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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4875 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/11/2025 innanzi al Giudice Dott. IO NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 2978/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- CP_1
TEMPORE
alle ore 9:10 sono presenti l'avv. FA NN anche in sostituzione dell'avv. SABATINO ELISABETTA per parte ricorrente nonché l'avv.
HI EP per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:21 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
IO NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2978 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con le avv.te SABATINO ELISABETTA e Parte_1
FA NN
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. HI EP
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara non ripetibile la somma di € 579,50 chiesta in restituzione dall' al ricorrente CP_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in €
500,00. oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore delle procuratrici antistatarie.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/02/2025, la parte ricorrente in epigrafe
2 premettendo:
-che con nota del 28 agosto 2023 al ricorrente veniva richiesta la restituzione della somma di € 579,50 percepita a titolo di quattordicesima su pensione categoria VO, erogata per errore;
-che quindi proponeva ricorso amministrativo, precisando che “dalla verifica fatta sulla dichiarazione sui redditi (2020) il reddito complessivo, per l'anno in questione risulta essere € 10.554,00 (escluso reddito della prima casa). Il limite reddituale per il diritto all'erogazione della quattordicesima è 13.391,82, come da comunicazione del messaggio n. CP_1
2593 del 25 giugno 2020”; rigettato perché “il ricorrente risulta percettore di reddito Naspi per l'anno 2020 per circa 5.000,00, importo il quale sommato al reddito da pensione comporta il superamento del limite reddituale”,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, illegittima, oltre che infondata, in fatto ed in diritto la richiesta di ripetizione delle somme erogate al ricorrente;
Accertare e dichiarare, quindi, che nulla è dovuto all' a titolo di indebito per le motivazioni sopra esposte e, comunque e CP_1
in ogni caso, dichiararlo decaduto dal richiesto indebito;
Condannare,
l' alla restituzione di quanto trattenuto sino a oggi per gli indebiti di CP_1
cui al presente giudizio”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Deduce la parte ricorrente l'errore dell' giacché dalla Certificazione CP_1
Unica 2021 relativa all'anno 2020, nonché dal modello 730 è possibile distinguere due voci di reddito di cui € 5.894,78 a titolo di redditi da
3 pensione ed € 4.609,67 a titolo di redditi da lavoro dipendente e assimilati.
La seconda voce altro non è che la Naspi che quindi risulta già inglobata nel reddito complessivo del sig. per un totale € 10.504,45, sotto il limite Pt_1
di € 13.391,82 e quindi nei limiti per la fruizione della quattordicesima.
Contrariamente deduce il resistente che: “nel caso di concessione successiva alla prima, per l'anno 2021 devono essere valutati i redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2021 e i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2020”.
Dacché, posto il limite per il 2021 di € 13.909,08, il ricorrente ha percepito nel 2021 €11.790,00 e nel 2020 € 4.609,67 e così in totale €16.399,67.
Appare necessario a tal proposito esaminare le istruzioni operative contenute nel messaggio n. 2407/2021, one si legge al punto 1.1: “i CP_1
redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2021; - i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2020”.
La norma interpretata da detta circolare è precisamente l'art. 5, commi da
1° a 4° del D.L. n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
127/2007, come modificato dall'art. 1, comma 187°, della L. n. 232/2016. [ A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene
4 conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'
[...]
, con riferimento all'anno 2007, in sede di Controparte_2 CP_1
erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità
e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata].
Invero, il significato della circolare interpretativa del superiore testo appare sufficientemente chiaro: in caso di liquidazione successiva alla prima vanno computati i redditi:
a) dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
5 b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero; c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
e) di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare, relativi al corrente anno e i redditi non rientranti tra quelli summenzionati dell'anno precedente.
Quindi i redditi da casellario dell'anno corrente e i redditi non da casellario
(in alio modo prodotti) dell'anno precedente.
I redditi goduti dal ricorrente [NASpI – cat e) e pensione VO cat.a)] sono entrambi da casellario.
Ciò posto appare altrettanto evidente che calcolare il reddito annuale di un soggetto sommando tout court i redditi di due anni al fine dell'erogazione di una prestazione di sostegno al reddito equivarrebbe ad assoggettare un reddito a doppia imposizione fiscale o contributiva.
Priva di pregio appare poi la notazione della parte resistente del possesso
(e godimento) d'immobili da parte del ricorrente. Com'è dato evincere dalla dichiarazione reddituale i redditi da terreni e da fabbricati sono figurativi, non emergendo alcun reddito da locazione o affitto o coltivazione dagli stessi, essendo infatti l'immobile B1 con utilizzo 1, abitazione principale e l'immobile
B2 con utilizzo 5, pertinenza, quindi entrambi non producenti alcun reddito;
infatti escluso dalla prefata norma e non computabili quali redditi diversi da quelli da casellario.
Non si comprende pertanto il criterio di calcolo adottato ai fini del diritto alla somma aggiuntiva che abbia portato la richiesta di restituzione della somma erogata.
Orbene, posto che il riparto degli oneri probatori in occasione di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio prevede che incomba al percipiente una prestazione, pensionistica, previdenziale o assistenziale che sia, l'onere della prova del diritto di ritenzione (cfr. Cass. SS.UU. n.
6 18046/2010), appare ragionevole ritenere che tale onere possa essere assolto dimostrando la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la sua fruizione e l'assenza di motivi ostativi all'erogazione.
La parte ricorrente, mediante produzione delle dichiarazioni reddituali ha provato il titolo in base al quale la prestazione doveva essere erogata in suo favore;
viceversa valutata l'esistenza di tale prova, il resistente non ha CP_2
provato l'esistenza di cause altre ostative all'erogazione e di supporto alla ripetizione.
Il ricorso va pertanto accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 13/11/2025
Il Giudice Onorario
IO NT
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/11/2025 innanzi al Giudice Dott. IO NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 2978/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- CP_1
TEMPORE
alle ore 9:10 sono presenti l'avv. FA NN anche in sostituzione dell'avv. SABATINO ELISABETTA per parte ricorrente nonché l'avv.
HI EP per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:21 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
IO NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2978 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con le avv.te SABATINO ELISABETTA e Parte_1
FA NN
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. HI EP
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara non ripetibile la somma di € 579,50 chiesta in restituzione dall' al ricorrente CP_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in €
500,00. oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore delle procuratrici antistatarie.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/02/2025, la parte ricorrente in epigrafe
2 premettendo:
-che con nota del 28 agosto 2023 al ricorrente veniva richiesta la restituzione della somma di € 579,50 percepita a titolo di quattordicesima su pensione categoria VO, erogata per errore;
-che quindi proponeva ricorso amministrativo, precisando che “dalla verifica fatta sulla dichiarazione sui redditi (2020) il reddito complessivo, per l'anno in questione risulta essere € 10.554,00 (escluso reddito della prima casa). Il limite reddituale per il diritto all'erogazione della quattordicesima è 13.391,82, come da comunicazione del messaggio n. CP_1
2593 del 25 giugno 2020”; rigettato perché “il ricorrente risulta percettore di reddito Naspi per l'anno 2020 per circa 5.000,00, importo il quale sommato al reddito da pensione comporta il superamento del limite reddituale”,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, illegittima, oltre che infondata, in fatto ed in diritto la richiesta di ripetizione delle somme erogate al ricorrente;
Accertare e dichiarare, quindi, che nulla è dovuto all' a titolo di indebito per le motivazioni sopra esposte e, comunque e CP_1
in ogni caso, dichiararlo decaduto dal richiesto indebito;
Condannare,
l' alla restituzione di quanto trattenuto sino a oggi per gli indebiti di CP_1
cui al presente giudizio”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Deduce la parte ricorrente l'errore dell' giacché dalla Certificazione CP_1
Unica 2021 relativa all'anno 2020, nonché dal modello 730 è possibile distinguere due voci di reddito di cui € 5.894,78 a titolo di redditi da
3 pensione ed € 4.609,67 a titolo di redditi da lavoro dipendente e assimilati.
La seconda voce altro non è che la Naspi che quindi risulta già inglobata nel reddito complessivo del sig. per un totale € 10.504,45, sotto il limite Pt_1
di € 13.391,82 e quindi nei limiti per la fruizione della quattordicesima.
Contrariamente deduce il resistente che: “nel caso di concessione successiva alla prima, per l'anno 2021 devono essere valutati i redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2021 e i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2020”.
Dacché, posto il limite per il 2021 di € 13.909,08, il ricorrente ha percepito nel 2021 €11.790,00 e nel 2020 € 4.609,67 e così in totale €16.399,67.
Appare necessario a tal proposito esaminare le istruzioni operative contenute nel messaggio n. 2407/2021, one si legge al punto 1.1: “i CP_1
redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2021; - i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2020”.
La norma interpretata da detta circolare è precisamente l'art. 5, commi da
1° a 4° del D.L. n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
127/2007, come modificato dall'art. 1, comma 187°, della L. n. 232/2016. [ A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene
4 conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'
[...]
, con riferimento all'anno 2007, in sede di Controparte_2 CP_1
erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità
e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata].
Invero, il significato della circolare interpretativa del superiore testo appare sufficientemente chiaro: in caso di liquidazione successiva alla prima vanno computati i redditi:
a) dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
5 b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero; c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
e) di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare, relativi al corrente anno e i redditi non rientranti tra quelli summenzionati dell'anno precedente.
Quindi i redditi da casellario dell'anno corrente e i redditi non da casellario
(in alio modo prodotti) dell'anno precedente.
I redditi goduti dal ricorrente [NASpI – cat e) e pensione VO cat.a)] sono entrambi da casellario.
Ciò posto appare altrettanto evidente che calcolare il reddito annuale di un soggetto sommando tout court i redditi di due anni al fine dell'erogazione di una prestazione di sostegno al reddito equivarrebbe ad assoggettare un reddito a doppia imposizione fiscale o contributiva.
Priva di pregio appare poi la notazione della parte resistente del possesso
(e godimento) d'immobili da parte del ricorrente. Com'è dato evincere dalla dichiarazione reddituale i redditi da terreni e da fabbricati sono figurativi, non emergendo alcun reddito da locazione o affitto o coltivazione dagli stessi, essendo infatti l'immobile B1 con utilizzo 1, abitazione principale e l'immobile
B2 con utilizzo 5, pertinenza, quindi entrambi non producenti alcun reddito;
infatti escluso dalla prefata norma e non computabili quali redditi diversi da quelli da casellario.
Non si comprende pertanto il criterio di calcolo adottato ai fini del diritto alla somma aggiuntiva che abbia portato la richiesta di restituzione della somma erogata.
Orbene, posto che il riparto degli oneri probatori in occasione di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio prevede che incomba al percipiente una prestazione, pensionistica, previdenziale o assistenziale che sia, l'onere della prova del diritto di ritenzione (cfr. Cass. SS.UU. n.
6 18046/2010), appare ragionevole ritenere che tale onere possa essere assolto dimostrando la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la sua fruizione e l'assenza di motivi ostativi all'erogazione.
La parte ricorrente, mediante produzione delle dichiarazioni reddituali ha provato il titolo in base al quale la prestazione doveva essere erogata in suo favore;
viceversa valutata l'esistenza di tale prova, il resistente non ha CP_2
provato l'esistenza di cause altre ostative all'erogazione e di supporto alla ripetizione.
Il ricorso va pertanto accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 13/11/2025
Il Giudice Onorario
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