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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13251/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13251 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Valentina D'Aniello, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.09.1978, con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Nardone, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 30.08.2008, che dall'unione era nato il figlio
(Roma, 08.08.2010), e che nel tempo la relazione era andata Per_1 deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
La moglie potrà continuare a godere ed abitare la casa familiare di proprietà della propria madre sita in Via Dei Damasceni n. 43 Roma, con tutto quanto in essa contenuto, senza alcun formale provvedimento di assegnazione in senso tecnico in favore dell'uno o dell'altro coniuge. Ogni coniuge provvederà autonomamente al
100% delle spese della propria abitazione (utenze, condominio, manutenzione, ecc.). 2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori nel rispetto della bigenitorialità. 3) Il figlio minore viene Per_1 collocato in via paritaria tra i genitori secondo il seguente calendario: I. durante i periodi non festivi dell'anno: una settimana ciascuno, con il padre dalla domenica sera alla seguente domenica sera, compreso sette pernotti (domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato) e con la madre per la settimana successiva, compresi altrettanti sette pernotti (domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato), trascorrendo la pausa pranzo infrasettimanale con la nonna materna;
II. durante le vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi tra il 1° luglio ed il 31 agosto, da concordare entro il 31 marzo di ogni anno, comunicando sempre preventivamente alloggi e recapiti almeno 24 ore prima della partenza col figlio minore;
III. durante le vacanze natalizie: il 23 e il 24 dicembre con il papà e la famiglia d'origine di lui;
il 25 e il
26 dicembre con la mamma e la famiglia d'origine di lei;
dal 27 dicembre al 1° gennaio col padre e dal 2 al 7 gennaio con la madre, compreso il pernotto anche se in deroga alla calendarizzazione standard, viceversa per l'anno successivo e così sempre ad anni alterni;
IV. durante le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua col padre e il giorno di Pasquetta con la madre, compreso il pernotto anche se in deroga alla calendarizzazione standard, viceversa per l'anno successivo e così sempre ad anni alterni;
V. le altre 6 festività dell'anno: 3 ciascuno alternate come da calendario, 25 aprile col padre, 1° maggio con la madre, 2 giugno col padre,
29 giugno con la madre, 1° novembre col padre, 8 dicembre con la madre, sempre compreso il pernotto anche se in deroga alla calendarizzazione standard, viceversa per l'anno successivo e così sempre ad anni alterni;
VI. il giorno del compleanno di figlio minore: possibilmente insieme ad entrambi i genitori almeno per il pranzo o la cena soprattutto per i compleanni più importanti (ad es. per il 18°), altrimenti ad anni alterni col padre o con la madre nel rispettivo periodo di spettanza per le vacanze estive, a cominciare dal 2025 con la madre, nel 2026 col padre, ecc.; VII. il giorno del compleanno del padre e la Festa del Papà: insieme al padre compreso il pernotto anche se in deroga alla calendarizzazione standard;
VIII. il giorno del compleanno della madre e la Festa della Mamma: insieme alla madre compreso il pernotto anche se in deroga alla calendarizzazione standard;
IX. per ogni evento eccezionale o imprevedibile (malattie, trasferte, ecc.) i genitori potranno accordarsi in deroga alla calendarizzazione standard ma sempre nel rispetto reciproco e degli impegni già presi dall'altro genitore, ricorrendo all'occorrenza anche all'aiuto dei nonni materni e paterni. 4) Stante il collocamento paritario, i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio minore per cui Per_1 ognuno - per il tempo trascorso con lui - provvederà direttamente a soddisfare le sue esigenze, non solo alimentari ma anche relative all'assistenza morale e alla garanzia di un'organizzazione domestica idonea a rispondere alla sua cura ed educazione. Inoltre, ogni genitore provvederà al pagamento di € 50,00 mensili come paghetta responsabilmente autogestita da versarsi direttamente sulla carta
PixPay Mastercard intestata a per le spese di: carburante del Persona_2 proprio mezzo di trasporto, ricariche cellulare, uscite con gli amici, barbiere e abbigliamento. Salvo extra da concordare al bisogno. Le spese straordinarie, determinate come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma che le parti dichiarano di conoscere, saranno a carico al 50% di ciascun genitore, mentre le spese ordinarie ivi denominate “spese comprese nell'assegno di mantenimento” saranno non dovute o comunque coperte dal mantenimento diretto. Le spese per i viaggi e le vacanze saranno sopportate al 100% dal genitore che trascorre quel tempo col figlio minore. Il figlio è e resterà fiscalmente a carico di Per_1 entrambi i genitori al 50% ciascuno e non hanno mai chiesto né percepito l'assegno unico INPS o altre agevolazioni familiari”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
13251/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 30.08.2008;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 00899, parte 2, Serie A04);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 21.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13251 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Valentina D'Aniello, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.09.1978, con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Nardone, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 30.08.2008, che dall'unione era nato il figlio
(Roma, 08.08.2010), e che nel tempo la relazione era andata Per_1 deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
La moglie potrà continuare a godere ed abitare la casa familiare di proprietà della propria madre sita in Via Dei Damasceni n. 43 Roma, con tutto quanto in essa contenuto, senza alcun formale provvedimento di assegnazione in senso tecnico in favore dell'uno o dell'altro coniuge. Ogni coniuge provvederà autonomamente al
100% delle spese della propria abitazione (utenze, condominio, manutenzione, ecc.). 2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori nel rispetto della bigenitorialità. 3) Il figlio minore viene Per_1 collocato in via paritaria tra i genitori secondo il seguente calendario: I. durante i periodi non festivi dell'anno: una settimana ciascuno, con il padre dalla domenica sera alla seguente domenica sera, compreso sette pernotti (domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato) e con la madre per la settimana successiva, compresi altrettanti sette pernotti (domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato), trascorrendo la pausa pranzo infrasettimanale con la nonna materna;
II. durante le vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi tra il 1° luglio ed il 31 agosto, da concordare entro il 31 marzo di ogni anno, comunicando sempre preventivamente alloggi e recapiti almeno 24 ore prima della partenza col figlio minore;
III. durante le vacanze natalizie: il 23 e il 24 dicembre con il papà e la famiglia d'origine di lui;
il 25 e il
26 dicembre con la mamma e la famiglia d'origine di lei;
dal 27 dicembre al 1° gennaio col padre e dal 2 al 7 gennaio con la madre, compreso il pernotto anche se in deroga alla calendarizzazione standard, viceversa per l'anno successivo e così sempre ad anni alterni;
IV. durante le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua col padre e il giorno di Pasquetta con la madre, compreso il pernotto anche se in deroga alla calendarizzazione standard, viceversa per l'anno successivo e così sempre ad anni alterni;
V. le altre 6 festività dell'anno: 3 ciascuno alternate come da calendario, 25 aprile col padre, 1° maggio con la madre, 2 giugno col padre,
29 giugno con la madre, 1° novembre col padre, 8 dicembre con la madre, sempre compreso il pernotto anche se in deroga alla calendarizzazione standard, viceversa per l'anno successivo e così sempre ad anni alterni;
VI. il giorno del compleanno di figlio minore: possibilmente insieme ad entrambi i genitori almeno per il pranzo o la cena soprattutto per i compleanni più importanti (ad es. per il 18°), altrimenti ad anni alterni col padre o con la madre nel rispettivo periodo di spettanza per le vacanze estive, a cominciare dal 2025 con la madre, nel 2026 col padre, ecc.; VII. il giorno del compleanno del padre e la Festa del Papà: insieme al padre compreso il pernotto anche se in deroga alla calendarizzazione standard;
VIII. il giorno del compleanno della madre e la Festa della Mamma: insieme alla madre compreso il pernotto anche se in deroga alla calendarizzazione standard;
IX. per ogni evento eccezionale o imprevedibile (malattie, trasferte, ecc.) i genitori potranno accordarsi in deroga alla calendarizzazione standard ma sempre nel rispetto reciproco e degli impegni già presi dall'altro genitore, ricorrendo all'occorrenza anche all'aiuto dei nonni materni e paterni. 4) Stante il collocamento paritario, i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio minore per cui Per_1 ognuno - per il tempo trascorso con lui - provvederà direttamente a soddisfare le sue esigenze, non solo alimentari ma anche relative all'assistenza morale e alla garanzia di un'organizzazione domestica idonea a rispondere alla sua cura ed educazione. Inoltre, ogni genitore provvederà al pagamento di € 50,00 mensili come paghetta responsabilmente autogestita da versarsi direttamente sulla carta
PixPay Mastercard intestata a per le spese di: carburante del Persona_2 proprio mezzo di trasporto, ricariche cellulare, uscite con gli amici, barbiere e abbigliamento. Salvo extra da concordare al bisogno. Le spese straordinarie, determinate come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma che le parti dichiarano di conoscere, saranno a carico al 50% di ciascun genitore, mentre le spese ordinarie ivi denominate “spese comprese nell'assegno di mantenimento” saranno non dovute o comunque coperte dal mantenimento diretto. Le spese per i viaggi e le vacanze saranno sopportate al 100% dal genitore che trascorre quel tempo col figlio minore. Il figlio è e resterà fiscalmente a carico di Per_1 entrambi i genitori al 50% ciascuno e non hanno mai chiesto né percepito l'assegno unico INPS o altre agevolazioni familiari”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
13251/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 30.08.2008;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 00899, parte 2, Serie A04);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 21.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi