Sentenza breve 10 maggio 2012
Decreto presidenziale 29 gennaio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 10/05/2012, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01318/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00747/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 747 del 2012, proposto da:
Associazione Radio Onyx Musica e Vita, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Palmiero, con studio in Como, Via Diaz, 58 e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia
contro
Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale della Lombardia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, 1
nei confronti di
Uf.Com - Ufficio Federale Comunicazioni Svizzere, non costituito in giudizio
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 20.12.2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Lombardia, avente ad oggetto l’immediata disattivazione, per abusivo esercizio, dell’impianto di radiodiffusione esercito sulla frequenza 98.600 Mhz nel Comune di Lanzo d’Intelvi, località Sighignola, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali e la contestazione della violazione dell’art. 98, commi 2, 3 e 6 del D.lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), con applicazione della relativa sanzione di €. 10.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto l’Associazione Radio Onix Musica e Vita ha impugnato l’ordinanza emessa in data 20.12.2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite dell’Ispettorato territoriale della Lombardia, avente ad oggetto l’immediata disattivazione, per abusivo esercizio, dell’impianto di radiodiffusione esercito sulla frequenza 98.600 Mhz nel Comune di Lanzo d’Intelvi, località Sighignola, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali e la contestazione della violazione dell’art. 98, commi 2, 3 e 6 del D.lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), con applicazione della relativa sanzione di € 10.000,00.
A fondamento di tale impugnazione, la ricorrente ha dedotto in fatto:
- di aver avuto in uso la frequenza 98.800 Mhz;
- di aver presentato all’Ispettorato territoriale della Lombardia un’istanza di delocalizzazione della frequenza sopra citata, tendente ad ottenere il trasferimento sulla frequenza 98.600 Mhz: istanza respinta a causa di un travisamento dell’Amministrazione, che non avrebbe tenuto conto del fatto che la frequenza 98.600 “ era da sempre in uso all’Associazione medesima, unitamente ad altre frequenze (tra le quali la 98.800) ”;
- che nonostante ciò, il Ministero aveva adottato i provvedimenti impugnati, dei quali, con l’odierno ricorso, l’Associazione Onix ha chiesto l’annullamento con condanna alle spese di giudizio per i seguenti motivi:
1) violazione di legge e, in particolare, dell’art. 7 della L. n. 241/90 e dell’art. 24 della Costituzione;
2) violazione di legge e, in particolare, dell’art. 3 della L. n. 241/90 in quanto la motivazione del provvedimento sarebbe mancante e/o insufficiente;
3) eccesso di potere e/o per manifesta ingiustizia, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti;
4) violazione e/o erronea applicazione di norme di Legge, con riferimento all’art. 1, comma 2 della L. 66/2001, art. 195 del DPR 156/73 e art. 98, comma 2 del D.lgs. 259/03, nonché degli artt. 16 e 34 della L. 223/90 e dell’art. 19 del DPR 255/92, rispetto all’assunta contestazione di esercizio di canale di radiodiffusione senza il prescritto titolo abilitativo;
5) eccesso di potere e/o per manifesta ingiustizia, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti e per contraddittorietà della motivazione, rispetto alla eccepita carenza di titolo abilitativo;
6) eccesso di potere e/o per manifesta ingiustizia, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti e per contraddittorietà della motivazione, rispetto alla contestazione di interferenza con le frequenze di radiodiffusione elvetiche;
7) violazione di legge, in particolare dell’art. 16 della L. 223/90.
La domanda cautelare è stata motivata, oltre che sull’asserita fondatezza in diritto delle censure proposte, sul pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla perdita del bacino di utenza e dei rapporti di sponsorizzazione, connesso all’esecuzione dell’ordinanza di disattivazione impugnata.
Si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, con memoria di stile con cui ha eccepito l’inammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone la reiezione, allegando una relazione dell’Ispettorato territoriale della Lombardia, corredata da puntuale documentazione.
Alla camera di consiglio del 18 aprile 2012, il Collegio ha comunicato alle parti la possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo e la causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, nulla opponendo i difensori.
Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per i motivi che seguono.
Dall’esame della documentazione in atti, risulta incontestabilmente che:
- l’associazione ricorrente ha ceduto le frequenze originariamente esercite con atti notarili del 27.4.2001 e del 7.9.2001;
- in data 13.3.2007 è stato tuttavia accertato dagli organi ispettivi del Ministero l’illegittimo esercizio di un impianto radiofonico sulla frequenza 98.800 Mhz;
- il procedimento avviato dall’odierna ricorrente in data 14.11.2007 per la “ regolarizzazione ” della propria posizione – con successiva integrazione procedimentale mediante la presentazione in data 17.1.2008 di un’“ istanza di compatibilizzazione ai sensi della L. 122/98 ”, volta ad ottenere la sostituzione della frequenza 98.800 Mhz con quella 98.600 Mhz – si è concluso con un atto di diniego rimasto inoppugnato dall’odierna ricorrente;
- non risulta rilasciato dall’Amministrazione resistente alcun provvedimento di autorizzazione all’uso di frequenze;
- l’esercizio abusivo della frequenza 98.600 interferisce con le radiofrequenze elvetiche.
Per tali ragioni, risulta evidente al Collegio che l’ordinanza di disattivazione impugnata costituisce un doveroso provvedimento di ripristino della situazione di legalità violata dalla ricorrente e di regolato svolgimento dell’attività radiofonica, in linea con gli obiettivi generali espressamente previsti all’art. 4 del Codice delle Comunicazioni di cui al d.lgs. 259/2003.
Pertanto, il ricorso va respinto, nei sensi espressi in motivazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono quantificate in €. 2.500,00, che parte ricorrente dovrà corrispondere al Ministero dello Sviluppo Economico.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura di €. 2.500,00, in favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2012
IL SEGRETARIO