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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/12/2024, n. 47581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47581 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL FE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e chiede l'annullamento con rinvio della sentenza. udito il difensore l'avvocata BANDINELLI SARA si associa alle conclusioni del Proc. Gen. di annullamento con rinvio della sentenza per il primo motivo. Per il secondo motivo chiede l'annullamento della sentenza. Per quanto riguarda le attenuanti generiche si riporta, come per il resto, al ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47581 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.FE LL ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, con la quale l'imputata è stata condannata per il reato di cui all'art. 10 quater n. 1 D.Ivo74/2000, per aver omesso il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli anni 2013 -2016, presentando 5 modelli F 24, datati 16/02/2017, 16/02/2017, 02/03/2017, 06/03/2017, 16/03/2017, con cui compensava crediti non spettanti, per un importo totale di euro 149.200,00. Si precisa che i crediti non spettanti, indebitamente portati in compensazione, concernono circa 50 fatture emesse negli anni 2000- 2005 e non riscosse, che sono state stornate a mezzo note di credito e portate in compensazione oltre i termini di legge. 2.La ricorrente affida il ricorso a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Evidenzia, innanzitutto, che nel capo di imputazione si contesta l'omesso pagamento dell'Iva per le annualità dal 2013 al 2016 a seguito di indebita compensazione di crediti, per un importo complessivo di euro 149.200,00, senza tuttavia che si specifichi, per ciascuna singola annualità, a quanto ammonta l'imposta evasa. Precisa che la fattispecie incriminatrice in contestazione sanziona penalmente la condotta di chi non versa somme dovute a titolo di tributo, effettuando indebite compensazioni per un importo superiore ad euro 50.000 per anno, e che nel caso di specie, poiché nel capo di imputazione non è espressamente indicato l'ammontare dei crediti portati in compensazione per ciascuna delle annualità per cui vi è stata l'omissione di pagamento del tributo, ma solo l'importo totale di imposta evasa, pari ad euro 149.200,00, tale importo, in assenza di specificazioni, deve essere ripartito matematicamente per tre anni (2013, 2014 e 2015). Erronea è, dunque, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la somma complessiva di euro 149.200,00 debba essere considerata unitariamente e non ripartita per le tre annualità, in quanto le dichiarazioni fiscali e i modelli F24 sono stati presentati nel 2017 e si riferiscono al 2015. Del resto, anche sotto il profilo esegetico, il dato letterale all'art. 10 quater n. 1 D.Ivo74/2000 depone nel senso che il reato si consumi nel momento in cui sorge il debito, e non nel momento in cui viene effettuata LI la compensazione con i crediti, in quanto in tal momento si determina il valore annuo dell'evasione fiscale. Pertanto, l'importo indicato nel capo un'imputazione non può essere inteso in termini unitari e complessivi ma deve essere ripartito in tre annualità, con la conseguenza che, effettuata la divisione aritmetica, l'importo portato in indebita compensazione per ciascuna annualità è appena inferiore alla soglia di punibilità di euro 50.000 per anno. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine a quanto affermato dalla Corte circa la consapevolezza dell'imputata della non compensabilità del credito d'imposta. I giudici hanno richiamato le dichiarazioni rese dal teste, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, che ha negato qualunque iniziativa di recupero dei crediti e la produzione di documentazione attestante la suddetta attività 1 di recupero. Viceversa, la ricorrente rappresenta di aver depositato copiosa documentazione da cui emerge in maniera incontrovertibile che sono stati esperiti infruttuosamente e con ogni mezzo numerosi tentativi di recupero dei crediti nei confronti di diversi creditori, prima di procedere allo storno delle fatture: è stato elevato il protesto su cambiali infruttuosamente portate all'incasso; sono state inviate lettere di messa in mora alle ditte inadempienti;
è stata presentata istanza di insinuazione al passivo del fallimento di una delle società debitrici;
si è tentato un pignoramento mobiliare;
è stata presentata successivamente istanza di fallimento nei confronti di un'altra società debitrice. Inoltre, 15 delle 20 ditte debitrici sono cancellate, mentre le restanti 5 sono dichiarate fallite. Tali tentativi di recupero sono attestati anche dalla sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siena. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello di Firenze ha richiamato elementi non rilevanti in sede penale ma solo in sede amministrativa, senza porre alcuna attenzione alla condizione di incensuratezza e all'età. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. In ordine alla prima doglianza, si premette che, in tema di reati tributari, la soglia di rilevanza penale di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, pari a cinquantamila euro annui, va riferita all'ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite, e non alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma aritmetica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione. Il superamento della soglia di punibilità, fissata "per un importo annuo superiore a cinquantamila euro", si individua dunque avendo riguardo al totale delle connpensazioni effettuate con crediti inesistenti nel singolo anno, indipendentemente dall'annualità cui si riferiscono i debiti fiscali, o comunque compensabili, non pagati (Sez. 3, n. 30092 del 19/04/2024 Rv. 28673; Sez.3, n. 14763 del 19/02/2020, Rv. 279119). In questo senso, depone il dato testuale della disposizione. Invero, l'art. 10- quater d.lgs. n. 74 del 2000, non opera alcun collegamento tra somme dovute e non versate, ma corrisposte simulatamente mediante la compensazione, da un lato, e debito per anno di imposta, dall'altro; lo stesso, diversamente, richiede che il fatto si riferisca ad un «importo annuo superiore ai cinquantamila euro». Di conseguenza, per il legislatore non rileva se le somme dovute e non versate, ma corrisposte simulatamente mediante la compensazione, si riferiscano a debiti relativi a più anni di imposta: ciò che conta è che l'omesso versamento "occultato" mediante compensazioni fittizie sia, nel suo complesso, superiore alla soglia. 2 Si osserva, inoltre, che - contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente - il reato di indebita compensazione si consuma nel momento in cui il contribuente effettua l'indebita compensazione, al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez.3, n. 4958 del 11/10/2018, Rv. 274854; Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, Rv. 275833). Nel caso in disamina, correttamente, la Corte territoriale ha affermato che la somma indicata dal capo di imputazione debba considerata unitariamente e non debba essere ripartita per le annualità 2013- 2016 in cui è sorta l'obbligazione tributaria che è stata evasa, in quanto assume rilevanza l'ammontare del credito non spettante compensato con la presentazione, nel 2017, di 5 modelli F 24, per un importo totale pari a euro 149.200,00, di gran lunga superiore alla soglia di punibilità. 1.2. In ordine alla seconda doglianza, con la quale la ricorrente lamenta l'assenza di dolo, avendo esperito numerosi tentativi di recupero dei crediti con esito infruttuoso nei confronti delle diverse società debitrici, si evidenzia che entrambi i giudici di merito hanno affermato che le fatture in oggetto erano risalenti a molti anni prima e che era decorso un notevole lasso di tempo dall'emissione delle note di variazione. Il giudice di primo grado, in particolare, ha affermato che i crediti non fossero "spettanti", e che quindi non spetta alcun diritto alla detrazione dell'imposta, in quanto le note di variazione in diminuzione erano state emesse oltre i limiti temporali di cui all'art. 26 d.P.R. 633/1972, effettuate per lo più a distanza di oltre dieci anni (alcune fatture stornate sono state emesse nel 2005), al di fuori dei presupposti stabiliti da detta norma;
ha altresì evidenziato che le note di variazione non erano state registrate nei registri, ma risultavano solo annotate a penna sulle originarie fatture. Sotto il profilo del dolo, il giudice ha affermato che non è emerso che il mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente fosse conseguente a procedure esecutive rimaste infruttuose, non avendo l'imputata esperito, nel corso del tempo, reiterati tentativi di recupero nei confronti delle ditte fornitrici inadempienti né intrapreso procedure concorsuali, con l'unica eccezione concernente la fattura emessa nei confronti della ditta Samarcanda di LL EP, avendo la ricorrente fatto istanza di insinuazione al passivo e ricevuto dal curatore fallimentare la somma pari ad euro 317,54. Nemmeno la ricorrente assume di aver esperito fino in fondo procedure giurisdizionalt: di riscossione dei crediti, assumendo soltanto di aver - e corroborando tale asserto con produzione documentale- esclusivamente sollecitato e messo in mora i creditori al fine di ottenere il dovuto, di aver presentato un atto di denuncia -querela nei confronti di FG di SO De Cerame, di aver protestato le cambiali infruttuosamente portate all'incasso, di aver affidato i tentativi di recupero del credito all'avv. Elena Lupacchini, di aver intrapreso tentativi di recupero extragiudiziali che si sono arrestati a causa della successiva cancellazione delle ditte debitrici dal Registro delle imprese, di essere stata citata in giudizio dalla società Le FL EL & C. Ciò è insufficiente 3 \',' ad integrare gli estremi di un concreto ed effettivo tentativo di riscossione del credito, in quanto, a fronte dell'inadempimento dei creditori, è necessaria l'attivazione degli strumenti di tutela giurisdizionale apprestati dall'ordinamento, o quanto meno ripetuti e periodici solleciti e richieste di adempimento. Viceversa, la ricorrente si limita a elencare una serie di atti, quali raccomandate di lettere di messa in mora e protesti cambiari, tra i quali non risultano però atti di promovimento dell'azione civile a tutela dei propri crediti, come emerge, esemplificativamente, dalla messa in mora della ditta Zaffiro blu s.r.l. per mancato pagamento di lire 26.546.000, datata 17/06/1999 e la successiva comunicazione del 19/11/2001, cui non ha fatto seguito alcuna procedura di recupero del credito;
o quantotnerge dall'atto di messa in mora datato 24/01/2005 della ditta FG Oro di SO De RA LU, concernente una fattura emessa nel 2003, la cui relativa nota di credito è stata emessa nel settembre 2015, senza che risulti esperita alcuna procedura esecutiva. Ne segue che correttamente il giudice a quo ha ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio, che - a detta della ricorrente - non sarebbe stata adeguatamente valutata dalla Corte territoriale- non fornisca alcuna prova che la LL abbia rivolto alle ditte creditrici solleciti e richieste di pagamento ripetuti nel tempo e periodici. Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Siena, con sentenza n.205 del 24/09/2018, ha rigettato il ricorso promosso dalla LL contro l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nel 2017 con il quale veniva richiesto il pagamento d'imposte relative all'anno 2015, affermando che la contribuente aveva recuperato l'Iva relativa a fatture non riscosse emettendo note di credito ben oltre vent'anni dalla emissione delle medesime fatture. Il giudice tributario ha dato atto che ben 15 ditte destinatarie delle note di credito erano state già cancellate, che 5 erano fallite e che per solo per una di esse, e precisamente la ditta Samarcanda, la società contribuente ha presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare per un credito di 231.274,64, di cui euro 46.255,00 a titolo di Iva, con conseguente assegnazione della somma di euro 317,54. Ma anche in tal caso, afferma il giudice tributario, la ricorrente avrebbe dovuto emettere le note di variazione, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 633/1972, entro il 2011, sicché l'utilizzo del credito in compensazione era tardivo. Pertanto, correttamente, il giudice a quo ha inferito dalle modalità di realizzazione del reato, consistite nel portare in compensazione crediti non spettanti con distinte dichiarazioni (precipuamente: una annuale "vuota" e due integrative nelle quali VIVA a credito passa da euro 20.000,00 a euro 161.655), presentate tutte nello stesso anno e riferite tutte al medesimo anno di imposta, che la ricorrente fosse ben a conoscenza di non poter vantare alcun diritto alla detrazione d'imposta e fosse consapevole che i crediti, sia pure esistenti e certi, non potessero essere utilizzati in compensazione. 1.3. In ordine alla concessione delle attenuanti generiche, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, 4 dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice a quo, pur rilevando lo stato di incensuratezza dell'imputata, non ha ravvisato la sussistenza di elementi di positiva valutazione, peraltro, neppure specificatamente indicati dalla ricorrente. 2.11 ricorso, dunque, è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 10/09/2024 Il consigliere estensore Il Presi énte
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e chiede l'annullamento con rinvio della sentenza. udito il difensore l'avvocata BANDINELLI SARA si associa alle conclusioni del Proc. Gen. di annullamento con rinvio della sentenza per il primo motivo. Per il secondo motivo chiede l'annullamento della sentenza. Per quanto riguarda le attenuanti generiche si riporta, come per il resto, al ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47581 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.FE LL ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, con la quale l'imputata è stata condannata per il reato di cui all'art. 10 quater n. 1 D.Ivo74/2000, per aver omesso il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli anni 2013 -2016, presentando 5 modelli F 24, datati 16/02/2017, 16/02/2017, 02/03/2017, 06/03/2017, 16/03/2017, con cui compensava crediti non spettanti, per un importo totale di euro 149.200,00. Si precisa che i crediti non spettanti, indebitamente portati in compensazione, concernono circa 50 fatture emesse negli anni 2000- 2005 e non riscosse, che sono state stornate a mezzo note di credito e portate in compensazione oltre i termini di legge. 2.La ricorrente affida il ricorso a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Evidenzia, innanzitutto, che nel capo di imputazione si contesta l'omesso pagamento dell'Iva per le annualità dal 2013 al 2016 a seguito di indebita compensazione di crediti, per un importo complessivo di euro 149.200,00, senza tuttavia che si specifichi, per ciascuna singola annualità, a quanto ammonta l'imposta evasa. Precisa che la fattispecie incriminatrice in contestazione sanziona penalmente la condotta di chi non versa somme dovute a titolo di tributo, effettuando indebite compensazioni per un importo superiore ad euro 50.000 per anno, e che nel caso di specie, poiché nel capo di imputazione non è espressamente indicato l'ammontare dei crediti portati in compensazione per ciascuna delle annualità per cui vi è stata l'omissione di pagamento del tributo, ma solo l'importo totale di imposta evasa, pari ad euro 149.200,00, tale importo, in assenza di specificazioni, deve essere ripartito matematicamente per tre anni (2013, 2014 e 2015). Erronea è, dunque, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la somma complessiva di euro 149.200,00 debba essere considerata unitariamente e non ripartita per le tre annualità, in quanto le dichiarazioni fiscali e i modelli F24 sono stati presentati nel 2017 e si riferiscono al 2015. Del resto, anche sotto il profilo esegetico, il dato letterale all'art. 10 quater n. 1 D.Ivo74/2000 depone nel senso che il reato si consumi nel momento in cui sorge il debito, e non nel momento in cui viene effettuata LI la compensazione con i crediti, in quanto in tal momento si determina il valore annuo dell'evasione fiscale. Pertanto, l'importo indicato nel capo un'imputazione non può essere inteso in termini unitari e complessivi ma deve essere ripartito in tre annualità, con la conseguenza che, effettuata la divisione aritmetica, l'importo portato in indebita compensazione per ciascuna annualità è appena inferiore alla soglia di punibilità di euro 50.000 per anno. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine a quanto affermato dalla Corte circa la consapevolezza dell'imputata della non compensabilità del credito d'imposta. I giudici hanno richiamato le dichiarazioni rese dal teste, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, che ha negato qualunque iniziativa di recupero dei crediti e la produzione di documentazione attestante la suddetta attività 1 di recupero. Viceversa, la ricorrente rappresenta di aver depositato copiosa documentazione da cui emerge in maniera incontrovertibile che sono stati esperiti infruttuosamente e con ogni mezzo numerosi tentativi di recupero dei crediti nei confronti di diversi creditori, prima di procedere allo storno delle fatture: è stato elevato il protesto su cambiali infruttuosamente portate all'incasso; sono state inviate lettere di messa in mora alle ditte inadempienti;
è stata presentata istanza di insinuazione al passivo del fallimento di una delle società debitrici;
si è tentato un pignoramento mobiliare;
è stata presentata successivamente istanza di fallimento nei confronti di un'altra società debitrice. Inoltre, 15 delle 20 ditte debitrici sono cancellate, mentre le restanti 5 sono dichiarate fallite. Tali tentativi di recupero sono attestati anche dalla sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siena. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello di Firenze ha richiamato elementi non rilevanti in sede penale ma solo in sede amministrativa, senza porre alcuna attenzione alla condizione di incensuratezza e all'età. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. In ordine alla prima doglianza, si premette che, in tema di reati tributari, la soglia di rilevanza penale di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, pari a cinquantamila euro annui, va riferita all'ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite, e non alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma aritmetica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione. Il superamento della soglia di punibilità, fissata "per un importo annuo superiore a cinquantamila euro", si individua dunque avendo riguardo al totale delle connpensazioni effettuate con crediti inesistenti nel singolo anno, indipendentemente dall'annualità cui si riferiscono i debiti fiscali, o comunque compensabili, non pagati (Sez. 3, n. 30092 del 19/04/2024 Rv. 28673; Sez.3, n. 14763 del 19/02/2020, Rv. 279119). In questo senso, depone il dato testuale della disposizione. Invero, l'art. 10- quater d.lgs. n. 74 del 2000, non opera alcun collegamento tra somme dovute e non versate, ma corrisposte simulatamente mediante la compensazione, da un lato, e debito per anno di imposta, dall'altro; lo stesso, diversamente, richiede che il fatto si riferisca ad un «importo annuo superiore ai cinquantamila euro». Di conseguenza, per il legislatore non rileva se le somme dovute e non versate, ma corrisposte simulatamente mediante la compensazione, si riferiscano a debiti relativi a più anni di imposta: ciò che conta è che l'omesso versamento "occultato" mediante compensazioni fittizie sia, nel suo complesso, superiore alla soglia. 2 Si osserva, inoltre, che - contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente - il reato di indebita compensazione si consuma nel momento in cui il contribuente effettua l'indebita compensazione, al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez.3, n. 4958 del 11/10/2018, Rv. 274854; Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, Rv. 275833). Nel caso in disamina, correttamente, la Corte territoriale ha affermato che la somma indicata dal capo di imputazione debba considerata unitariamente e non debba essere ripartita per le annualità 2013- 2016 in cui è sorta l'obbligazione tributaria che è stata evasa, in quanto assume rilevanza l'ammontare del credito non spettante compensato con la presentazione, nel 2017, di 5 modelli F 24, per un importo totale pari a euro 149.200,00, di gran lunga superiore alla soglia di punibilità. 1.2. In ordine alla seconda doglianza, con la quale la ricorrente lamenta l'assenza di dolo, avendo esperito numerosi tentativi di recupero dei crediti con esito infruttuoso nei confronti delle diverse società debitrici, si evidenzia che entrambi i giudici di merito hanno affermato che le fatture in oggetto erano risalenti a molti anni prima e che era decorso un notevole lasso di tempo dall'emissione delle note di variazione. Il giudice di primo grado, in particolare, ha affermato che i crediti non fossero "spettanti", e che quindi non spetta alcun diritto alla detrazione dell'imposta, in quanto le note di variazione in diminuzione erano state emesse oltre i limiti temporali di cui all'art. 26 d.P.R. 633/1972, effettuate per lo più a distanza di oltre dieci anni (alcune fatture stornate sono state emesse nel 2005), al di fuori dei presupposti stabiliti da detta norma;
ha altresì evidenziato che le note di variazione non erano state registrate nei registri, ma risultavano solo annotate a penna sulle originarie fatture. Sotto il profilo del dolo, il giudice ha affermato che non è emerso che il mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente fosse conseguente a procedure esecutive rimaste infruttuose, non avendo l'imputata esperito, nel corso del tempo, reiterati tentativi di recupero nei confronti delle ditte fornitrici inadempienti né intrapreso procedure concorsuali, con l'unica eccezione concernente la fattura emessa nei confronti della ditta Samarcanda di LL EP, avendo la ricorrente fatto istanza di insinuazione al passivo e ricevuto dal curatore fallimentare la somma pari ad euro 317,54. Nemmeno la ricorrente assume di aver esperito fino in fondo procedure giurisdizionalt: di riscossione dei crediti, assumendo soltanto di aver - e corroborando tale asserto con produzione documentale- esclusivamente sollecitato e messo in mora i creditori al fine di ottenere il dovuto, di aver presentato un atto di denuncia -querela nei confronti di FG di SO De Cerame, di aver protestato le cambiali infruttuosamente portate all'incasso, di aver affidato i tentativi di recupero del credito all'avv. Elena Lupacchini, di aver intrapreso tentativi di recupero extragiudiziali che si sono arrestati a causa della successiva cancellazione delle ditte debitrici dal Registro delle imprese, di essere stata citata in giudizio dalla società Le FL EL & C. Ciò è insufficiente 3 \',' ad integrare gli estremi di un concreto ed effettivo tentativo di riscossione del credito, in quanto, a fronte dell'inadempimento dei creditori, è necessaria l'attivazione degli strumenti di tutela giurisdizionale apprestati dall'ordinamento, o quanto meno ripetuti e periodici solleciti e richieste di adempimento. Viceversa, la ricorrente si limita a elencare una serie di atti, quali raccomandate di lettere di messa in mora e protesti cambiari, tra i quali non risultano però atti di promovimento dell'azione civile a tutela dei propri crediti, come emerge, esemplificativamente, dalla messa in mora della ditta Zaffiro blu s.r.l. per mancato pagamento di lire 26.546.000, datata 17/06/1999 e la successiva comunicazione del 19/11/2001, cui non ha fatto seguito alcuna procedura di recupero del credito;
o quantotnerge dall'atto di messa in mora datato 24/01/2005 della ditta FG Oro di SO De RA LU, concernente una fattura emessa nel 2003, la cui relativa nota di credito è stata emessa nel settembre 2015, senza che risulti esperita alcuna procedura esecutiva. Ne segue che correttamente il giudice a quo ha ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio, che - a detta della ricorrente - non sarebbe stata adeguatamente valutata dalla Corte territoriale- non fornisca alcuna prova che la LL abbia rivolto alle ditte creditrici solleciti e richieste di pagamento ripetuti nel tempo e periodici. Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Siena, con sentenza n.205 del 24/09/2018, ha rigettato il ricorso promosso dalla LL contro l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nel 2017 con il quale veniva richiesto il pagamento d'imposte relative all'anno 2015, affermando che la contribuente aveva recuperato l'Iva relativa a fatture non riscosse emettendo note di credito ben oltre vent'anni dalla emissione delle medesime fatture. Il giudice tributario ha dato atto che ben 15 ditte destinatarie delle note di credito erano state già cancellate, che 5 erano fallite e che per solo per una di esse, e precisamente la ditta Samarcanda, la società contribuente ha presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare per un credito di 231.274,64, di cui euro 46.255,00 a titolo di Iva, con conseguente assegnazione della somma di euro 317,54. Ma anche in tal caso, afferma il giudice tributario, la ricorrente avrebbe dovuto emettere le note di variazione, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 633/1972, entro il 2011, sicché l'utilizzo del credito in compensazione era tardivo. Pertanto, correttamente, il giudice a quo ha inferito dalle modalità di realizzazione del reato, consistite nel portare in compensazione crediti non spettanti con distinte dichiarazioni (precipuamente: una annuale "vuota" e due integrative nelle quali VIVA a credito passa da euro 20.000,00 a euro 161.655), presentate tutte nello stesso anno e riferite tutte al medesimo anno di imposta, che la ricorrente fosse ben a conoscenza di non poter vantare alcun diritto alla detrazione d'imposta e fosse consapevole che i crediti, sia pure esistenti e certi, non potessero essere utilizzati in compensazione. 1.3. In ordine alla concessione delle attenuanti generiche, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, 4 dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice a quo, pur rilevando lo stato di incensuratezza dell'imputata, non ha ravvisato la sussistenza di elementi di positiva valutazione, peraltro, neppure specificatamente indicati dalla ricorrente. 2.11 ricorso, dunque, è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 10/09/2024 Il consigliere estensore Il Presi énte