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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/11/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 156/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 156 /2022 promossa da:
(C.F. ), in persona - giusta procura speciale del Controparte_1 P.IVA_1
25 luglio 2013, a ministero del Notaio dott.ssa , rep. n. 4530, racc. n. 3331 conferita Persona_1
dalla suddetta Cassa in favore di - Controparte_1 Controparte_2
dell'Amministratore Delegato con funzioni altresì di Direttore Generale di Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dall''Avv. del Foro di Terni – indirizzo PEC Controparte_3 Parte_1
-ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , Via Email_1 CP_1
Cipriano Manente n. 38,
APPELLANTE contro
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Venturi del foro di Terni –PEC ed elettivamente domiciliata in Perugia (PG) Via Cesare Caporali n. 17, Email_2
presso lo studio dell'Avv. Mauro Di Clemente,
APPELLATO pagina 1 di 9 e nei confronti di
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] - C.F. Controparte_5
nella sua qualità di erede di deceduto il 19/12/2018 C.F._1 Persona_2
APPELLATO-CONTUMACE
avente ad
OGGETTO
AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) - Impugnazione sentenza emessa dal Tribunale di Terni n. 94/2022 pubbl. il 01/02/2022 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione impugna la sentenza del Tribunale di Terni, che l'ha condannata al Controparte_1
pagamento in favore della eredi ( subentrata nel corso del giudizio ex art. 111 cpc a CP_4
seguito del decesso dell'originario attore , titolare della omonima Impresa Persona_2
Individuale con Sede in , Via Ascanio Vitozzi n. 14) della somma di euro Persona_2 CP_1
211.680,30, oltre interessi legali dalla data di chiusura dei conti al saldo - sulla domanda attorea che chiedeva l'accertamento delle nullità relative alle clausole di applicazione di interessi ultralegali non pattuite, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle CMS, e l'accertamento della usura nei seguenti contratti:
– Conto corrente n. 33349 aperto in data in 15.01.1988 dalla sig.ra con concessione di Parte_2
apertura di credito. Estinto in data 31.12.2007, e per il quale era stato richiesto l'accertamento di un saldo pari a euro 32.958,70, a favore del correntista, anziché a quello derivante dal saldo della banca al momento della chiusura
– conto corrente n. 1212939-8 del 04.01.1985, chiuso per avvenuto recesso nel 2017 e per il quale richiedeva l'accertamento di un saldo di euro euro 245.468,49, a favore del correntista anziché del saldo calcolato dalla banca.
pagina 2 di 9 – Conto corrente aperto con la , poi in data 24.07.1991 n. Controparte_6 CP_7
476/86324601-4 (già 182/86324601-01 e 686324601-71) estinto in data 31.03.2012, per il quale era stato richiesto un saldo a credito del correntista pari ad euro 125.471,55.
– Contratto di mutuo chirografario per euro 40.000,00 n. 79127975 del 09.05.2008, estinto per scadenza naturale e per il quale richiedeva una ripetizione della somma di euro 6.926,32.
– Conto corrente ipotecario, n. 910008-7 del 08.03.2004, atto a rogito Notaio rep Persona_3
133323 racc. 7688, del 08.05.2004, e per il quale chiedeva l'accertamento di un saldo a credito del correntista della somma di euro 161.819,32, invece che 0 come risultante dalla banca per un totale, di euro 572.644,65.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_4
, costiuitasi nel giudizio di primo grado quale erede di , è Controparte_5 Persona_2
rimasta contumace. Part Con il primo motivo di appello lamenta la che il Giudicante si sia limitato ad indicare una, tra le varie ipotesi formulate dal CTU, senza dare conto delle motivazioni, per le quali essa sarebbe stata da preferire rispetto alle altre, sottraendosi all'obbligo motivazionale.
Censura la sentenza là dove è stata ammessa CTU sulla base della documentazione contrattuale prodotta solo dalla in quanto l'onere probatorio non risultava assolto dalla parte attrice e i saldi CP_2
indicati da parte attrice in atto di citazione derivavano dalla circostanza, poi determinatasi non vera, che non esistessero patti tra le parti, tali da legittimare l'applicazione di tassi di interessi ultralegali, capitalizzazione degli interessi, dimostratesi invece poi legittimi in forza dei contratti depositate dalla convenuta.
Chiede dichiararsi inammissibile la CTU come richiesta e svolta in primo grado, ovvero ammettersi nuova CTU, basata esclusivamente sulla documentazione versata in atti dalla CP_2
convenuta, comprensiva non soltanto della documentazione contrattuale, ma anche della specifica indicazione delle rimesse solutorie.
Il motivo è infondato.
La documentazione è stata in parte prodotta dalla il principio di acquisizione CP_2
processuale comporta che il giudice possa utilizzare ai fini della decisione qualsiasi elemento probatorio ritualmente acquisito al processo, indipendentemente dalla parte che lo ha prodotto: la prova, una volta entrata nel processo, diventa patrimonio comune del giudizio, indipendentemente pagina 3 di 9 dalla parte che l'ha prodotta e il giudice può e deve valutare tutto il materiale probatorio acquisito, senza limitarsi a ciò che ha introdotto la parte gravata dall'onere probatorio.
Il CTU è riuscito a ricostruire il rapporto dare avere tra le parti, le rimesse solutorie e calcolare la prescrizione,. L'assenza di documentazione completa semmai ridonda a carico del correntista, perché per il periodo non documentato si è fatto riferimento al saldo contabile senza epurazione di addebiti illegittimi.
Infatti nel quesito il giudice chiedeva al CTU:
1) (Ricostruzione del rapporto).
a. ricostruisca il saldo dei conti correnti sopra indicati alla data di estinzione degli stessi sulla base degli estratti conto prodotti in atti;
nel caso in cui non siano stati prodotti tutti gli estratti conto relativi al apporto per cui parte attrice agisce, operi la ricostruzione del rapporto dal primo saldo utile fino alla chiusura del conto anche ove presenti un saldo a debito per il cliente (nel caso in cui la banca abbia ottemperato all'ordine di esibizione ma abbia prodotto i soli estratti conto relativi ai dieci anni anteriori alla richiesta); nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino alcuni estratti conto intermedi, tenendo conto esclusivamente degli estratti conto disponibili”. Part Con ulteriore motivo di appello ritiene erronea la sentenza in punto di prescrizione:
- là dove essa accoglie, tra le ipotesi previste in CTU, quella che accerta l'avvenuta prescrizione dei pagamenti indebiti su conto ricalcolato anziché sul saldo banca;
C
dove al fine di individuare le rimesse solutorie e di accertare quali siano gli eventuali indebiti versamenti non ripetibili per il decorso della prescrizione, ha ritenuto che sia mezzo utilizzabile la CTU in funzione cosidetta percipiente
- là dove ha dichiarato l'esattezza della metodologia di individuazione e calcolo delle rimesse solutorie indicate dal CTU, nonostante la questione sulla individuazione delle medesime sia stato oggetto di reiterate contestazioni da parte sia del CTP di parte convenuta ed ha quindi omesso di esaminare le critiche mosse all'operato del CTU, per i seguenti motivi:
1. Il CTU ( e il Giudice), nel calcolare l'indebito irripetibile, ha quantificato le rimesse solutorie, annotate in ogni singolo trimestre, valutandone al contempo la capienza per pagare le sole competenze illegittime calcolate nel medesimo trimestre, a prescindere dalla loro annotazione in conto corrente, e senza considerare che le rimesse solutorie pagano l'intero ammontare degli addebiti illegittimi, annotati in pagina 4 di 9 data antecedente a quella della rimessa stessa e per un ammontare massimo pari a quest'ultima
2. Arbitrarietà del conteggio. Mancata indicazione degli importi degli affidamenti – la relazione tecnica d'ufficio appare inoltre del tutto equivoca, dal momento che in essa non è possibile evincere l'ammontare dell'affidamento.
Il motivo relativo alla necessità della verifica delle rimesse solutorie operando sul saldo banca è manifestamente infondato. La consolidata giurisprudenza della Cassazione afferma che nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., Sez. 1, Ordinanza n. 15684 del 2025; Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n.
7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577 e 9203 del 2025).
Quanto alla seconda e alla terza doglianza, da esaminare congiuntamente, in realtà è del tutto corretto affidare al CTU la verifica di quali siano le rimesse solutorie (principio affermato a partire da
Cass. S.U. 24418/10: che ha chiarito come 'eccezione di prescrizione può limitarsi a indicare genericamente la presenza di rimesse solutorie, specificando unicamente il periodo soggetto a prescrizione).
In merito al criterio di computo delle rimesse solutorie, il CTU ha così operato:
“ Si è proceduto con la quantificazione dell'indebito irripetibile anteriormente alla data dell'ultima rimessa solutoria valida ai fini prescrizionali. L'indebito è stato considerato come la differenza tra le competenze enucleate e quelle ricalcolate per ogni trimestre. Detto valore è stato confrontato per ogni trimestre con la somma delle rimesse solutorie rilevate. L'indebito è stato considerato irripetibile se coperto da rimesse solutorie nel trimestre. Nel caso in cui il valore dell'indebito sia risultato minore del valore delle rimesse solutorie, è stato interamente considerato come somma non più recuperabile. Viceversa, è stato considerato irripetibile solo il valore coperto dalle rimesse solutorie “.
Quindi il CTU ha sommato le rimesse solutorie calcolate per ciascun trimestre, limitando il confronto soltanto con le competenze indebite risultanti dal ricalcolo del saldo nel medesimo trimestre.
pagina 5 di 9 L'eccedenza dell'importo delle rimesse solutorie rispetto alle competenze indebite, che in alcuni trimestri si è prodotta, non è stata utilizzata dal CTU per “trasformare” in ”indebito irripetibile” le competenze di periodi pregressi non coperte da pagamenti solutori precedenti.
In realtà, se si individua una operazione di natura solutoria vuol dire che vi è stato un pagamento di poste annotate precedentemente dalla banca, e che si sono accumulate in tale periodo sino al pagamento medesimo;
non c'è ragione logica o giuridica per limitare l'irripetibilità dell'indebito alle competenza bancarie addebitate dalla banca nello stesso trimestre di individuazione delle rimesse solutorie. Pertanto sotto tale profilo l'appelllo va accolto.
In merito alla doglianza relativa alla mancata indicazione degli importi degli affidamenti si osserva che nella Relazione integrativa del 9.1.21, a pag. 238 il CTU dà conto delle seguenti osservazioni del CTP di parte convenuta , dott. : “In questa Controparte_9 Per_4
sede lo scrivente CTP non intende contestare il calcolo delle rimesse solutorie operato dal CTU, ma il computo dallo stesso svolto delle competenze indebite irripetibili da associare alle rimesse individuate”.
Da ciò si evince che il ctu è stato in grado di individuare quali rimesse fossero solutorie e che il ctp non si lamenta del calcolo delle rimesse solutorie, dunque non contesta il criterio di individuazione dell'importo del fido, necessario per individuare di volta in volta quanta parte delle rimesse sia solutoria e quanto solo ripristinatoria. A fronte di tale ammissione della difesa tecnica, la doglianza oggi mossa appare generica e poco circostanziata.
Ed alla osservazione del CTP il CTU così risponde:
“Nell'eventualità che il G.I. aderisca alla tesi per cui le rimesse solutorie debbano essere imputate a tutti gli oneri e agli interessi maturati, si, nel trimestre in cui è intervenuto il versamento, ma anche in riferimento ai trimestri precedenti, il sottoscritto CTU ritiene comunque opportuno sviluppare anche i calcoli in cui le rimesse solutorie si estendono anche alle competenze cumulativamente addebitate dalla banca nei trimestri precedenti, fino al momento della rimessa”.
La Corte, quindi, pur ritenendo fondata la doglianza, non ha ritenuto di dover disporre nuova
CTU.
Tra le varie ipotesi di calcolo, poi, non è stata proposta impugnazione della parte di sentenza che ha ritenuto che l'usurarietà degli interessi extra fido non si comunica, quanto agli effetti previsti dall'art. 1815 cc, anche agli interessi intra fido che non superino il tasso soglia, trattandosi di diverse disposizioni contrattuali.
pagina 6 di 9 Con ulteriore motivo di appello la censura la sentenza là dove il Giudice ha ritenuto, ai CP_2
fini dell'accertamento del saldo dei vari conti correnti, di potersi discostare dalle istruzioni emanate da
Banca d'Italia.
Il motivo è fondato.
Anche di recente la Suprema Corte ha confermato che “In tema di criteri per la determinazione del tasso d'interesse applicabile al contratto di mutuo bancario, i criteri stabiliti dalle Istruzioni della Banca d'Italia, emanate ai sensi dell'art. 4, d. lgs. n. 385 del 1993, hanno rango normativo, integrativo dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996, e trovano, pertanto, immediata applicazione ai fini dell'individuazione della categoria di rapporto applicabile alla controversia” (cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 15104 del 06/06/2025; cfr. anche Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 29794 del 19/11/2024 ove leggesi, in massima: “In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca
d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso”).
Anche in merito a tale questione il CTU aveva formulato doppia ipotesi di ricalcolo, pertanto non è stato necessario disporre l'integrazione della CTU.
Pertanto, vanno accolte le seguenti conclusioni del CTU sempre accolta l'ipotesi di estensione prescrizione dell'indebito in tutti i trimestri precedenti alle rimesse solutorie:
I Ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 33349: (pag. 239)
2.Calcolo con estensione degli effetti ex art 1815 cc ai soli interessi extra- fido
CP_10 Parte_4
-17,20
[...]
DO FINALE RICALCOLO -17,20
DIFFERENZA SALDI 0,00
(il ctu specifica che se si tiene conto delle istruzioni BdI il risultato non cambia)
pagina 7 di 9 II.Ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 1212939-8 (pag. 239)
1.Calcolo tenendo conto delle istruzioni Banca d'Italia
RISULTATI RICONTEGGIO
DO NC -10.089,26
DO FINALE RICALCOLO 2.193,94
DIFFERENZA SALDI 12.283,20
III. Ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 476/86324601-4 (pag.
240) tenuto conto dell'applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia, non si è avuto il superamento del tasso soglia.
RISULTATI RICONTEGGIO
DO NC 0,00
DO FINALE RICALCOLO 90.578,74
DIFFERENZA SALDI 90.578,74
Quindi in totale le somme che la banca deve restituire sono pari ad € 102.861,94 (€ 12.283,20 + €
90.578,74) nell'ipotesi di ricalcolo seguendo la formula della Banca d'Italia e estendendo la prescrizione dell'indebito a tutti i trimestri precedenti alle rimesse solutorie, cui vanno aggiunti interessi legali dalla data di chiusura dei conti al saldo.
L'appello deve, pertanto, essere parzialmente accolto con rideterminazione delle somme che la deve ripetere per effetto dell'illegittimi addebiti in complessivi €102.861,94, oltre interessi dalla CP_2
data di estinzione dei conti al saldo.
Il capo di impugnazione relativo alle spese di lite va valutato anche alla luce del parziale accoglimento dell'appello, dovendosi procedere ad una disciplina complessiva delle spese di lite.
Tenuto conto che in primo grado l'attore aveva chiesto la condanna della al pagamento CP_2
in via di ripetizione della somma complessiva di € 572.644,65 con riferimento ai conti e mutui indicati in premessa, e che la domanda è da accogliere limitatamente alla somma di € 102.861,94 per la accertata (parziale rispettoalla domanda attorea) illegittimità solo delle domande relative aii primi tre conti, ritenendo invece immune da vizi il rapporto di finanziamento chirografario e il conto corrente ipotecario, ritenuta sussistere reciproca soccombenza per l'accoglimento (peraltro parziale) di solo alcune delle domanda svolte (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 2022), le spese di lite tra le parti pagina 8 di 9 costituite debbono essere compensate per 2/3, ponendosi a carico della appellante il residuo CP_2
1/3. Le spese sono liquidate tenuto conto, quanto allo scaglione di riferimento, del decisum.
Nulla sulle spese tra l'appellante e l'erede , rimasta contumace. Controparte_5
Le spese di CTU di primo grado seguono la stessa disciplina.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in parziale accoglimento dell'appello
-condanna al pagamento in favore dell'appellata società della somma di Controparte_1
€ 102.861,94, oltre interessi legali dalla data di chiusura dei conti al saldo.
-dichiara compensate per 2/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio, condannando Controparte_1
al rimborso in favore di delle spese residue, che per l'intero si liquidano
[...] Controparte_4
per il primo grado in € 14.103 e per il presente grado in euro 9.991 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge.
Spese di CTU a carico di ciascuna delle parti nella medesima misura.
- nulla sulle spese tra le altre parti.
Perugia, 15/11/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 156 /2022 promossa da:
(C.F. ), in persona - giusta procura speciale del Controparte_1 P.IVA_1
25 luglio 2013, a ministero del Notaio dott.ssa , rep. n. 4530, racc. n. 3331 conferita Persona_1
dalla suddetta Cassa in favore di - Controparte_1 Controparte_2
dell'Amministratore Delegato con funzioni altresì di Direttore Generale di Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dall''Avv. del Foro di Terni – indirizzo PEC Controparte_3 Parte_1
-ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , Via Email_1 CP_1
Cipriano Manente n. 38,
APPELLANTE contro
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Venturi del foro di Terni –PEC ed elettivamente domiciliata in Perugia (PG) Via Cesare Caporali n. 17, Email_2
presso lo studio dell'Avv. Mauro Di Clemente,
APPELLATO pagina 1 di 9 e nei confronti di
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] - C.F. Controparte_5
nella sua qualità di erede di deceduto il 19/12/2018 C.F._1 Persona_2
APPELLATO-CONTUMACE
avente ad
OGGETTO
AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) - Impugnazione sentenza emessa dal Tribunale di Terni n. 94/2022 pubbl. il 01/02/2022 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione impugna la sentenza del Tribunale di Terni, che l'ha condannata al Controparte_1
pagamento in favore della eredi ( subentrata nel corso del giudizio ex art. 111 cpc a CP_4
seguito del decesso dell'originario attore , titolare della omonima Impresa Persona_2
Individuale con Sede in , Via Ascanio Vitozzi n. 14) della somma di euro Persona_2 CP_1
211.680,30, oltre interessi legali dalla data di chiusura dei conti al saldo - sulla domanda attorea che chiedeva l'accertamento delle nullità relative alle clausole di applicazione di interessi ultralegali non pattuite, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle CMS, e l'accertamento della usura nei seguenti contratti:
– Conto corrente n. 33349 aperto in data in 15.01.1988 dalla sig.ra con concessione di Parte_2
apertura di credito. Estinto in data 31.12.2007, e per il quale era stato richiesto l'accertamento di un saldo pari a euro 32.958,70, a favore del correntista, anziché a quello derivante dal saldo della banca al momento della chiusura
– conto corrente n. 1212939-8 del 04.01.1985, chiuso per avvenuto recesso nel 2017 e per il quale richiedeva l'accertamento di un saldo di euro euro 245.468,49, a favore del correntista anziché del saldo calcolato dalla banca.
pagina 2 di 9 – Conto corrente aperto con la , poi in data 24.07.1991 n. Controparte_6 CP_7
476/86324601-4 (già 182/86324601-01 e 686324601-71) estinto in data 31.03.2012, per il quale era stato richiesto un saldo a credito del correntista pari ad euro 125.471,55.
– Contratto di mutuo chirografario per euro 40.000,00 n. 79127975 del 09.05.2008, estinto per scadenza naturale e per il quale richiedeva una ripetizione della somma di euro 6.926,32.
– Conto corrente ipotecario, n. 910008-7 del 08.03.2004, atto a rogito Notaio rep Persona_3
133323 racc. 7688, del 08.05.2004, e per il quale chiedeva l'accertamento di un saldo a credito del correntista della somma di euro 161.819,32, invece che 0 come risultante dalla banca per un totale, di euro 572.644,65.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_4
, costiuitasi nel giudizio di primo grado quale erede di , è Controparte_5 Persona_2
rimasta contumace. Part Con il primo motivo di appello lamenta la che il Giudicante si sia limitato ad indicare una, tra le varie ipotesi formulate dal CTU, senza dare conto delle motivazioni, per le quali essa sarebbe stata da preferire rispetto alle altre, sottraendosi all'obbligo motivazionale.
Censura la sentenza là dove è stata ammessa CTU sulla base della documentazione contrattuale prodotta solo dalla in quanto l'onere probatorio non risultava assolto dalla parte attrice e i saldi CP_2
indicati da parte attrice in atto di citazione derivavano dalla circostanza, poi determinatasi non vera, che non esistessero patti tra le parti, tali da legittimare l'applicazione di tassi di interessi ultralegali, capitalizzazione degli interessi, dimostratesi invece poi legittimi in forza dei contratti depositate dalla convenuta.
Chiede dichiararsi inammissibile la CTU come richiesta e svolta in primo grado, ovvero ammettersi nuova CTU, basata esclusivamente sulla documentazione versata in atti dalla CP_2
convenuta, comprensiva non soltanto della documentazione contrattuale, ma anche della specifica indicazione delle rimesse solutorie.
Il motivo è infondato.
La documentazione è stata in parte prodotta dalla il principio di acquisizione CP_2
processuale comporta che il giudice possa utilizzare ai fini della decisione qualsiasi elemento probatorio ritualmente acquisito al processo, indipendentemente dalla parte che lo ha prodotto: la prova, una volta entrata nel processo, diventa patrimonio comune del giudizio, indipendentemente pagina 3 di 9 dalla parte che l'ha prodotta e il giudice può e deve valutare tutto il materiale probatorio acquisito, senza limitarsi a ciò che ha introdotto la parte gravata dall'onere probatorio.
Il CTU è riuscito a ricostruire il rapporto dare avere tra le parti, le rimesse solutorie e calcolare la prescrizione,. L'assenza di documentazione completa semmai ridonda a carico del correntista, perché per il periodo non documentato si è fatto riferimento al saldo contabile senza epurazione di addebiti illegittimi.
Infatti nel quesito il giudice chiedeva al CTU:
1) (Ricostruzione del rapporto).
a. ricostruisca il saldo dei conti correnti sopra indicati alla data di estinzione degli stessi sulla base degli estratti conto prodotti in atti;
nel caso in cui non siano stati prodotti tutti gli estratti conto relativi al apporto per cui parte attrice agisce, operi la ricostruzione del rapporto dal primo saldo utile fino alla chiusura del conto anche ove presenti un saldo a debito per il cliente (nel caso in cui la banca abbia ottemperato all'ordine di esibizione ma abbia prodotto i soli estratti conto relativi ai dieci anni anteriori alla richiesta); nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino alcuni estratti conto intermedi, tenendo conto esclusivamente degli estratti conto disponibili”. Part Con ulteriore motivo di appello ritiene erronea la sentenza in punto di prescrizione:
- là dove essa accoglie, tra le ipotesi previste in CTU, quella che accerta l'avvenuta prescrizione dei pagamenti indebiti su conto ricalcolato anziché sul saldo banca;
C
dove al fine di individuare le rimesse solutorie e di accertare quali siano gli eventuali indebiti versamenti non ripetibili per il decorso della prescrizione, ha ritenuto che sia mezzo utilizzabile la CTU in funzione cosidetta percipiente
- là dove ha dichiarato l'esattezza della metodologia di individuazione e calcolo delle rimesse solutorie indicate dal CTU, nonostante la questione sulla individuazione delle medesime sia stato oggetto di reiterate contestazioni da parte sia del CTP di parte convenuta ed ha quindi omesso di esaminare le critiche mosse all'operato del CTU, per i seguenti motivi:
1. Il CTU ( e il Giudice), nel calcolare l'indebito irripetibile, ha quantificato le rimesse solutorie, annotate in ogni singolo trimestre, valutandone al contempo la capienza per pagare le sole competenze illegittime calcolate nel medesimo trimestre, a prescindere dalla loro annotazione in conto corrente, e senza considerare che le rimesse solutorie pagano l'intero ammontare degli addebiti illegittimi, annotati in pagina 4 di 9 data antecedente a quella della rimessa stessa e per un ammontare massimo pari a quest'ultima
2. Arbitrarietà del conteggio. Mancata indicazione degli importi degli affidamenti – la relazione tecnica d'ufficio appare inoltre del tutto equivoca, dal momento che in essa non è possibile evincere l'ammontare dell'affidamento.
Il motivo relativo alla necessità della verifica delle rimesse solutorie operando sul saldo banca è manifestamente infondato. La consolidata giurisprudenza della Cassazione afferma che nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., Sez. 1, Ordinanza n. 15684 del 2025; Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n.
7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577 e 9203 del 2025).
Quanto alla seconda e alla terza doglianza, da esaminare congiuntamente, in realtà è del tutto corretto affidare al CTU la verifica di quali siano le rimesse solutorie (principio affermato a partire da
Cass. S.U. 24418/10: che ha chiarito come 'eccezione di prescrizione può limitarsi a indicare genericamente la presenza di rimesse solutorie, specificando unicamente il periodo soggetto a prescrizione).
In merito al criterio di computo delle rimesse solutorie, il CTU ha così operato:
“ Si è proceduto con la quantificazione dell'indebito irripetibile anteriormente alla data dell'ultima rimessa solutoria valida ai fini prescrizionali. L'indebito è stato considerato come la differenza tra le competenze enucleate e quelle ricalcolate per ogni trimestre. Detto valore è stato confrontato per ogni trimestre con la somma delle rimesse solutorie rilevate. L'indebito è stato considerato irripetibile se coperto da rimesse solutorie nel trimestre. Nel caso in cui il valore dell'indebito sia risultato minore del valore delle rimesse solutorie, è stato interamente considerato come somma non più recuperabile. Viceversa, è stato considerato irripetibile solo il valore coperto dalle rimesse solutorie “.
Quindi il CTU ha sommato le rimesse solutorie calcolate per ciascun trimestre, limitando il confronto soltanto con le competenze indebite risultanti dal ricalcolo del saldo nel medesimo trimestre.
pagina 5 di 9 L'eccedenza dell'importo delle rimesse solutorie rispetto alle competenze indebite, che in alcuni trimestri si è prodotta, non è stata utilizzata dal CTU per “trasformare” in ”indebito irripetibile” le competenze di periodi pregressi non coperte da pagamenti solutori precedenti.
In realtà, se si individua una operazione di natura solutoria vuol dire che vi è stato un pagamento di poste annotate precedentemente dalla banca, e che si sono accumulate in tale periodo sino al pagamento medesimo;
non c'è ragione logica o giuridica per limitare l'irripetibilità dell'indebito alle competenza bancarie addebitate dalla banca nello stesso trimestre di individuazione delle rimesse solutorie. Pertanto sotto tale profilo l'appelllo va accolto.
In merito alla doglianza relativa alla mancata indicazione degli importi degli affidamenti si osserva che nella Relazione integrativa del 9.1.21, a pag. 238 il CTU dà conto delle seguenti osservazioni del CTP di parte convenuta , dott. : “In questa Controparte_9 Per_4
sede lo scrivente CTP non intende contestare il calcolo delle rimesse solutorie operato dal CTU, ma il computo dallo stesso svolto delle competenze indebite irripetibili da associare alle rimesse individuate”.
Da ciò si evince che il ctu è stato in grado di individuare quali rimesse fossero solutorie e che il ctp non si lamenta del calcolo delle rimesse solutorie, dunque non contesta il criterio di individuazione dell'importo del fido, necessario per individuare di volta in volta quanta parte delle rimesse sia solutoria e quanto solo ripristinatoria. A fronte di tale ammissione della difesa tecnica, la doglianza oggi mossa appare generica e poco circostanziata.
Ed alla osservazione del CTP il CTU così risponde:
“Nell'eventualità che il G.I. aderisca alla tesi per cui le rimesse solutorie debbano essere imputate a tutti gli oneri e agli interessi maturati, si, nel trimestre in cui è intervenuto il versamento, ma anche in riferimento ai trimestri precedenti, il sottoscritto CTU ritiene comunque opportuno sviluppare anche i calcoli in cui le rimesse solutorie si estendono anche alle competenze cumulativamente addebitate dalla banca nei trimestri precedenti, fino al momento della rimessa”.
La Corte, quindi, pur ritenendo fondata la doglianza, non ha ritenuto di dover disporre nuova
CTU.
Tra le varie ipotesi di calcolo, poi, non è stata proposta impugnazione della parte di sentenza che ha ritenuto che l'usurarietà degli interessi extra fido non si comunica, quanto agli effetti previsti dall'art. 1815 cc, anche agli interessi intra fido che non superino il tasso soglia, trattandosi di diverse disposizioni contrattuali.
pagina 6 di 9 Con ulteriore motivo di appello la censura la sentenza là dove il Giudice ha ritenuto, ai CP_2
fini dell'accertamento del saldo dei vari conti correnti, di potersi discostare dalle istruzioni emanate da
Banca d'Italia.
Il motivo è fondato.
Anche di recente la Suprema Corte ha confermato che “In tema di criteri per la determinazione del tasso d'interesse applicabile al contratto di mutuo bancario, i criteri stabiliti dalle Istruzioni della Banca d'Italia, emanate ai sensi dell'art. 4, d. lgs. n. 385 del 1993, hanno rango normativo, integrativo dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996, e trovano, pertanto, immediata applicazione ai fini dell'individuazione della categoria di rapporto applicabile alla controversia” (cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 15104 del 06/06/2025; cfr. anche Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 29794 del 19/11/2024 ove leggesi, in massima: “In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca
d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso”).
Anche in merito a tale questione il CTU aveva formulato doppia ipotesi di ricalcolo, pertanto non è stato necessario disporre l'integrazione della CTU.
Pertanto, vanno accolte le seguenti conclusioni del CTU sempre accolta l'ipotesi di estensione prescrizione dell'indebito in tutti i trimestri precedenti alle rimesse solutorie:
I Ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 33349: (pag. 239)
2.Calcolo con estensione degli effetti ex art 1815 cc ai soli interessi extra- fido
CP_10 Parte_4
-17,20
[...]
DO FINALE RICALCOLO -17,20
DIFFERENZA SALDI 0,00
(il ctu specifica che se si tiene conto delle istruzioni BdI il risultato non cambia)
pagina 7 di 9 II.Ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 1212939-8 (pag. 239)
1.Calcolo tenendo conto delle istruzioni Banca d'Italia
RISULTATI RICONTEGGIO
DO NC -10.089,26
DO FINALE RICALCOLO 2.193,94
DIFFERENZA SALDI 12.283,20
III. Ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 476/86324601-4 (pag.
240) tenuto conto dell'applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia, non si è avuto il superamento del tasso soglia.
RISULTATI RICONTEGGIO
DO NC 0,00
DO FINALE RICALCOLO 90.578,74
DIFFERENZA SALDI 90.578,74
Quindi in totale le somme che la banca deve restituire sono pari ad € 102.861,94 (€ 12.283,20 + €
90.578,74) nell'ipotesi di ricalcolo seguendo la formula della Banca d'Italia e estendendo la prescrizione dell'indebito a tutti i trimestri precedenti alle rimesse solutorie, cui vanno aggiunti interessi legali dalla data di chiusura dei conti al saldo.
L'appello deve, pertanto, essere parzialmente accolto con rideterminazione delle somme che la deve ripetere per effetto dell'illegittimi addebiti in complessivi €102.861,94, oltre interessi dalla CP_2
data di estinzione dei conti al saldo.
Il capo di impugnazione relativo alle spese di lite va valutato anche alla luce del parziale accoglimento dell'appello, dovendosi procedere ad una disciplina complessiva delle spese di lite.
Tenuto conto che in primo grado l'attore aveva chiesto la condanna della al pagamento CP_2
in via di ripetizione della somma complessiva di € 572.644,65 con riferimento ai conti e mutui indicati in premessa, e che la domanda è da accogliere limitatamente alla somma di € 102.861,94 per la accertata (parziale rispettoalla domanda attorea) illegittimità solo delle domande relative aii primi tre conti, ritenendo invece immune da vizi il rapporto di finanziamento chirografario e il conto corrente ipotecario, ritenuta sussistere reciproca soccombenza per l'accoglimento (peraltro parziale) di solo alcune delle domanda svolte (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 2022), le spese di lite tra le parti pagina 8 di 9 costituite debbono essere compensate per 2/3, ponendosi a carico della appellante il residuo CP_2
1/3. Le spese sono liquidate tenuto conto, quanto allo scaglione di riferimento, del decisum.
Nulla sulle spese tra l'appellante e l'erede , rimasta contumace. Controparte_5
Le spese di CTU di primo grado seguono la stessa disciplina.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in parziale accoglimento dell'appello
-condanna al pagamento in favore dell'appellata società della somma di Controparte_1
€ 102.861,94, oltre interessi legali dalla data di chiusura dei conti al saldo.
-dichiara compensate per 2/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio, condannando Controparte_1
al rimborso in favore di delle spese residue, che per l'intero si liquidano
[...] Controparte_4
per il primo grado in € 14.103 e per il presente grado in euro 9.991 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge.
Spese di CTU a carico di ciascuna delle parti nella medesima misura.
- nulla sulle spese tra le altre parti.
Perugia, 15/11/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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