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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5234 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38354/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38354/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANIN ANNALISA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LONGHIN 1 31100 TREVISO presso il difensore avv. ZANIN ANNALISA
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VERRECCHIA PAOLO MARIA e elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Via Andrea Fulvio 7 00162 Roma presso lo studio dell'avv. VERRECCHIA PAOLO MARIA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di pc depositato telematicamente e ha discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano la proponendo opposizione avverso decreto Controparte_1 ingiuntivo di pagamento della somma di euro 39.614,39 oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome infondato in fatto ed in diritto e, in via subordinata di revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'attrice pagina 1 di 3 opponente al pagamento della minore somma accertata in corso di causa;
spese, competenze ed onorari di lite rifusi.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta opposta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva nel merito di rigettare l'opposizione, nonché tutte le domande ed eccezioni formulate dall'opponente, in quanto improponibili, inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero condannare la al Parte_1 pagamento di euro 39.614,39 in linea capitale oltre interessi di ritardato pagamento ex art. 4 e ss.
D.Lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze delle fatture al saldo effettivo o della diversa somma risultante in corso di causa;
con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza odierna parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni e il giudice ha riservato la decisione.
Non è contestato che la convenuta opposta ha stipulato un Controparte_1 contratto di factoring con avente ad oggetto la cessione di crediti e, in Controparte_2 particolare, quelli relativi al rapporto intrattenuto dalla cedente con l'odierna attrice opponente
[...] in forza di un contratto per la fornitura di beni e servizi. Parte_1
La convenuta ha agito in sede monitoria per vedersi riconoscere dal giudice il diritto di credito certo, liquido ed esigibile al pagamento dei corrispettivi delle forniture eseguite dalla di cui Controparte_2 alle quattro fatture emesse da nei confronti a e cedute a : Controparte_2 Parte_1 CP_1
- 16.7.2023 per l'importo di € 9893,84;
- 31.07.2023 per l'importo di € 9925,42;
- 16.08.2023 per l'importo di € 9944,26;
- 31.08.2023 per l'importo di € 9850,87;
ne sollecitava il pagamento in data 16 novembre 2023 a mezzo mail e tramite difensore in data CP_1
22.11.2023, e l'odierna opponente in risposta alla mail del 16 novembre proponeva un piano di rientro, in tal modo riconoscendo il proprio debito (doc. 6 – 7 fasc. mon.).
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'attrice opponente non ha contestato le forniture di carburante ma ha eccepito la sussistenza di un impegno della a emettere note di credito per un Controparte_2 importo minimo di € 10.000,00 quale sconto riconosciuto per l'utilizzo delle carte carburanti. Come da documentazione versata in atti (cfr. fascicolo monitorio) in data 06.09.2021 esercente attività di Pt_1 servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci, ha sottoscritto domanda di adesione IP Plus per la fruizione di carte carburante. Nelle condizioni commerciali del contratto (pag. 5) era previsto uno sconto di € 0,010 sul rifornimento di benzina e gasolio SELF. Nessuno sconto era stato previsto, invece, per il rifornimento servito (c.d. NON SELF). Lo stesso opponente ha allegato che utilizzando le pagina 2 di 3 carte carburante non è possibile distinguere fra servito e self service e dunque non è evincibile in quale misura sarebbe stato applicabile lo sconto previsto da contratto;
né l'opponente ha offerto di provare C tale misura in altro modo;
tanto meno risulta in atti alcun riscontro dell'asserito impegno di all'emissione della nota di credito per l'importo eccepito di 10.000 euro.
L'opposizione è pertanto infondata e il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta, ai valori minimi per la fase di trattazione, stante la non complessità della questione posta e per la fase decisoria, svolta nella forma semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 12049/2024; condanna parte opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in €
5.261,00 oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38354/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANIN ANNALISA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LONGHIN 1 31100 TREVISO presso il difensore avv. ZANIN ANNALISA
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VERRECCHIA PAOLO MARIA e elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Via Andrea Fulvio 7 00162 Roma presso lo studio dell'avv. VERRECCHIA PAOLO MARIA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di pc depositato telematicamente e ha discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano la proponendo opposizione avverso decreto Controparte_1 ingiuntivo di pagamento della somma di euro 39.614,39 oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome infondato in fatto ed in diritto e, in via subordinata di revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'attrice pagina 1 di 3 opponente al pagamento della minore somma accertata in corso di causa;
spese, competenze ed onorari di lite rifusi.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta opposta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva nel merito di rigettare l'opposizione, nonché tutte le domande ed eccezioni formulate dall'opponente, in quanto improponibili, inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero condannare la al Parte_1 pagamento di euro 39.614,39 in linea capitale oltre interessi di ritardato pagamento ex art. 4 e ss.
D.Lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze delle fatture al saldo effettivo o della diversa somma risultante in corso di causa;
con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza odierna parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni e il giudice ha riservato la decisione.
Non è contestato che la convenuta opposta ha stipulato un Controparte_1 contratto di factoring con avente ad oggetto la cessione di crediti e, in Controparte_2 particolare, quelli relativi al rapporto intrattenuto dalla cedente con l'odierna attrice opponente
[...] in forza di un contratto per la fornitura di beni e servizi. Parte_1
La convenuta ha agito in sede monitoria per vedersi riconoscere dal giudice il diritto di credito certo, liquido ed esigibile al pagamento dei corrispettivi delle forniture eseguite dalla di cui Controparte_2 alle quattro fatture emesse da nei confronti a e cedute a : Controparte_2 Parte_1 CP_1
- 16.7.2023 per l'importo di € 9893,84;
- 31.07.2023 per l'importo di € 9925,42;
- 16.08.2023 per l'importo di € 9944,26;
- 31.08.2023 per l'importo di € 9850,87;
ne sollecitava il pagamento in data 16 novembre 2023 a mezzo mail e tramite difensore in data CP_1
22.11.2023, e l'odierna opponente in risposta alla mail del 16 novembre proponeva un piano di rientro, in tal modo riconoscendo il proprio debito (doc. 6 – 7 fasc. mon.).
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'attrice opponente non ha contestato le forniture di carburante ma ha eccepito la sussistenza di un impegno della a emettere note di credito per un Controparte_2 importo minimo di € 10.000,00 quale sconto riconosciuto per l'utilizzo delle carte carburanti. Come da documentazione versata in atti (cfr. fascicolo monitorio) in data 06.09.2021 esercente attività di Pt_1 servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci, ha sottoscritto domanda di adesione IP Plus per la fruizione di carte carburante. Nelle condizioni commerciali del contratto (pag. 5) era previsto uno sconto di € 0,010 sul rifornimento di benzina e gasolio SELF. Nessuno sconto era stato previsto, invece, per il rifornimento servito (c.d. NON SELF). Lo stesso opponente ha allegato che utilizzando le pagina 2 di 3 carte carburante non è possibile distinguere fra servito e self service e dunque non è evincibile in quale misura sarebbe stato applicabile lo sconto previsto da contratto;
né l'opponente ha offerto di provare C tale misura in altro modo;
tanto meno risulta in atti alcun riscontro dell'asserito impegno di all'emissione della nota di credito per l'importo eccepito di 10.000 euro.
L'opposizione è pertanto infondata e il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta, ai valori minimi per la fase di trattazione, stante la non complessità della questione posta e per la fase decisoria, svolta nella forma semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 12049/2024; condanna parte opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in €
5.261,00 oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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