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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 3130/2024 promossa da assistita dagli avv.ti SABRINA FAVALI e MONICA Parte_1
TABACCO
- PARTE RICORRENTE – contro assistito dall'avv. TOMMASO PARISI CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. La ricorrente si è rivolta al giudice del lavoro di Torino a fronte del rigetto da parte dell' convenuto in data 10 ottobre 2023 della sua domanda di CP_2 pensione anticipata di vecchiaia del 3 agosto 2023, chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario della invalidità in misura pari o superiore all'80% richiesto dall'art. 1 comma 8 d.lvo 503/92.
2. Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda facendo CP_1 valere il fatto che la ricorrente, nel 2022, aveva già proposto ATPO a tale scopo, conclusosi con riconoscimento dell'invalidità civile nella sola misura del 75% omologato.
3. Su richiesta concorde delle parti, ritenuta idonea a privare di rilevanza la questione preliminare di ammissibilità di una domanda di mero accertamento del requisito sanitario, essendo decorsi due anni dal precedente accertamento, la giudice ha disposto CTU medico-legale.
4. All'esito della stessa, sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti, né sono state in alcun modo contestate dalle parti nel termine appositamente loro concesso per legge - e che pertanto questa Giudice ritiene di poter fare proprie - la C.T.U. ha concluso che “a mente delle indicazioni tabellari di cui al DM 5.2.92, stante le patologie presentate e la loro incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, ovvero incidenza sulla capacità lavorativa specifica, la valutazione complessiva dell'invalidità civile è pari all'80% (aumento
1 percentuale di 5 punti ai sensi dell'art 1 comma 3 e art. 2 comma 2 DL 509/88)” e ciò sin dalla data del 3 agosto 2023 in cui fu presentata la domanda amministrativa.
5. La decisione sulle spese di lite e di CTU segue la soccombenza di parte convenuta, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara che è in possesso del requisito sanitario Parte_1 dell'invalidità pari all'80% che, ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lvo 503/92 le dà diritto alla pensione anticipata di vecchiaia;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante a rimborsare a CP_1 parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 4.000, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, con distrazione;
- pone le spese di CTU a carico dell' CP_1
Torino, 19 febbraio 2025 LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
2
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 3130/2024 promossa da assistita dagli avv.ti SABRINA FAVALI e MONICA Parte_1
TABACCO
- PARTE RICORRENTE – contro assistito dall'avv. TOMMASO PARISI CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. La ricorrente si è rivolta al giudice del lavoro di Torino a fronte del rigetto da parte dell' convenuto in data 10 ottobre 2023 della sua domanda di CP_2 pensione anticipata di vecchiaia del 3 agosto 2023, chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario della invalidità in misura pari o superiore all'80% richiesto dall'art. 1 comma 8 d.lvo 503/92.
2. Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda facendo CP_1 valere il fatto che la ricorrente, nel 2022, aveva già proposto ATPO a tale scopo, conclusosi con riconoscimento dell'invalidità civile nella sola misura del 75% omologato.
3. Su richiesta concorde delle parti, ritenuta idonea a privare di rilevanza la questione preliminare di ammissibilità di una domanda di mero accertamento del requisito sanitario, essendo decorsi due anni dal precedente accertamento, la giudice ha disposto CTU medico-legale.
4. All'esito della stessa, sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti, né sono state in alcun modo contestate dalle parti nel termine appositamente loro concesso per legge - e che pertanto questa Giudice ritiene di poter fare proprie - la C.T.U. ha concluso che “a mente delle indicazioni tabellari di cui al DM 5.2.92, stante le patologie presentate e la loro incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, ovvero incidenza sulla capacità lavorativa specifica, la valutazione complessiva dell'invalidità civile è pari all'80% (aumento
1 percentuale di 5 punti ai sensi dell'art 1 comma 3 e art. 2 comma 2 DL 509/88)” e ciò sin dalla data del 3 agosto 2023 in cui fu presentata la domanda amministrativa.
5. La decisione sulle spese di lite e di CTU segue la soccombenza di parte convenuta, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara che è in possesso del requisito sanitario Parte_1 dell'invalidità pari all'80% che, ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lvo 503/92 le dà diritto alla pensione anticipata di vecchiaia;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante a rimborsare a CP_1 parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 4.000, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, con distrazione;
- pone le spese di CTU a carico dell' CP_1
Torino, 19 febbraio 2025 LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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