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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/12/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario ZO IA Di RE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1649/2021 R.G.
promossa da
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. Francesco D. Pugliese con domicilio C.F._2 digitale elettivamente indicato in atti
OPPONENTI
Contro
( ) difeso dall'Avv. Monica Silvia G. Controparte_1 C.F._3 Gionfriddo del Foro di Roma con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Il difensore degli opponenti ha precisato le conclusioni sulla base delle richieste di cui al foglio di precisazione delle conclusioni del 26.8.25. Il difensore della parte opposta ha precisato le conclusioni ribadendo le richieste di cui alla comparsa costitutiva.
1
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
Il processo in epigrafe ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 30.3.21 con cui
i coniugi hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_3
n. 192 emesso l'8.2.21 in favore di per il saldo del corrispettivo del Controparte_1 prezzo d'appalto per complessivi € 31.524,80 sulla base delle fatture allegate al predetto monitorio.
Gli opponenti hanno formulato le seguenti domande: respinta la richiesta di provvisoria esecutorietà del monitorio, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Sig.ra per i motivi esposti in atti e, per Parte_2
l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 192/2021 del 08/02/2021; nel merito, in via principale - accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, che a causa dell'inadempimento contrattuale del Sig. , la richiesta di pagamento avanzata in sede Controparte_1 monitoria è comunque infondata e che nulla è dovuto da parte opponente e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 192/2021 del 08/02/2021; in via riconvenzionale
- accertato e dichiarato, per i motivi esposti in atti, l'inesatto adempimento contrattuale del Sig.
[...]
, condannare quest'ultimo al pagamento in favore del Sig. della somma di € CP_1 Parte_1
19.711,68 indebitamente corrisposta o, in subordine, condannare il Sig. , per i motivi esposti Controparte_1 in atti, al pagamento in favore del Sig. della somma di € 18.383,35 (oltre iva), o quella Parte_1 diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni, o, in ulteriore subordine, qualora non si volesse prendere in considerazione la perizia prodotta in atti, condannare il Sig. , per i Controparte_1 motivi sopra esposti nel presente atto, al pagamento in favore del Sig. della somma di Parte_1
€ 19.899,72 (s.e.o.) a titolo di opere non realizzate, oltre ad € 4.331,82 (s.e.o.) quale differenza di prezzo unitario applicato, o comunque quelle diverse somme ritenute di giustizia;
in ogni caso - accertata e dichiarata l'esistenza dei vizi e difformità delle opere eseguite dal Sig. , condannare Controparte_1 quest'ultimo, per i motivi esposti in atti, al pagamento in favore del Sig. della somma Parte_1 di € 5.516,16 a titolo di risarcimento danni ex art. 1668 c.c.; - accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni espresse in atti, che l'Avv. è creditore nei confronti del Sig. , per i titoli Parte_1 Controparte_1 di cui sopra, della somma di € 12.958,20, oltre iva e cap come per legge e, per l'effetto, condannare il Sig.
a versare la suddetta somma all'Avv. a titolo di competenze procuratorie, in ogni caso, CP_1 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- accertato e dichiarato che parte opposta ha agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, dando luogo ad una lite temeraria, condannare la stessa, oltre al pagamento delle spese di lite, anche al risarcimento dei danni nei confronti dei Sig.ri e Parte_1
2 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., rimettendo all'adita Autorità la Pt_2 determinazione degli stessi in via equitativa;
Vinte le spese”.
La prima udienza di comparizione è stata differita ex art. 168-bis, co. 5° c.p.c. al 21.4.22.
Con comparsa costitutiva del 17.7.21 l'opposto ha formulato le seguenti richieste: voglia concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 192 - N.R.G. 165/2021;
- rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile e/o improponibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 192 - N.R.G. 165/2021; - rigettare la domanda riconvenzionale di pagamento della somma di euro 12.958,20, oltre accessori di legge, relativa all'attività professionale svolta dall'avv. quale difensore di fiducia Parte_1 dell'opposto, in quanto non rientrante nell'oggetto della domanda principale. La parcella non veniva neanche vidimata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia;
- in subordine, qualora dovesse essere accolta la domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che nulla deve il all'avv. , il quale dichiarava con mail del CP_1 Parte_1
3.6.2020 che la parcella di euro 6.570,00 era stata compensata con i lavori svolti dall'opposto presso l'abitazione del;
- in subordine ancora, qualora non Parte_1 dovesse essere accolta la domanda di rigetto, accertare e dichiarare che le parcelle emesse dall'avv. sono contraddittorie, e nulle, in quanto emesse contravvenendo gli Parte_1 artt. 23 e 29 del Codice Deontologico Forense. Si chiede altresì che sia riconosciuto il versamento in contanti all'opponente della somma di euro 1.300,00, versati dall'opposto quale acconto alle competenze professionali. In subordine ancora, qualora dovesse essere comunque accolta la domanda, condannare il al pagamento/compensazione della CP_1 somma minima prevista dal Tariffario Forense, considerati gli acconti versati e gli errori nella compilazione della notula;
- accertare e dichiarare che la sospensione dei lavori da parte del fu legittima, in quanto conseguenza dell'inadempimento economico da CP_1 parte degli opponenti. Conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla deve il CP_1 in merito ai lavori non realizzati dall'opposto, in quanto gli opponenti non mettevano in condizioni l'opposto di proseguire i lavori di ristrutturazione;
- rigettare la domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di pagamento della somma di euro 19.711,68, quale differenza fra euro 54.500,00 (somma pagata dagli opponenti al ed euro 31.616,65 CP_1
(somma riconosciuta dal perito di parte opponente quale entità dei lavori effettivamente svolti dal , in quanto totalmente infondata sia in fatto che in diritto;
- in subordine, CP_1 qualora dovesse essere riconosciuta una quantificazione dei lavori effettivamente svolti 3 dal diversa da quella contabilizzata dal D.L., compensare l'importo con quello CP_1 effettivamente dovuto all'opposto; - rigettare la domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di pagamento della somma di euro 18.383,35, quantificata dall'opponente come quantificazione dei lavori ancora da realizzare per il compimento dell'opera di ristrutturazione, in quanto totalmente infondata sia in fatto che in diritto;
- in subordine, qualora non dovesse essere accolta la domanda di rigetto, condannare il al CP_1 pagamento/compensazione della minor somma risultante dagli atti di causa;
- rigettare la domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di pagamento della somma di euro
5.516,16, per danni da mala esecuzione della rasatura dei muri interni, e danni Firmato
Da: Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Email_1
Serial#: 11799f4 alle gronde, sporti, canali e discendenti, in quanto imputabili a lavorazioni non eseguite dal ma dalla precedente Ditta;
- rigettare la richiesta di CP_1 condanna del per lite temeraria, essendo totalmente infondata sia in fatto che in CP_1 diritto;
- condannare l'avv. e la sig.ra al Parte_1 Parte_2 risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 cpc. Vinte le spese”.
Con ordinanza del 24.4.22 il precedente Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà del monitorio ed ha concesso, in favore delle parti, il triplo termine di cui all'art. 183, co. 6° c.p.c..
La causa è stata più volte differita per il deposito di note a trattazione scritta.
In seno all'udienza del 17.10.23 è stata formulata dal precedente Giudice proposta alternativa di definzione della lite.
In data 4.1.24 la causa è stata assegnata a questo giudice onorario.
La causa è stata rinviata al successivo 10.7.24 per impedimento del difensore della parte opposta.
In data 10.7.24 è stata emessa ordinanza ex art. 185-bis c.p.c. per la soluzione alternativa e definitiva della insorta lite.
In sede di rinvio, presente unicamente il difensore degli opponenti, è stata reiterata la richiesta di ammissione delle prove orali.
Con ordinanza istruttoria sono state ammesse le richieste di prova di cui alle memorie istruttorie versate in atti dai rispettivi difensori.
La fase istruttoria, tuttavia, è stata totalmente disertata dalla difesa della parte opposta.
Di conseguenza, sono stati escussi unicamente i testimoni della parte opponente:
e Tes_1 Tes_2 Tes_3
4 La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al successivo 11.9.25.
In seno alla predetta udienza i rispettivi procuratori hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
• La legittimazione passiva di Pt_2
Va, in primo luogo, scrutinata la questione afferente alla legittimazione passiva di
. Parte_2
L'eccezione della parte opponente è fondata e va, pertanto, accolta.
Corre obbligo precisare che la legittimazione a contraddire non costituisce un presupposto processuale, bensì una condizione dell'azione.
Nel caso in esame, trattasi di azione monitoria rispetto alla quale questo giudice onorario ha il compito di accertare, anche d'ufficio (v. SSUU 2951/16), se in base alla prospettazione del creditore (attore) la persona ingiunta ( ha concretamente Pt_2 assunto la veste di soggetto passivo. Orbene, la difesa dell'opposto, nonostante la tempestiva eccezione non ha allegato alcunchè al riguardo.
Inoltre, il contenuto del contratto d'appalto del 19.3.20 è piuttosto chiaro. La pattuizione vede, infatti, un unico committente in persona dell'ingiunto IC. L'azione di pagamento sottesa dal monitorio afferisce indubbiamente al corrispettivo del saldo del prezzo derivante dal predetto contratto. La causa petendi riflette, tuttavia, il campo dei diritti relativi non già dei diritti reali. Ragione per cui il titolo di comproprietaria di afferente all'immobile oggetto delle opere contrattuali di ristrutturazione Pt_2 resta, nel caso in esame, del tutto ininfluente riguardo alle questioni personali (rectius, adempimento) giacchè la legittimazione passiva in sede monitoria non può farsi discendere tout court dal fatto dalla mera contitolarità dell'immobile oggetto di ristrutturazione di cui alla predetta scrittura privata d'appalto.
La mancanza di specifica allegazione a cura dell'opposto ha reso, peraltro, evidente e fondata la questione preliminare in rito.
5
• Inquadramento normativo.
Nella prospettiva di una soluzione nel merito questo giudice onorario ha ritenuto di dovere inquadrare il caso in scrutinio nell'ambito della fattispecie di cui all'appalto privato disciplinato dagli articoli 1655 e ss. c.c. di cui al contratto conchiuso tra i contendenti in data 19.3.20. Il contratto è stato, altresì, sottoscritto dal Geom. Testimone_4
(testimone) per lo svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori.
Quanto all'onere della prova corre obbligo evidenziare il seguente distinguo:
L'opponente-debitore (attore in senso formale) assume la qualità di parte convenuta in senso sostanziale.
L'opposto-creditore (convenuto in senso formale) è parte attrice in senso sostanziale.
Da ciò discende il consequenziale corollario in base al quale la parte opposta soggiace al doveroso onere assertivo e probatorio attinente ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria.
Alla parte opponente compete, invece, il compito di dovere dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Da tale corollario discende un ulteriore chiarimento.
Quanto all'onere probatorio di cui alla disciplina dell'appalto privato, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale l'accettazione dell'opera costituisce e rappresenta un vero e proprio spartiacque. Se, dunque, l'opera non è stata espressamente o tacitamente accettata dal committente sarà sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento dell'appatatore sui cui graverà, di contro, l'onere di dimostrare di avere eseguito l'opera esattamente e conformemente al contratto e a regola d'arte (v. Cass. 19146/13).
Le suesposte premesse sono state poste a fondamento della odierna decisione sulla base, altresì, dei riscontri afferenti alla fase istruttoria -disertata dall'opposto nonostante il deposito della memoria seconda (ex art. 183, co. 6° n.2 c.p.c.)- il cui esito ha validato il convincimento di questo giudice onorario ai fini dell'odierno pronunciamento di fondatezza dell'atto di opposizione.
6 • I riscontri probatori versati in atti.
Nel caso in esame la parte opposta, nonostante il deposito della memoria seconda afferente alla indicazione dei mezzi di prova, ha disertato le udienze finalizzate all'acquisizione delle prove orali lasciando, in tal guisa, indimostrato il fondamento della pretesa monitoria incentrata sulle fatture non sufficientemente valide in sede di cognizione ordinaria giacchè specificamente contestate dagli opponenti.
Ma v'è di più.
Il testimone ha confermato la circostanza in ragione della quale l'opposto ha Tes_1 abbandonato il cantiere. Tale fatto -di per sè considerato- è fonte di responsabilità (v. Cass.
7861/21).
In concreto, il testimone indotto dagli opponenti, geometra e direttore dei Tes_1 lavori, ha circostanziato l'abbandono del cantiere.
In ordine alla predetta precisazione non risulta acquisita in atti prova contraria di pari efficacia probatoria:
Capo 4 “Vero che in data 19/03/2020 nei patti aggiunti in calce al contratto di appalto di pari data (doc. 24 allegato all'atto di citazione in opposizione, penultima pagina) l'entità del corrispettivo veniva pattuito a corpo in € 50.000,00 oltre iva. RISPOSTA si, è vero
c'ero io in qualità di direttore dei lavori ed altre persone delle quali non ricordo il nome.
Capo 8 “Vero che in data 22/07/2020 il Sig. abbandonava il cantiere di Controparte_1
Via Quintino Sella 41 in Perugia, portando con sé tutta la attrezzatura di cantiere, tra cui il ponteggio ivi montato”. Risposta: si, è vero anche non ricordo quando ciò avvenne.
Capo 9 “Dica il teste se il Sig. faceva più rientro nel cantiere di Via Controparte_1
Quintino Sella 41 dopo averlo abbandonato in data 22/07/2020”; RISPOSTA: non CP_1 non fece più ritorno sul cantiere.
Capo 10 “Dica il teste se alla data del 22/07/2020 il Sig. aveva portato Controparte_1
a termine tutti i lavori allo stesso appaltati dal Sig. , come erano stati Parte_1 dettagliati nel computo del 16/03/2020 allegato al contratto di appalto del 19/03/2020 che
Le si mostra (doc. 24 allegato all'atto di citazione in opposizione)”; RISPOSTA: no, difatti fu dato incarico ad un'altra impresa per finire l'opera ed attualmente è sul cantiere per il completamento lavori.
Questo giudice ha, invece, ritenuto vietata (ex art. 2722 c.c.) la prova orale con il testimone predetto ed ha doversamente espunto ogni rilevanza probatoria afferente alla circostanza
N.4 in ragione della quale il medesimo testimone ( ha dichiarato di essere Tes_1
7 stato presente al momento della stipulazione del contratto di appalto del 19.3.20 in riferimento, tuttavia, al momento in cui le parti hanno aggiunto al contratto ulteriori pattuizioni (coeve), scritte a mano, in calce al contratto stesso.
Il testimone ulteriore indicato dalla difesa degli opponenti ha risposto: Tes_2
Capo 11) Vero che in data 12/02/2021 si recava a Perugia, in Via Quintino Sella 41, presso
l'immobile di proprietà dei Sig.ri e . Parte_1 Parte_2
RISPOSTA: Capo 11 si, è vero. Non ricordo la data. Feci la mia relazione in data 23.3.21.
Capo 12) Vero che in occasione dell'accesso di cui al capitolo che precede Lei rilevava che, nel periodo 19/03/2020-22/07/2020, il Sig. aveva eseguito, nel Controparte_1 cantiere di Via Quintino Sella 41, le opere di cui alle voci nn. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 33,
34 e 35 dettagliate nel computo del 16/03/2020 allegato al contratto di appalto del
19/03/2020 che Le si mostra (doc. 24 allegato all'atto di citazione in opposizione e all. 4 di cui al doc. 36 allegato all'atto di citazione in opposizione).
RISPOSTA: Capo 12 si, è vero. Riconosco il doc. n.36 esibitomi dalla parte attrice. Quei lavori furono eseguiti solo in parte.
Capo 13) Vero che l'importo delle opere di cui al capitolo che precede ammonta ad €
31.616,65, come da documento che Le si mostra (doc. 36 allegato all'atto di citazione in opposizione e suo allegato 4).
RISPOSTA: Capo 13 si, è vero. Confermo l'importo.
Capo 14) Vero che alla data del 22/07/2020 le opere appaltate ancora da eseguire erano quelle di cui alle voci nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del computo del 16/03/2020 allegato al contratto di appalto del 19/03/2020 (doc. 24 allegato all'atto di citazione in opposizione e all. 4 di cui al doc. 36 allegato all'atto di citazione in opposizione).
RISPOSTA: Capo 14 si, confermo integralmente. Le voci coincidono con quanto verificato da me sul posto.
Capo 15) Vero che il 12/02/2021 in occasione dell'accesso presso l'immobile di Via
Quintino Sella 41 in Perugia di proprietà dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2
, rilevava sulle rasature delle pareti interne dell'immobile stesso gli
[...] avvallamenti, le rigature e i segni di cui al materiale fotografico che Le si mostra (doc. 36 allegato all'atto di citazione in opposizione).
RISPOSTA: Capo 15 si, è vero. Confermo e riconosco le foto esibitemi doc. 36 che ho personalmente scattato.
8 Capo 16) Vero che nella medesima occasione del 12/02/2021 presso l'immobile di Via
Quintino Sella 41 rilevava le sbozzature e gli schiacciamenti sulle gronde, gli sporti, i canali e discendenti, come da materiale fotografico che Le si mostra (doc. 36 allegato all'atto di citazione in opposizione).
RISPOSTA: Capo 16 si, è vero. L'ho visto e fotografato.
Infine, l'ultimo testimone indotto dagli opponenti, ha reso ulteriori chiarimenti. Tes_3
Questo giudice ha, tuttavia, ritenuto vietata (ex art. 2722 c.c.) la prova orale con il testimone predetto ed ha doversamente espunto ogni rilevanza probatoria derivante dalle circostanze nn.
2-3 e 4.
• La ragione più liquida.
Il principio della ragione più liquida dà luogo all'accoglimento dell'opposizione per effetto della soluzione afferente alla questione di più agevole e di rapido scrutinio, peraltro, quale domanda prioritaria e non logicamente subordinata (ex artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) rispetto a tutte le altre questioni sollevate dagli opponenti.
In primo luogo, il monitorio afferente all'importo ingiustamente preteso da CP_1 per € 31.524,80 oltre spese e accessori va revocato per carenza assoluta di prova
[...] valida nell'odierno processo a cognizione piena circa la pretesa attivata dall'opposto con decreto ingiuntivo n.192/21.
• La domanda degli opponenti -ex art. 96, co. 3° c.p.c.- è fondata.
In secondo luogo, va accolta la domanda formulata dagli opponenti ai sensi dell' art. 96 comma terzo c.p.c. per le seguenti argomentazioni:
Questo giudice onorario ha aderito all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità che ritiene sussistente (anche ex officio) la fattispecie in esame sulla base della mala fede o colpa grave della controparte. Il comma terzo, a differenza della responsabilità indicata nei primi due commi della predetta norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno (Cass. 4702/25).
Gli opponenti hanno dovuto partecipare ad un giudizio Parte_4 obiettivamente ingiustificato in ordine al quale, peraltro, la parte opposta ha scelto di disertare la fase istuttoria restando totalmente soccombente. L'opposto ha, in concreto, omesso di introdurre tutti i testimoni elencati nella seconda memoria versata in atti.
9 Di conseguenza, questo giudice onorario ha ritenuto sussistente il requisito della mala fede di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. giacchè l'opposto ha apertamente abusato del processo attivato in violazione del grado minimo di diligenza cioè del livello di consapevolezza che consente a chiunque di avvertire l'infondatezza della pretesa monitoria quale indice, peraltro, di totale assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza.
L'opposto, in sostanza, a fronte della pretesa monitoria e del mancato assolvimento probatorio, non ha compiuto alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (SS.UU.
28448/23 SS.UU. 32001/2022).
Infine, l'odierno abuso del processo s'incunea nel triplice riscontro processuale contraddistinto dalla manifesta infondatezza della pretesa monitoria, dalla difesa proposta con diserzione della fase istruttoria e dall'improprio utilizzo dello strumento processuale utilizzato.
Si ritiene, pertanto, equa la liquidazione a carico dell' opposto -ex art. 96 co. 3° c.p.c.- ed in favore degli opponenti parametrata in misura pari al doppio del compenso liquidato per compensi di avvocato.
• Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto ex art. 91 c.p.c..
Giacché la difesa degli opposti ha esaurito le attività dopo l'entrata in vigore delle nuove
Tariffe Forensi di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal 24.10.22) è stata fatta applicazione dei valori medi di cui al nuovo regime tariffario con aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT
(art. 4, comma 1 bis).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario ZO IA Di RE, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
DICHIARA in rito il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_2
ACCOGLIE l'opposizione di;
Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 192 datato 8.2.21;
10 CONDANNA parte opposta al pagamento in favore degli Controparte_1 opponenti dei compensi di avvocato che liquida in € 7.590,12 (in aggiunta al 15% TF, iva e cap) oltre € 500,00 per spese;
CONDANNA parte opposta al pagamento -ex art. 96, co. 3 Controparte_1
c.p.c.- in favore degli opponenti della somma equitativamente determinata in misura doppia rispetto al compenso testè liquidato ossia per complessivi € 15.180,24.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia il 2 dicembre 2025
Il giudice onorario
ZO IA Di RE
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario ZO IA Di RE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1649/2021 R.G.
promossa da
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. Francesco D. Pugliese con domicilio C.F._2 digitale elettivamente indicato in atti
OPPONENTI
Contro
( ) difeso dall'Avv. Monica Silvia G. Controparte_1 C.F._3 Gionfriddo del Foro di Roma con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Il difensore degli opponenti ha precisato le conclusioni sulla base delle richieste di cui al foglio di precisazione delle conclusioni del 26.8.25. Il difensore della parte opposta ha precisato le conclusioni ribadendo le richieste di cui alla comparsa costitutiva.
1
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
Il processo in epigrafe ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 30.3.21 con cui
i coniugi hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_3
n. 192 emesso l'8.2.21 in favore di per il saldo del corrispettivo del Controparte_1 prezzo d'appalto per complessivi € 31.524,80 sulla base delle fatture allegate al predetto monitorio.
Gli opponenti hanno formulato le seguenti domande: respinta la richiesta di provvisoria esecutorietà del monitorio, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Sig.ra per i motivi esposti in atti e, per Parte_2
l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 192/2021 del 08/02/2021; nel merito, in via principale - accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, che a causa dell'inadempimento contrattuale del Sig. , la richiesta di pagamento avanzata in sede Controparte_1 monitoria è comunque infondata e che nulla è dovuto da parte opponente e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 192/2021 del 08/02/2021; in via riconvenzionale
- accertato e dichiarato, per i motivi esposti in atti, l'inesatto adempimento contrattuale del Sig.
[...]
, condannare quest'ultimo al pagamento in favore del Sig. della somma di € CP_1 Parte_1
19.711,68 indebitamente corrisposta o, in subordine, condannare il Sig. , per i motivi esposti Controparte_1 in atti, al pagamento in favore del Sig. della somma di € 18.383,35 (oltre iva), o quella Parte_1 diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni, o, in ulteriore subordine, qualora non si volesse prendere in considerazione la perizia prodotta in atti, condannare il Sig. , per i Controparte_1 motivi sopra esposti nel presente atto, al pagamento in favore del Sig. della somma di Parte_1
€ 19.899,72 (s.e.o.) a titolo di opere non realizzate, oltre ad € 4.331,82 (s.e.o.) quale differenza di prezzo unitario applicato, o comunque quelle diverse somme ritenute di giustizia;
in ogni caso - accertata e dichiarata l'esistenza dei vizi e difformità delle opere eseguite dal Sig. , condannare Controparte_1 quest'ultimo, per i motivi esposti in atti, al pagamento in favore del Sig. della somma Parte_1 di € 5.516,16 a titolo di risarcimento danni ex art. 1668 c.c.; - accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni espresse in atti, che l'Avv. è creditore nei confronti del Sig. , per i titoli Parte_1 Controparte_1 di cui sopra, della somma di € 12.958,20, oltre iva e cap come per legge e, per l'effetto, condannare il Sig.
a versare la suddetta somma all'Avv. a titolo di competenze procuratorie, in ogni caso, CP_1 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- accertato e dichiarato che parte opposta ha agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, dando luogo ad una lite temeraria, condannare la stessa, oltre al pagamento delle spese di lite, anche al risarcimento dei danni nei confronti dei Sig.ri e Parte_1
2 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., rimettendo all'adita Autorità la Pt_2 determinazione degli stessi in via equitativa;
Vinte le spese”.
La prima udienza di comparizione è stata differita ex art. 168-bis, co. 5° c.p.c. al 21.4.22.
Con comparsa costitutiva del 17.7.21 l'opposto ha formulato le seguenti richieste: voglia concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 192 - N.R.G. 165/2021;
- rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile e/o improponibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 192 - N.R.G. 165/2021; - rigettare la domanda riconvenzionale di pagamento della somma di euro 12.958,20, oltre accessori di legge, relativa all'attività professionale svolta dall'avv. quale difensore di fiducia Parte_1 dell'opposto, in quanto non rientrante nell'oggetto della domanda principale. La parcella non veniva neanche vidimata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia;
- in subordine, qualora dovesse essere accolta la domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che nulla deve il all'avv. , il quale dichiarava con mail del CP_1 Parte_1
3.6.2020 che la parcella di euro 6.570,00 era stata compensata con i lavori svolti dall'opposto presso l'abitazione del;
- in subordine ancora, qualora non Parte_1 dovesse essere accolta la domanda di rigetto, accertare e dichiarare che le parcelle emesse dall'avv. sono contraddittorie, e nulle, in quanto emesse contravvenendo gli Parte_1 artt. 23 e 29 del Codice Deontologico Forense. Si chiede altresì che sia riconosciuto il versamento in contanti all'opponente della somma di euro 1.300,00, versati dall'opposto quale acconto alle competenze professionali. In subordine ancora, qualora dovesse essere comunque accolta la domanda, condannare il al pagamento/compensazione della CP_1 somma minima prevista dal Tariffario Forense, considerati gli acconti versati e gli errori nella compilazione della notula;
- accertare e dichiarare che la sospensione dei lavori da parte del fu legittima, in quanto conseguenza dell'inadempimento economico da CP_1 parte degli opponenti. Conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla deve il CP_1 in merito ai lavori non realizzati dall'opposto, in quanto gli opponenti non mettevano in condizioni l'opposto di proseguire i lavori di ristrutturazione;
- rigettare la domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di pagamento della somma di euro 19.711,68, quale differenza fra euro 54.500,00 (somma pagata dagli opponenti al ed euro 31.616,65 CP_1
(somma riconosciuta dal perito di parte opponente quale entità dei lavori effettivamente svolti dal , in quanto totalmente infondata sia in fatto che in diritto;
- in subordine, CP_1 qualora dovesse essere riconosciuta una quantificazione dei lavori effettivamente svolti 3 dal diversa da quella contabilizzata dal D.L., compensare l'importo con quello CP_1 effettivamente dovuto all'opposto; - rigettare la domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di pagamento della somma di euro 18.383,35, quantificata dall'opponente come quantificazione dei lavori ancora da realizzare per il compimento dell'opera di ristrutturazione, in quanto totalmente infondata sia in fatto che in diritto;
- in subordine, qualora non dovesse essere accolta la domanda di rigetto, condannare il al CP_1 pagamento/compensazione della minor somma risultante dagli atti di causa;
- rigettare la domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di pagamento della somma di euro
5.516,16, per danni da mala esecuzione della rasatura dei muri interni, e danni Firmato
Da: Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Email_1
Serial#: 11799f4 alle gronde, sporti, canali e discendenti, in quanto imputabili a lavorazioni non eseguite dal ma dalla precedente Ditta;
- rigettare la richiesta di CP_1 condanna del per lite temeraria, essendo totalmente infondata sia in fatto che in CP_1 diritto;
- condannare l'avv. e la sig.ra al Parte_1 Parte_2 risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 cpc. Vinte le spese”.
Con ordinanza del 24.4.22 il precedente Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà del monitorio ed ha concesso, in favore delle parti, il triplo termine di cui all'art. 183, co. 6° c.p.c..
La causa è stata più volte differita per il deposito di note a trattazione scritta.
In seno all'udienza del 17.10.23 è stata formulata dal precedente Giudice proposta alternativa di definzione della lite.
In data 4.1.24 la causa è stata assegnata a questo giudice onorario.
La causa è stata rinviata al successivo 10.7.24 per impedimento del difensore della parte opposta.
In data 10.7.24 è stata emessa ordinanza ex art. 185-bis c.p.c. per la soluzione alternativa e definitiva della insorta lite.
In sede di rinvio, presente unicamente il difensore degli opponenti, è stata reiterata la richiesta di ammissione delle prove orali.
Con ordinanza istruttoria sono state ammesse le richieste di prova di cui alle memorie istruttorie versate in atti dai rispettivi difensori.
La fase istruttoria, tuttavia, è stata totalmente disertata dalla difesa della parte opposta.
Di conseguenza, sono stati escussi unicamente i testimoni della parte opponente:
e Tes_1 Tes_2 Tes_3
4 La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al successivo 11.9.25.
In seno alla predetta udienza i rispettivi procuratori hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
• La legittimazione passiva di Pt_2
Va, in primo luogo, scrutinata la questione afferente alla legittimazione passiva di
. Parte_2
L'eccezione della parte opponente è fondata e va, pertanto, accolta.
Corre obbligo precisare che la legittimazione a contraddire non costituisce un presupposto processuale, bensì una condizione dell'azione.
Nel caso in esame, trattasi di azione monitoria rispetto alla quale questo giudice onorario ha il compito di accertare, anche d'ufficio (v. SSUU 2951/16), se in base alla prospettazione del creditore (attore) la persona ingiunta ( ha concretamente Pt_2 assunto la veste di soggetto passivo. Orbene, la difesa dell'opposto, nonostante la tempestiva eccezione non ha allegato alcunchè al riguardo.
Inoltre, il contenuto del contratto d'appalto del 19.3.20 è piuttosto chiaro. La pattuizione vede, infatti, un unico committente in persona dell'ingiunto IC. L'azione di pagamento sottesa dal monitorio afferisce indubbiamente al corrispettivo del saldo del prezzo derivante dal predetto contratto. La causa petendi riflette, tuttavia, il campo dei diritti relativi non già dei diritti reali. Ragione per cui il titolo di comproprietaria di afferente all'immobile oggetto delle opere contrattuali di ristrutturazione Pt_2 resta, nel caso in esame, del tutto ininfluente riguardo alle questioni personali (rectius, adempimento) giacchè la legittimazione passiva in sede monitoria non può farsi discendere tout court dal fatto dalla mera contitolarità dell'immobile oggetto di ristrutturazione di cui alla predetta scrittura privata d'appalto.
La mancanza di specifica allegazione a cura dell'opposto ha reso, peraltro, evidente e fondata la questione preliminare in rito.
5
• Inquadramento normativo.
Nella prospettiva di una soluzione nel merito questo giudice onorario ha ritenuto di dovere inquadrare il caso in scrutinio nell'ambito della fattispecie di cui all'appalto privato disciplinato dagli articoli 1655 e ss. c.c. di cui al contratto conchiuso tra i contendenti in data 19.3.20. Il contratto è stato, altresì, sottoscritto dal Geom. Testimone_4
(testimone) per lo svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori.
Quanto all'onere della prova corre obbligo evidenziare il seguente distinguo:
L'opponente-debitore (attore in senso formale) assume la qualità di parte convenuta in senso sostanziale.
L'opposto-creditore (convenuto in senso formale) è parte attrice in senso sostanziale.
Da ciò discende il consequenziale corollario in base al quale la parte opposta soggiace al doveroso onere assertivo e probatorio attinente ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria.
Alla parte opponente compete, invece, il compito di dovere dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Da tale corollario discende un ulteriore chiarimento.
Quanto all'onere probatorio di cui alla disciplina dell'appalto privato, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale l'accettazione dell'opera costituisce e rappresenta un vero e proprio spartiacque. Se, dunque, l'opera non è stata espressamente o tacitamente accettata dal committente sarà sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento dell'appatatore sui cui graverà, di contro, l'onere di dimostrare di avere eseguito l'opera esattamente e conformemente al contratto e a regola d'arte (v. Cass. 19146/13).
Le suesposte premesse sono state poste a fondamento della odierna decisione sulla base, altresì, dei riscontri afferenti alla fase istruttoria -disertata dall'opposto nonostante il deposito della memoria seconda (ex art. 183, co. 6° n.2 c.p.c.)- il cui esito ha validato il convincimento di questo giudice onorario ai fini dell'odierno pronunciamento di fondatezza dell'atto di opposizione.
6 • I riscontri probatori versati in atti.
Nel caso in esame la parte opposta, nonostante il deposito della memoria seconda afferente alla indicazione dei mezzi di prova, ha disertato le udienze finalizzate all'acquisizione delle prove orali lasciando, in tal guisa, indimostrato il fondamento della pretesa monitoria incentrata sulle fatture non sufficientemente valide in sede di cognizione ordinaria giacchè specificamente contestate dagli opponenti.
Ma v'è di più.
Il testimone ha confermato la circostanza in ragione della quale l'opposto ha Tes_1 abbandonato il cantiere. Tale fatto -di per sè considerato- è fonte di responsabilità (v. Cass.
7861/21).
In concreto, il testimone indotto dagli opponenti, geometra e direttore dei Tes_1 lavori, ha circostanziato l'abbandono del cantiere.
In ordine alla predetta precisazione non risulta acquisita in atti prova contraria di pari efficacia probatoria:
Capo 4 “Vero che in data 19/03/2020 nei patti aggiunti in calce al contratto di appalto di pari data (doc. 24 allegato all'atto di citazione in opposizione, penultima pagina) l'entità del corrispettivo veniva pattuito a corpo in € 50.000,00 oltre iva. RISPOSTA si, è vero
c'ero io in qualità di direttore dei lavori ed altre persone delle quali non ricordo il nome.
Capo 8 “Vero che in data 22/07/2020 il Sig. abbandonava il cantiere di Controparte_1
Via Quintino Sella 41 in Perugia, portando con sé tutta la attrezzatura di cantiere, tra cui il ponteggio ivi montato”. Risposta: si, è vero anche non ricordo quando ciò avvenne.
Capo 9 “Dica il teste se il Sig. faceva più rientro nel cantiere di Via Controparte_1
Quintino Sella 41 dopo averlo abbandonato in data 22/07/2020”; RISPOSTA: non CP_1 non fece più ritorno sul cantiere.
Capo 10 “Dica il teste se alla data del 22/07/2020 il Sig. aveva portato Controparte_1
a termine tutti i lavori allo stesso appaltati dal Sig. , come erano stati Parte_1 dettagliati nel computo del 16/03/2020 allegato al contratto di appalto del 19/03/2020 che
Le si mostra (doc. 24 allegato all'atto di citazione in opposizione)”; RISPOSTA: no, difatti fu dato incarico ad un'altra impresa per finire l'opera ed attualmente è sul cantiere per il completamento lavori.
Questo giudice ha, invece, ritenuto vietata (ex art. 2722 c.c.) la prova orale con il testimone predetto ed ha doversamente espunto ogni rilevanza probatoria afferente alla circostanza
N.4 in ragione della quale il medesimo testimone ( ha dichiarato di essere Tes_1
7 stato presente al momento della stipulazione del contratto di appalto del 19.3.20 in riferimento, tuttavia, al momento in cui le parti hanno aggiunto al contratto ulteriori pattuizioni (coeve), scritte a mano, in calce al contratto stesso.
Il testimone ulteriore indicato dalla difesa degli opponenti ha risposto: Tes_2
Capo 11) Vero che in data 12/02/2021 si recava a Perugia, in Via Quintino Sella 41, presso
l'immobile di proprietà dei Sig.ri e . Parte_1 Parte_2
RISPOSTA: Capo 11 si, è vero. Non ricordo la data. Feci la mia relazione in data 23.3.21.
Capo 12) Vero che in occasione dell'accesso di cui al capitolo che precede Lei rilevava che, nel periodo 19/03/2020-22/07/2020, il Sig. aveva eseguito, nel Controparte_1 cantiere di Via Quintino Sella 41, le opere di cui alle voci nn. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 33,
34 e 35 dettagliate nel computo del 16/03/2020 allegato al contratto di appalto del
19/03/2020 che Le si mostra (doc. 24 allegato all'atto di citazione in opposizione e all. 4 di cui al doc. 36 allegato all'atto di citazione in opposizione).
RISPOSTA: Capo 12 si, è vero. Riconosco il doc. n.36 esibitomi dalla parte attrice. Quei lavori furono eseguiti solo in parte.
Capo 13) Vero che l'importo delle opere di cui al capitolo che precede ammonta ad €
31.616,65, come da documento che Le si mostra (doc. 36 allegato all'atto di citazione in opposizione e suo allegato 4).
RISPOSTA: Capo 13 si, è vero. Confermo l'importo.
Capo 14) Vero che alla data del 22/07/2020 le opere appaltate ancora da eseguire erano quelle di cui alle voci nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del computo del 16/03/2020 allegato al contratto di appalto del 19/03/2020 (doc. 24 allegato all'atto di citazione in opposizione e all. 4 di cui al doc. 36 allegato all'atto di citazione in opposizione).
RISPOSTA: Capo 14 si, confermo integralmente. Le voci coincidono con quanto verificato da me sul posto.
Capo 15) Vero che il 12/02/2021 in occasione dell'accesso presso l'immobile di Via
Quintino Sella 41 in Perugia di proprietà dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2
, rilevava sulle rasature delle pareti interne dell'immobile stesso gli
[...] avvallamenti, le rigature e i segni di cui al materiale fotografico che Le si mostra (doc. 36 allegato all'atto di citazione in opposizione).
RISPOSTA: Capo 15 si, è vero. Confermo e riconosco le foto esibitemi doc. 36 che ho personalmente scattato.
8 Capo 16) Vero che nella medesima occasione del 12/02/2021 presso l'immobile di Via
Quintino Sella 41 rilevava le sbozzature e gli schiacciamenti sulle gronde, gli sporti, i canali e discendenti, come da materiale fotografico che Le si mostra (doc. 36 allegato all'atto di citazione in opposizione).
RISPOSTA: Capo 16 si, è vero. L'ho visto e fotografato.
Infine, l'ultimo testimone indotto dagli opponenti, ha reso ulteriori chiarimenti. Tes_3
Questo giudice ha, tuttavia, ritenuto vietata (ex art. 2722 c.c.) la prova orale con il testimone predetto ed ha doversamente espunto ogni rilevanza probatoria derivante dalle circostanze nn.
2-3 e 4.
• La ragione più liquida.
Il principio della ragione più liquida dà luogo all'accoglimento dell'opposizione per effetto della soluzione afferente alla questione di più agevole e di rapido scrutinio, peraltro, quale domanda prioritaria e non logicamente subordinata (ex artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) rispetto a tutte le altre questioni sollevate dagli opponenti.
In primo luogo, il monitorio afferente all'importo ingiustamente preteso da CP_1 per € 31.524,80 oltre spese e accessori va revocato per carenza assoluta di prova
[...] valida nell'odierno processo a cognizione piena circa la pretesa attivata dall'opposto con decreto ingiuntivo n.192/21.
• La domanda degli opponenti -ex art. 96, co. 3° c.p.c.- è fondata.
In secondo luogo, va accolta la domanda formulata dagli opponenti ai sensi dell' art. 96 comma terzo c.p.c. per le seguenti argomentazioni:
Questo giudice onorario ha aderito all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità che ritiene sussistente (anche ex officio) la fattispecie in esame sulla base della mala fede o colpa grave della controparte. Il comma terzo, a differenza della responsabilità indicata nei primi due commi della predetta norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno (Cass. 4702/25).
Gli opponenti hanno dovuto partecipare ad un giudizio Parte_4 obiettivamente ingiustificato in ordine al quale, peraltro, la parte opposta ha scelto di disertare la fase istuttoria restando totalmente soccombente. L'opposto ha, in concreto, omesso di introdurre tutti i testimoni elencati nella seconda memoria versata in atti.
9 Di conseguenza, questo giudice onorario ha ritenuto sussistente il requisito della mala fede di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. giacchè l'opposto ha apertamente abusato del processo attivato in violazione del grado minimo di diligenza cioè del livello di consapevolezza che consente a chiunque di avvertire l'infondatezza della pretesa monitoria quale indice, peraltro, di totale assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza.
L'opposto, in sostanza, a fronte della pretesa monitoria e del mancato assolvimento probatorio, non ha compiuto alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (SS.UU.
28448/23 SS.UU. 32001/2022).
Infine, l'odierno abuso del processo s'incunea nel triplice riscontro processuale contraddistinto dalla manifesta infondatezza della pretesa monitoria, dalla difesa proposta con diserzione della fase istruttoria e dall'improprio utilizzo dello strumento processuale utilizzato.
Si ritiene, pertanto, equa la liquidazione a carico dell' opposto -ex art. 96 co. 3° c.p.c.- ed in favore degli opponenti parametrata in misura pari al doppio del compenso liquidato per compensi di avvocato.
• Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto ex art. 91 c.p.c..
Giacché la difesa degli opposti ha esaurito le attività dopo l'entrata in vigore delle nuove
Tariffe Forensi di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal 24.10.22) è stata fatta applicazione dei valori medi di cui al nuovo regime tariffario con aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT
(art. 4, comma 1 bis).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario ZO IA Di RE, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
DICHIARA in rito il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_2
ACCOGLIE l'opposizione di;
Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 192 datato 8.2.21;
10 CONDANNA parte opposta al pagamento in favore degli Controparte_1 opponenti dei compensi di avvocato che liquida in € 7.590,12 (in aggiunta al 15% TF, iva e cap) oltre € 500,00 per spese;
CONDANNA parte opposta al pagamento -ex art. 96, co. 3 Controparte_1
c.p.c.- in favore degli opponenti della somma equitativamente determinata in misura doppia rispetto al compenso testè liquidato ossia per complessivi € 15.180,24.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia il 2 dicembre 2025
Il giudice onorario
ZO IA Di RE
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