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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/04/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5455 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Lorenzo Anemolia e Parte_1
Giuseppe Posillipo, con i quali elettivamente domicilia in Caserta alla via Unità Italiana n. 13;
ATTRICE
E
sito in Santa Maria Capua Vetere alla via F. Palmieri n. 4, in Controparte_1
persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Enrico
Romano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via S.
Josmaria Escrivà n. 13;
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio il Parte_1 [...]
impugnando la delibera assembleare del 21.06.2023 e chiedendo l'annullamento Controparte_1
della stessa nella parte in cui è stato deliberato di porre anche a suo carico le spese per la manutenzione dell'ascensore.
In particolare, l'attrice ha dedotto che le spese per la manutenzione dell'ascensore non sono da lei dovute, in quanto, trattandosi di ascensore realizzato successivamente alla costruzione del fabbricato, sia lei che prima di lei suo padre, precedente proprietario, non hanno mai usufruito dell'ascensore, precisando che il padre, in occasione della delibera del 1999 con la quale veniva approvata l'installazione dell'ascensore, aveva dichiarato di non voler usufruirne e, pertanto, di essere esonerato dalle relative spese.
Si è costituito il convenuto, eccependo la cessazione della materia del contendere, e CP_1
chiedendo, comunque, il rigetto della domanda proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
1 Ciò premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che è stato documentato in atti che la delibera impugnata è stata revocata dall'assemblea condominiale nella successiva assemblea del 14.09.2023.
Relativamente alla regolazione delle spese di lite, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione.
Invero, in primo luogo, la presente domanda è stata proposta prima della conclusione della procedura di mediazione, che avrebbe potuto avere esito positivo, in considerazione della volontà di conciliazione manifestata dal convenuto. CP_1
Inoltre, da un lato non è stata fornita prova circa la dichiarazione del dante causa dell'attrice sulla non volontà di installazione dell'ascensore e di utilizzo dello stesso, dall'altro non emerge comunque che l'attrice e prima di lei il padre abbiano mai utilizzato effettivamente l'impianto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.4.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5455 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Lorenzo Anemolia e Parte_1
Giuseppe Posillipo, con i quali elettivamente domicilia in Caserta alla via Unità Italiana n. 13;
ATTRICE
E
sito in Santa Maria Capua Vetere alla via F. Palmieri n. 4, in Controparte_1
persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Enrico
Romano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via S.
Josmaria Escrivà n. 13;
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio il Parte_1 [...]
impugnando la delibera assembleare del 21.06.2023 e chiedendo l'annullamento Controparte_1
della stessa nella parte in cui è stato deliberato di porre anche a suo carico le spese per la manutenzione dell'ascensore.
In particolare, l'attrice ha dedotto che le spese per la manutenzione dell'ascensore non sono da lei dovute, in quanto, trattandosi di ascensore realizzato successivamente alla costruzione del fabbricato, sia lei che prima di lei suo padre, precedente proprietario, non hanno mai usufruito dell'ascensore, precisando che il padre, in occasione della delibera del 1999 con la quale veniva approvata l'installazione dell'ascensore, aveva dichiarato di non voler usufruirne e, pertanto, di essere esonerato dalle relative spese.
Si è costituito il convenuto, eccependo la cessazione della materia del contendere, e CP_1
chiedendo, comunque, il rigetto della domanda proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
1 Ciò premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che è stato documentato in atti che la delibera impugnata è stata revocata dall'assemblea condominiale nella successiva assemblea del 14.09.2023.
Relativamente alla regolazione delle spese di lite, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione.
Invero, in primo luogo, la presente domanda è stata proposta prima della conclusione della procedura di mediazione, che avrebbe potuto avere esito positivo, in considerazione della volontà di conciliazione manifestata dal convenuto. CP_1
Inoltre, da un lato non è stata fornita prova circa la dichiarazione del dante causa dell'attrice sulla non volontà di installazione dell'ascensore e di utilizzo dello stesso, dall'altro non emerge comunque che l'attrice e prima di lei il padre abbiano mai utilizzato effettivamente l'impianto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.4.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
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