TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3984 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12308/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] B con l'Avv. Albertina Gavazzi ( – e C.F._2 Email_1
l'Avv. Maurizio Palermo Patera ( CodiceFiscale_3
Email_2 presso i quali ha eletto domicilio telematico e 2) Controparte_1 nato a [...], il [...] cittadino: CP_2
Cod. Fisc. C.F._4 residente in [...] con l'Avv. con l'Avv. Albertina Gavazzi ( – C.F._2
e l'Avv. Maurizio Palermo Patera Email_1
( CodiceFiscale_3 Email_2 presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI), il 3 settembre 2005, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di RO, al n. 55, P. 2, s. b ANNO 2005 in comunione legale dei beni. con 1 figlio: nato a [...], l'[...], e residente a [...] B, Cod. Fisc. , cittadino italiano C.F._5 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 novembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti CONDIZIONI A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi (codice fiscale Parte_1
) e (codice fiscale C.F._1 Controparte_1 C.F._4
B) Ordinare al Comune di RO (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, [precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte]; C) Dichiarare compensate le spese legali;
D) OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Il figlio minore codice fiscale ) minore di Persona_1 C.F._5 anni 17, non economicamente autosufficiente vivrà con la madre, vedendo il padre ogni qualvolta lo vorrà, e sarà affidato fino alla maggiore età congiuntamente a entrambi i coniugi.
2) La casa familiare composta di appartamento e box di pertinenza, siti in RO (MI), con accesso pedonale dalla via Piave n. 66 e carraio dalla Via Lambro n. 88 alla signora con Pt_1 tutto quanto li arreda, che ivi vivrà con il figlio.
3) Il signor verserà a alla signora , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio la somma mensile di € 400,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di novembre di ogni anno (prima rivalutazione novembre 2026).
4) Il signor terrà a proprio carico il 70% delle spese extra assegno relative ai Controparte_1 figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5) A titolo di contributo al mantenimento di , il signor verserà alla stessa la Parte_1 CP_1 somma di € 400,00 al mese, somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di novembre di ogni anno (prima rivalutazione novembre 2026). E) PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni 1. Le spese condominiali della casa coniugale e del box di pertinenza sono a carico del signor mentre le spese di utenze varie e Tari sono a carico della signora;
l'Imu sarà a CP_1 Pt_1 carico delle parti in misura del 50% ciascuna;
quest'ultima previsione relativa all'imu varrà fino al trasferimento immobiliare di cui di seguito sarà detto. 2. L'immobile sito a Sant'Angelo Lodigiano, e cioè la villetta a schiera su tre livelli e box doppio nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) frazione Ressica n. 15 esp. F, sarà, sarà assegnata al signor con tutto quanto l'arreda unitamente al secondo Box di RO, non di CP_1 pertinenza della casa coniugale. Il signor si farà carico in via esclusive di tutte spese CP_1
(anche condominiali) e utenze e imposte (tari compresa) a essi relative;
l'Imu sarà a carico delle parti in misura del 50% ciascuna;
quest'ultima previsione relativa all'imu varrà fino al trasferimento immobiliare di cui ai punti che seguono. 3. Al fine della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e della definizione delle reciproche ragioni di dare – avere, quale accordo funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti concordemente stabiliscono quanto segue: il signor (codice fiscale si obbliga a Controparte_1 C.F._4 trasferire alla signora (codice fiscale ), che accetta, il 50% Parte_1 C.F._1 pro indiviso, pari alla propria quota di proprietà dell'unità immobiliare – attualmente in comproprietà tra marito e moglie – composta da un appartamento e un box siti in RO (MI), con accesso pedonale dalla via Piave n. 66 e carraio dalla Via Lambro n. 88 e precisamente
- appartamento posto al primo piano della scala sub. 3, composto di soggiorno con angolo cottura, due locali e accessori, con annesso vano cantina posto al piano interrato della scala sub. 3 di sua pertinenza esclusiva. Il tutto censito al NCEU di RO come segue: foglio 11, mappale 593, sub 71 (settantuno), Via Piave senza civico, piano 1-S1, cat A/3, cl 4, vani 4, RC €433,82
- vano autorimessa, posto al piano interrato, censito al NCEU di RO come segue: foglio 11, mappale 593, sub 53 (cinquantatre), Via Piave senza civico, piano S1, cat C/6, cl 5, mq 14, RC € 55,67 4. Allo stesso modo, per lo stesso fine di cui al punto 3. (tre) che precede alla signora Pt_1
(codice fiscale ), si obbliga a trasferire al signor
[...] C.F._1 [...]
(codice fiscale che accetta, il 50% pro indiviso, pari CP_1 C.F._4 alla propria quota di proprietà delle seguenti unità immobiliari, attualmente in comproprietà tra marito e moglie:
- un vano autorimessa sito in RO (MI), con accesso pedonale dalla via Piave n. 66/B e precisamente vano autorimessa, posto al piano interrato, censito al NCEU di RO come segue: foglio 11, mappale 593, sub 41 (quarantuno), Via Piave senza civico, piano S1, cat C/6, cl 5, mq 15, RC € 59,65
- una villetta a schiera su tre livelli e box doppio nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) frazione Ressica n. 15 esp. F, e precisamente
- Villetta a schiera su tre livelli, censita al NCEU di Sant'Angelo Lodigiano come segue: foglio 8, mappale 391, sub 1, categoria A/7, classe 3, vani 7, superficie totale mq 131 escluse aree scoperte mq 130, via Ressica, piano S1-T-1, rendita € 723,04;
- box doppio poso al piano seminterrato con due serrande censito al NCEU di Sant'Angelo Lodigiano come segue: foglio 8, mappale 391, sub 2, categoria C/6, classe 6, mq 28, via Ressica, piano S1, rendita € 83,87.
5. Il rogito o permuta o altro atto idoneo al trasferimento di proprietà, dovrà essere stipulato entro la data del 31 dicembre 2025. Il signor si farà carico degli oneri e delle competenze CP_1 notarili per l'atto in questione.
6. I conti correnti intestati a una sola delle parti, rimangono intestati alla stessa e quanto ivi depositato si considera di proprietà del coniuge intestatario.
7. Il Conto corrente Arancio ING iban IT22L0347501605CC0011356414 cointestato ai coniugi sarà chiuso dalle parti, o comunque se rimarrà in essere dovrà essere intestato unicamente al signor CP_1
8. L'autovettura Nissan Micra rimane di proprietà della signora;
la quale si farà carico di Pt_1 tutte le spese a essa relative.
9. L'autovettura Nissa Quasqai, pur essendo di proprietà della signora , resta in uso esclusivo Pt_1 del signor il quale si farà carico di tutte le spese a essa relative. CP_1
*** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
*** Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
e (Cod. Fisc. , che hanno contratto Controparte_1 C.F._4 matrimonio a Milano (MI), il 3 settembre 2005, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di RO, al n. 55, P. 2, s.B. anno 2005.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROZZANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] B con l'Avv. Albertina Gavazzi ( – e C.F._2 Email_1
l'Avv. Maurizio Palermo Patera ( CodiceFiscale_3
Email_2 presso i quali ha eletto domicilio telematico e 2) Controparte_1 nato a [...], il [...] cittadino: CP_2
Cod. Fisc. C.F._4 residente in [...] con l'Avv. con l'Avv. Albertina Gavazzi ( – C.F._2
e l'Avv. Maurizio Palermo Patera Email_1
( CodiceFiscale_3 Email_2 presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI), il 3 settembre 2005, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di RO, al n. 55, P. 2, s. b ANNO 2005 in comunione legale dei beni. con 1 figlio: nato a [...], l'[...], e residente a [...] B, Cod. Fisc. , cittadino italiano C.F._5 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 novembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti CONDIZIONI A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi (codice fiscale Parte_1
) e (codice fiscale C.F._1 Controparte_1 C.F._4
B) Ordinare al Comune di RO (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, [precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte]; C) Dichiarare compensate le spese legali;
D) OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Il figlio minore codice fiscale ) minore di Persona_1 C.F._5 anni 17, non economicamente autosufficiente vivrà con la madre, vedendo il padre ogni qualvolta lo vorrà, e sarà affidato fino alla maggiore età congiuntamente a entrambi i coniugi.
2) La casa familiare composta di appartamento e box di pertinenza, siti in RO (MI), con accesso pedonale dalla via Piave n. 66 e carraio dalla Via Lambro n. 88 alla signora con Pt_1 tutto quanto li arreda, che ivi vivrà con il figlio.
3) Il signor verserà a alla signora , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio la somma mensile di € 400,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di novembre di ogni anno (prima rivalutazione novembre 2026).
4) Il signor terrà a proprio carico il 70% delle spese extra assegno relative ai Controparte_1 figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5) A titolo di contributo al mantenimento di , il signor verserà alla stessa la Parte_1 CP_1 somma di € 400,00 al mese, somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di novembre di ogni anno (prima rivalutazione novembre 2026). E) PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni 1. Le spese condominiali della casa coniugale e del box di pertinenza sono a carico del signor mentre le spese di utenze varie e Tari sono a carico della signora;
l'Imu sarà a CP_1 Pt_1 carico delle parti in misura del 50% ciascuna;
quest'ultima previsione relativa all'imu varrà fino al trasferimento immobiliare di cui di seguito sarà detto. 2. L'immobile sito a Sant'Angelo Lodigiano, e cioè la villetta a schiera su tre livelli e box doppio nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) frazione Ressica n. 15 esp. F, sarà, sarà assegnata al signor con tutto quanto l'arreda unitamente al secondo Box di RO, non di CP_1 pertinenza della casa coniugale. Il signor si farà carico in via esclusive di tutte spese CP_1
(anche condominiali) e utenze e imposte (tari compresa) a essi relative;
l'Imu sarà a carico delle parti in misura del 50% ciascuna;
quest'ultima previsione relativa all'imu varrà fino al trasferimento immobiliare di cui ai punti che seguono. 3. Al fine della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e della definizione delle reciproche ragioni di dare – avere, quale accordo funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti concordemente stabiliscono quanto segue: il signor (codice fiscale si obbliga a Controparte_1 C.F._4 trasferire alla signora (codice fiscale ), che accetta, il 50% Parte_1 C.F._1 pro indiviso, pari alla propria quota di proprietà dell'unità immobiliare – attualmente in comproprietà tra marito e moglie – composta da un appartamento e un box siti in RO (MI), con accesso pedonale dalla via Piave n. 66 e carraio dalla Via Lambro n. 88 e precisamente
- appartamento posto al primo piano della scala sub. 3, composto di soggiorno con angolo cottura, due locali e accessori, con annesso vano cantina posto al piano interrato della scala sub. 3 di sua pertinenza esclusiva. Il tutto censito al NCEU di RO come segue: foglio 11, mappale 593, sub 71 (settantuno), Via Piave senza civico, piano 1-S1, cat A/3, cl 4, vani 4, RC €433,82
- vano autorimessa, posto al piano interrato, censito al NCEU di RO come segue: foglio 11, mappale 593, sub 53 (cinquantatre), Via Piave senza civico, piano S1, cat C/6, cl 5, mq 14, RC € 55,67 4. Allo stesso modo, per lo stesso fine di cui al punto 3. (tre) che precede alla signora Pt_1
(codice fiscale ), si obbliga a trasferire al signor
[...] C.F._1 [...]
(codice fiscale che accetta, il 50% pro indiviso, pari CP_1 C.F._4 alla propria quota di proprietà delle seguenti unità immobiliari, attualmente in comproprietà tra marito e moglie:
- un vano autorimessa sito in RO (MI), con accesso pedonale dalla via Piave n. 66/B e precisamente vano autorimessa, posto al piano interrato, censito al NCEU di RO come segue: foglio 11, mappale 593, sub 41 (quarantuno), Via Piave senza civico, piano S1, cat C/6, cl 5, mq 15, RC € 59,65
- una villetta a schiera su tre livelli e box doppio nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) frazione Ressica n. 15 esp. F, e precisamente
- Villetta a schiera su tre livelli, censita al NCEU di Sant'Angelo Lodigiano come segue: foglio 8, mappale 391, sub 1, categoria A/7, classe 3, vani 7, superficie totale mq 131 escluse aree scoperte mq 130, via Ressica, piano S1-T-1, rendita € 723,04;
- box doppio poso al piano seminterrato con due serrande censito al NCEU di Sant'Angelo Lodigiano come segue: foglio 8, mappale 391, sub 2, categoria C/6, classe 6, mq 28, via Ressica, piano S1, rendita € 83,87.
5. Il rogito o permuta o altro atto idoneo al trasferimento di proprietà, dovrà essere stipulato entro la data del 31 dicembre 2025. Il signor si farà carico degli oneri e delle competenze CP_1 notarili per l'atto in questione.
6. I conti correnti intestati a una sola delle parti, rimangono intestati alla stessa e quanto ivi depositato si considera di proprietà del coniuge intestatario.
7. Il Conto corrente Arancio ING iban IT22L0347501605CC0011356414 cointestato ai coniugi sarà chiuso dalle parti, o comunque se rimarrà in essere dovrà essere intestato unicamente al signor CP_1
8. L'autovettura Nissan Micra rimane di proprietà della signora;
la quale si farà carico di Pt_1 tutte le spese a essa relative.
9. L'autovettura Nissa Quasqai, pur essendo di proprietà della signora , resta in uso esclusivo Pt_1 del signor il quale si farà carico di tutte le spese a essa relative. CP_1
*** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
*** Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
e (Cod. Fisc. , che hanno contratto Controparte_1 C.F._4 matrimonio a Milano (MI), il 3 settembre 2005, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di RO, al n. 55, P. 2, s.B. anno 2005.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROZZANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG