CASS
Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/09/2024, n. 33852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33852 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di: NK IS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettefeerrt-tte le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 33852 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 04/06/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale dott. Pietro Gaeta, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, nel corso del giudizio a carico di CR OV, dichiara la nullità del decreto di latitanza dell'imputato e di tutti gli atti successivi, disponendo la restituzione di detti atti al P.m. Rileva, invero, che la dichiarazione di latitanza «si fonda sul presupposto di vane ricerche svolte nei confronti dell'imputato presso un indirizzo del quale non si conosce l'idoneità ai fini delle ricerche, infatti lo stesso imputato, dalla verifica anagrafica acquisita agli atti, risulta irreperibile e cancellato dall'anagrafe capitolina sin dal 21.07.2014, né dagli atti emerge che lo stesso imputato abbia avuto un domicilio di fatto presso il quale egli poteva essere cercato ai fini della notifica dell'ordinanza di custodia cautelare»; e quindi che «gli elementi valutati ai fini della dichiarazione di latitanza non appaiono idonei in tal senso, e non costituiscono validi presupposti ai fini dell'effettiva conoscenza del procedimento e poi anche del processo da parte dell'imputato». 2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma. Osserva che i precedenti giurisprudenziali evocati nel provvedimento, nel dichiarare la nullità del decreto di latitanza, risultano inconferenti, riferendosi alla diversa ipotesi di imputato residente all'estero con dimora stabile ed individuata, sì da poter svolgere verso quel luogo le relative ricerche;
e che, viceversa, nel caso in esame, del soggetto ricercato non risultava alcun domicilio né in Italia né all'estero e la sua irreperibilità determinata, con ogni probabilità, dalla consapevolezza, in capo al soggetto di essere destinatario di un provvedimento restrittivo per il grave reato oggetto dell'accusa (tentato omicidio). Il ricorrente lamenta l'ingiustificabile regressione processuale conseguente al provvedimento impugnato, considerato che il Pubblico ministero non potrebbe che reiterare le ricerche, secondo le modalità già adottate e riformulare la medesima richiesta di latitanza, senza ottenere un risultato diverso. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in quanto abnorme e come tale autonomamente ricorribile per violazione di legge. 3. OV, tramite il proprio difensore, deposita memoria difensiva nella quale insiste per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come rilevato dall'attentissima e del tutto condivisibile requisitoria dell'Avvocato generale, l'accertamento dei presupposti per la declaratoria di latitanza rientra tra i poteri del giudice e non esorbita certo nell'esercizio di un potere estraneo all'organo ; sia quanto ai profili strutturali , che funzionali dell'atto. E ciò considerato che l'art. 295 cod. proc. pen. non prevede, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è vincolata all'osservanza dei criteri dettati dall'art. 165 cod. proc. pen. in tema di irreperibilità, come rimarcato da Sez. 5, n. 5932 del 06/10/2011, dep. 2012, Radu, Rv. 252154. Tale pronuncia sottolinea che il giudizio sulla idoneità delle ricerche svolte compete al giudice chiamato ad emettere il decreto di latitanza;
e specifica, altresì, che proprio in virtù della libertà di scelta nell'individuazione dei luoghi in cui ricercare l'imputato - o l'indagato - non può essere certamente censurato, neppure sotto il profilo logico, il tentativo di ottenere notizie sul suo conto nel luogo in cui da ultimo abbia abitato e che , in tal caso, neppure è esigibile un'attività di ricerca dell'imputato nello Stato d'origine, in assenza di qualsiasi indicazione non solo sulla località in cui possa trovarsi, ma finanche sulla stessa ipotesi di un suo rimpatrio. Nel caso in esame non è dato apprezzare profili di eccentricità, e quindi di abnormità, dell'ordinanza impugnata, neppure evidenziati dal ricorso proposto, non potendosi ritenere tale la valutazione della necessità di un'implementazione della tipologia di ricerche, che proprio per questo, diversamente da come lamentato dal ricorrente, non rischia di determinare alcuna stasi processuale, potendo portare ad un esito di valutazione differente rispetto a quello censurato dal Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.
lettefeerrt-tte le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 33852 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 04/06/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale dott. Pietro Gaeta, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, nel corso del giudizio a carico di CR OV, dichiara la nullità del decreto di latitanza dell'imputato e di tutti gli atti successivi, disponendo la restituzione di detti atti al P.m. Rileva, invero, che la dichiarazione di latitanza «si fonda sul presupposto di vane ricerche svolte nei confronti dell'imputato presso un indirizzo del quale non si conosce l'idoneità ai fini delle ricerche, infatti lo stesso imputato, dalla verifica anagrafica acquisita agli atti, risulta irreperibile e cancellato dall'anagrafe capitolina sin dal 21.07.2014, né dagli atti emerge che lo stesso imputato abbia avuto un domicilio di fatto presso il quale egli poteva essere cercato ai fini della notifica dell'ordinanza di custodia cautelare»; e quindi che «gli elementi valutati ai fini della dichiarazione di latitanza non appaiono idonei in tal senso, e non costituiscono validi presupposti ai fini dell'effettiva conoscenza del procedimento e poi anche del processo da parte dell'imputato». 2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma. Osserva che i precedenti giurisprudenziali evocati nel provvedimento, nel dichiarare la nullità del decreto di latitanza, risultano inconferenti, riferendosi alla diversa ipotesi di imputato residente all'estero con dimora stabile ed individuata, sì da poter svolgere verso quel luogo le relative ricerche;
e che, viceversa, nel caso in esame, del soggetto ricercato non risultava alcun domicilio né in Italia né all'estero e la sua irreperibilità determinata, con ogni probabilità, dalla consapevolezza, in capo al soggetto di essere destinatario di un provvedimento restrittivo per il grave reato oggetto dell'accusa (tentato omicidio). Il ricorrente lamenta l'ingiustificabile regressione processuale conseguente al provvedimento impugnato, considerato che il Pubblico ministero non potrebbe che reiterare le ricerche, secondo le modalità già adottate e riformulare la medesima richiesta di latitanza, senza ottenere un risultato diverso. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in quanto abnorme e come tale autonomamente ricorribile per violazione di legge. 3. OV, tramite il proprio difensore, deposita memoria difensiva nella quale insiste per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come rilevato dall'attentissima e del tutto condivisibile requisitoria dell'Avvocato generale, l'accertamento dei presupposti per la declaratoria di latitanza rientra tra i poteri del giudice e non esorbita certo nell'esercizio di un potere estraneo all'organo ; sia quanto ai profili strutturali , che funzionali dell'atto. E ciò considerato che l'art. 295 cod. proc. pen. non prevede, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è vincolata all'osservanza dei criteri dettati dall'art. 165 cod. proc. pen. in tema di irreperibilità, come rimarcato da Sez. 5, n. 5932 del 06/10/2011, dep. 2012, Radu, Rv. 252154. Tale pronuncia sottolinea che il giudizio sulla idoneità delle ricerche svolte compete al giudice chiamato ad emettere il decreto di latitanza;
e specifica, altresì, che proprio in virtù della libertà di scelta nell'individuazione dei luoghi in cui ricercare l'imputato - o l'indagato - non può essere certamente censurato, neppure sotto il profilo logico, il tentativo di ottenere notizie sul suo conto nel luogo in cui da ultimo abbia abitato e che , in tal caso, neppure è esigibile un'attività di ricerca dell'imputato nello Stato d'origine, in assenza di qualsiasi indicazione non solo sulla località in cui possa trovarsi, ma finanche sulla stessa ipotesi di un suo rimpatrio. Nel caso in esame non è dato apprezzare profili di eccentricità, e quindi di abnormità, dell'ordinanza impugnata, neppure evidenziati dal ricorso proposto, non potendosi ritenere tale la valutazione della necessità di un'implementazione della tipologia di ricerche, che proprio per questo, diversamente da come lamentato dal ricorrente, non rischia di determinare alcuna stasi processuale, potendo portare ad un esito di valutazione differente rispetto a quello censurato dal Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.