Sentenza 31 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/10/2022, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2022
N. 01721/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00424/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2017, proposto da
Mediasistemi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelina Di Gifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Studiocinque Outdoor s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelina Di Gifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del diniego prot. n. 108043 del 16.12.2016 di rinnovo dell'autorizzazione n. 6 del 09.03.2007 riguardante l'installazione su suolo pubblico di n. 24 impianti pubblicitari delle dimensioni di mt 6 x 3;
nonché
- della Delibera di G.M. n. 201 del 15.12.2016, avente ad oggetto la “Proroga delle autorizzazioni riguardanti gli impianti pubblicitari in scadenza al 31.12.2016”;
-del P.G.I.P. vigente nel Comune di Brindisi, approvato con Deliberazione di C.S. n. 70 del 22.06.2004, limitatamente all'art. 1.3, qualora interpretabile come norma di portata caducatoria del Piano medesimo;
-del P.G.I.P. vigente nel Comune di Brindisi, approvato con Deliberazione di C.S. n. 70 del 22.06.2004, limitatamente all'art. 25, relativo all'applicazione del Contributo di Miglioria Ambientale;
- di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quello gravato, ancorché non conosciuto;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento, in riscontro all'istanza presentata, all'esito della verifica dei presupposti di permanenza degli impianti sotto il profilo della conformità alle prescrizioni tecniche previste dal P.G.I.P., di rinnovo novennale o, in estremo subordine, triennale, delle autorizzazioni predette, al fine di esercitare la propria impresa nel Comune di Brindisi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 settembre 2022 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità della nota prot. n. 108043 del 16 dicembre 2016 con cui il Comune di Brindisi ha respinto l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. 6 del 9 marzo 2007 all’installazione su suolo pubblico di 24 impianti pubblicitari delle dimensioni di 6,00 mt per 3,00, presentata dalla ricorrente in data 3 ottobre 2016.
Il diniego è così motivato:
- il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e di Affissione approvato con delibera commissariale n. 70 del 22 giugno 2004 è orami scaduto sicché, come da indicazioni del Cons. Stato, Ad. Plen., del 25 febbraio 2013, il rinnovo delle autorizzazioni è subordinato all’approvazione di un nuovo Piano;
- anche a voler ritenere operativo il vecchio Piano, la superficie complessiva territoriale di cui all’art. 27.4, comma 1, lett. c), è superata sin dalla data del rilascio dell’autorizzazione della quale si chiede il rinnovo.
Nel medesimo provvedimento, il Comune ha rappresentato che, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano, con delibera giuntale n. 201 del 15 dicembre 2016 è stato approvato il rilascio di proroghe di 12 mesi, limitatamente agli impianti dichiarati attivi nel 2016, purché siano osservate le condizioni ivi previste, e concludendo che la ricorrente avrebbe potuto presentare formale richiesta d’interesse entro il 31 gennaio 2017.
Con l’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente domanda, in via principale, l’annullamento del suddetto provvedimento di diniego, della delibera n. 201 del 2016 nonché degli artt. 1.3 e 25 del previgente P.G.I.P.A. e la declaratoria dell’intervenuto rinnovo tacito dell’autorizzazione per cui è causa ai sensi dell’art. 21.7 del Piano e, in subordine, la declaratoria del suo diritto ad ottenere un rinnovo triennale della ridetta autorizzazione.
A supporto della domanda articola i seguenti motivi di censura:
1. Violazione del P.G.I.P. del Comune di Brindisi approvato con delibera C.S. n. 70/2004, violazione dell'art. 53 co. 6 del D.P.R. 495/92; incompetenza della Giunta Municipale e violazione dell'art. 42 c. 2 lett. a) del D. Lgs del 267/2000; violazione artt. 1 e 2 L. 241/90; violazione dei principi di affidamento e proporzionalità, nonché in eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento;
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5,6,7 e 38 del D. Lgs 507/93 e degli artt. 52,62 e 63 del D. Lgs 446/97 (nella parte in cui nelle note impugnate si pretendi il pagamento del contributo di miglioria ambientale);
3. Violazione art. 1 L. 241/90, nonché violazione del principio di giusto procedimento, nonché violazione art. 21 co. 7 del P.G.I.P.
Si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Dopo il deposito di memorie difensive, all'udienza del 22 settembre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
2. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento, come da numerosi precedenti conformi fra i quali, da ultimo, la sentenza n. 1312 del 28 luglio 2022 di questa Sezione.
Ribadisce, infatti, il Collegio di condividere la tesi sostenuta dalla difesa del Comune di Brindisi con riferimento all'automatica decadenza del P.G.I.P. alla scadenza del quinquennio dalla data di sua approvazione.
Ed invero il Piano in questione risulta espressamente previsto come soggetto a verifica continua, risultando di conseguenza incoerente ed ultronea una ritenuta sua revisione.
Peraltro l'intervenuta decadenza del Piano risulta temperata dall'intervenuta concessione di termine di proroga, giustificato anche in relazione ai tempi di redazione e approvazione del nuovo Piano, successivamente adottato con delibera C.C. n. 40 del 2021, nonché all'esigenza di previsione di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei siti secondo quanto previsto dal Consiglio di Stato nella sentenza A.P. n. 5 del 25.2.2013 in conformità della normativa derivante dall'Unione Europea.
L'intervenuta automatica decadenza del Piano poteva consentire il ricorso ad una azione avverso l'inerzia del Comune nell'approvazione del nuovo P.G.I.P., esclusa viceversa una prorogatio del Piano decaduto, in quanto non prevista da alcuna norma ed anzi contraddetta espressamente dall'art. 21.11 del medesimo Piano, che stabilisce l'obbligo del titolare di "provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune".
La decadenza automatica ai sensi dell'art. 1.3 del Piano non determina pertanto alcun effetto di prorogatio , né autorizza una pretesa al rinnovo delle autorizzazioni, anche in considerazione del fatto che la predetta previsione di Piano, che prevede una durata quinquennale, non è stata oggetto di specifica impugnazione.
Né assume rilevanza in senso contrario l'affermazione della difesa della ricorrente relativa al fatto che nel nuovo Piano adottato il Comune abbia ritenuto di accedere ancora al regime autorizzatorio in luogo del ricorso a gara ad evidenza pubblica.
Risulta altresì infondato il motivo di censura con cui si deduce l'incompetenza della Giunta Municipale, atteso che nel caso di specie la Giunta Municipale si è limitata a disporre una proroga temporanea di dodici mesi, senza in alcun modo interferire sulle statuizioni di Piano.
Risulta infine infondato il motivo numero 2, anche a prescindere da ogni valutazione in ordine alla giurisdizione o meno del Giudice amministrativo, atteso che detto contributo risulta previsto non già dalle note impugnate bensì dall'art. 25 del P.G.I.P. del 2004 (non oggetto di specifica impugnazione) e, ancor prima, dall'art. 3 del D. Lgs. n. 31.12.97 n. 446 (in termini, la già citata sentenza n. 1312/2022 di questa Sezione).
Il ricorso va dunque complessivamente respinto.
Ragioni equitative inducono tuttavia il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO