 01 Gennaio 2022; C)
Condannare la resistente al pagamento delle maggiorazioni del 30% sulla retribuzione oraria (Art. 38 del CCNL Regioni ed autonomie locali del 14/9/2000) per ogni ora di lavoro diurno prestata durante i giorni festivi infrasettimanali, nonché la maggiorazione magg. del 50% sulla retribuzione oraria (Art. 38 del CCNL Regioni ed autonomie locali del 14/9/2000) per ogni ora di lavoro festivo infrasettimanale notturno , per un importo complessivo pari ad Euro 2.688,73 ; D) Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Solo in corso di causa – con le note autorizzate depositate in data 21.02.2024 – il ricorrente, rimarcata la propria impossibilità di scegliere se usufruire del riposo compensativo o delle maggiorazioni previste, avanzava una richiesta di condanna della resistente a titolo di “risarcimento dei danni, per mancato guadagno, calcolato in Euro
2.688,73 e pari a quanto avrebbe avuto diritto a percepire a titolo di maggiorazioni previste per le festività infrasettimanali di cui al ricorso introduttivo”.
Il raffronto tra le richieste avanzate in ricorso e quelle proposte con le note autorizzate evidenzia in maniera lampante il totale mutamento della causa petendi, nell'un caso essendo richiesta la maggiorazione per il lavoro straordinario, nell'altro essendo domandato il risarcimento del danno per l'asserita illegittima condotta della resistente. È palese il differente titolo sul quale si fa leva;
e tale differenza implica anche una diversa allegazione dei fatti. Infatti, come sottolineato anche dalla Cassazione richiamata nell'atto d'appello “Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, al contrario, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Corte di Cassazione,
Sez. II Civ., Ordinanza n. 20870/2019).
Nel chiedere il pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario festivo infrasettimanale e straordinario festivo infrasettimanale notturno sono sufficienti le allegazioni contenute in ricorso di svolgimento dell'attività lavorativa in giornate o nottate festive infrasettimanali e di mancato pagamento della retribuzione dovuta ex
C.C.N.L. La richiesta di risarcimento del danno richiede un'allegazione completamente differente quale è quella contenuta nelle note difensive, relativa cioè ad un preciso inadempimento della datrice di lavoro (consistito nel non aver consentito al lavoratore di scegliere se usufruire del riposo compensativo e la corresponsione della retribuzione maggiorata per lo straordinario) e al danno che ne è conseguito. Vi è, in altri termini quel fatto costitutivo radicalmente differente cui la Cassazione si riferisce per evidenziare che non di emendatio, ma di mutatio libelli si tratta.
Tanto è sufficiente per il rigetto della domanda e, di conseguenza, per la conferma della sentenza impugnata.
D'altro canto, merita conferma anche l'ulteriore motivo di rigetto.
Ed infatti, l'allegazione circa il diniego da parte dell'appellata di consentire la scelta di cui all'art. 106 C.C.N.L. (tra il riposo compensativo e la remunerazione delle ore di lavoro straordinarie) non ha trovato alcun riscontro. Come correttamente evidenziato dal primo giudice, “né il ricorrente al momento di essere collocato in riposo compensativo per tale causale, ha sollevato la benché minima obiezione, chiedendo la diversa obbligazione”.
Al riguardo, appare anche opportuno rimarcare la correttezza della decisione del giudice di non ammettere la prova testimoniale.
Per come formulata la domanda nel ricorso, gli elementi in fatto allegati dal ricorrente non sono mai stati contestati dall' che, anzi, li ha confermati: dunque, Controparte_1
il fatto era pacifico e non necessitava di alcuna prova.
Quanto alla domanda avanzata successivamente, essa (come sopra evidenziato) consisteva in una inammissibile mutatio libelli con la conseguenza che sui fatti ivi allegati non era neanche ammissibile la prova testimoniale richiesta.
A questo punto non può che ribadirsi il principio secondo cui “nel c.d. rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio (omissis) risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., non sono ammesse domande nuove, nè modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al "petitum" che alla "causa petendi", neppure nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte”, essendo eventualmente consentita una emendatio libelli, solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge (così da ultimo Cass. civ. sez. lav. n. 15977/2020).
Il che, ovviamente comporta l'inammissibilità anche della prova testimoniale sulle circostanze oggetto della nuova domanda.
Quanto al regime delle spese, non può che rimarcarsi che principio cardine del processo civile è quello della soccombenza, cosicché la condanna alle spese essendo diretta applicazione di una norma di legge neanche richiede alcuna motivazione sul punto. Per altro, è necessario ricordare che “In materia di compensazione delle spese giudiziali, le ragioni gravi ed eccezionali si concretizzano quando la sentenza sia stata emessa in considerazione della novità o dell'obiettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, oppure per l'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato al momento della nascita della controversia” (Cassazione civile sez. lav.,
n.24529/20204), gravi ed eccezionali ragioni che il giudice di primo grado non ha riscontrato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 980,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 18.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente