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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 536/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bassano In Teverina - Via Xxv Aprile 01030 Bassano In Teverina VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sap Srl - P.IVA 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1753 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 584 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 685 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 651 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento in epigrafe, nonché il conseguente atto di pignoramento presso terzi, deducendo, tra l'altro, la nullità delle notifiche per essere state eseguite personalmente e non nella qualità di Curatore fallimentare, il difetto di legittimazione passiva, nonché la carenza del presupposto impositivo, atteso che né la ricorrente né il fallimento da lei amministrato hanno mai posseduto o detenuto immobili nel Comune resistente.
Si costituiva il Comune di Bassano in Teverina, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 219/2025, depositata l'11/07/2025, questa Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla nullità delle notifiche e difetto di legittimazione passiva:
Dalla documentazione in atti risulta che gli avvisi di accertamento e il successivo atto di pignoramento sono stati notificati personalmente all'Avv. Ricorrente_1, senza alcun riferimento alla qualità di Curatore del Fallimento n. 1276/2005 "Società_1 s.r.l.", nonostante la pretesa tributaria si riferisse a presunti debiti della procedura concorsuale.
Secondo consolidata giurisprudenza, gli atti impositivi destinati alla procedura fallimentare devono essere notificati esclusivamente al Curatore nella sua qualità, con specifico riferimento al fallimento (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 17 luglio 2014, n. 16373; Comm. Trib. Reg. Lombardia, Sez. I, sent. n. 1798/2020). La notifica personale al Curatore, priva dell'indicazione della qualità, è nulla e comporta l'inesistenza della pretesa nei confronti della persona fisica.
Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato di non aver mai ricevuto alcun atto nella qualità di
Curatore, né di aver mai posseduto o detenuto beni nel Comune resistente, né personalmente né quale organo della procedura. Dagli atti emerge che la ricorrente, sia personalmente sia quale Curatore, non ha mai avuto la disponibilità di immobili nel territorio del Comune di Bassano in Teverina. Il presupposto impositivo della TASI, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e ss., L. 147/2013 e del relativo regolamento comunale, è costituito dal possesso o detenzione di fabbricati o aree edificabili. In assenza di tale presupposto, la pretesa tributaria è infondata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 800,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 536/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bassano In Teverina - Via Xxv Aprile 01030 Bassano In Teverina VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sap Srl - P.IVA 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1753 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 584 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 685 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 651 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento in epigrafe, nonché il conseguente atto di pignoramento presso terzi, deducendo, tra l'altro, la nullità delle notifiche per essere state eseguite personalmente e non nella qualità di Curatore fallimentare, il difetto di legittimazione passiva, nonché la carenza del presupposto impositivo, atteso che né la ricorrente né il fallimento da lei amministrato hanno mai posseduto o detenuto immobili nel Comune resistente.
Si costituiva il Comune di Bassano in Teverina, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 219/2025, depositata l'11/07/2025, questa Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla nullità delle notifiche e difetto di legittimazione passiva:
Dalla documentazione in atti risulta che gli avvisi di accertamento e il successivo atto di pignoramento sono stati notificati personalmente all'Avv. Ricorrente_1, senza alcun riferimento alla qualità di Curatore del Fallimento n. 1276/2005 "Società_1 s.r.l.", nonostante la pretesa tributaria si riferisse a presunti debiti della procedura concorsuale.
Secondo consolidata giurisprudenza, gli atti impositivi destinati alla procedura fallimentare devono essere notificati esclusivamente al Curatore nella sua qualità, con specifico riferimento al fallimento (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 17 luglio 2014, n. 16373; Comm. Trib. Reg. Lombardia, Sez. I, sent. n. 1798/2020). La notifica personale al Curatore, priva dell'indicazione della qualità, è nulla e comporta l'inesistenza della pretesa nei confronti della persona fisica.
Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato di non aver mai ricevuto alcun atto nella qualità di
Curatore, né di aver mai posseduto o detenuto beni nel Comune resistente, né personalmente né quale organo della procedura. Dagli atti emerge che la ricorrente, sia personalmente sia quale Curatore, non ha mai avuto la disponibilità di immobili nel territorio del Comune di Bassano in Teverina. Il presupposto impositivo della TASI, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e ss., L. 147/2013 e del relativo regolamento comunale, è costituito dal possesso o detenzione di fabbricati o aree edificabili. In assenza di tale presupposto, la pretesa tributaria è infondata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 800,00, oltre oneri di legge se dovuti.