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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127ter cpc sostitutiva dell'udienza del 21.10.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5667/2025 R.G. cui è riunito 9197/2024 (atp)
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pecorario presso il cui studio
Parte_1 elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 22.4.2025 l'istante in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, che non aveva avuto esito favorevole;
che aveva quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92. CP_ L si costituiva, e resisteva alla domanda come in memoria di costituzione.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie il motivo di opposizione consiste nell'affermazione che le patologie lamentate in ricorso non sarebbero state adeguatamente valutate laddove invece, per la loro gravità, renderebbero l'assistibile invalida con diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. ricorso in opposizione).
Le censure sono infondate nel merito.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso.
Quanto poi alla ricorrenza dei presupposti per l'accompagnamento, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare del giudice – che sul punto si sofferma a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il benefico in parola con profondità di argomentazioni e con motivazioni più che esaustive - danno atto che “il periziando manifesta un buon orientamento temporo – spaziale, deambula autonomamente (anche se alla visita peritale afferisce con bastone in appoggio), esegue i cambiamenti posturali da quello clinostatico e assiso a quello ortostatico senza l'aiuto di terzi. Dagli accertamenti da me praticati non sono emerse insufficienze dell'apparato locomotore
e/o dell'apparato neuro – psichico tali da rendere impossibili lo svolgimento autonomo delle comuni occupazioni della vita di relazione.” (cfr. perizia).
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito.
Ed invero, su tale aspetto il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivante dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Del resto parte ricorrente, limitandosi a richiamare le gravi patologie da cui il ricorrente è affetto – che, giova sottolinearlo, sono state puntualmente valutate dal ctu che infatti riconosce allo stesso una invalidità del 100% - non motiva né offre sufficienti spunti di prova circa le ripercussioni che avrebbero avuto dette affezioni in concreto sulla capacità del ricorrente di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Segnatamente, nulla prova a tal fine la documentazione medica indicata nel ricorso in opposizione
(certificato geriatrico del 18.11.2024) che diagnostica “ARTROSI DIFFUSA ARTERIOPATIA
PLURIDISTRETTUALE DEFICIT MEMORIA EPISODICA A BREVE E LUNGO TERMINE DEFICIT
CAPACITA' LOGICO DEDUTTIVE DEFICIT DEAMBULAZIONE POSSIBILE SOLO CON
PRESIDI”, non attestando quindi in alcun modo la perdita assoluta della capacità di deambulare e/o la mancanza di autonomia negli atti quotidiani della vita. Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
3) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell . Aversa, 22.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127ter cpc sostitutiva dell'udienza del 21.10.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5667/2025 R.G. cui è riunito 9197/2024 (atp)
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pecorario presso il cui studio
Parte_1 elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 22.4.2025 l'istante in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, che non aveva avuto esito favorevole;
che aveva quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92. CP_ L si costituiva, e resisteva alla domanda come in memoria di costituzione.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie il motivo di opposizione consiste nell'affermazione che le patologie lamentate in ricorso non sarebbero state adeguatamente valutate laddove invece, per la loro gravità, renderebbero l'assistibile invalida con diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. ricorso in opposizione).
Le censure sono infondate nel merito.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso.
Quanto poi alla ricorrenza dei presupposti per l'accompagnamento, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare del giudice – che sul punto si sofferma a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il benefico in parola con profondità di argomentazioni e con motivazioni più che esaustive - danno atto che “il periziando manifesta un buon orientamento temporo – spaziale, deambula autonomamente (anche se alla visita peritale afferisce con bastone in appoggio), esegue i cambiamenti posturali da quello clinostatico e assiso a quello ortostatico senza l'aiuto di terzi. Dagli accertamenti da me praticati non sono emerse insufficienze dell'apparato locomotore
e/o dell'apparato neuro – psichico tali da rendere impossibili lo svolgimento autonomo delle comuni occupazioni della vita di relazione.” (cfr. perizia).
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito.
Ed invero, su tale aspetto il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivante dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Del resto parte ricorrente, limitandosi a richiamare le gravi patologie da cui il ricorrente è affetto – che, giova sottolinearlo, sono state puntualmente valutate dal ctu che infatti riconosce allo stesso una invalidità del 100% - non motiva né offre sufficienti spunti di prova circa le ripercussioni che avrebbero avuto dette affezioni in concreto sulla capacità del ricorrente di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Segnatamente, nulla prova a tal fine la documentazione medica indicata nel ricorso in opposizione
(certificato geriatrico del 18.11.2024) che diagnostica “ARTROSI DIFFUSA ARTERIOPATIA
PLURIDISTRETTUALE DEFICIT MEMORIA EPISODICA A BREVE E LUNGO TERMINE DEFICIT
CAPACITA' LOGICO DEDUTTIVE DEFICIT DEAMBULAZIONE POSSIBILE SOLO CON
PRESIDI”, non attestando quindi in alcun modo la perdita assoluta della capacità di deambulare e/o la mancanza di autonomia negli atti quotidiani della vita. Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
3) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell . Aversa, 22.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli