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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domi- Parte_1 ciliato presso l'Avv. NASO DOMENICO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di
– sede in Roma- in persona del Ministro pro tempo- Controparte_1 re, rappresentato e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa – Uf- CP_2 ficio provinciale di domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo Controparte_3
D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente allega di essere stata assunto come docente a tempo determinato per gli aa.ss
2017/18, 2019/20, 2020/21,2021/22 maturando per ciascuna annualità indicata un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il ca- lendario scolastico regionale ( pari in totale a gg_64,66_) ; chiedeva quindi la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di euro 3617,08 a titolo di in- CP_1
dennità per ferie non godute, secondo i conteggi esposti in ricorso.
Richiamava a sostegno della domanda la normativa statale in vigore ( DL 95/2012- art 5 comma 8; L. 228/2012 art 1 comma 54) nonché le direttive comunitarie ( 2003/88/CE) e l'orientamento della Corte di Giustizia Europea sul carattere fondamentale del diritto incon- dizionato alle ferie o alla indennità sostitutiva nel caso in cui non siano state godute ( senten- za C.G.UE n° 18.1.24 nella causa C-218/22).
1 Sottolineava che la P.A. non la aveva mai invitata a fruire delle ferie, né resa edotta delle conseguenze della mancata fruizione.
Il , regolarmente costituitosi, eccepiva che il calcolo delle “festività Controparte_4
soppresse maturate” non si differenziava da quello previsto per le ferie come da parere
ARAN allegato, che nel caso specifico, parte ricorrente avrebbe eventualmente maturato 2 giorni di festività soppresse per l'anno scolastico 2017/2018 e 3 – e non 4- giorni di festività soppresse per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, che per gli anni di inte- resse le scuole dove il ricorrente ha prestato servizio hanno inserito, nei verbali del Collegio dei docenti, l'indicazione che tutti i docenti assunti fino al 30 giugno devono presentare la domanda volontaria di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e che, in mancanza della stessa, sarebbero stati comunque considerati in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, perdendo il diritto all'indennità sostitutiva;
in ogni caso chiedeva il rigetto del ricorso, in mero subordine riconosceva come dovuta una minor somma di euro 3371,38.
La causa, in assenza di attività istruttoria ritenuta non necessaria, è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc .
Si osserva
La domanda va accolta per le ragioni che seguono.
Il quadro normativo
Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12, che dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione del- le ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 (che ha modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L.135/2012) stabili- sce poi “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipen-
2 denti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligato- riamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nes- sun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzio- ne, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposi- zione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di respon- sabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivi- tà didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è con- sentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Tanto premesso, deve considerarsi che tali norme vanno poi interpretate in conformità alle norme del diritto dell'Unione per come interpretate dalla Corte di Giustizia , secondo cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto) è conforme all''articolo 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unio- ne europea , purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite ab- bia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Giova poi ricordare che secondo quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione sezione
Lavoro (n 14268/5 Maggio 2022) e n. 16715 del 17,6.24) “il docente precario che non ha chie- sto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto alla indennità sostituiva a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sosti- tutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, grande sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle
3 ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”
Tale principio appare assolutamente condivisibile in quanto fondato sui principi generali di cui agli artt 2109 cc (in tema di diritto alle ferie del lavoratore subordinato) e 2697 cc ( in te- ma di ripartizione dell'onere della prova).
La causa ben può quindi essere decisa facendo applicazione di tali principi.
Esclusa la rilevanza del parere dell' prodotto e quindi la correttezza dei calcoli pro- CP_5
spettati, si rileva che non è contestato il rapporto di lavoro e quindi la sussistenza del diritto del lavoratore alle ferie. Ciò detto vanno esaminati i prodotti verbali del collegio docenti del
Cont 2018, del 2019, del 2020, al fine di valutare se il ha fornito al docente una informazione adeguata e se quindi il docente sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercita- re effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.; rileva pertanto l'ufficio che tali verbali – solamente 3 a fronte di un servizio per 4 aa.ss, con- tengono un mero avviso al fine di rammentare ai docenti supplenti che le ferie vanno fruite nei periodi di sospensione delle lezioni senza che si possa per ciò solo ritenere che il docente abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in favore Controparte_4 parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 3617,18 il tutto ol- tre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalu- tazione monetaria e gli interessi;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1314,00 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che prece- de per spese generali;
oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del di- fensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.; IVA e Cassa come per legge
4
Cuneo 9.4.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domi- Parte_1 ciliato presso l'Avv. NASO DOMENICO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di
– sede in Roma- in persona del Ministro pro tempo- Controparte_1 re, rappresentato e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa – Uf- CP_2 ficio provinciale di domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo Controparte_3
D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente allega di essere stata assunto come docente a tempo determinato per gli aa.ss
2017/18, 2019/20, 2020/21,2021/22 maturando per ciascuna annualità indicata un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il ca- lendario scolastico regionale ( pari in totale a gg_64,66_) ; chiedeva quindi la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di euro 3617,08 a titolo di in- CP_1
dennità per ferie non godute, secondo i conteggi esposti in ricorso.
Richiamava a sostegno della domanda la normativa statale in vigore ( DL 95/2012- art 5 comma 8; L. 228/2012 art 1 comma 54) nonché le direttive comunitarie ( 2003/88/CE) e l'orientamento della Corte di Giustizia Europea sul carattere fondamentale del diritto incon- dizionato alle ferie o alla indennità sostitutiva nel caso in cui non siano state godute ( senten- za C.G.UE n° 18.1.24 nella causa C-218/22).
1 Sottolineava che la P.A. non la aveva mai invitata a fruire delle ferie, né resa edotta delle conseguenze della mancata fruizione.
Il , regolarmente costituitosi, eccepiva che il calcolo delle “festività Controparte_4
soppresse maturate” non si differenziava da quello previsto per le ferie come da parere
ARAN allegato, che nel caso specifico, parte ricorrente avrebbe eventualmente maturato 2 giorni di festività soppresse per l'anno scolastico 2017/2018 e 3 – e non 4- giorni di festività soppresse per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, che per gli anni di inte- resse le scuole dove il ricorrente ha prestato servizio hanno inserito, nei verbali del Collegio dei docenti, l'indicazione che tutti i docenti assunti fino al 30 giugno devono presentare la domanda volontaria di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e che, in mancanza della stessa, sarebbero stati comunque considerati in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, perdendo il diritto all'indennità sostitutiva;
in ogni caso chiedeva il rigetto del ricorso, in mero subordine riconosceva come dovuta una minor somma di euro 3371,38.
La causa, in assenza di attività istruttoria ritenuta non necessaria, è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc .
Si osserva
La domanda va accolta per le ragioni che seguono.
Il quadro normativo
Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12, che dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione del- le ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 (che ha modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L.135/2012) stabili- sce poi “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipen-
2 denti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligato- riamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nes- sun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzio- ne, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposi- zione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di respon- sabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivi- tà didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è con- sentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Tanto premesso, deve considerarsi che tali norme vanno poi interpretate in conformità alle norme del diritto dell'Unione per come interpretate dalla Corte di Giustizia , secondo cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto) è conforme all''articolo 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unio- ne europea , purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite ab- bia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Giova poi ricordare che secondo quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione sezione
Lavoro (n 14268/5 Maggio 2022) e n. 16715 del 17,6.24) “il docente precario che non ha chie- sto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto alla indennità sostituiva a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sosti- tutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, grande sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle
3 ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”
Tale principio appare assolutamente condivisibile in quanto fondato sui principi generali di cui agli artt 2109 cc (in tema di diritto alle ferie del lavoratore subordinato) e 2697 cc ( in te- ma di ripartizione dell'onere della prova).
La causa ben può quindi essere decisa facendo applicazione di tali principi.
Esclusa la rilevanza del parere dell' prodotto e quindi la correttezza dei calcoli pro- CP_5
spettati, si rileva che non è contestato il rapporto di lavoro e quindi la sussistenza del diritto del lavoratore alle ferie. Ciò detto vanno esaminati i prodotti verbali del collegio docenti del
Cont 2018, del 2019, del 2020, al fine di valutare se il ha fornito al docente una informazione adeguata e se quindi il docente sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercita- re effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.; rileva pertanto l'ufficio che tali verbali – solamente 3 a fronte di un servizio per 4 aa.ss, con- tengono un mero avviso al fine di rammentare ai docenti supplenti che le ferie vanno fruite nei periodi di sospensione delle lezioni senza che si possa per ciò solo ritenere che il docente abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in favore Controparte_4 parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 3617,18 il tutto ol- tre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalu- tazione monetaria e gli interessi;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1314,00 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che prece- de per spese generali;
oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del di- fensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.; IVA e Cassa come per legge
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Il giudice del lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
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