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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1982/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1982/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. ZAULI CESARE MENOTTO,
APPELLANTI contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TANZI SAVINO,
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 953/2021; oggetto: opposizione all'esecuzione.
pagina 1 di 9 Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 4 febbraio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 04.03.2020, l' Parte_1
(di seguito anche solo l'“ ), in persona del legale
[...] Parte_1
rappresentante conveniva in giudizio la signora Parte_2 Controparte_1 instaurando la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione precedentemente introdotto, allegando, tra l'altro:
− che la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 2860/2019, aveva respinto l'appello dell'avv. condannandolo al pagamento Parte_2
delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria;
− che in forza di tale titolo, la signora aveva notificato atto di CP_1 precetto nei confronti dell'avv. e dell'Associazione, avverso il Pt_2
quale l'associazione aveva proposta opposizione, distinta dalla presente;
− che il 05.09.2019 la signora notificava primo atto di CP_1
pignoramento presso terzi anch'esso avverso l'avv. e Pt_2
l Parte_1
− che veniva, quindi, proposta dall' opposizione sul Parte_1
presupposto che la signora non avesse titolo per agire nei CP_1 confronti dell' ma solo contro l'avv. personalmente Parte_1 Pt_2
con richiesta di sospensione dell'esecuzione, respinta nella prima fase e parzialmente accolta in sede di reclamo, essendo l' tenuta Parte_1
al pagamento solo del 50% degli importi di cui al titolo;
− che la signora notificava altro atto di pignoramento, oggetto CP_1
della presente opposizione, sempre sul presupposto che la creditrice non avesse titolo per agire nei confronti dell' Parte_1
pagina 2 di 9 − che la domanda di sospensione cautelare veniva accolta in sede di reclamo, ritenendo il Tribunale che la signora non avesse titolo CP_1 per agire anche nei confronti dell'Associazione opponente;
− che, in sede di riassunzione e instaurazione del giudizio di merito, venivano proposte dall' le medesime difese svolte nella Parte_1
prima fase ossia che il dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Milano e, quindi, il titolo esecutivo, era chiarissimo e inequivocabile nel senso che esso non faceva menzione alcuna dell'opponente, né dalla motivazione si sarebbero potuti trarre argomenti contrari a questa conclusione.
Si costituiva la signora chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 deducendo, tra l'altro:
− che l'opposizione era stata iscritta a ruolo prima del pignoramento, in violazione dell'art. 159 ter disp. att. c.p.c.;
− che l'opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. era inammissibile, in quanto era stata preventivamente proposta quella avverso l'atto di precetto;
− che non sussisteva in capo all' l'interesse ad agire, Parte_1
considerato che la procedura esecutiva si era già conclusa con l'assegnazione della somma in favore della creditrice procedente;
− che l'opposizione si fondava su fatti anteriori alla formazione del titolo;
− che non sussisteva il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, in quanto dal titolo emergeva che l'appello era stato introdotto da Pt_2
anche quale legale rappresentante dell'
[...] Parte_1
− che, inoltre, l'azione era stata introdotta dal signor in tale Parte_2
duplice veste e tutti gli atti difensivi facevano riferimento anche all'Associazione.
pagina 3 di 9 Assunte le prove orali ammesse, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 953 depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 17.03.2021, respinte tutte le eccezioni formulate da parte opposta, concludeva dichiarando che la signora non aveva diritto di procedere a esecuzione forzata nei Controparte_1 confronti dell' in forza della Parte_1
sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2860/2019, compensando le spese di lite.
La decisione, muovendo dal presupposto che associazione e singoli associati sono distinti soggetti di diritto, rilevava come la condanna contenuta nel titolo esecutivo fosse rivolta al solo e non anche all' Pt_2 Parte_1
Sebbene nell'intestazione della sentenza la corte milanese avesse precisato che l'appello era stato introdotto con atto di citazione notificato da in Parte_2
proprio e quale legale rappresentante dell' nella parte motiva Parte_1
mancava qualsiasi riferimento a quest'ultima, riferendosi i giudici sempre al signor nelle conclusioni in appello, il signor aveva chiesto la Pt_2 Pt_2
condanna di controparte a pagare a sé i compensi professionali e non all' nel dispositivo la Corte aveva respinto l'appello, Parte_1
condannando il solo alla refusione delle spese e al risarcimento del Parte_2
danno per lite temeraria.
Dall'analisi testuale del titolo emergeva, quindi, la legittimazione passiva del solo signor non sussistendo elementi extra testuali tali da consentire di Pt_2
giungere a conclusione diversa.
Le spese di lite dovevano essere compensate in considerazione della oggettiva incertezza in ordine alla interpretazione del titolo esecutivo, nonché degli intricati rapporti processuali instauratisi tra le parti.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello l'
[...]
per i seguenti Parte_1
motivi.
pagina 4 di 9 1. Sussiste error in iudicando et in procedendo per avere il Tribunale disposto la compensazione delle spese di lite in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e di merito consolidatasi in materia.
Solo in caso di soccombenza reciproca, novità della questione, mutamenti giurisprudenziali e altre gravi ed eccezionali ragioni è ammessa, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione delle spese di lite.
Nel caso in esame non sussiste alcuna di queste ipotesi.
Nella sentenza impugnata manca, peraltro, qualsiasi motivazione, pur necessaria, in ordine al ricorrere di almeno una di tali ipotesi.
2. Il titolo, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, è chiaro,g non sussistendo dubbi su quale fosse il soggetto destinatario della condanna.
3. La condotta di parte opponente/appellata è sussumibile nelle ipotesi previste dall'art. 96, secondo e terzo comma, c.p.c., essendo assurda l'affermazione secondo cui il titolo portava la condanna dell' essendo questo chiaro nel suo contenuto. Parte_1
Si è costituita la signora chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
riproponendo le difese svolte nel corso del giudizio di primo grado al solo fine di ottenere il rigetto dell'impugnazione.
L'appellata ha espressamente dichiarato di non avere intenzione di proporre appello incidentale.
Le parti hanno da ultimo precisato le conclusioni con note scritte per l'udienza del 4 febbraio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione.
∞ ∞ ∞
Il presente appello ha per oggetto il solo capo della sentenza del Tribunale di
Forlì che dispone in ordine alle spese di lite, compensandole tra le parti.
pagina 5 di 9 Su ogni altra parte della decisione si è formato il giudicato, in quanto né
l né la signora hanno interposto impugnazione. Parte_1 CP_1
La decisione di questa Corte deve, quindi, valutare se il primo giudice abbia legittimamente disposto la compensazione delle spese di lite e se, quindi, sussistessero i presupposti di legge per applicare nel caso di specie l'art. 92, secondo comma, c.p.c.
L'appello non merita accoglimento, condividendosi le conclusioni assunte dal
Tribunale sul capo controverso.
Sussistono, infatti, gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la disposta compensazione delle spese di lite, come, peraltro, osservato dallo stesso
Tribunale in sede di reclamo cautelare.
In particolare, l'opposizione si è fondata sull'equivoco contenuto del titolo esecutivo ove, pur dandosi atto in epigrafe e nel corpo della sentenza, che l'azione era stata introdotta sia dall'avv. personalmente, sia in Parte_2
qualità di legale rappresentante dell' il dispositivo contiene la Parte_1 sola condanna del primo e non anche dell Parte_1
Quindi, oltre alle obiettive difficoltà interpretative del titolo riscontrate dal giudice dell'opposizione, come ampiamente dedotto, allegato e documentato da parte appellata, la condotta processuale dell'avv. e dell' Pt_2 Parte_1
ha generato l'errore interpretativo che ha poi indotto la signora a CP_1 introdurre l'azione esecutiva anche nei confronti dell' pur non Parte_1
menzionata nel dispositivo del titolo esecutivo (sentenza della Corte d'Appello di Milano).
La circostanza che nell'atto di citazione in appello introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di Milano si faccia riferimento al fatto che l'avv. Pt_2 agisse in proprio e quale legale rappresentante dell' “ai soli fini Parte_1
della fatturazione” non incide sulla corretta valutazione effettuata dal
Tribunale di Forli condivisa da questa Corte, dovendosi tenere conto che non è noto né si comprende quale possa essere la portata di siffatta “limitazione” di pagina 6 di 9 legittimazione attiva, non potendosi ritenere che essa possa spiegare, di per sé, alcuna efficacia nei confronti delle altre parti del processo, in mancanza di espressa pronuncia di accertamento del difetto di legittimazione.
Non avendo la Corte d'Appello di Milano dichiarato la carenza di legittimazione attiva dell essa ha partecipato al processo di Parte_1
appello svolgendo le proprie difese quale parte processuale titolata e, in tal modo, generando in controparte un vero e proprio affidamento sul ruolo da essa attivamente svolto nel giudizio.
La condotta processuale dell'avv. e dell' ha, quindi, Pt_2 Parte_1
determinato quella grave incertezza che ha, in primo luogo, inciso sul contenuto del titolo esecutivo (nel quale si fa riferimento a entrambi i ruoli svolti dallo salvo che nel dispositivo), e, conseguentemente, sulla parte Pt_2
vittoriosa in quel processo che, dinanzi a un titolo nel quale erano indicate entrambe le parti quali attrici appellanti, è incorsa in uno scusabile errore interpretativo.
L'esistenza delle difficoltà ermeneutiche valorizzate dal Tribunale nella sentenza oggetto della presente impugnazione ai fini della compensazione delle spese di lite, trova ulteriore e significativo riscontro nelle diverse decisioni che si sono avvicendate sulla medesima questione nei procedimenti intercorsi tra le parti e nelle relative fasi.
Così, nel primo giudizio di opposizione proposto dall' per le Parte_1
stesse ragioni poste a fondamento della presente, nella fase cautelare di sospensiva, sia il giudice unico, sia il collegio in sede di reclamo, hanno ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'opponente, non dubitando del fatto che il titolo, esaminato e interpretato nella sua unità, pur non menzionando l nel dispositivo, condannasse anche quest'ultima Parte_1
alla refusione delle spese del processo di appello e al risarcimento del danno per lite temeraria;
la stessa interpretazione è stata ritenuta convincente dal G.E. nella fase cautelare del presente giudizio di opposizione, mentre solo con la pagina 7 di 9 decisione collegiale in sede di reclamo si è, per la prima volta, avuta pronuncia di senso contrario.
Pare, quindi, evidente che il titolo fosse tutt'altro che chiaro e che la ambigua condotta processuale dell'avv. nella doppia qualità sopra indicata abbia Pt_2
indotto in errore scusabile la signora la quale ha, quindi, deciso di CP_1
agire anche nei confronti dell'Associazione, senza, peraltro, sia detto per inciso, arrecare a quest'ultima alcun concreto pregiudizio, considerata l'unitarietà della posizione processuale a fini difensivi sussistente tra l'avv. in proprio e l'odierna appellante, nonché l'esito finale del processo Pt_2
esecutivo.
Alla luce di quanto sopra, dovendosi respingere l'appello, neppure sussistono i presupposti per pronunciare condanna nei confronti della signora ai CP_1
sensi dell'art. 96 c.p.c., secondo o terzo comma, come, invece, richiesto dall' Parte_1
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e, considerato il valore della controversia prossimo ai minimi dello scaglione, vengono liquidate a favore dell'appellata sulla base dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 per lo scaglione di riferimento (valore precetto Euro 6.507,37 - cause di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna l alla refusione Parte_1
pagina 8 di 9 in favore della signora delle spese di lite che liquida in Euro Controparte_1
1.984,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1982/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. ZAULI CESARE MENOTTO,
APPELLANTI contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TANZI SAVINO,
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 953/2021; oggetto: opposizione all'esecuzione.
pagina 1 di 9 Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 4 febbraio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 04.03.2020, l' Parte_1
(di seguito anche solo l'“ ), in persona del legale
[...] Parte_1
rappresentante conveniva in giudizio la signora Parte_2 Controparte_1 instaurando la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione precedentemente introdotto, allegando, tra l'altro:
− che la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 2860/2019, aveva respinto l'appello dell'avv. condannandolo al pagamento Parte_2
delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria;
− che in forza di tale titolo, la signora aveva notificato atto di CP_1 precetto nei confronti dell'avv. e dell'Associazione, avverso il Pt_2
quale l'associazione aveva proposta opposizione, distinta dalla presente;
− che il 05.09.2019 la signora notificava primo atto di CP_1
pignoramento presso terzi anch'esso avverso l'avv. e Pt_2
l Parte_1
− che veniva, quindi, proposta dall' opposizione sul Parte_1
presupposto che la signora non avesse titolo per agire nei CP_1 confronti dell' ma solo contro l'avv. personalmente Parte_1 Pt_2
con richiesta di sospensione dell'esecuzione, respinta nella prima fase e parzialmente accolta in sede di reclamo, essendo l' tenuta Parte_1
al pagamento solo del 50% degli importi di cui al titolo;
− che la signora notificava altro atto di pignoramento, oggetto CP_1
della presente opposizione, sempre sul presupposto che la creditrice non avesse titolo per agire nei confronti dell' Parte_1
pagina 2 di 9 − che la domanda di sospensione cautelare veniva accolta in sede di reclamo, ritenendo il Tribunale che la signora non avesse titolo CP_1 per agire anche nei confronti dell'Associazione opponente;
− che, in sede di riassunzione e instaurazione del giudizio di merito, venivano proposte dall' le medesime difese svolte nella Parte_1
prima fase ossia che il dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Milano e, quindi, il titolo esecutivo, era chiarissimo e inequivocabile nel senso che esso non faceva menzione alcuna dell'opponente, né dalla motivazione si sarebbero potuti trarre argomenti contrari a questa conclusione.
Si costituiva la signora chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 deducendo, tra l'altro:
− che l'opposizione era stata iscritta a ruolo prima del pignoramento, in violazione dell'art. 159 ter disp. att. c.p.c.;
− che l'opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. era inammissibile, in quanto era stata preventivamente proposta quella avverso l'atto di precetto;
− che non sussisteva in capo all' l'interesse ad agire, Parte_1
considerato che la procedura esecutiva si era già conclusa con l'assegnazione della somma in favore della creditrice procedente;
− che l'opposizione si fondava su fatti anteriori alla formazione del titolo;
− che non sussisteva il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, in quanto dal titolo emergeva che l'appello era stato introdotto da Pt_2
anche quale legale rappresentante dell'
[...] Parte_1
− che, inoltre, l'azione era stata introdotta dal signor in tale Parte_2
duplice veste e tutti gli atti difensivi facevano riferimento anche all'Associazione.
pagina 3 di 9 Assunte le prove orali ammesse, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 953 depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 17.03.2021, respinte tutte le eccezioni formulate da parte opposta, concludeva dichiarando che la signora non aveva diritto di procedere a esecuzione forzata nei Controparte_1 confronti dell' in forza della Parte_1
sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2860/2019, compensando le spese di lite.
La decisione, muovendo dal presupposto che associazione e singoli associati sono distinti soggetti di diritto, rilevava come la condanna contenuta nel titolo esecutivo fosse rivolta al solo e non anche all' Pt_2 Parte_1
Sebbene nell'intestazione della sentenza la corte milanese avesse precisato che l'appello era stato introdotto con atto di citazione notificato da in Parte_2
proprio e quale legale rappresentante dell' nella parte motiva Parte_1
mancava qualsiasi riferimento a quest'ultima, riferendosi i giudici sempre al signor nelle conclusioni in appello, il signor aveva chiesto la Pt_2 Pt_2
condanna di controparte a pagare a sé i compensi professionali e non all' nel dispositivo la Corte aveva respinto l'appello, Parte_1
condannando il solo alla refusione delle spese e al risarcimento del Parte_2
danno per lite temeraria.
Dall'analisi testuale del titolo emergeva, quindi, la legittimazione passiva del solo signor non sussistendo elementi extra testuali tali da consentire di Pt_2
giungere a conclusione diversa.
Le spese di lite dovevano essere compensate in considerazione della oggettiva incertezza in ordine alla interpretazione del titolo esecutivo, nonché degli intricati rapporti processuali instauratisi tra le parti.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello l'
[...]
per i seguenti Parte_1
motivi.
pagina 4 di 9 1. Sussiste error in iudicando et in procedendo per avere il Tribunale disposto la compensazione delle spese di lite in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e di merito consolidatasi in materia.
Solo in caso di soccombenza reciproca, novità della questione, mutamenti giurisprudenziali e altre gravi ed eccezionali ragioni è ammessa, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione delle spese di lite.
Nel caso in esame non sussiste alcuna di queste ipotesi.
Nella sentenza impugnata manca, peraltro, qualsiasi motivazione, pur necessaria, in ordine al ricorrere di almeno una di tali ipotesi.
2. Il titolo, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, è chiaro,g non sussistendo dubbi su quale fosse il soggetto destinatario della condanna.
3. La condotta di parte opponente/appellata è sussumibile nelle ipotesi previste dall'art. 96, secondo e terzo comma, c.p.c., essendo assurda l'affermazione secondo cui il titolo portava la condanna dell' essendo questo chiaro nel suo contenuto. Parte_1
Si è costituita la signora chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
riproponendo le difese svolte nel corso del giudizio di primo grado al solo fine di ottenere il rigetto dell'impugnazione.
L'appellata ha espressamente dichiarato di non avere intenzione di proporre appello incidentale.
Le parti hanno da ultimo precisato le conclusioni con note scritte per l'udienza del 4 febbraio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione.
∞ ∞ ∞
Il presente appello ha per oggetto il solo capo della sentenza del Tribunale di
Forlì che dispone in ordine alle spese di lite, compensandole tra le parti.
pagina 5 di 9 Su ogni altra parte della decisione si è formato il giudicato, in quanto né
l né la signora hanno interposto impugnazione. Parte_1 CP_1
La decisione di questa Corte deve, quindi, valutare se il primo giudice abbia legittimamente disposto la compensazione delle spese di lite e se, quindi, sussistessero i presupposti di legge per applicare nel caso di specie l'art. 92, secondo comma, c.p.c.
L'appello non merita accoglimento, condividendosi le conclusioni assunte dal
Tribunale sul capo controverso.
Sussistono, infatti, gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la disposta compensazione delle spese di lite, come, peraltro, osservato dallo stesso
Tribunale in sede di reclamo cautelare.
In particolare, l'opposizione si è fondata sull'equivoco contenuto del titolo esecutivo ove, pur dandosi atto in epigrafe e nel corpo della sentenza, che l'azione era stata introdotta sia dall'avv. personalmente, sia in Parte_2
qualità di legale rappresentante dell' il dispositivo contiene la Parte_1 sola condanna del primo e non anche dell Parte_1
Quindi, oltre alle obiettive difficoltà interpretative del titolo riscontrate dal giudice dell'opposizione, come ampiamente dedotto, allegato e documentato da parte appellata, la condotta processuale dell'avv. e dell' Pt_2 Parte_1
ha generato l'errore interpretativo che ha poi indotto la signora a CP_1 introdurre l'azione esecutiva anche nei confronti dell' pur non Parte_1
menzionata nel dispositivo del titolo esecutivo (sentenza della Corte d'Appello di Milano).
La circostanza che nell'atto di citazione in appello introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di Milano si faccia riferimento al fatto che l'avv. Pt_2 agisse in proprio e quale legale rappresentante dell' “ai soli fini Parte_1
della fatturazione” non incide sulla corretta valutazione effettuata dal
Tribunale di Forli condivisa da questa Corte, dovendosi tenere conto che non è noto né si comprende quale possa essere la portata di siffatta “limitazione” di pagina 6 di 9 legittimazione attiva, non potendosi ritenere che essa possa spiegare, di per sé, alcuna efficacia nei confronti delle altre parti del processo, in mancanza di espressa pronuncia di accertamento del difetto di legittimazione.
Non avendo la Corte d'Appello di Milano dichiarato la carenza di legittimazione attiva dell essa ha partecipato al processo di Parte_1
appello svolgendo le proprie difese quale parte processuale titolata e, in tal modo, generando in controparte un vero e proprio affidamento sul ruolo da essa attivamente svolto nel giudizio.
La condotta processuale dell'avv. e dell' ha, quindi, Pt_2 Parte_1
determinato quella grave incertezza che ha, in primo luogo, inciso sul contenuto del titolo esecutivo (nel quale si fa riferimento a entrambi i ruoli svolti dallo salvo che nel dispositivo), e, conseguentemente, sulla parte Pt_2
vittoriosa in quel processo che, dinanzi a un titolo nel quale erano indicate entrambe le parti quali attrici appellanti, è incorsa in uno scusabile errore interpretativo.
L'esistenza delle difficoltà ermeneutiche valorizzate dal Tribunale nella sentenza oggetto della presente impugnazione ai fini della compensazione delle spese di lite, trova ulteriore e significativo riscontro nelle diverse decisioni che si sono avvicendate sulla medesima questione nei procedimenti intercorsi tra le parti e nelle relative fasi.
Così, nel primo giudizio di opposizione proposto dall' per le Parte_1
stesse ragioni poste a fondamento della presente, nella fase cautelare di sospensiva, sia il giudice unico, sia il collegio in sede di reclamo, hanno ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'opponente, non dubitando del fatto che il titolo, esaminato e interpretato nella sua unità, pur non menzionando l nel dispositivo, condannasse anche quest'ultima Parte_1
alla refusione delle spese del processo di appello e al risarcimento del danno per lite temeraria;
la stessa interpretazione è stata ritenuta convincente dal G.E. nella fase cautelare del presente giudizio di opposizione, mentre solo con la pagina 7 di 9 decisione collegiale in sede di reclamo si è, per la prima volta, avuta pronuncia di senso contrario.
Pare, quindi, evidente che il titolo fosse tutt'altro che chiaro e che la ambigua condotta processuale dell'avv. nella doppia qualità sopra indicata abbia Pt_2
indotto in errore scusabile la signora la quale ha, quindi, deciso di CP_1
agire anche nei confronti dell'Associazione, senza, peraltro, sia detto per inciso, arrecare a quest'ultima alcun concreto pregiudizio, considerata l'unitarietà della posizione processuale a fini difensivi sussistente tra l'avv. in proprio e l'odierna appellante, nonché l'esito finale del processo Pt_2
esecutivo.
Alla luce di quanto sopra, dovendosi respingere l'appello, neppure sussistono i presupposti per pronunciare condanna nei confronti della signora ai CP_1
sensi dell'art. 96 c.p.c., secondo o terzo comma, come, invece, richiesto dall' Parte_1
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e, considerato il valore della controversia prossimo ai minimi dello scaglione, vengono liquidate a favore dell'appellata sulla base dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 per lo scaglione di riferimento (valore precetto Euro 6.507,37 - cause di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna l alla refusione Parte_1
pagina 8 di 9 in favore della signora delle spese di lite che liquida in Euro Controparte_1
1.984,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9