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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/02/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 9600/2022 R.G.,
TRA
, in qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà sul minore , Persona_1
Rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Bellisario, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
[...]
Rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;
Controparte_2
Rappresentata e difesa dall' avv.to Angelo Pariani, procuratore domiciliatario;
- appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , hanno Persona_1 proposto appello averso la sentenza n. 4035/22 R.S. del 30/05/2022 con cui il Giudice di
Pace di Lecce ha rigettato la domanda dagli stessi formulata al fine di ottenere ex art. 1218
c.c. ovvero ex art. 2048 c.c. il risarcimento dei danni riportati dal minore nel corso del sinistro avvenuto in data 15.12.2018, deducendone l'illegittimità per la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 1218 c.c., nonché per l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie e l'omessa motivazione in ordine ad esse.
Con comparsa depositata il 06.02.2023 si sono costituiti in giudizio il
[...]
nonché l' Controparte_3 Controparte_1
di Palagiano, al fine di resistere al gravame.
[...]
Il 10.03.2023 si è costituita altresì la compagnia assicuratrice, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto d'appello per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 342
e 348bis c.p.c ed associandosi nel merito alle difese di merito formulate dall'assicurata.
Acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltate le conclusioni delle parti, all'udienza del
27.02.2024 il Tribunale ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia infondato.
Verificata l'ammissibilità di esso ai sensi dell'art.342 c.p.c., in quanto contenente un inequivoco e puntuale riferimento alle parti della sentenza censurate con la relativa soluzione, differente da quella impugnata, idoneo a consentire a questo Giudice di comprendere immediatamente le modifiche richieste (“L'articolo 342 del Cpc, come pure il successivo articolo 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando, però, come
a tal fine non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”, Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9378), e decidendo la causa
2 secondo il principio di cui a Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936, meglio chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 (“Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), osserva il Tribunale che non sussiste la lamentata violazione del disposto di cui all'art. 1218 c.c., difettando prova del presupposto della responsabilità.
Pure infatti a voler ritenere che il sinistro ebbe a verificarsi in orario curriculare, sebbene il
15.12.2018 fosse sabato - giorno in cui sovente non si svolgono le attività scolastiche della scuola primaria -, è indiscusso che esso avvenne allorquando il minore stava partecipando in piazza “Vittorio Veneto” a Palagiano ai giochi organizzati da alcune Associazioni locali in occasione della “Sagra del Mandarino”, ove era stato accompagnato dalle insegnanti e , oltre che da altri genitori. Per_2 Per_3
La partecipazione dei minori era volontaria, e fu preceduta dal rilascio da parte del padre
(cfr. c.f. ) in data 06.12.2018 all'Istituto Parte_1 C.F._1
scolastico di una “liberatoria” - mai disconosciuta - con la quale autorizzava il minore “…a partecipare alla manifestazione “ORANGE & SLOW” organizzata da Slow Food Mare & Gravide
e da Athletic Team Palagiano, il giorno 15/12/2018, riconoscendo che il minore rimane comunque sotto la propria responsabilità e tutela o di un proprio delegato, per l'intera giornata”, nonché dichiarava di: “… 1) essere pienamente consapevole degli eventuali rischi scaturenti dallo svolgimento delle attività proposte;
2) essere pienamente consapevole che la partecipazione alle attività è volontaria
…; 3) assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare dalle suddette azioni, sia civilmente che penalmente;
… In conseguenza di quanto sopra il sottoscritto intende assolvere con la presente l'organizzazione, le associazioni partecipanti ed i suoi organi direttivi dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della partecipazione del minore alle attività per qualsiasi danno che subisse la propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse”.
Attesa la portata di siffatta dichiarazione, reputa il decidente che difetti nel caso de quo il presupposto della responsabilità invocata ex art. 1218 c.c., ovvero l'affidamento del minore alle insegnanti presenti che assolvevano al compito di mere accompagnatrici, e la Per_1
3 prova dell'insorgenza dell'obbligo delle medesime di protezione, che in virtù di detta dichiarazione il genitore si era riservato di esercitare, od eventualmente di delegare:
“Presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonchè fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicchè chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui
l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minore”, Cassazione civile sez. VI, 12/10/2015, n.20475.
Senza poi trascurare che, indubbio essendo che il gioco durante il quale il sinistro ebbe a verificarsi era stato organizzato non dall'Istituto scolastico, bensì dalle Associazioni partecipanti alla sagra locale, l'eventuale rimprovero che avrebbe potuto essere mosso alle docenti ed all'Istituto in questa sede evocati non avrebbe potuto riguardare né la tipologia del gioco proposto, né le modalità della sua esecuzione, né l'omesso utilizzo di espedienti per attutire prevedibili cadute, bensì l'eventuale esistenza di fattori impeditivi della partecipazione del minore, mai in questa sede individuati.
Per tutti questi motivi conclude il Tribunale per il rigetto del gravame, con condanna degli appellanti in ragione della soccombenza al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore del petitum, nonché ex art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/02 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, …”), al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul
[...] Parte_2
figlio minore , avverso la sentenza n. 4035/2022 R.S. del Giudice di Persona_1
Pace di Lecce:
1) Rigetta l'appello per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna e in solido, nella Parte_1 Parte_2 suindicata qualità, al pagamento in favore del
[...]
e dell' , nonché Controparte_3 Controparte_1 della delle spese Controparte_2
4 di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 per ciascuna delle due parti in € 2.127,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
Lecce, 22/02/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 9600/2022 R.G.,
TRA
, in qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà sul minore , Persona_1
Rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Bellisario, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
[...]
Rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;
Controparte_2
Rappresentata e difesa dall' avv.to Angelo Pariani, procuratore domiciliatario;
- appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , hanno Persona_1 proposto appello averso la sentenza n. 4035/22 R.S. del 30/05/2022 con cui il Giudice di
Pace di Lecce ha rigettato la domanda dagli stessi formulata al fine di ottenere ex art. 1218
c.c. ovvero ex art. 2048 c.c. il risarcimento dei danni riportati dal minore nel corso del sinistro avvenuto in data 15.12.2018, deducendone l'illegittimità per la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 1218 c.c., nonché per l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie e l'omessa motivazione in ordine ad esse.
Con comparsa depositata il 06.02.2023 si sono costituiti in giudizio il
[...]
nonché l' Controparte_3 Controparte_1
di Palagiano, al fine di resistere al gravame.
[...]
Il 10.03.2023 si è costituita altresì la compagnia assicuratrice, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto d'appello per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 342
e 348bis c.p.c ed associandosi nel merito alle difese di merito formulate dall'assicurata.
Acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltate le conclusioni delle parti, all'udienza del
27.02.2024 il Tribunale ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia infondato.
Verificata l'ammissibilità di esso ai sensi dell'art.342 c.p.c., in quanto contenente un inequivoco e puntuale riferimento alle parti della sentenza censurate con la relativa soluzione, differente da quella impugnata, idoneo a consentire a questo Giudice di comprendere immediatamente le modifiche richieste (“L'articolo 342 del Cpc, come pure il successivo articolo 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando, però, come
a tal fine non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”, Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9378), e decidendo la causa
2 secondo il principio di cui a Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936, meglio chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 (“Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), osserva il Tribunale che non sussiste la lamentata violazione del disposto di cui all'art. 1218 c.c., difettando prova del presupposto della responsabilità.
Pure infatti a voler ritenere che il sinistro ebbe a verificarsi in orario curriculare, sebbene il
15.12.2018 fosse sabato - giorno in cui sovente non si svolgono le attività scolastiche della scuola primaria -, è indiscusso che esso avvenne allorquando il minore stava partecipando in piazza “Vittorio Veneto” a Palagiano ai giochi organizzati da alcune Associazioni locali in occasione della “Sagra del Mandarino”, ove era stato accompagnato dalle insegnanti e , oltre che da altri genitori. Per_2 Per_3
La partecipazione dei minori era volontaria, e fu preceduta dal rilascio da parte del padre
(cfr. c.f. ) in data 06.12.2018 all'Istituto Parte_1 C.F._1
scolastico di una “liberatoria” - mai disconosciuta - con la quale autorizzava il minore “…a partecipare alla manifestazione “ORANGE & SLOW” organizzata da Slow Food Mare & Gravide
e da Athletic Team Palagiano, il giorno 15/12/2018, riconoscendo che il minore rimane comunque sotto la propria responsabilità e tutela o di un proprio delegato, per l'intera giornata”, nonché dichiarava di: “… 1) essere pienamente consapevole degli eventuali rischi scaturenti dallo svolgimento delle attività proposte;
2) essere pienamente consapevole che la partecipazione alle attività è volontaria
…; 3) assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare dalle suddette azioni, sia civilmente che penalmente;
… In conseguenza di quanto sopra il sottoscritto intende assolvere con la presente l'organizzazione, le associazioni partecipanti ed i suoi organi direttivi dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della partecipazione del minore alle attività per qualsiasi danno che subisse la propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse”.
Attesa la portata di siffatta dichiarazione, reputa il decidente che difetti nel caso de quo il presupposto della responsabilità invocata ex art. 1218 c.c., ovvero l'affidamento del minore alle insegnanti presenti che assolvevano al compito di mere accompagnatrici, e la Per_1
3 prova dell'insorgenza dell'obbligo delle medesime di protezione, che in virtù di detta dichiarazione il genitore si era riservato di esercitare, od eventualmente di delegare:
“Presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonchè fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicchè chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui
l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minore”, Cassazione civile sez. VI, 12/10/2015, n.20475.
Senza poi trascurare che, indubbio essendo che il gioco durante il quale il sinistro ebbe a verificarsi era stato organizzato non dall'Istituto scolastico, bensì dalle Associazioni partecipanti alla sagra locale, l'eventuale rimprovero che avrebbe potuto essere mosso alle docenti ed all'Istituto in questa sede evocati non avrebbe potuto riguardare né la tipologia del gioco proposto, né le modalità della sua esecuzione, né l'omesso utilizzo di espedienti per attutire prevedibili cadute, bensì l'eventuale esistenza di fattori impeditivi della partecipazione del minore, mai in questa sede individuati.
Per tutti questi motivi conclude il Tribunale per il rigetto del gravame, con condanna degli appellanti in ragione della soccombenza al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore del petitum, nonché ex art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/02 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, …”), al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul
[...] Parte_2
figlio minore , avverso la sentenza n. 4035/2022 R.S. del Giudice di Persona_1
Pace di Lecce:
1) Rigetta l'appello per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna e in solido, nella Parte_1 Parte_2 suindicata qualità, al pagamento in favore del
[...]
e dell' , nonché Controparte_3 Controparte_1 della delle spese Controparte_2
4 di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 per ciascuna delle due parti in € 2.127,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
Lecce, 22/02/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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