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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa
Maria Pia De Benedictis, all'udienza del 17.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 942 R.G. degli Affari Contenziosi dell'anno
2021 riunita al n. 235/22 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Merenda ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso e nel suo studio legale sito in Anguillara Sabazia
(Rm), Via Romana, 22 giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Massimiliano Morelli e Sebastiano Cubeddu in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.6.2021, l'istante in epigrafe indicato ha proposto
CP_ opposizione avverso tre provvedimenti inviati da rispettivamente in data
01.9.2018, 25.6.2019 e 18.9.2020 con i quali l' comunicava il mancato CP_2
assoggettamento a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti €o Casse
professionali del reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni dichiarato per l'anno 2012, 2013 e 2014.
CP_ Contestualmente l' provvedeva a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 per i rispettivi anni 2012, 2013 e 2014 nella misura di € 25.213,36, € 19.602,35 ed € 19.994,39.
Il ricorrente proponeva ricorso amministrativo avverso i predetti provvedimenti senza ottenere, però, alcun riscontro.
Introdotto, pertanto l'odierno giudizio, l'istante eccepiva l'intervenuta prescrizione dei contributi dovuti per gli anni 2012 e 2014, l'illegittimità dei parametri utilizzati per il computo delle aliquote dei contributi e delle conseguenti sanzioni relativamente agli anni 2012 e 2013 nonché l'illegittimità del regime sanzionatorio applicato.
L' costituitasi in giudizio, contestava quanto dedotto a fondamento dell' CP_1
opposizione, della quale chiedeva il rigetto partendo dal presupposto che l'obbligo contributivo può essere rilevato solo in base alla dichiarazione dei redditi presentata negli anni successivi al termine di scadenza del pagamento del saldo.
Con successivo ricorso depositato l'8.2.2022 avente RG. 235/22 l'istante impugnava l'avviso di addebito n. 397 2021 0015637105 000 notificato il 10.01.2022 dell'importo di € 17.717,75 avente ad oggetto i contributi a titolo di Gestione Separata – Liberi
Professionisti relativi al periodo compreso fra 01/2012 ed il 12/2012, già richiesti con la raccomandata del 12.07.2018 ed oggetto di impugnazione nel presente giudizio, a sostegno del quale reiterava le medesime argomentazioni già esposte.
All'odierna udienza, disposta la riunione del giudizio avente R.G. 235/22 al presente giudizio, acquisiti i documenti prodotti e lette le note di trattazione scritta, il Giudice
ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
CP_ La pretesa dell' trova fondamento nel reddito da lavoro autonomo prodotto dal ricorrente nell'ambito dell'esercizio abituale di arti e professioni, dichiarato negli anni
2012, 2013 3 2014 e non assoggettato a contribuzione in favore di altri enti o casse professionali, come si evince dalle citata lettere ricevute rispettivamente in data
01.9.2018, 25.6.2019 e 18.9.2020.
L'obbligazione contributiva, come noto, è un'obbligazione di fonte legale che sorge al prodursi di un determinato reddito da parte del contribuente.
Ciò posto, la dichiarazione dei redditi costituisce una mera dichiarazione di scienza,
diretta ad informare l'Amministrazione circa l'esistenza e l'entità del presupposto contributivo.
In questi termini si era già espressa la Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13463 del 29/05/2017
la quale aveva chiarito che “In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990,
quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto,
eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione
CP_ anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1
del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito” superando il precedente orientamento che faceva decorrere il termine di prescrizione dei contributi previdenziale dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr. in tal senso Cass. 20 aprile 2016,
n. 7836),
Tale orientamento è stato confermato dalla successiva pronuncia della Cassazione del
31 ottobre 2018, n. 27950, in cui la Corte ha affermato che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza,
non costituisce presupposto del credito contributivo” (conf. Cass., sez. lav. 19403 del
2019; 17610 del 24.8.2020).
Ciò posto, applicando tali principi al caso in esame, si osserva che il termine per il pagamento del saldo dei contributi per l'anno 2012, oggetto dell'avviso impugnato, in virtù della proroga sancita dal D.P.C.M. del 13.06.2013 (G.U. n. 139 del 15.06.2013 è
stato fissato al giorno 8.7.2013.
CP_ Conseguentemente, essendo incontestato che la lettera di diffida dell' è stata ricevuta il 01.9.2018, deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale ex art. 3
comma 9 l. 335/95 a decorrere dal 8.7.2013 e non dovuto il contributo relativamente all'anno 2012 oggetto dell'impugnato avviso di addebito che va pertanto annullato.
A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento all'anno 2014 considerato che, pur in presenza di una proroga dei termini per il versamento dei contributi dovuti per i redditi prodotti nell'anno 2014 fissato dal D.P.C.M. 09.06.2015 (G.U. 134 del
12.06.2015) al giorno 6.7.2015, non può dirsi maturata la prescrizione quinquennale al
CP_ 18.09.2020, giorno di ricezione della lettera di diffida dell' poiché 'art. 37, co. 2 D.L.
n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha quindi comportato l'effetto giuridico di sospendere il corso della prescrizione dei crediti contributivi dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 così
che il termine va a maturare 129 giorni dopo il 6.7.2020 e dunque il 12.11.2020.
Nel merito deve ritenersi fondata l'eccezione relativa all'errato calcolo dell'aliquota da applicare per il computo dei contributi da versare.
Per l'anno 2013 la contribuzione dovuta è stata erroneamente determinata dall' CP_1
mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 27,72 % sul reddito imponibile prodotto per quell'anno e regolarmente dichiarato (€ 41.832,00) ed è stato quindi richiesto un importo a titolo di contributi pari ad € 11.595,83 ed una sanzione parametrata a detto importo determinata nella misura di € 8.006,52.
CP_ Ebbene, come specificato nella circolare n. 27 del 12.02.2013 l'aliquota da applicare del 27,72% riguarda i “soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie” mentre quella del 20,00% si riferisce ai “soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria”. Nel caso di specie,
dunque, considerato che il ricorrente, come si evince peraltro dall'allegato estratto contributivo (doc. 1), risulta titolare di pensione di vecchiaia sin dal gennaio 2009
occorre fare riferimento alla ridotta aliquota del 20% e non a quella applicata del tutto illegittimamente del 27,72%.
Parimenti devono ritenersi del tutto fondate le eccezioni sollevate in ordine alla legittimità delle sanzioni ai sensi del comma 8, lett. B, dell'art. 116 della Legge n.
388/2000 comminate al ricorrente.
Parte ricorrente rileva l'assenza dei presupposti per l'irrogazione di tale rigida sanzione civile, ovvero l'aver coscientemente e volontariamente, omesso di presentare le denunce obbligatorie, con l'intenzione specifica di non versare i contributi previdenziali e, con tale intento, l'aver occultato il rapporto di lavoro eseguito ovvero le retribuzioni percepite.
In buona sostanza nega la sussistenza di un dolo specifico diretto a porre in essere un atto di evasione e/o elusione fiscale.
Ebbene, opera l'art. 116, comma ottavo, lett. b), della legge n. 388 del 2000 e ricorre la fattispecie dell'evasione contributiva quando il datore di lavoro occulti rapporti di lavoro o retribuzioni, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi,
cioè con un comportamento volontario e preordinato e ciò si verifica quando ricorra una denuncia obbligatoria incompiuta o non conforme al vero, con cui è celata all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti dell'imposizione. CP_ Il principio è noto: “l'omessa o infedele denuncia mensile all' di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché, come nella specie, registrati nei libri di cui è
obbligatoria la tenuta, concretizza l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8,
lett. b) della richiamata L. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva, disciplinata dalla lett. a) della medesima norma,
concernente le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pure avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi;
l'omessa o infedele denuncia configura un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non si può reputare assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è
obbligatoria la tenuta” (v. Cass. 2 maggio 2018, n. 10427).
Nel caso in esame non vi è stato alcun occultamento del reddito in riferimento al quale vanno commisurati i contributi, essendo incontestato che il ricorrente stesso ha denunciato nel modello fiscale il reddito da lavoro autonomo percepito negli anni
CP_ 2012, 2013 e 2014, dall'esame del quale l' ha potuto, successivamente, avanzare la sua pretesa.
Né risulta che la mancata compilazione del quadro RR abbia in qualche modo ostacolato la rilevazione del reddito.
Anche sotto questo profilo la domanda va accolta.
Stante la reciproca pur parziale soccombenza, compensa al 20% le spese di lite e condanna parte resistente al rimborso delle spese legali residue nella misura dell'80%
da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto per prescrizione il credito relativo all'anno 2012 indicato nel provvedimento notificato il 01.09.2018 e richiesto con l'avviso di addebito CP_1
397 2021 0015637105 000, che annulla entrambi;
2) rigetta l'eccezione preliminare di prescrizione del credito riferito all'anno 2014;
CP_ 3) annulla i successivi provvedimenti notificati dall in data 25.6.2019 e 18.9.2020
per tutti i motivi di cui in premessa, dichiarando come dovute le minori somme derivanti dall'applicazione dei parametri indicati in motivazione;
CP_ 4) condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio,
che liquida in Euro 4.892,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Civitavecchia, lì 17.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis