Articolo 2 della Legge 31 luglio 1956, n. 935
Articolo 1
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8 settembre 1956
Art. 2.
La spesa di lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 e la spesa di lire 80 milioni a carico dell'esercizio 1956-57 saranno rispettivamente fronteggiate mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo 181 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1955-56 e del capitolo corrispondente a quello predetto per l'esercizio 1956-57.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 settembre 1956