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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/11/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 5905/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 26 novembre 2025 il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2'25 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 11.11.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente non ha depositato note di udienza nel termine assegnato, essendo rimasta contumace.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 5905/2023 R.G. promossa da con l'avv. MUGGIA STEFANO Parte_1 contro contumace Controparte_1
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la società esponendo: Parte_1 Controparte_1
₋ di aver lavorato presso l'autocarrozzeria sita in Ardea Via Laurentina Km 31,400 dal
1-1-1987 al 10-9-2022, data in cui si è dimesso, svolgendo mansioni di carrozziere, provvedendo a riparare le autovetture e riverniciare le stesse, inquadrato al livello V del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria, con un orario di 40 ore settimanali;
₋ di aver lavorato, in particolare:
o dal 1-1-1987 al 31-3-1989 per Autocentro Carrozzeria Rio Verde di TI E e
Vellocchia S.n.c.;
o dal 1-4-1989 al 30-6-1990 senza essere regolarizzato;
o dal 1-7-1990 al 28-12-1993 per Controparte_2
[...]
o dal 29-12-1993 al 31-12-1996 senza essere regolarizzato;
pagina 2 di 9 o dal 1-1-1997 al 31-12-2015 per l'impresa individuale TI GI;
o dal 1-1-2016 al 15-10-2018 senza essere regolarizzato;
o dal 16-10-2018 al 9-9-2022 per la Controparte_3
₋ che tutti questi soggetti si sarebbero succeduti nella gestione della carrozzeria, tutti facenti capo a tale GI TI e poi ai suoi eredi, per lo svolgimento della medesima attività, utilizzando i medesimi macchinari, la medesima struttura, la medesima licenza ed il medesimo personale, assumendo i lavoratori direttamente e senza soluzione di continuità, cioè senza formalizzare prima le dimissioni con il soggetto formalmente cedente l'azienda, a norma dell'art. 2112 c.c.;
₋ che in particolare tale TI GI avrebbe gestito il rapporto lavorativo prima per mezzo della società Autocentro carrozzeria Rioverde di TI e Velloccia S.n.c., poi con la propria ditta individuale, quindi attraverso la convenuta Controparte_1
attiva dal 22-11-2017 e gestita dai figli di GI TI;
[...]
₋ che in particolare avrebbe lavorato continuativamente presso la carrozzeria, anche nei periodi che non risultano regolarizzati dall'estratto conto previdenziale (dal 1-4-1989 al 30-6-1990; dal 29-12-1993 al 31-12-1996 dal 1-1-2016 al 15-10-2018);
₋ di aver, nell'espletamento delle descritte mansioni, ricevuto istruzioni e risposto direttamente del proprio operato al TI, dovendo chiedergli permessi in caso di assenza, utilizzando beni e strumenti di lavoro di proprietà della convenuta, lavorando presso i locali della convenuta;
₋ di aver ricevuto una retribuzione mensile pari ad € 1.200,00;
₋ di non aver percepito il TFR relativo all'intero periodo di lavoro comprensivo quello delle società che si sono succedute nella gestione del trasferimento di azienda,
risultando creditore della somma di € 53.509,74.
Ritenendo sussistere un continuativo rapporto di lavoro subordinato, nonché plurimi pagina 3 di 9 trasferimenti di azienda, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice:
1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2094 c.c. (previa, ove occorra, la declaratoria i nullità di eventuali contratti di lavoro autonomo e/o di eventuali atti qualificanti il rapporto quale autonomo o occasionale o di mera collaborazione), che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per i seguenti periodi dal 1-4-1989 al 30-6-1990; dal 29-
12-1993 al 31-12-1996 dal 1-1-2016 al 15-10-2018 tra il ricorrente e i soggetti giuridici succedutesi nella gestione della carrozzeria, disciplinato dal CCNL metalmeccanica
piccola Industria;
2) In via gradata e subordinata Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2 D. lgs 15-6-
2015 n. 81 che il rapporto deve essere qualificato come collaborazione organizzata dal
Committente e per l'effetto ritenere applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato con applicazione del CCNL sopra indicato
3) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrata al livello V del
suddetto CCNL con orario di lavoro full-time come applicato nei periodi antecedenti e successivi regolarizzati
4) Accertare e dichiarare l'esistenza di un trasferimento di azienda per l'intero rapporto
di lavoro intercorso presso l'officina gestita da ultimo dall'odierna convenuta e conseguentemente dichiarare responsabile ex art 2112 c.c. per l'intero TFR la soc.
Controparte_4
5) condannare la soc. convenuta di cui in epigrafe, anche ai sensi dell'art 2112 c.c. al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €.53.509,74, ovvero in via gradata e subordinata in caso di non riconoscimento del trasferimento di azienda
condannare al pagamento del TFR per il periodo in cui ha lavorato per la
[...]
che si riserva di quantificare in separato giudizio sulla base dei criteri CP_1
pagina 4 di 9 indicati dall'Ill.mo Giudice, ovvero condannarla alla diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio;
Il tutto con riconoscimento della rivalutazione dal sorgere dei crediti al soddisfo e interessi su somme rivalutate ( art. 429 c.p.c.).
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre IVA e accessori a favore dei difensori costituiti, oltre alle spese forfettizzate nella misura del 15%”.
La convenuta, nonostante regolare notifica, non si è costituita ed è rimasta contumace.
La causa è stata istruita con testi e documenti, e disponendo ctu;
quindi, è stata discussa all'udienza cartolare del 26.11.2025.
***
Il ricorso va accolto, nei termini che si espongono.
I fatti costituiti della domanda principale hanno trovato riscontro istruttorio.
La teste , figlia del ricorrente, ha riferito sull'attività lavorativa svolta dal Testimone_1
padre, di cui ha avuto sicura contezza per ragioni familiari ed anche perché per un periodo ha lavorato nelle vicinanze della carrozzeria, condividendo con il padre il tragitto verso il luogo di lavoro. Ha confermato le mansioni svolte alla dipendenza di GI TI;
il fatto che il ricorrente ha sempre lavorato presso la carrozzeria, indipendentemente dalle variazioni solo formali della denominazione del datore di lavoro;
ha confermato che lo stipendio percepito, anche nei periodi non regolarizzati (c.d. lavoro nero) era di € 1.200,00,
e che il padre non ha ricevuto il TFR se non – circostanza taciuta nel ricorso, che rende ancora più attendibile la teste, nonostante il rapporto di parentela – per la somma di €
5.200,00 versata quale acconto da AN TI, figlio di GI, che gli era subentrato
Cont dopo il pensionamento del padre, gestendo la carrozzeria nella forma della odierna convenuta. pagina 5 di 9 Il teste , da sempre cliente della carrozzeria, ha del pari confermato la Testimone_2
continuatività del lavoro prestato negli anni, quale dipendente, dal ricorrente presso Pt_1
la stessa , senza soluzione di continuità, affermando che “prima erano due soci CP_1
ma non ricordo i nomi, poi è arrivato TI GI e poi il figlio di quest'ultimo”, e, riferito al ricorrente, che “l'ho sempre visto lavorare lì, il resto non lo so, so però che era un dipendente e portava la stessa tuta di lavoro del titolare”.
Può dirsi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro continuativo, svolto quale lavoratore subordinato, del ricorrente presso la Carrozzeria, per 40 ore settimanali, con stipendio di € 1.200,00 mensili, ancorchè alle dipendenze di soggetti formalmente diversi e succedutisi nel tempo, ma chiaramente inquadrabili in un fenomeno di ripetuti trasferimenti aziendali che rendono pienamente applicabile al caso di specie l'invocato art. 2112 cc.
È stata dunque disposta ctu sul seguente quesito: “accerti il CTU nominato, sulla base della documentazione in atti e sulla base delle prove orali raccolte in giudizio, la misura
delle somme dovute per retribuzioni e TFR al lordo e al netto – se sussistente - da dal 1/1/1987al 9/9/2022 - tenuto conto dei trasferimenti di Controparte_1
azienda avvenuti nel tempo, in applicazione dell'art. 2112 c.c., da Autocentro Carrozzeria
Rio Verde di TI E. e Vellocchia snc, a ditta TI GI a – in Controparte_1
favore di con mansioni di carrozziere , inquadrato nel V livello del CCNL Parte_1
Metalmeccanica Piccola Industria, per 40 ore settimanali, tenuto conto di una retribuzione
netta pari a 1200,00 euro al mese e dell'avvenuta percezione di euro 5200,00 nette a titolo di TFR, con ulteriore mandato a transigere la controversia”.
L'elaborato peritale, depositato il 10.11.2025, appare congruamente motivare le operazioni svolte, l'analisi dei documenti effettuata, la corretta considerazione delle risultanze istruttorie, ragion per cui non sussistono ragioni per discostarsi dalle conclusioni formulate dal Consulente.
pagina 6 di 9 Analizzando la documentazione contabile e previdenziale depositata, sulla scorta della quale è stato ricostruito il rapporto di lavoro del ricorrente, la Consulente “ha proceduto come segue:
- per il periodo dal 1/1/1987 al 31/03/1989 , datore di lavoro Parte_2
, il Tfr è stato calcolato sulla base della retribuzione/reddito
[...]
dichiarati all' CP_5
- per il periodo dal 1/4/1989 al 09/07/1990 non risultando attivo alcun rapporto di lavoro, il Tfr è stato calcolato in base alla retribuzione teorica mensile spettante in base all'ultima
busta paga prodotta (luglio 1988, Lire 1.185.240);
- per il periodo dal 10/7/1990 al 28/12/1993, in cui è stato dipendente della Autocentro Rio
, il Tfr è stato calcolato sulla base della retribuzione/reddito Parte_2
dichiarati all' CP_5
- per il periodo dal 29/12/1993 al 12/01/1997 non risultando attivo alcun rapporto di lavoro, il Tfr è stato calcolato in base alla retribuzione teorica mensile spettante per il V
livello del CCNL Metalmeccanici artigiani, che si è rivelato essere quello applicato in base alla retribuzione riportata nelle precedenti buste paga (dicembre 1993, Lire
1.583.683);
- per il periodo dal 13/1/1997 al 29/9/2018, datore di lavoro , il Tfr Parte_3
maturato fino al 31/8/2018 è stato desunto dalla busta paga di agosto 2018 (€ 27.464,00 oltre 525,54 per rivalutazione, oltre € 784,53 quale quota maturata fino al 31/08/2018) ed
il Tfr relativo al mese di settembre 2018 è stato calcolato quale media del Tfr dello stesso anno;
- per il periodo dal 30/09/2018 al 15/10/2018 non risulta attivo alcun rapporto di lavoro, il
Tfr è stato calcolato in base alla retribuzione teorica mensile spettante in base all'ultima busta paga prodotta (agosto 2018 € 1.432,08);
pagina 7 di 9 - per il periodo dal 16/10/2018 al 9/9/2022 , datore di lavoro , il Controparte_1
Tfr è stato calcolato sulla base della retribuzione/reddito dichiarati all' Si è tenuto CP_5
inoltre conto che risulta percepita la somma di € 5.200,00 a titolo di TFR, come desunto dalla testimonianza orale della figlia” (pag. 12).
Tenuto conto del fatto che in caso di cessione d'azienda o di un ramo di essa, come tale disciplinata dall'art. 2112 c.c., il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito, per la quota di Tfr maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà legislativamente stabilito,
rimanendo, inoltre, l'unico soggetto obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, la Consulente ha quantificato, opportunamente rivalutandolo per i diversi periodi di tempo (ed operando le conversioni necessarie tra valute succedutesi nel tempo, Lira/Euro), il TFR nella seguente misura: “€ 55.747,88 l'importo del TFR complessivo lordo maturato dal sig. dal 1/1/1987 al 9/9/2022, allo stesso dovuto al Pt_1
momento della interruzione dell'ultimo rapporto di lavoro, cui va detratta la somma di €
5.200,00 nette ricevuta dalla (pag. 14). Controparte_1
Il dovuto al ricorrente ammonta dunque, opportunamente uniformato il criterio di calcolo al lordo, ad € 49.325,88.
Le spese, anche di ctu, seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. Accerta e dichiara che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per i seguenti periodi dal 1-4-1989 al 30-6-1990; dal 29-12-1993 al 31-12-1996 dal 1-1-2016 al 15-
10-2018 tra il ricorrente e i soggetti giuridici succedutesi nella gestione della carrozzeria, disciplinato dal CCNL metalmeccanica piccola Industria, e che sono intercorsi plurimi trasferimenti di azienda per l'intero rapporto di lavoro intercorso pagina 8 di 9 presso la carrozzeria gestita da ultimo dalla convenuta che Controparte_1
va dichiarata responsabile ex art 2112 c.c. per l'intero TFR spettante al lavoratore;
2. Condanna la convenuta, anche ai sensi dell'art 2112 c.c., al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 49.325,88, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
3. Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €
6.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
4. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate in atti.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 9 di 9
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 5905/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 26 novembre 2025 il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2'25 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 11.11.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente non ha depositato note di udienza nel termine assegnato, essendo rimasta contumace.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 5905/2023 R.G. promossa da con l'avv. MUGGIA STEFANO Parte_1 contro contumace Controparte_1
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la società esponendo: Parte_1 Controparte_1
₋ di aver lavorato presso l'autocarrozzeria sita in Ardea Via Laurentina Km 31,400 dal
1-1-1987 al 10-9-2022, data in cui si è dimesso, svolgendo mansioni di carrozziere, provvedendo a riparare le autovetture e riverniciare le stesse, inquadrato al livello V del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria, con un orario di 40 ore settimanali;
₋ di aver lavorato, in particolare:
o dal 1-1-1987 al 31-3-1989 per Autocentro Carrozzeria Rio Verde di TI E e
Vellocchia S.n.c.;
o dal 1-4-1989 al 30-6-1990 senza essere regolarizzato;
o dal 1-7-1990 al 28-12-1993 per Controparte_2
[...]
o dal 29-12-1993 al 31-12-1996 senza essere regolarizzato;
pagina 2 di 9 o dal 1-1-1997 al 31-12-2015 per l'impresa individuale TI GI;
o dal 1-1-2016 al 15-10-2018 senza essere regolarizzato;
o dal 16-10-2018 al 9-9-2022 per la Controparte_3
₋ che tutti questi soggetti si sarebbero succeduti nella gestione della carrozzeria, tutti facenti capo a tale GI TI e poi ai suoi eredi, per lo svolgimento della medesima attività, utilizzando i medesimi macchinari, la medesima struttura, la medesima licenza ed il medesimo personale, assumendo i lavoratori direttamente e senza soluzione di continuità, cioè senza formalizzare prima le dimissioni con il soggetto formalmente cedente l'azienda, a norma dell'art. 2112 c.c.;
₋ che in particolare tale TI GI avrebbe gestito il rapporto lavorativo prima per mezzo della società Autocentro carrozzeria Rioverde di TI e Velloccia S.n.c., poi con la propria ditta individuale, quindi attraverso la convenuta Controparte_1
attiva dal 22-11-2017 e gestita dai figli di GI TI;
[...]
₋ che in particolare avrebbe lavorato continuativamente presso la carrozzeria, anche nei periodi che non risultano regolarizzati dall'estratto conto previdenziale (dal 1-4-1989 al 30-6-1990; dal 29-12-1993 al 31-12-1996 dal 1-1-2016 al 15-10-2018);
₋ di aver, nell'espletamento delle descritte mansioni, ricevuto istruzioni e risposto direttamente del proprio operato al TI, dovendo chiedergli permessi in caso di assenza, utilizzando beni e strumenti di lavoro di proprietà della convenuta, lavorando presso i locali della convenuta;
₋ di aver ricevuto una retribuzione mensile pari ad € 1.200,00;
₋ di non aver percepito il TFR relativo all'intero periodo di lavoro comprensivo quello delle società che si sono succedute nella gestione del trasferimento di azienda,
risultando creditore della somma di € 53.509,74.
Ritenendo sussistere un continuativo rapporto di lavoro subordinato, nonché plurimi pagina 3 di 9 trasferimenti di azienda, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice:
1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2094 c.c. (previa, ove occorra, la declaratoria i nullità di eventuali contratti di lavoro autonomo e/o di eventuali atti qualificanti il rapporto quale autonomo o occasionale o di mera collaborazione), che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per i seguenti periodi dal 1-4-1989 al 30-6-1990; dal 29-
12-1993 al 31-12-1996 dal 1-1-2016 al 15-10-2018 tra il ricorrente e i soggetti giuridici succedutesi nella gestione della carrozzeria, disciplinato dal CCNL metalmeccanica
piccola Industria;
2) In via gradata e subordinata Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2 D. lgs 15-6-
2015 n. 81 che il rapporto deve essere qualificato come collaborazione organizzata dal
Committente e per l'effetto ritenere applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato con applicazione del CCNL sopra indicato
3) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrata al livello V del
suddetto CCNL con orario di lavoro full-time come applicato nei periodi antecedenti e successivi regolarizzati
4) Accertare e dichiarare l'esistenza di un trasferimento di azienda per l'intero rapporto
di lavoro intercorso presso l'officina gestita da ultimo dall'odierna convenuta e conseguentemente dichiarare responsabile ex art 2112 c.c. per l'intero TFR la soc.
Controparte_4
5) condannare la soc. convenuta di cui in epigrafe, anche ai sensi dell'art 2112 c.c. al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €.53.509,74, ovvero in via gradata e subordinata in caso di non riconoscimento del trasferimento di azienda
condannare al pagamento del TFR per il periodo in cui ha lavorato per la
[...]
che si riserva di quantificare in separato giudizio sulla base dei criteri CP_1
pagina 4 di 9 indicati dall'Ill.mo Giudice, ovvero condannarla alla diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio;
Il tutto con riconoscimento della rivalutazione dal sorgere dei crediti al soddisfo e interessi su somme rivalutate ( art. 429 c.p.c.).
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre IVA e accessori a favore dei difensori costituiti, oltre alle spese forfettizzate nella misura del 15%”.
La convenuta, nonostante regolare notifica, non si è costituita ed è rimasta contumace.
La causa è stata istruita con testi e documenti, e disponendo ctu;
quindi, è stata discussa all'udienza cartolare del 26.11.2025.
***
Il ricorso va accolto, nei termini che si espongono.
I fatti costituiti della domanda principale hanno trovato riscontro istruttorio.
La teste , figlia del ricorrente, ha riferito sull'attività lavorativa svolta dal Testimone_1
padre, di cui ha avuto sicura contezza per ragioni familiari ed anche perché per un periodo ha lavorato nelle vicinanze della carrozzeria, condividendo con il padre il tragitto verso il luogo di lavoro. Ha confermato le mansioni svolte alla dipendenza di GI TI;
il fatto che il ricorrente ha sempre lavorato presso la carrozzeria, indipendentemente dalle variazioni solo formali della denominazione del datore di lavoro;
ha confermato che lo stipendio percepito, anche nei periodi non regolarizzati (c.d. lavoro nero) era di € 1.200,00,
e che il padre non ha ricevuto il TFR se non – circostanza taciuta nel ricorso, che rende ancora più attendibile la teste, nonostante il rapporto di parentela – per la somma di €
5.200,00 versata quale acconto da AN TI, figlio di GI, che gli era subentrato
Cont dopo il pensionamento del padre, gestendo la carrozzeria nella forma della odierna convenuta. pagina 5 di 9 Il teste , da sempre cliente della carrozzeria, ha del pari confermato la Testimone_2
continuatività del lavoro prestato negli anni, quale dipendente, dal ricorrente presso Pt_1
la stessa , senza soluzione di continuità, affermando che “prima erano due soci CP_1
ma non ricordo i nomi, poi è arrivato TI GI e poi il figlio di quest'ultimo”, e, riferito al ricorrente, che “l'ho sempre visto lavorare lì, il resto non lo so, so però che era un dipendente e portava la stessa tuta di lavoro del titolare”.
Può dirsi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro continuativo, svolto quale lavoratore subordinato, del ricorrente presso la Carrozzeria, per 40 ore settimanali, con stipendio di € 1.200,00 mensili, ancorchè alle dipendenze di soggetti formalmente diversi e succedutisi nel tempo, ma chiaramente inquadrabili in un fenomeno di ripetuti trasferimenti aziendali che rendono pienamente applicabile al caso di specie l'invocato art. 2112 cc.
È stata dunque disposta ctu sul seguente quesito: “accerti il CTU nominato, sulla base della documentazione in atti e sulla base delle prove orali raccolte in giudizio, la misura
delle somme dovute per retribuzioni e TFR al lordo e al netto – se sussistente - da dal 1/1/1987al 9/9/2022 - tenuto conto dei trasferimenti di Controparte_1
azienda avvenuti nel tempo, in applicazione dell'art. 2112 c.c., da Autocentro Carrozzeria
Rio Verde di TI E. e Vellocchia snc, a ditta TI GI a – in Controparte_1
favore di con mansioni di carrozziere , inquadrato nel V livello del CCNL Parte_1
Metalmeccanica Piccola Industria, per 40 ore settimanali, tenuto conto di una retribuzione
netta pari a 1200,00 euro al mese e dell'avvenuta percezione di euro 5200,00 nette a titolo di TFR, con ulteriore mandato a transigere la controversia”.
L'elaborato peritale, depositato il 10.11.2025, appare congruamente motivare le operazioni svolte, l'analisi dei documenti effettuata, la corretta considerazione delle risultanze istruttorie, ragion per cui non sussistono ragioni per discostarsi dalle conclusioni formulate dal Consulente.
pagina 6 di 9 Analizzando la documentazione contabile e previdenziale depositata, sulla scorta della quale è stato ricostruito il rapporto di lavoro del ricorrente, la Consulente “ha proceduto come segue:
- per il periodo dal 1/1/1987 al 31/03/1989 , datore di lavoro Parte_2
, il Tfr è stato calcolato sulla base della retribuzione/reddito
[...]
dichiarati all' CP_5
- per il periodo dal 1/4/1989 al 09/07/1990 non risultando attivo alcun rapporto di lavoro, il Tfr è stato calcolato in base alla retribuzione teorica mensile spettante in base all'ultima
busta paga prodotta (luglio 1988, Lire 1.185.240);
- per il periodo dal 10/7/1990 al 28/12/1993, in cui è stato dipendente della Autocentro Rio
, il Tfr è stato calcolato sulla base della retribuzione/reddito Parte_2
dichiarati all' CP_5
- per il periodo dal 29/12/1993 al 12/01/1997 non risultando attivo alcun rapporto di lavoro, il Tfr è stato calcolato in base alla retribuzione teorica mensile spettante per il V
livello del CCNL Metalmeccanici artigiani, che si è rivelato essere quello applicato in base alla retribuzione riportata nelle precedenti buste paga (dicembre 1993, Lire
1.583.683);
- per il periodo dal 13/1/1997 al 29/9/2018, datore di lavoro , il Tfr Parte_3
maturato fino al 31/8/2018 è stato desunto dalla busta paga di agosto 2018 (€ 27.464,00 oltre 525,54 per rivalutazione, oltre € 784,53 quale quota maturata fino al 31/08/2018) ed
il Tfr relativo al mese di settembre 2018 è stato calcolato quale media del Tfr dello stesso anno;
- per il periodo dal 30/09/2018 al 15/10/2018 non risulta attivo alcun rapporto di lavoro, il
Tfr è stato calcolato in base alla retribuzione teorica mensile spettante in base all'ultima busta paga prodotta (agosto 2018 € 1.432,08);
pagina 7 di 9 - per il periodo dal 16/10/2018 al 9/9/2022 , datore di lavoro , il Controparte_1
Tfr è stato calcolato sulla base della retribuzione/reddito dichiarati all' Si è tenuto CP_5
inoltre conto che risulta percepita la somma di € 5.200,00 a titolo di TFR, come desunto dalla testimonianza orale della figlia” (pag. 12).
Tenuto conto del fatto che in caso di cessione d'azienda o di un ramo di essa, come tale disciplinata dall'art. 2112 c.c., il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito, per la quota di Tfr maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà legislativamente stabilito,
rimanendo, inoltre, l'unico soggetto obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, la Consulente ha quantificato, opportunamente rivalutandolo per i diversi periodi di tempo (ed operando le conversioni necessarie tra valute succedutesi nel tempo, Lira/Euro), il TFR nella seguente misura: “€ 55.747,88 l'importo del TFR complessivo lordo maturato dal sig. dal 1/1/1987 al 9/9/2022, allo stesso dovuto al Pt_1
momento della interruzione dell'ultimo rapporto di lavoro, cui va detratta la somma di €
5.200,00 nette ricevuta dalla (pag. 14). Controparte_1
Il dovuto al ricorrente ammonta dunque, opportunamente uniformato il criterio di calcolo al lordo, ad € 49.325,88.
Le spese, anche di ctu, seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. Accerta e dichiara che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per i seguenti periodi dal 1-4-1989 al 30-6-1990; dal 29-12-1993 al 31-12-1996 dal 1-1-2016 al 15-
10-2018 tra il ricorrente e i soggetti giuridici succedutesi nella gestione della carrozzeria, disciplinato dal CCNL metalmeccanica piccola Industria, e che sono intercorsi plurimi trasferimenti di azienda per l'intero rapporto di lavoro intercorso pagina 8 di 9 presso la carrozzeria gestita da ultimo dalla convenuta che Controparte_1
va dichiarata responsabile ex art 2112 c.c. per l'intero TFR spettante al lavoratore;
2. Condanna la convenuta, anche ai sensi dell'art 2112 c.c., al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 49.325,88, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
3. Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €
6.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
4. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate in atti.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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