TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/12/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 1957/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Gangale Lucia, giusta procura in atti e
, nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Gangale Lucia, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 18/11/2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
22/07/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto in Volla
(NA) il giorno 26.07.2008, con atto regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto
Comune (al n. 15, parte I, uff. 1, anno 2008). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di insormontabili incomprensioni. Premesso che dal matrimonio è nato in [...] il [...], Persona_1 attualmente minorenne, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli artt. 473 bis.51
c.p.c., 473 bis.12 c.p.c. comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e del figlio minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Separazione. I coniugi manifestano la volontà di vivere separati impegnandosi ad osservare l'obbligo del mutuo rispetto. La SI.ra continuerà a risiedere presso l'attuale abitazione coniugale insieme al figlio, Parte_1 mentre il sig. si stabilirà presso altra abitazione cambiando la residenza e comunicandola alla Parte_3 stessa;
2. Responsabilità genitoriale. I coniugi attestano che il figlio nato entro il vincolo coniugale, resta Per_1 affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il minore di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili che ineriscano la salute del fanciullo (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore al quale il figlio interessato si troverà temporaneamente affidato al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza. Il figlio resterà collocato anagraficamente ed in via preferenziale presso la Per_1
SI.ra , madre del minore, pur prevedendosi il reciproco ed inderogabile dovere in capo ad Parte_1 entrambi i genitori di assolvere con scrupolosa cura agli obblighi di istruirne con ogni mezzo necessario il processo educativo e formativo.
Il SI. padre del bambino, potrà visitarlo e tenerlo con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo Parte_2 accordo con l'altro genitore ed osservando la seguente regolamentazione del diritto di visita: a) Durante l'anno scolastico: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore
21,00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 22,00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
b) durante le vacanze natalizie, da intendersi come il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche ed il giorno che preceda la ripresa delle stesse: il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal
23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
c) durante le vacanze pasquali, lasso temporale che va tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la loro ripresa: ad anni alterni il minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo la conclusione dell'anno scolastico e la data che precede l'inizio delle lezioni scolastiche del successivo: il figlio trascorrerà con Per_1 ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
e) Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
4. Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale sita in Volla (NA), alla via Lufrano N.24/R Int. 3 P.1, ed il cui titolo di proprietà ricade in capo al padre della SI.ra , è assegnata in via esclusiva alla stessa, Parte_1 nella sua qualità di erede del legittimo proprietario e di genitore collocatario prevalente del figlio minore, la quale permarrà nell'esercizio del diritto di abitazione insieme allo stesso.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento. Sarà posto a carico del SI. un assegno mensile a Parte_2 titolo di mantenimento della propria coniuge, , e di concorso al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 stante la non autosufficienza economica della SI.ra , alla quale viene corrisposto in via esclusiva Parte_1
l'indennità che va sotto il titolo di Reddito di cittadinanza, con importo pari ad euro 700,00 a) versando alla SI.ra
, nella sua qualità di coniuge, nonché di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro Parte_1 il giorno primo di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00 ( trecento /00) sino al raggiungimento dell'autonomia economica della prole e con decorrenza dal corrente mese;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente, con prima rivalutazione dal mese di Marzo, anno 2023, base mese corrente, anno solare in corso;
b) prevedendo il SI. a proprio carico, o rimborsando alla SI.ra Parte_2 Parte_1
ove venga dalla stessa operata un'anticipazione dei costi, il 50 % delle spese straordinarie sostenute per la
[...] prole, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico il SI. Pt_2 provvederà a corrispondere le somme di denaro fini a contribuire al finanziamento di ogni bene mobile e
[...] servizio ricadente entro la sfera della formazione scolastica ed universitaria, ed altresì al corretto espletamento della tutela della salute del minore (cure mediche, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN., ed accessori), nonché delle attività ludico-sportive, od atte allo sviluppo ed al potenziamento della crescita e della personalità del fanciullo.
I coniugi con il presente ricorso provvedono inoltre alle reciproche attribuzioni come segue:
-i beni mobili ricadenti entro il tetto coniugale e posti ad uso della SI.ra e del figlio Parte_1 Per_1 permarranno nello stesso;
-i coniugi autorizzano inoltre l'autorità amministrativa al rilascio a ciascuno di essi del passaporto e Carte identità nonché il rilascio alla SI.ra del passaporto del minore al fine di rendere possibile il raggiungimento di Parte_1 ogni destinazione consentita, conferendo al presente atto la validità di anticipato consenso.
Essi dichiarano reciprocamente altresì che: a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e seguenti del codice civile;
c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.”
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la residenza della Per_1 madre e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Assegna la casa coniugale sita in
Volla (NA) alla via Lufrano N.24/R Int. 3 P.1 alla SI.ra la quale vi vive Parte_1 unitamente al figlio minore.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
19/09/1985 (C.F. ) e , nato in [...] il C.F._1 Parte_2
13/02/1989 (C.F. ) che hanno contratto matrimonio in Volla (NA) il C.F._2 giorno 26.07.2008, con atto regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto
Comune (al n. 15, parte I, uff. 1, anno 2008);
- assegna la casa coniugale sita in Volla (NA) alla via Lufrano N.24/R Int. 3 P.1 alla sig.ra la quale vi vive unitamente al figlio minore;
Parte_1
- dispone affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- determina in € 300,00 il contributo al mantenimento del figlio minore a carico del sig. Pt_2
da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante
[...] Parte_1 bonifico o PostePay, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a Part carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo di intesa tra il di Nola
e il Tribunale di Nola;
- prende atto delle ulteriori disposizioni vincolanti tra le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 30/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 1957/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Gangale Lucia, giusta procura in atti e
, nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Gangale Lucia, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 18/11/2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
22/07/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto in Volla
(NA) il giorno 26.07.2008, con atto regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto
Comune (al n. 15, parte I, uff. 1, anno 2008). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di insormontabili incomprensioni. Premesso che dal matrimonio è nato in [...] il [...], Persona_1 attualmente minorenne, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli artt. 473 bis.51
c.p.c., 473 bis.12 c.p.c. comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e del figlio minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Separazione. I coniugi manifestano la volontà di vivere separati impegnandosi ad osservare l'obbligo del mutuo rispetto. La SI.ra continuerà a risiedere presso l'attuale abitazione coniugale insieme al figlio, Parte_1 mentre il sig. si stabilirà presso altra abitazione cambiando la residenza e comunicandola alla Parte_3 stessa;
2. Responsabilità genitoriale. I coniugi attestano che il figlio nato entro il vincolo coniugale, resta Per_1 affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il minore di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili che ineriscano la salute del fanciullo (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore al quale il figlio interessato si troverà temporaneamente affidato al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza. Il figlio resterà collocato anagraficamente ed in via preferenziale presso la Per_1
SI.ra , madre del minore, pur prevedendosi il reciproco ed inderogabile dovere in capo ad Parte_1 entrambi i genitori di assolvere con scrupolosa cura agli obblighi di istruirne con ogni mezzo necessario il processo educativo e formativo.
Il SI. padre del bambino, potrà visitarlo e tenerlo con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo Parte_2 accordo con l'altro genitore ed osservando la seguente regolamentazione del diritto di visita: a) Durante l'anno scolastico: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore
21,00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 22,00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
b) durante le vacanze natalizie, da intendersi come il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche ed il giorno che preceda la ripresa delle stesse: il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal
23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
c) durante le vacanze pasquali, lasso temporale che va tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la loro ripresa: ad anni alterni il minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo la conclusione dell'anno scolastico e la data che precede l'inizio delle lezioni scolastiche del successivo: il figlio trascorrerà con Per_1 ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
e) Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
4. Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale sita in Volla (NA), alla via Lufrano N.24/R Int. 3 P.1, ed il cui titolo di proprietà ricade in capo al padre della SI.ra , è assegnata in via esclusiva alla stessa, Parte_1 nella sua qualità di erede del legittimo proprietario e di genitore collocatario prevalente del figlio minore, la quale permarrà nell'esercizio del diritto di abitazione insieme allo stesso.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento. Sarà posto a carico del SI. un assegno mensile a Parte_2 titolo di mantenimento della propria coniuge, , e di concorso al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 stante la non autosufficienza economica della SI.ra , alla quale viene corrisposto in via esclusiva Parte_1
l'indennità che va sotto il titolo di Reddito di cittadinanza, con importo pari ad euro 700,00 a) versando alla SI.ra
, nella sua qualità di coniuge, nonché di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro Parte_1 il giorno primo di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00 ( trecento /00) sino al raggiungimento dell'autonomia economica della prole e con decorrenza dal corrente mese;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente, con prima rivalutazione dal mese di Marzo, anno 2023, base mese corrente, anno solare in corso;
b) prevedendo il SI. a proprio carico, o rimborsando alla SI.ra Parte_2 Parte_1
ove venga dalla stessa operata un'anticipazione dei costi, il 50 % delle spese straordinarie sostenute per la
[...] prole, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico il SI. Pt_2 provvederà a corrispondere le somme di denaro fini a contribuire al finanziamento di ogni bene mobile e
[...] servizio ricadente entro la sfera della formazione scolastica ed universitaria, ed altresì al corretto espletamento della tutela della salute del minore (cure mediche, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN., ed accessori), nonché delle attività ludico-sportive, od atte allo sviluppo ed al potenziamento della crescita e della personalità del fanciullo.
I coniugi con il presente ricorso provvedono inoltre alle reciproche attribuzioni come segue:
-i beni mobili ricadenti entro il tetto coniugale e posti ad uso della SI.ra e del figlio Parte_1 Per_1 permarranno nello stesso;
-i coniugi autorizzano inoltre l'autorità amministrativa al rilascio a ciascuno di essi del passaporto e Carte identità nonché il rilascio alla SI.ra del passaporto del minore al fine di rendere possibile il raggiungimento di Parte_1 ogni destinazione consentita, conferendo al presente atto la validità di anticipato consenso.
Essi dichiarano reciprocamente altresì che: a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e seguenti del codice civile;
c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.”
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la residenza della Per_1 madre e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Assegna la casa coniugale sita in
Volla (NA) alla via Lufrano N.24/R Int. 3 P.1 alla SI.ra la quale vi vive Parte_1 unitamente al figlio minore.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
19/09/1985 (C.F. ) e , nato in [...] il C.F._1 Parte_2
13/02/1989 (C.F. ) che hanno contratto matrimonio in Volla (NA) il C.F._2 giorno 26.07.2008, con atto regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto
Comune (al n. 15, parte I, uff. 1, anno 2008);
- assegna la casa coniugale sita in Volla (NA) alla via Lufrano N.24/R Int. 3 P.1 alla sig.ra la quale vi vive unitamente al figlio minore;
Parte_1
- dispone affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- determina in € 300,00 il contributo al mantenimento del figlio minore a carico del sig. Pt_2
da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante
[...] Parte_1 bonifico o PostePay, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a Part carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo di intesa tra il di Nola
e il Tribunale di Nola;
- prende atto delle ulteriori disposizioni vincolanti tra le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 30/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca