Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02967/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01292/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2025, proposto da ES EN, rappresentata e difesa dall’avv.to Massimo Barrile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 11/2025, del 02.01.2025 e pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Trapani, - Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatrice la dott.ssa AL EL;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025, l’Avvocato dello Stato presente così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso la sig.ra ES EN ha chiesto di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 11/2025 del 2.1.2025 con cui il Tribunale del lavoro di Trapani ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, della L. n. 107/2015, della somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, per il lavoro svolto alle dipendenze del medesimo Ministero.
L'Amministrazione resistente non avrebbe dato attuazione al predetto provvedimento.
Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta , affinché provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero intimato.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio rileva come, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, considerato che la sentenza è passata in giudicato il 4.2.2025 (come da attestazione in atti).
Risultano, inoltre, espletati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza, atteso che:
- la sentenza risulta notificata presso la sede dell’Amministrazione resistente in data 3.1.2025;
- il ricorso per l’ottemperanza è stato notificato all’ente in data 24 luglio 2025, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996.
La domanda deve pertanto essere accolta e, conseguentemente, va ordinato all’Amministrazione resistente di dare integrale esecuzione al provvedimento in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate nei limiti precisati in ricorso, insieme con gli accessori ivi individuati e computati ai sensi di legge, pagamento che dovrà avere luogo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Si nomina sin d'ora, quale commissario ad acta , il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Dipartimento medesimo, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine indicato l’amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo commissario dovrà adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento alla ricorrente degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies,comma 8, l. n. 89 del 2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, il giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), accoglie il ricorso e per l’effetto:
- ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà a dare esecuzione al titolo in motivazione nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente;
- fissa, nei termini e nella misura di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione debitrice per ogni ulteriore giorno di ritardo;
- condanna l’amministrazione resistente a rimborsare in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 500,00 (euro cinquecento/00), per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna PI, Presidente FF
Luca Girardi, Primo Referendario
AL EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL EL | Anna PI |
IL SEGRETARIO