Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 12/02/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00279/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01068/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2025, proposto da
Società Cooperativa Edilizia La Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Maria Gargano, Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Coscarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici - Settore 02 Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri - della Regione Calabria n. 9476 del 30 giugno 2025, notificato a mezzo nota prot. n. 497724 del 4 luglio 2025, ad oggetto “ Art. 5 L.R. 36/2008 - Intervento di edilizia agevolata per la realizzazione di n. 25 alloggi da cedere in proprietà nel Comune di Reggio Calabria in località Palmarella di Gallico, finanziato con Decreto n° 5226 del 18.04.2012 alla Società Cooperativa Edilizia “La Regionale” (istanza 1071 del 18/02/2011) di importo pari ad euro 1.200.000,00. Revoca finanziamento - ingiunzione restituzione importo erogato e maggiore accertamento per regolarizzazione provvisori in entrata ”, nonché di ogni altro atto presupposto o comunque connesso, anche istruttorio, ivi comprese le note di riscontro alle deduzioni svolte per evitare la detta revoca e la nota del Settore 5 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana prot. n. 497763 del 4 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. IT ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con D.D.S. n. 5226 del 18 aprile 2012, la Regione Calabria concedeva alla ricorrente Società Cooperativa Edilizia La Regionale un finanziamento di euro 1.200.000,00, per la realizzazione di n. 25 alloggi sociali da cedere in proprietà nel Comune di Reggio Calabria, località Palmarella di Gallico;
- a seguito della trasmissione della documentazione richiesta dalla Regione, la Cooperativa otteneva l’erogazione della prima rata del contributo, pari a 600.000,00 euro, liquidata con D.D.S. n. 4790 dell’11 maggio 2017;
- è seguita una complessa vicenda procedimentale che ha comportato la sospensione dei lavori, dovuta, secondo la prospettazione di parte ricorrente, all’inerzia del Comune di Reggio Calabria nel rispondere a una richiesta di variante al progetto presentata nel 2020, nonché alla Regione Calabria, la quale ha rigettato l'istanza di nomina di un Commissario ad Acta, negando l'attivazione dei poteri sostitutivi richiesti;
- con nota prot. n. 246896 del 14 aprile 2025, la Regione Calabria comunicava alla Cooperativa l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento, per il mancato raggiungimento della soglia di avanzamento dei lavori del 35% entro il 31 dicembre 2024, siccome previsto dalla L.R. Calabria n. 47/2011 e ss.mm.ii.;
- nonostante le deduzioni presentate, con Decreto Dirigenziale n. 9476 del 30 giugno 2025, la Regione Calabria disponeva la revoca del finanziamento concesso;
- il Decreto di revoca è stato impugnato innanzi a questo TAR Catanzaro, con il ricorso meglio specificato in epigrafe;
- con istanza depositata in data 5 gennaio 2026, la ricorrente ha presentato domanda cautelare, a seguito dell'avvio della procedura di riscossione coattiva mediante la notifica della cartella di pagamento per l'importo di euro 665.021,23.
Rilevato che:
- alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Presidente di questa Sezione ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del c.p.a., un possibile profilo di difetto di giurisdizione dell'adito TAR, avvisando le parti della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.; quindi, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle controversie che riguardano la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici il riparto di giurisdizione si fonda sulla natura della situazione giuridica azionata: in particolare, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, quando la controversia riguarda la fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento attributivo viene annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse; al contrario, una volta emanato il provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (anche se si faccia questione di atti formalmente denominati come revoca, decadenza o risoluzione), qualora la controversia attenga alla successiva fase di attuazione ed erogazione o di ripetizione del contributo, sul presupposto di un contestato inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato (cfr. ex multis , Cassazione Civile, SS.UU., 16 luglio 2024, n. 19484; id, 10 novembre 2020, n. 25213; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014 n. 6; Consiglio di Stato, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4730; Consiglio di Stato, sez. II, 29 marzo 2021, n. 2609; Consiglio di Stato, sez. VI, 20 gennaio 2021 n. 621);
- orbene, nel caso di specie, il finanziamento è stato revocato per il “ mancato raggiungimento, alla data del 31.12.2024, del 35% dei lavori relativi al programma stesso, per come previsto dalla L.R. 47/2011, art. 39, comma 1-bis lett. a) e ss.mm.ii. ”;
- è indubbio che il mancato rispetto della tempistica prevista per la realizzazione dell’intervento finanziato riguardi la fase esecutiva del rapporto di finanziamento, rispetto alla quale non sussiste alcun potere discrezionale pubblicistico, essendo individuabili solo posizioni di diritto soggettivo naturalmente devolute alla cognizione del giudice ordinario (cfr., in una fattispecie del tutto analoga, TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 dicembre 2025, n. 2095);
- pertanto, è irrilevante, ai fini della giurisdizione, l'eventuale giustificazione del ritardo per “ forza maggiore ”, che attiene al merito della controversia civile;
Ritenuto, in conclusione, che:
- la presente controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando l’adempimento degli obblighi ai quali era condizionato il finanziamento concesso (cfr., in particolare, il citato art. 39, comma 1-bis, lett. a), della L.R. 47/2011);
- conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.;
- nondimeno, la definizione in rito della controversia e la peculiarità delle questioni prospettate giustificano la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IT ED, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT ED | VO CO |
IL SEGRETARIO