Articolo 54 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 53Articolo 55
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4 aprile 1941
Art. 54.

Per la determinazione degli anni di servizio e dell'eta' degli insegnanti, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi e' calcolato per un anno intero; altrimenti si trascura.

Gli stipendi da prendersi per base per la determinazione delle singole quote di pensione o di indennita' sono calcolati con la norma di cui al precedente articolo 16.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941